La gara automatizzata non è una zona franca: trasparenza algoritmica e riserva di umanità

La gara automatizzata non è una zona franca: trasparenza algoritmica e riserva di umanità

Abstract. La sentenza del T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 22 aprile 2026, n. 1157, affronta il tema dell’utilizzo di strumenti automatizzati nella valutazione delle offerte tecniche, in una procedura di appalto aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La questione centrale riguarda la verificabilità dei calcoli eseguiti dalla piattaforma digitale e il rapporto tra automazione, trasparenza, imputabilità della decisione e tutela giurisdizionale. Il giudice annulla l’aggiudicazione, valorizzando l’errore matematico non specificamente contestato e affermando che la digitalizzazione può operare solo come strumento servente rispetto ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento.

 

Sommario: 1. L’automazione delle gare tra efficienza digitale e legalità procedimentale – 2. Il punteggio tecnico come fatto matematico non contestato – 3. Trasparenza algoritmica e riserva di umanità nel nuovo Codice dei contratti pubblici – 4. Ricorso incidentale, continuità della SOA e avvalimento sostanziale – 5. Le ricadute sistemiche della decisione: dalla piattaforma alla responsabilità amministrativa

 

1. L’automazione delle gare tra efficienza digitale e legalità procedimentale

La sentenza del T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania, 22 aprile 2026, n. 1157, si colloca in un punto sensibile dell’evoluzione amministrativa contemporanea: il passaggio dalla mera gestione telematica della procedura alla vera e propria automazione di segmenti decisionali dell’evidenza pubblica. Il caso nasce da una gara per lavori pubblici, indetta dal Consorzio di Bonifica 9 di Catania, avente ad oggetto il «Ripristino rete idrica ramo nord schema Sx Dittaino con sistemi di telecontrollo e misura e sostituzione delle condotte esistenti», da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il dato apparentemente tecnico, relativo al calcolo dei punteggi, diviene così il luogo di emersione di una questione generale: fino a che punto la stazione appaltante può affidarsi a un software senza essere in grado di ricostruirne i passaggi?

La procedura presentava uno scarto minimo tra primo e secondo classificato. Il Consorzio Stabile Medil risultava aggiudicatario con punti 94,0887, mentre Guarneri S.r.l. si collocava al secondo posto con punti 93,982. La distanza tra i due operatori era pari a 0,1067 punti. In un simile assetto, ogni frazione di punteggio assumeva valore decisivo, perché il giudizio tecnico, pur formalmente discrezionale nella sua fase valutativa, si traduceva poi in una sequenza vincolata di operazioni aritmetiche. È proprio su questo passaggio che si innesta la censura principale: i coefficienti attribuiti dai commissari erano conoscibili, ma il percorso matematico seguito dalla piattaforma non era né osteso né ricostruibile.

La ricorrente deduceva che, applicando le formule previste dalla lex specialis ai coefficienti attribuiti dai singoli commissari, il punteggio tecnico corretto non sarebbe stato quello indicato dalla graduatoria, pari a 74,230, bensì 74,394. La differenza, pari a 0,1640 punti, superava lo scarto tra i due concorrenti e avrebbe determinato il ribaltamento dell’esito della gara. Il giudizio, dunque, non verteva su una rivalutazione dell’offerta tecnica, né su un sindacato sostitutivo della discrezionalità della commissione, ma sulla corretta applicazione di regole matematiche già predeterminate dal bando.

Il contesto normativo entro cui la decisione si muove è quello del d.lgs. n. 36/2023, nel quale la digitalizzazione non rappresenta più un semplice modulo organizzativo, ma una componente strutturale del ciclo di vita dei contratti pubblici. Il nuovo Codice valorizza piattaforme, banche dati, interoperabilità, tracciabilità e automazione, ma lo fa entro un quadro di principi che non consente di degradare la legalità procedimentale a variabile dipendente dell’efficienza tecnica. La sentenza coglie con chiarezza questo snodo, affermando che la digitalizzazione è una regola evolutiva dell’azione amministrativa, non un bene giuridico autosufficiente.

La questione presenta un rilievo che trascende la singola gara. L’automazione amministrativa tende spesso a produrre una forma di opacità per interposizione tecnica: non è l’amministrazione a negare la conoscibilità dell’atto, ma il sistema informatico a non conservarne, o a non renderne disponibili, i passaggi intermedi. Tuttavia, proprio tale evenienza rivela il rischio più insidioso della decisione digitale: l’atto amministrativo continua a produrre effetti giuridici, ma la sua ratio operativa si sposta in una zona non pienamente accessibile. È in questa frattura tra effetto giuridico e intelligibilità tecnica che il T.A.R. individua il limite invalicabile dell’automazione.

