L’importanza della ludopatia ai fini della continuazione tra reati

L’importanza della ludopatia ai fini della continuazione tra reati

Cassazione penale, sez. I, 17 dicembre 2018, n. 56704

La continuazione di reato «presuppone l’anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti nella mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee».

La prova di detta fattispecie investe l’analisi dell’interiorità psichica dell’agente e deve pertanto essere condotta attraverso precisi indici che, come chiarito dalla Suprema Corte, hanno un carattere sintomatico e non «direttamente dimostrativo»; sicché l’accertamento, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni.

La ludopatia, pur essendo un disturbo della psiche che crea dipendenza, e affondando le proprie radici nella psiche dell’agente, non è stata assimilata dal legislatore alla condizione di tossicodipendenza, né consente il ricorso all’analogia con le disposizioni ex d.l. n. 158/2012 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute).

Pertanto, la S.C. ha precisato che «spetta però al giudice che è chiamato a valutare la sussistenza di un medesimo disegno criminoso per i reati commessi da un soggetto affetto da ludopatia, valutare se tale situazione concreta, oltre a predisporre il reo alla commissione di particolari reati, possa aver inciso in concreto sulla insorgenza di una determinazione originaria a commettere tutti o parte dei singoli reati, per i quali si chiede l’applicazione della disciplina della continuazione».

La S.C. ha, quindi, accolto il ricorso, annullando l’ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale affinché dia applicazione al seguente principio: «la valutazione del giudice, […], deve svolgersi necessariamente sulla base dei dati emergenti dalle plurime sentenze di condanna, raffrontando i singoli fatti concreti nel periodo in cui sono stati commessi con il periodo di persistenza della situazione di ludopatia, anche alla luce dell’avvenuta cura successiva di tale stato».


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