Automazione e concorsi pubblici: il TAR Lazio traccia il confine tra algoritmo e valutazione umana

Automazione e concorsi pubblici: il TAR Lazio traccia il confine tra algoritmo e valutazione umana

Sommario: Premessa – 1. Oltre la forma: l’algoritmo al servizio della sostanza – 2. La “riserva di umanità” come principio immanente – 3. Il diritto europeo come lente interpretativa

 

Premessa

L’utilizzo di sistemi automatizzati nelle procedure selettive della Pubblica Amministrazione rappresenta una frontiera in continua espansione, capace di promettere efficienza e celerità.

Tuttavia, questa transizione digitale solleva questioni giuridiche di notevole complessità, specialmente quando la rigidità della macchina si scontra con la necessità di interpretare la volontà e le dichiarazioni dei cittadini. Un recente intervento del giudice amministrativo offre l’occasione per una riflessione profonda su questi temi, delineando confini e garanzie invalicabili.

La vicenda processuale trae origine dal ricorso di un docente, escluso di fatto dai benefici di una procedura concorsuale nella Regione Lazio per la classe di concorso A001 – Arte e Immagine, a causa di un errore formale nella compilazione della domanda telematica.

Il candidato aveva dichiarato di possedere oltre tre anni di servizio scolastico, un requisito che gli avrebbe consentito di accedere alla riserva del 30% dei posti. Tuttavia, nel modulo digitale, l’indicazione del servizio era stata inserita in un campo non dedicato specificamente a quel fine, omettendo di selezionare l’apposita casella prevista per l’attivazione della riserva.

Il sistema informatico, progettato per elaborare unicamente i dati inseriti nei campi prestabiliti, ha correttamente conteggiato il punteggio per gli anni di servizio dichiarati, ma non ha riconosciuto la volontà del candidato di avvalersi della riserva. Di conseguenza, pur avendo totalizzato un punteggio di 181,50, il docente non è stato collocato utilmente in graduatoria.

L’Ufficio Scolastico Regionale, pubblicando solo l’elenco dei vincitori effettivamente destinatari dell’immissione in ruolo, di fatto precludeva al ricorrente qualsiasi possibilità di ripescaggio o di contestazione piena dell’esito.

Il ricorso al TAR Lazio censurava, dunque, non solo il mancato riconoscimento della riserva, ma anche la mancata valutazione di un ulteriore titolo di studio e l’opacità di una graduatoria parziale.

1. Oltre la forma: l’algoritmo al servizio della sostanza

Con la sentenza n. 1895 del 2 febbraio 2026, la III Sezione Bis del TAR Lazio ha parzialmente accolto le ragioni del ricorrente, concentrandosi sull’illegittimità dell’esclusione dalla riserva. Il Collegio, pur non mancando di rilevare una certa superficialità nella compilazione del modulo da parte del candidato, ha capovolto la prospettiva, ponendo l’accento sull’obbligo dell’Amministrazione di considerare la sostanza della dichiarazione, a prescindere dalla sua collocazione formale.

I giudici hanno richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale relativo alle procedure cartacee, secondo il quale, se una dichiarazione contiene tutti gli elementi di validità richiesti dalla legge, l’Amministrazione è tenuta a prenderla in esame e a valutarla, non potendosi limitare a un rifiuto meccanicistico basato su mere etichette o caselle errate.

Questo principio, affermato in precedenti pronunce (come TAR Lazio n. 636/2022 e Consiglio di Stato n. 2091/2020), è stato esteso dal TAR al contesto digitale, affermando che l’automazione non può trasformarsi in una barriera insormontabile per la volontà del cittadino.

Il cuore della decisione risiede nell’affermazione che la mancata considerazione del requisito, pur chiaramente desumibile dalla documentazione prodotta, non può essere considerata legittima.

L’algoritmo, in questo caso, ha agito come uno schermo, impedendo all’Amministrazione di apprezzare un dato rilevante.

Per il TAR, l’utilizzo di procedure automatizzate non può tradursi in una delega integrale del potere decisionale, né può esonerare la Pubblica Amministrazione dal dovere di esercitare un controllo sostanziale sulle istanze dei cittadini.

2. La “riserva di umanità” come principio immanente

Questa conclusione si fonda su un principio di portata generale, definito come “riserva di umanità” o human oversight. Il ragionamento del TAR Lazio si sviluppa su più livelli, andando a individuare le fondamenta di questo principio nell’ordinamento giuridico.

In primo luogo, vengono richiamati i principi costituzionali.

L’articolo 97 della Costituzione, che sancisce l’imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione, richiede che ogni decisione amministrativa sia il frutto di un’istruttoria completa e di una valutazione ragionevole. Un sistema che ignorasse in toto una dichiarazione pertinente solo perché mal collocata violerebbe il principio di imparzialità, premiando la forma a discapito della sostanza.

