
La motivazione comparativa nelle chiamate universitarie tra discrezionalità tecnica e vincolo della lex specialis
Sommario: 1. Il reclutamento universitario tra autonomia e comparazione effettiva – 2. La qualifica accademica pregressa come dato valutativo e non come titolo preferenziale – 3. Coerenza del giudizio collegiale e divieto di motivazione postuma – 4. La prova orale e l’illegittimità del criterio temporale a sorpresa – 5. Gli effetti conformativi e le implicazioni sistemiche dell’arresto
1. Il reclutamento universitario tra autonomia e comparazione effettiva
La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VII, 1° aprile 2026, n. 2662, riguarda una procedura di chiamata per un posto di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240 del 2010 e riforma la pronuncia con cui il T.A.R. Veneto aveva confermato la preferenza accordata a un professore associato rispetto all’unica candidata già inquadrata nella prima fascia. Il nucleo dell’arresto non consiste in una rivalutazione giudiziale dei meriti scientifici, ma nella verifica della tenuta logica, motivazionale e procedimentale della comparazione. Essa si colloca sul confine tra autonomia delle commissioni e controllo sull’effettivo esercizio della discrezionalità tecnica.
L’art. 18 affida ai regolamenti di ateneo la disciplina delle chiamate, ma subordina l’autonomia universitaria ai principi della Carta europea dei ricercatori e alla valutazione comparativa delle pubblicazioni, del curriculum e dell’attività didattica. L’ampiezza del giudizio tecnico presuppone criteri conoscibili, applicati uniformemente e tradotti in una motivazione che renda percepibile il percorso verso la preferenza finale. Il rinvio alla raccomandazione della Commissione 11 marzo 2005, n. 251, conferisce rilievo giuridico ai canoni di apertura, trasparenza e merito. L’assetto europeo è stato poi aggiornato dalla raccomandazione del Consiglio 18 dicembre 2023, recante una nuova Carta dei ricercatori, mentre la legge italiana conserva il riferimento testuale al documento del 2005.
La pronuncia supera una concezione meramente difensiva della discrezionalità tecnica. La contestazione comparativa non implica necessariamente la sostituzione dell’apprezzamento giudiziale a quello della commissione. Quando la censura individua omissioni, contraddizioni interne, criteri sopravvenuti o divergenze non spiegate tra giudizi analitici e risultato conclusivo, il sindacato resta estraneo al merito scientifico, ma diviene penetrante sulla razionalità del procedimento. Il punto di equilibrio è condivisibile: l’autonomia universitaria protegge la scelta scientifica, non l’opacità della scelta; la discrezionalità esige deferenza, non immunità.
2. La qualifica accademica pregressa come dato valutativo e non come titolo preferenziale
Il passaggio più innovativo concerne il rilievo della posizione di professoressa ordinaria già ricoperta dall’appellante. Il Collegio osserva che tale circostanza era stata menzionata nella descrizione del profilo, ma non realmente considerata, nonostante le connesse esperienze di supervisione e gestione amministrativa e finanziaria. Si trattava, dunque, di un elemento che «non poteva essere ignorato nella valutazione», pur senza comportare una preferenza automatica. La scelta dell’altro concorrente avrebbe tuttavia richiesto l’esplicitazione di qualità idonee a «compensare e superare l’oggettività di tale superiore qualificazione».
La formula è persuasiva nella parte in cui impone una comparazione sostanziale, ma richiede cautela. L’art. 18 ammette sia professori già in servizio sia studiosi muniti dell’abilitazione richiesta; la chiamata non è una progressione gerarchica né una procedura riservata a chi rivesta già la fascia oggetto del posto. Trasformare la qualifica pregressa in presunzione di maggiore merito introdurrebbe un vantaggio incompatibile con la struttura aperta della selezione e penalizzerebbe candidati scientificamente più forti di fascia inferiore. Lo status non può quindi operare come moltiplicatore automatico né imporre una prova quasi liberatoria a carico della commissione.
La lettura più equilibrata riferisce la “superiore qualificazione” non al titolo in sé, ma alle esperienze concretamente documentate che possono accompagnarlo: direzione scientifica, governo di strutture, responsabilità finanziarie, coordinamento di gruppi e partecipazione agli organi accademici. In tale prospettiva, la sentenza non sancisce una preferenza per l’ordinario già in ruolo, bensì impedisce che una parte significativa del percorso professionale sia neutralizzata mediante giudizi sintetici. Le future applicazioni dovranno separare il valore indiziario della qualifica dalla valutazione delle attività, evitando che il controllo di completezza restauri surrettiziamente l’anzianità accademica.
3. Coerenza del giudizio collegiale e divieto di motivazione postuma
Un secondo asse della decisione investe il rapporto tra istruttoria, verbalizzazione e motivazione finale. L’Università aveva tentato di dimostrare, mediante una relazione della commissione redatta nel corso del giudizio, che la posizione di prima fascia dell’appellante fosse stata considerata nell’attribuzione del giudizio “eccellente” sugli incarichi istituzionali. Il Collegio rileva che tale ponderazione non emergeva dai verbali e qualifica la spiegazione successiva come «una inammissibile integrazione postuma della motivazione». La legittimità della scelta deve risultare dagli atti della procedura, non da ricostruzioni difensive elaborate dopo la contestazione.