2. Il punteggio tecnico come fatto matematico non contestato

Il primo profilo decisivo della pronuncia riguarda la qualificazione processuale dell’errore di calcolo. Le parti resistenti avevano eccepito l’inammissibilità della censura, sostenendo che il motivo fosse formulato in modo dubitativo e che la perizia tecnica allegata non consentisse di comprendere adeguatamente le modalità di calcolo. Il Collegio respinge tali eccezioni, ritenendo che il motivo fosse «dedotto in maniera compiuta e articolata» e che la perizia non sostituisse la censura, ma ne integrasse il contenuto dimostrativo. Il passaggio è rilevante perché chiarisce il rapporto tra motivo di ricorso, allegazione tecnica e principio di sinteticità degli atti processuali.

La ricorrente non era in grado di indicare il punto esatto in cui il software avesse errato, non perché la censura fosse esplorativa, ma perché la stazione appaltante non aveva reso disponibili i prospetti intermedi di calcolo. L’amministrazione aveva infatti sostenuto che «tutte le operazioni matematiche sarebbero state compiute dal software utilizzato per la gestione della gara in maniera automatica», senza produzione di documenti ulteriori. In tale situazione, pretendere dal ricorrente l’individuazione del singolo passaggio erroneo avrebbe significato trasformare l’opacità del sistema in un vantaggio processuale per l’amministrazione.

Il T.A.R. valorizza invece l’unico dato oggettivamente disponibile: i coefficienti attribuiti dai commissari ai sub-criteri dell’offerta tecnica. Da tali coefficienti, mediante le operazioni previste dal bando, la perizia di parte ricorrente ricostruiva il punteggio spettante ai concorrenti. Le controparti, pur contestando l’ammissibilità della censura, non producevano una controperizia idonea a smentire i calcoli. Da qui l’affermazione centrale secondo cui i dati matematici risultavano «inconfutati in questa sede processuale», senza necessità di disporre ulteriori accertamenti istruttori.

La decisione applica in modo lineare l’art. 64, comma 2, c.p.a., richiamato testualmente nella parte in cui prevede che «il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite». Il ragionamento è particolarmente significativo perché non attribuisce alla perizia di parte un valore probatorio pieno in astratto. Il Collegio riconosce, anzi, che le perizie di parte sono normalmente meri indizi. Tuttavia, quando esse si fondano su semplici operazioni aritmetiche, verificabili e non specificamente confutate, possono assolvere l’onere probatorio gravante sul ricorrente.

La portata del principio è notevole. Nelle gare pubbliche dominate da formule matematiche, riparametrazioni, coefficienti e algoritmi di graduatoria, la prova dell’errore non richiede necessariamente l’accesso al codice sorgente o alla struttura interna della piattaforma, ove il ricorrente riesca a dimostrare, a partire dai dati ufficiali, che l’esito non corrisponde alla regola di gara. Il sindacato giurisdizionale non entra nella discrezionalità tecnica, ma verifica la coerenza tra premessa valutativa e risultato numerico. La matematica, quando la lex specialis l’ha resa vincolante, non è opinabile: per quanto possa sembrare una constatazione poco cerimoniosa, anche negli appalti due più due deve continuare a fare quattro.

Il dato processuale si salda così con quello sostanziale. La stazione appaltante non può limitarsi ad affermare che il software ha calcolato correttamente, ove il risultato sia contestato con una ricostruzione puntuale. L’automatismo non produce una presunzione assoluta di correttezza. Al contrario, proprio perché il calcolo è automatizzato, la sua verificabilità deve essere più rigorosa, non meno. La decisione si pone quindi in continuità con una concezione del processo amministrativo come luogo di controllo effettivo dell’esercizio del potere, anche quando tale potere si manifesti attraverso operazioni tecniche apparentemente neutre.

3. Trasparenza algoritmica e riserva di umanità nel nuovo Codice dei contratti pubblici

Il secondo asse della sentenza riguarda il fondamento normativo della digitalizzazione amministrativa. Il Collegio muove dal Codice dell’amministrazione digitale, richiamando l’art. 12 del d.lgs. n. 82/2005, che orienta l’uso delle tecnologie dell’informazione verso obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione. A tale previsione si affianca l’art. 3-bis della l. n. 241/1990, secondo cui «Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati». La digitalizzazione è dunque incoraggiata, ma non è mai sciolta dai principi generali dell’azione amministrativa.

