Principio di equivalenza e specifiche tecniche nel d.lgs. 36/2023

Principio di equivalenza e specifiche tecniche nel d.lgs. 36/2023

Commento alla Sentenza Consiglio di Stato, Sez.V, 5 giugno 2026, n. 4508

La sentenza riguarda una gara per la fornitura e posa di un tappeto sciatori, nella quale la lex specialis prevedeva specifiche tecniche dettagliate (dimensioni del nastro e del rullo di trazione, blocchi di ancoraggio, telecamere di sorveglianza).

L’offerta dell’aggiudicataria si discostava da alcuni parametri tecnici, invocando però la piena idoneità funzionale del prodotto e il principio di equivalenza di cui all’art. 79 d.lgs. 36/2023 e Allegato II.5.

L’amministrazione ha ritenuto non conforme l’offerta, valorizzando il mancato rispetto di tali specifiche; da qui il contenzioso sull’esatta portata del principio di equivalenza nel nuovo Codice.

La questione centrale riguarda quando una specifica tecnica sia un requisito minimo inderogabile e quando sia invece suscettibile di equivalenza e quali oneri gravino sull’operatore che invochi l’equivalenza, nonché ancora quali siano i limiti del sindacato del giudice sulla valutazione tecnica della stazione appaltante.

L’art. 79 rinvia all’Allegato II.5, che disciplina le specifiche tecniche in coerenza con la direttiva 2014/24/UE.

Le stazioni appaltanti possono formulare le specifiche (i) in termini di prestazioni o requisiti funzionali; (ii) mediante rinvio a norme tecniche (europee, internazionali, nazionali); (iii) combinando entrambi gli approcci.

Quando si richiamano standard tecnici, marchi o modelli, è obbligatoria la clausola “o equivalente”, espressione della logica pro-concorrenziale del sistema.

Il principio di equivalenza consente di ammettere soluzioni che, pur non rispettando pedissequamente la descrizione tecnica, soddisfino in modo funzionalmente equivalente le esigenze della stazione appaltante.

La sentenza in commento si colloca nella linea giurisprudenziale che distingue tra i requisiti minimi inderogabili, collegati all’oggetto essenziale del contratto o a esigenze di sicurezza, per i quali l’equivalenza non è invocabile e le specifiche descrittive o di modello, che indicano un prototipo di riferimento, rispetto al quale è invece possibile dimostrare l’equivalenza funzionale.

Nel caso del tappeto sciatori, la questione è se dimensioni e caratteristiche di nastro, rullo, ancoraggi e telecamere fossero poste come requisiti strutturali essenziali o come mera descrizione di un modello-tipo.

Se qualificate (espressamente o per funzione) come minime e non equiparabili, la difformità dell’offerta giustifica l’esclusione; se invece avevano natura descrittiva, la stazione appaltante doveva verificare, in modo non meramente formale, l’eventuale equivalenza funzionale.

Ne discende un forte onere di chiarezza in capo alla stazione appaltante nella redazione della lex specialis, nel distinguere ciò che è minimo e inderogabile da ciò che è suscettibile di equivalenza.

La giurisprudenza, in continuità con il previgente d.lgs. 50/2016, ribadisce che è l’operatore economico che deve, già in sede di offerta, segnalare la difformità rispetto alle specifiche e allegare una puntuale dimostrazione dell’equivalenza, mediante dichiarazioni e documentazione tecnica, non essendo ammissibile una “giustificazione postuma” dell’equivalenza in giudizio;

ne consegue che la stazione appaltante non è tenuta a supplire d’ufficio alle carenze dell’offerta, né a ricostruire autonomamente possibili equivalenze tecniche non adeguatamente prospettate.

La valutazione sull’equivalenza rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione e il giudice può sindacarla solo per manifesta illogicità, travisamento, difetto di istruttoria o violazione delle regole di gara.

Il favor partecipationis non può spingersi fino a consentire la riammissione di offerte oggettivamente carenti o l’integrazione ex post di elementi essenziali.

La sentenza conferma, nel quadro del d.lgs. 36/2023, una lettura del principio di equivalenza che ne valorizza il ruolo di strumento pro-concorrenziale e pro-innovazione, in linea con l’Allegato II.5 e con la direttiva 2014/24/UE ma al tempo stesso lo ancora a rigorosi oneri di allegazione e prova in capo all’operatore e a un esercizio non arbitrario, ma ampiamente discrezionale, della valutazione tecnica da parte della stazione appaltante, richiedendo alle amministrazioni una particolare cura nella formulazione delle specifiche tecniche, distinguendo in modo trasparente fra requisiti minimi e parametri equiparabili, per evitare clausole di fatto discriminatorie o generatori di contenzioso.

In prospettiva, la decisione offre un utile canone interpretativo per la prassi applicativa del nuovo Codice: l’equivalenza non è una clausola di chiusura “salvifica” delle offerte non conformi, ma un istituto che opera efficacemente solo se la lex specialis è chiara e se gli operatori dimostrano, tempestivamente e in modo tecnicamente puntuale, la funzionale sovrapponibilità delle soluzioni proposte rispetto alle esigenze sottese alle specifiche tecniche di gara.


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avv. Francesco Bello

Francesco Bello Avvocato del Foro di Matera esperto in diritto amministrativo, assiste gli Enti pubblici e le imprese in relazione alle problematiche connesse al diritto amministrativo ed agli appalti pubblici in generale. Ha conseguito il Master II Livello in Compliance e Prevenzione della Corruzione nei settori pubblico (L.n.190/2012) e privato (L.n.231/01) presso l'Università LUISS Roma ed ANAC; ha conseguito, altresì, il Master Interuniversitario II Livello in Diritto Amministrativo MIDA presso Università La Sapienza Roma

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