Inoltre, l’articolo 24 della Costituzione, sulla tutela dei diritti, e l’articolo 3, sul principio di uguaglianza, sarebbero compromessi se al cittadino fosse preclusa la possibilità di far valere le proprie ragioni a causa di una rigidità procedurale non supervisionata.

In secondo luogo, il Collegio richiama i principi della legge generale sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/1990), che impone l’obbligo di motivazione (artt. 1 e 3) e garantisce la partecipazione del cittadino al procedimento (artt. 7 e ss.).

Una decisione presa interamente da un algoritmo, senza che vi sia la possibilità per un funzionario di intervenire per correggere un evidente errore materiale del sistema, risulterebbe di fatto immotivata e sottratta al contraddittorio.

Lo stesso Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005), pur incentivando l’uso dell’informatica, lo subordina al rispetto dei principi di trasparenza e, soprattutto, della centralità della persona.

Infine, la sentenza si inserisce nel solco di una giurisprudenza amministrativa ormai consolidata (si vedano Consiglio di Stato, nn. 8472/2019 e 2270/2019), che ha qualificato l’algoritmo come un vero e proprio “atto amministrativo informatico”.

In quanto tale, esso deve essere conoscibile, comprensibile e, soprattutto, non può esautorare la funzione del dirigente o del funzionario pubblico, specialmente laddove la decisione implichi profili valutativi. La “riserva di umanità” opera, quindi, come un limite invalicabile all’automazione, imponendo che la macchina sia uno strumento di supporto e non un sostituto della volontà e della responsabilità umana.

3. Il diritto europeo come lente interpretativa

Uno degli aspetti più interessanti della pronuncia è l’utilizzo che il TAR fa del nuovo quadro normativo europeo e nazionale in materia di intelligenza artificiale, pur riconoscendone la non diretta applicabilità al caso concreto.

Il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), entrato in vigore il 1° agosto 2024, prevede un’applicazione differita dei suoi obblighi. In particolare, le disposizioni relative ai sistemi di IA considerati ad alto rischio, tra cui quelli utilizzati per la selezione e la valutazione delle persone nei concorsi pubblici, diventeranno pienamente efficaci solo a partire dal 2 agosto 2026. Analogamente, la legge italiana di recepimento e di adeguamento (L. n. 132/2025) non era ancora in vigore al momento dei fatti.

Tuttavia, il TAR Lazio opera un’operazione ermeneutica raffinata, utilizzando queste fonti non come norme cogenti, ma come parametri interpretativi evoluti. Esse rappresentano, agli occhi del Collegio, l’espressione di principi generali dell’ordinamento dell’Unione Europea, destinati a orientare l’azione degli Stati membri ancor prima della loro concreta applicabilità.

In particolare, l’AI Act qualifica espressamente come ad alto rischio i sistemi di IA impiegati nei processi di selezione del personale pubblico, imponendo l’obbligo di una “supervisione umana effettiva”. Questa supervisione deve essere tale da consentire alle persone fisiche di comprendere il funzionamento del sistema, di monitorarne l’operato, di interpretarne i risultati e, soprattutto, di decidere di intervenire, disattendendo o correggendo l’output algoritmico quando necessario.

Il TAR richiama, a sostegno di questa lettura, la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea in materia di obbligo di stand-still (cause C-129/96, C-212/04, C-14/02). Secondo questo principio, gli Stati membri, anche durante il periodo transitorio che precede l’entrata in vigore di una direttiva o di un regolamento, sono tenuti ad astenersi dall’adottare disposizioni che possano compromettere gravemente il raggiungimento del risultato prescritto dalla normativa europea.

Applicando questo principio al caso di specie, il Collegio suggerisce che l’Amministrazione non può, in attesa dell’entrata in vigore piena dell’AI Act, consolidare prassi operative (come l’uso acritico e non supervisionato di algoritmi) che si pongono in aperto contrasto con i principi cardine che il Regolamento intende affermare.

La sentenza del TAR Lazio si pone come un importante tassello nel dibattito sul giusto processo tecnologico.

Il giudice amministrativo non condanna l’uso dell’algoritmo, ma ne delinea un utilizzo consapevole, in cui la macchina è uno strumento potente al servizio di un’attività amministrativa che rimane, nella sua essenza, umana.

La decisione ribadisce che l’efficienza non può essere perseguita a scapito della giustizia sostanziale e che la Pubblica Amministrazione, anche nell’era digitale, resta il luogo della valutazione ragionevole, della cura dell’interesse pubblico e del rispetto della persona.


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