Nel settore dei contratti pubblici, il d.lgs. n. 36/2023 imprime un’accelerazione ulteriore. La sentenza osserva che il nuovo Codice supera «il concetto di mera sostituzione di atti cartacei da parte di file sottoscritti con firme digitali» e disegna un ecosistema informatico destinato a governare l’intero ciclo di vita del contratto. La digitalizzazione non si esaurisce nella forma dell’atto, ma investe la produzione, circolazione, elaborazione e conservazione dei dati. In questo senso, la piattaforma di gara non è un contenitore neutro, bensì un segmento dell’organizzazione amministrativa che incide sulla formazione dell’esito procedimentale.

Il Collegio richiama l’art. 19 del Codice dei contratti pubblici, ponendo particolare attenzione al comma 6, nella parte in cui impone alle stazioni appaltanti di assicurare «la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte, l’accessibilità ai dati e alle informazioni, la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati». Il dato normativo è inequivoco: la digitalizzazione della gara non può determinare una regressione delle garanzie conoscitive. Se il procedimento si sposta su piattaforma, devono spostarsi su piattaforma anche le garanzie di accessibilità, tracciabilità e controllo. Diversamente, la tecnologia non semplifica l’amministrazione, ma ne rende più difficile la sindacabilità.

Ancora più significativo è il richiamo all’art. 30 del d.lgs. n. 36/2023, dedicato all’uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici. La norma valorizza l’automazione per ragioni di efficienza, ma impone due principi essenziali: la «necessaria conoscibilità e comprensibilità» della logica utilizzata e la «non esclusività della decisione algoritmica». Quest’ultima espressione è ricondotta dal giudice alla necessità del contributo umano nel procedimento, al fine di controllare, validare o correggere la soluzione prospettata dal software. È il tema, ormai centrale, dello human in the loop, che la sentenza traduce nella formula della «riserva di umanità».

Tale riserva non va intesa in senso retorico o antropocentrico, ma in senso giuridicamente funzionale. Essa significa che la decisione amministrativa deve restare imputabile a un organo pubblico, non alla piattaforma; deve poter essere compresa, non semplicemente accettata; deve poter essere corretta, non subita; deve poter essere sindacata, non schermata dietro l’automazione. La macchina può elaborare dati, ma non può diventare il luogo ultimo e irresponsabile della decisione. L’amministrazione digitale resta amministrazione, non cede sovranità decisionale al software.

La sentenza formula con particolare nettezza il principio di subordinazione dell’automazione ai valori costituzionali. La digitalizzazione può avere cittadinanza nell’ordinamento solo se siano conoscibili le regole tecniche utilizzate dai programmi e se sia consentito ripercorrere i passaggi compiuti dal software, anche ai fini della rettifica di eventuali errori. In caso contrario, si determinerebbero «aree oscure dell’agere amministrativo», inaccessibili non solo ai privati, ma alla stessa amministrazione procedente, la quale finirebbe per compiere una «delega in bianco a favore di strumenti informatici» confidando nella mera speranza del loro corretto funzionamento.

Il passaggio più forte della motivazione è quello in cui il T.A.R. afferma che, nel bilanciamento tra automazione e principi dell’azione amministrativa, «a cedere debba essere l’automazione». La frase non esprime ostilità verso l’innovazione tecnologica. Al contrario, ne definisce la condizione di legittimità. La modernizzazione dell’apparato pubblico non può divenire un «fertile sostrato» per cancellare le garanzie elaborate dalla giurisprudenza, dalla dottrina e dal legislatore. Il diritto amministrativo non respinge la tecnica; le chiede però di parlare la lingua della legalità.

4. Ricorso incidentale, continuità della SOA e avvalimento sostanziale

L’accoglimento del ricorso principale imponeva l’esame del ricorso incidentale proposto dal Consorzio Stabile Medil, volto a contestare l’ammissione alla gara della ricorrente principale. Il T.A.R. respinge l’impugnazione incidentale su entrambi i motivi, affrontando due questioni di non secondario rilievo: la continuità del possesso dell’attestazione SOA in caso di rinnovo tempestivamente attivato e la sufficiente determinatezza del contratto di avvalimento avente ad oggetto la qualificazione richiesta.

