L’esclusione della riparazione del danno nei reati di fuga e omissione di soccorso

L’esclusione della riparazione del danno nei reati di fuga e omissione di soccorso

Con la sentenza n. 5050 del 4 febbraio del 2019, la Corte di Cassazione si è pronunciata, in senso negativo, sulla possibilità di estendere la disciplina relativa alla circostanza attenuante del risarcimento del danno in caso di reati connessi alla circolazione stradale, e più specificamente la fuga e l’omissione di soccorso.

Con un unico motivo di ricorso, la difesa lamenta la violazione di legge di cui all’art 62 n 6 c.p.: la norma prevede quale circostanza attenuante del reato la riparazione del danno prodotto a causa della condotta illecita. In particolare, secondo la difesa, il giudice di secondo grado non avrebbe tenuto conto dell’integrale risarcimento del danno da parte dell’imputato e della compagnia assicuratrice.

La Suprema Corte rigetta le conclusioni fatte dalla difesa dell’imputato ed aggiunge, a fortiori, del suo ragionamento la natura dei reati di fuga ed omissioni. Entrambi sono reati di pericolo dove il legislatore si è preoccupato di fornire adeguata protezione alla solidarietà sociale. Non sono reati per i quali la riparazione di cui al n. 6 dell’articolo 62 c.p può pertanto trovare applicazione. La Suprema Corte evidenzia come nei reati di pericolo la condotta riparatoria non rappresenta in alcun modo un atto contrario alle condotte presenti nei reati summenzionati.

Nei reati di pericolo il legislatore, infatti, punisce la mera esposizione del pericolo del bene oggetto di tutela non l’evento prodotto;  la riparazione del danno quale atto che mira ad attenuare le conseguenze della condotta è  quindi incompatibile con i delitti di fuga e reati di omesso soccorso stradale ex art 189 cds.

Vi è da aggiungere, infine, che la riparazione delle conseguenze cosi come disciplinate dall’attenuante dell’art 62 n.6 c.p nei reati derivanti da circolazione stradale non può trovare accoglimento per la stessa ratio sottesa all’introduzione di tali specifici reati. Secondo il legislatore la tutela dei beni, quali la vita e l’incolumità fisica, va attuata in  ragione del principio di solidarietà sociale  che permea i rapporti tra consociati e li obbliga a prestare soccorso e fornire assistenza. Da ciò discende la non compatibilità di tali delitti con un sistema incentrato sul danno che è precipitato per l’applicazione dell’attenuante in questione.


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