Il limite alla motivazione ex post è decisivo nelle selezioni accademiche, ove il giudizio viene spesso espresso mediante aggettivi sintetici. Una relazione successiva può chiarire dati o passaggi già riconoscibili, ma non creare una ponderazione prima inesistente. Diversamente, la commissione disporrebbe di una seconda occasione per razionalizzare la scelta alla luce delle censure, alterando la parità tra i candidati. La verbalizzazione non è notarile: è il luogo nel quale la discrezionalità diviene verificabile e giuridicamente legittima.
La sentenza riscontra inoltre una discrasia tra giudizi analitici ed esito conclusivo. Alla candidata risultavano attribuiti tre “ottimo” e un “eccellente”; al vincitore due “ottimo”, un “eccellente” e un “buono”. Per gli incarichi istituzionali, due commissari su tre avevano assegnato al secondo il giudizio “buono”, trasformato collegialmente in “ottimo” senza spiegazione. Il Collegio non applica una somma aritmetica: pretende che la sintesi difforme sia motivata. La collegialità consente un esito diverso dalla media dei giudizi individuali, ma non autorizza salti logici; quanto più la conclusione se ne discosta, tanto maggiore è l’onere di esplicitare la ragione della preferenza.
4. La prova orale e l’illegittimità del criterio temporale a sorpresa
La parte più lineare della motivazione concerne la prova orale. Il bando prevedeva un seminario sui principali risultati di ricerca e la commissione aveva autorizzato l’uso di diapositive, senza predeterminare una durata massima. Solo immediatamente prima dello svolgimento fu comunicato il limite di quindici minuti; la gestione del tempo divenne poi decisiva per giudicare “discreta” la capacità espositiva dell’appellante. Il vizio non attiene alla durata in sé, ma alla sua tardiva trasformazione in parametro della chiarezza e della completezza.
La decisione qualifica tale modalità come «introduzione “a sorpresa” di un criterio di valutazione non previsto dalla lex specialis», che aveva costretto la candidata a sintetizzare o omettere parti dell’esposizione. Una regola organizzativa diviene criterio selettivo quando dalla sua osservanza dipende il giudizio sulla prova. In tal caso deve essere predeterminata e conoscibile, poiché incide sulla preparazione e sulle strategie espositive. L’autorizzazione delle diapositive rendeva inoltre contraddittoria la compressione temporale, poiché tale modalità richiede normalmente più tempo dell’esposizione discorsiva.
È significativa anche la critica al T.A.R., secondo cui l’appellante, esaminata per seconda, avrebbe potuto adeguarsi osservando la durata della prova precedente. Il Consiglio di Stato replica che non era ragionevole né esigibile riorganizzare in pochi minuti un’esposizione preparata verosimilmente per giorni. La conoscibilità non coincide con la percezione occasionale di una regola appena introdotta, ma richiede tempo utile per conformare la condotta. Ne discende un principio generale: ogni elemento idoneo a incidere sulla valutazione deve essere comunicato con anticipo adeguato, anche quando sia formalmente presentato come semplice modalità organizzativa.
5. Gli effetti conformativi e le implicazioni sistemiche dell’arresto
L’accoglimento dell’appello determina l’annullamento degli atti e la riedizione, entro novanta giorni, delle valutazioni relative ai due candidati da parte di una commissione in diversa composizione. La misura conformativa è calibrata: il giudice non proclama il vincitore né attribuisce il posto, ma rimuove le condizioni che avevano compromesso l’attendibilità della comparazione. La diversa composizione evita che il nuovo giudizio sia condizionato dalla scelta precedente, preservando la titolarità amministrativa del potere tecnico.
Sul piano sistemico, la pronuncia consolida tre vincoli. Il primo è la completezza: i dati professionali rilevanti non possono essere soltanto elencati, ma devono entrare nella ponderazione. Il secondo è la coerenza: la preferenza conclusiva deve risultare intelligibile rispetto ai giudizi analitici e individuali. Il terzo è la predeterminazione: nessuna modalità sopravvenuta può convertirsi in parametro selettivo senza essere previamente resa nota. Essi non comprimono il merito scientifico, ma ne proteggono la credibilità, impedendo che la sinteticità si trasformi in arbitrarietà.
Resta un nodo interpretativo. L’enfasi sulla qualifica di prima fascia potrebbe indurre le commissioni a sovraccaricare il rilievo del rango accademico e a motivare in termini compensativi ogni preferenza accordata a un candidato di fascia inferiore. Sarebbe un esito non necessario e contrario alla logica competitiva dell’art. 18. La lezione più solida non è che il professore ordinario parta avvantaggiato, ma che nessun elemento qualificante possa essere ignorato e nessuna preferenza possa restare priva di una giustificazione riconoscibile. Inteso così, l’arresto segna un’evoluzione utile: dalla tradizionale deferenza verso il giudizio accademico a un modello in cui autonomia, trasparenza e responsabilità motivazionale diventano componenti inseparabili della qualità del reclutamento.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.