Quanto al primo motivo, la controinteressata deduceva che l’attestazione SOA dell’ausiliaria fosse scaduta in corso di gara, il 3 dicembre 2025, e che ciò avrebbe dovuto determinare l’esclusione della ricorrente principale. Il Collegio richiama l’art. 16, comma 5, dell’Allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023, che riproduce il previgente art. 76, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010. Ne deriva la continuità dell’orientamento giurisprudenziale formatosi sotto la disciplina precedente, secondo cui l’operatore deve garantire con costanza il possesso della qualificazione, ma l’ultravigenza della SOA opera quando il rinnovo sia stato tempestivamente attivato.

Il principio applicato è quello per cui l’impresa non può subire gli effetti della durata del procedimento di verifica imputabile all’organismo di attestazione, purché abbia posto in essere, nel termine prescritto, gli adempimenti necessari a radicare l’obbligo della SOA di procedere alla verifica. Nel caso concreto, l’attestazione scadeva il 3 dicembre 2025, ma la ditta ausiliaria aveva stipulato già il 31 luglio 2025 il contratto per il rinnovo, ottenendo poi la nuova SOA il 26 gennaio 2026. La sequenza temporale consentiva dunque di applicare la regola dell’ultravigenza, con conseguente infondatezza della censura escludente.

La seconda doglianza incidentale riguardava la pretesa nullità del contratto di avvalimento. Secondo la controinteressata, l’accordo sarebbe stato meramente cartolare e aspecifico, privo della messa a disposizione di tutti i fattori produttivi e delle risorse che avevano consentito all’ausiliaria di conseguire la SOA. Il T.A.R. respinge anche tale motivo, valorizzando il contenuto testuale del contratto. Quest’ultimo, dopo avere indicato le risorse specificamente messe a disposizione, prevedeva che l’ausiliaria mettesse a disposizione dell’ausiliata «l’intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente considerate, gli hanno consentito di acquisire l’attestazione da mettere a disposizione».

La pronuncia si muove qui su una linea sostanzialistica. Il contratto di avvalimento non viene esaminato secondo un formalismo astratto, ma alla luce della sua effettiva idoneità a trasferire, sul piano obbligatorio e funzionale, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto. In tale prospettiva, il richiamo al principio del risultato assume rilievo interpretativo. Il T.A.R. richiama l’orientamento secondo cui tale principio, espressione di efficienza, efficacia ed economicità, impone «una più ampia interpretazione del contratto di avvalimento che non soggiace a rigidi formalismi». Il risultato, tuttavia, non viene utilizzato per sterilizzare i requisiti di partecipazione, ma per evitare letture aprioristicamente espulsive quando il contenuto negoziale risulta sostanzialmente adeguato.

Il rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale resta sullo sfondo, ma non è privo di interesse. Il Collegio osserva che l’infondatezza nel merito dell’impugnativa incidentale esime dal prendere posizione sulla tesi della controinteressata, volta a sostenere la priorità dell’esame del ricorso incidentale paralizzante. La scelta è prudente e coerente con il principio di economia processuale. Ciò che rileva, ai fini della decisione, è che l’operatore ricorrente non era privo dei requisiti di partecipazione e che, pertanto, conservava pieno interesse alla contestazione dell’aggiudicazione.

In chiave sistemica, la parte relativa al ricorso incidentale completa il ragionamento del giudice. Da un lato, la sentenza rifiuta l’opacità tecnologica come difesa dell’aggiudicazione; dall’altro, respinge l’uso strumentale di censure escludenti non fondate su effettive carenze sostanziali. La gara pubblica viene così ricondotta a un equilibrio tra rigore e funzionalità: rigore nella verifica del punteggio e delle regole di trasparenza, funzionalità nella lettura dei requisiti e degli strumenti partecipativi. È un equilibrio che corrisponde alla logica più matura del nuovo Codice, purché il principio del risultato non diventi un passe-partout, elegante ma pericoloso, per eludere le garanzie.

5. Le ricadute sistemiche della decisione: dalla piattaforma alla responsabilità amministrativa

La sentenza n. 1157/2026 assume rilievo non solo per l’annullamento dell’aggiudicazione, ma per il principio ordinante che ricava dal nuovo quadro normativo: la piattaforma digitale non è un soggetto terzo rispetto alla stazione appaltante, né un meccanismo neutro sottratto alla responsabilità amministrativa. Essa è parte dell’organizzazione procedimentale e, come tale, deve essere governata, controllata e resa trasparente. Se il software incide sulla graduatoria, la stazione appaltante deve poter spiegare come il risultato sia stato prodotto.

