Valore stimato dell’appalto, quinto d’obbligo e requisiti di qualificazione: la qualificazione si applica sempre ex ante

Valore stimato dell’appalto, quinto d’obbligo e requisiti di qualificazione: la qualificazione si applica sempre ex ante

Commento alla Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 2 luglio 2026, n. 5284

Con la sentenza 2 luglio 2026, n. 5284, la V Sezione del Consiglio di Stato ribadisce che, nel vigore del d.lgs. 36/2023, i requisiti di qualificazione SOA devono essere parametrati non all’importo a base di gara, ma al valore globale stimato dell’appalto, comprensivo del quinto d’obbligo e delle altre opzioni esplicitamente previste nella lex specialis.

La controversia riguardava una procedura aperta per lavori di manutenzione stradale del Comune, con accordo quadro ex art. 59, comma 3, d.lgs. 36/2023, da aggiudicarsi al prezzo più basso.

L’impresa, partecipante singola priva di qualificazione nella categoria scorporabile OG2, era in possesso della sola OG3 classifica III bis, idonea – con il quinto – sino a 1.800.000 euro, a fronte di un valore globale stimato pari a 1.823.100 euro (1.519.250 euro lavori + 303.850 euro quinto).

Richiamando l’art. 14, comma 4, d.lgs. 36/2023, il Collegio afferma che il valore stimato dell’appalto – calcolato sull’importo massimo complessivamente prevedibile, incluse opzioni, rinnovi, premi e pagamenti – è funzionale non solo alla scelta del regime (sotto/sopra soglia), ma anche alla determinazione dei requisiti speciali di partecipazione di cui all’art. 100. La capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria deve essere verificata ex ante sul valore contrattuale massimo ipotizzabile, a tutela dell’interesse pubblico alla corretta esecuzione e della par condicio.

In questa prospettiva, la sentenza segna con nettezza la “nuova regola applicabile”: il quinto d’obbligo, quando previsto dalla lex specialis, entra stabilmente nel perimetro del valore stimato e, di riflesso, nel parametro di qualificazione richiesto agli operatori, escludendo letture che ancorano i requisiti al solo importo a base di gara.

Un secondo profilo di rilievo concerne il rapporto tra quinto d’obbligo e verifica della qualificazione SOA. L’appellante sosteneva di essere comunque qualificato se si fosse considerato l’importo ribassato risultante dall’offerta, assumendo che, su tale base, l’eventuale incremento del quinto sarebbe rientrato nel limite della OG3 III bis.

Il Consiglio di Stato respinge recisamente tale impostazione: la qualificazione deve essere accertata alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sulla base di un parametro oggettivo e predeterminato dalla lex specialis (valore globale stimato), che non può variare in funzione del ribasso offerto dal singolo concorrente. In caso contrario, il requisito di ammissione diverrebbe una “variabile dipendente” dalla strategia economica dell’operatore, con evidente lesione della par condicio e compromissione della certezza delle regole di gara.

La decisione valorizza così la distinzione strutturale tra piano dei requisiti di partecipazione e piano dell’offerta economica: il primo è fissato ex ante e in modo uniforme per tutti, il secondo è rimesso alla libera concorrenza. Ne deriva che il concorrente deve essere qualificato sin dalla partecipazione per l’intero valore massimo delle prestazioni potenzialmente esigibili, incluso il quinto d’obbligo, senza possibilità di “salvataggi” ex post mediante il ribasso.

L’impresa appellante aveva invocato il principio di vincolatività della lex specialis, deducendo una contraddittorietà strutturale degli atti di gara: da un lato, l’importo totale dei lavori (1.519.250 euro) sarebbe stato il riferimento per cauzione, costo della manodopera e altri profili procedurali; dall’altro, la stazione appaltante avrebbe preteso, solo in sede applicativa, una qualificazione parametrata al valore globale stimato (1.823.100 euro).

La Sezione, pur richiamando la costante giurisprudenza secondo cui le regole di bando vincolano rigidamente l’amministrazione e vanno interpretate in base ai criteri letterale e sistematico ex artt. 1362 e 1363 c.c., esclude che nel caso di specie vi fosse un contrasto insanabile. La clausola dedicata alla “variazione fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto” indicava chiaramente il valore globale stimato dell’appalto, articolandolo tra importo lavori e quota relativa al quinto, senza essere mai stata oggetto di rettifica: ne derivava univocamente che la qualificazione dovesse essere misurata sul valore complessivo così definito.

La sentenza offre dunque un duplice contributo sistematico: da un lato, conferma che l’interpretazione della lex specialis non può introdurre significati impliciti in contrasto con il dato testuale e sistematico; dall’altro, mostra come, in presenza di clausole che distinguono tra importo a base di gara e valore globale stimato, il secondo assuma rilievo centrale tanto per la determinazione del regime applicabile quanto per la misura dei requisiti di partecipazione, in linea con l’art. 14, comma 4, d.lgs. 36/2023.


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avv. Francesco Bello

Francesco Bello Avvocato del Foro di Matera esperto in diritto amministrativo, assiste gli Enti pubblici e le imprese in relazione alle problematiche connesse al diritto amministrativo ed agli appalti pubblici in generale. Ha conseguito il Master II Livello in Compliance e Prevenzione della Corruzione nei settori pubblico (L.n.190/2012) e privato (L.n.231/01) presso l'Università LUISS Roma ed ANAC; ha conseguito, altresì, il Master Interuniversitario II Livello in Diritto Amministrativo MIDA presso Università La Sapienza Roma

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