Traffico di stupefacenti: se il reato è di lieve entità non opera la causa ostativa automatica prevista in tema di emersione dal lavoro irregolare

Traffico di stupefacenti: se il reato è di lieve entità non opera la causa ostativa automatica prevista in tema di emersione dal lavoro irregolare

 

Se il reato commesso è di lieve entità non opera la causa ostativa prevista in tema di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 5, 13° comma lett. c) del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109.).

Una condanna penale per il reato di traffico di stupefacenti di lieve entità previsto ex art. art. 73, 5° comma d.P.R. 9 ottobre 1990 n. , non può, infatti, essere riportata alla previsione dell’art. 380 c.p.p., in virtù dell’espressa esclusione prevista dall’art. 380, 2° comma lett. h.

Questi i principi affermati dal T.A.R Toscana – Firenze Sezione Seconda, Saverio Romano Presidente, Eleonora Di Santo Estensore nella sentenza n. 2015 del 6 novembre 2014,

Nel caso di specie il datore di lavoro di un cittadino straniero presentava presso lo Sportello Unico per l’immigrazione, dichiarazione di emersione di lavoro irregolare ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109, in favore del ricorrente.

Il Dirigente dello Sportello unico per l’immigrazione, respingeva l’istanza. Alla base del diniego era posto il parere negativo alla regolarizzazione espresso dalla Questura di Firenze, sulla base di una condanna per il reato di cui all’art. 73 del D.P.R. 309/1990, ossia traffico di stupefacenti.

Avverso tale rifiuto veniva proposto ricorso lamentando, tra l’altro, la carenza di motivazione in relazione all’ostatività rappresentata dalla sentenza di condanna indicata nel provvedimento impugnato, trattandosi di condanna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, con riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il T.A.R. partendo dalla disamina della previsione dell’art. 5, 13° comma lett. c) e d) del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 ha accolto il ricorso.

La predetta norma prevede l’impossibilità di ammettere alla procedura di sanatoria i <<lavoratori stranieri: (…) d) che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 381 del medesimo codice>>.

Nel caso di specie, ha ritenuto il T.A.R., la condanna in materia di stupefacenti riportata dal ricorrente andava ricondotta all’ipotesi attenuata prevista dall’art. 73, 5° comma d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e, pertanto, i Giudici hanno concluso <<per l’impossibilità di riportare la condanna ex art. 73, 5° comma d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 alla previsione automaticamente ostativa di cui all’art. 5, 13° comma lett. c) del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (che, in buona sostanza richiama i reati previsti dall’art. 380 c.p.p.); una condanna penale per il reato previsto all’art. 73, 5° comma d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 non può, infatti, essere riportata alla previsione dell’art. 380 c.p.p., in quanto è lo stesso articolo ad escluderlo al 2° comma lett h)>>.

L’art. 380 c.p.p., co. 2, lett. h prevede, infatti, (e giova ricordarlo) l’arresto obbligatorio di chi sia colto in flagranza di uno dei <<delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell’art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo>>.

Sotto questa lettura il T.A.R ha ritenuto che, la valutazione operata dall’amministrazione procedente nel caso di specie risultava fondatamente censurabile, come dedotto dal ricorrente, in quanto il giudizio di pericolosità di quest’ultimo era radicato solo sulla condanna ex art. 73, 5° comma, del D.P.R. n. 309/90, ritenuta in concreto automaticamente ostativa alla regolarizzazione richiesta.

In conclusione, il Giudice amministrativo ha osservato come l’esclusione automatica dalla procedura di regolarizzazione prevista dal D.lgs 102/ 2012, non possa operare, cosi come accaduto nel caso considerato, in relazione a reati che dal legislatore vengono ritenuti lievi, o meglio, non con una pericolosità tale da farla rientrare nelle cause ostative automatiche del sopracitato Decreto legislativo.


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