Questa affermazione incide direttamente sulla configurazione degli obblighi amministrativi nelle gare digitali. Non è più sufficiente conservare il dato di ingresso e il risultato finale. Devono essere conservati, o comunque ricostruibili, i passaggi intermedi, le formule applicate, le riparametrazioni effettuate, le regole di arrotondamento eventualmente utilizzate, i log di sistema e ogni elemento necessario a rendere verificabile il procedimento. La trasparenza digitale non coincide con la mera accessibilità al portale. Essa richiede intelligibilità del processo decisionale automatizzato.

La decisione ha implicazioni rilevanti anche sul piano dell’accesso agli atti. Se l’amministrazione risponde che non esistono prospetti di calcolo perché la piattaforma non li produce, il problema non è solo documentale, ma organizzativo e procedimentale. Una piattaforma che non consente di ricostruire i passaggi determinativi del punteggio può risultare inidonea a supportare validamente l’esercizio del potere. Il diritto di accesso, in questa prospettiva, non riguarda soltanto documenti già formati, ma intercetta la necessità che l’amministrazione strutturi la propria attività digitale in modo tale da generare tracce controllabili.

La sentenza contribuisce inoltre a ridefinire il rapporto tra automazione e motivazione. Nelle gare con offerte economicamente più vantaggiose, il punteggio numerico attribuito sulla base di criteri e sub-criteri può assolvere una funzione motivazionale quando la griglia valutativa sia sufficientemente dettagliata. Tuttavia, se alla valutazione commissariale segue una sequenza matematica automatizzata, la motivazione non può arrestarsi ai coefficienti iniziali e al risultato finale. La coerenza tra gli uni e l’altro è parte integrante della giustificazione dell’atto. Quando tale coerenza non è verificabile, la motivazione si svuota.

La prospettiva evolutiva della pronuncia è evidente. L’amministrazione dei prossimi anni sarà sempre più digitale, sempre più fondata su interoperabilità, piattaforme certificate, banche dati, intelligenza artificiale e sistemi decisionali assistiti. Proprio per questo, il problema non può essere risolto con una diffidenza generalizzata verso la tecnologia. Occorre invece costruire una grammatica giuridica dell’automazione amministrativa, capace di distinguere tra uso legittimo dello strumento informatico e delega opaca della decisione. La sentenza catanese offre una delle formulazioni più nette di tale grammatica.

Il riferimento alla «riserva di umanità» è destinato ad assumere una funzione ordinante. Non significa che ogni calcolo debba essere materialmente compiuto da un funzionario, né che l’amministrazione debba rinunciare alle economie cognitive e operative dell’automazione. Significa, piuttosto, che il funzionario deve conservare il potere-dovere di controllo, validazione e correzione. L’organo amministrativo deve poter comprendere il risultato che adotta, perché solo ciò che è compreso può essere responsabilmente imputato. In mancanza, l’atto resta formalmente umano ma sostanzialmente eterodiretto dalla macchina.

La pronuncia suggerisce, infine, una linea di sviluppo per le stazioni appaltanti. Le piattaforme di e-procurement dovranno essere selezionate e configurate non solo in base a criteri di efficienza operativa, ma anche in base alla loro capacità di garantire auditabilità, esportabilità dei dati, tracciamento dei calcoli, accessibilità delle logiche decisionali e rettificabilità degli errori. La compliance digitale diviene così componente della legittimità amministrativa. Non basterà più che il sistema funzioni; occorrerà che sia in grado di dimostrare come ha funzionato.

Il nucleo critico della decisione può essere sintetizzato in un principio: l’automazione è legittima solo se resta amministrativamente governabile e giuridicamente sindacabile. La modernizzazione dell’azione pubblica non consente l’emersione di zone franche sottratte alla conoscibilità, alla contestazione e al controllo del giudice. La piattaforma può accelerare il procedimento, ma non può assorbirne la responsabilità. Nel diritto amministrativo digitale, l’efficienza non sostituisce la legalità; semmai, ne rappresenta una forma più esigente, perché impone all’amministrazione non solo di decidere bene, ma anche di rendere verificabile il modo in cui la decisione è stata prodotta.


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