Il provvedimento di revoca della precedente aggiudicazione deve ritenersi implicito nell’atto di nuova aggiudicazione

Il provvedimento di revoca della precedente aggiudicazione deve ritenersi implicito nell’atto di nuova aggiudicazione

Commento alla Sentenza T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V, 8 giugno 2026, n. 3596

La sentenza del TAR Campania, Napoli, Sez. II, 8 giugno 2026, n. 3596, interviene in materia di appalti di servizi, con riferimento alla procedura per l’affidamento del servizio di refezione scolastica del Comune, soffermandosi su tre nuclei problematici: i) la tempestività dell’impugnazione delle clausole della lex specialis; ii) l’ampiezza dell’onere motivazionale nel giudizio di congruità dell’offerta; iii) la correttezza e la completezza della valutazione dell’offerta tecnica, in particolare quanto alla documentazione a supporto degli impegni dichiarati.

La pronuncia si colloca nel quadro del d.lgs. 36/2023 e della giurisprudenza consolidata in tema di preclusioni processuali, giudizio di anomalia e tutela della par condicio, assumendo un rilievo sistematico per la pratica delle stazioni appaltanti e degli operatori economici nel settore dei servizi alla persona.

Il TAR ribadisce che le clausole della lex specialis ritenute escludenti, discriminatorie o sproporzionate devono essere impugnate immediatamente, a pena di irricevibilità delle censure proposte in un momento successivo, anche se veicolate tramite ricorso incidentale.

Richiamando l’indirizzo tracciato dall’Adunanza plenaria n. 22/2020, il Collegio valorizza la funzione ordinante dell’onere di immediata impugnazione: la stabilizzazione delle regole di gara costituisce condizione di certezza del procedimento e di effettiva tutela della par condicio, impedendo che l’operatore economico, dopo aver partecipato alla selezione, possa rimettere in discussione ex post requisiti e condizioni che avrebbe dovuto contestare ab origine.

In questo solco, le doglianze relative, ad esempio, ai requisiti di capacità economico‑finanziaria o alle condizioni strutturali (disponibilità del centro cottura, ecc.) non possono essere fatte valere tardivamente per elidere l’aggiudicazione, ma devono essere fatte valere nei termini decadenziali decorrenti dalla pubblicazione degli atti di gara.

Sul versante del giudizio di congruità dell’offerta, la sentenza si colloca nel solco della giurisprudenza che distingue nettamente tra valutazione positiva e negativa dell’anomalia.

Il TAR afferma che, in caso di giudizio positivo di non anomalia, la motivazione può essere sintetica e anche espressa per relationem alle giustificazioni rese dall’operatore economico, purché tali giustificazioni siano effettivamente acquisite agli atti e consentano di ricostruire il percorso valutativo dell’amministrazione. Non è, dunque, richiesto un apparato argomentativo analitico su ogni singola voce di costo, essendo sufficiente che emerga la ragionevolezza complessiva dell’offerta rispetto all’oggetto dell’appalto e alla durata del servizio.

Diversamente, solo quando l’esito del subprocedimento è negativo – con conseguente esclusione dell’offerta per anomalia – l’amministrazione è tenuta a una motivazione puntuale, idonea a rendere intellegibili le ragioni del giudizio sfavorevole e a consentire un effettivo controllo giurisdizionale. La sentenza conferma così una lettura differenziata dell’onere motivazionale, coerente con la natura di controllo di razionalità e non di sostituzione nel merito tecnico proprio del giudice amministrativo.

Particolarmente significativa è l’attenzione dedicata alla valutazione dell’offerta tecnica e alla necessità che gli impegni dichiarati siano sorretti da documentazione adeguata, aggiornata e riferibile all’intera durata dell’appalto.

Il TAR evidenzia che, in gare ad elevato contenuto qualitativo, l’attribuzione dei punteggi tecnici non può fondarsi su mere dichiarazioni di intento prive di riscontro oggettivo: la stazione appaltante è tenuta a verificare la serietà e l’affidabilità delle soluzioni proposte, anche alla luce della documentazione tecnica allegata, delle certificazioni prodotte e della coerenza temporale degli impegni (ad es. in relazione alla durata contrattuale del servizio di refezione).

Pur riconoscendo l’ampia discrezionalità tecnica dell’amministrazione, il Collegio non esita ad annullare, nei limiti, gli atti di gara quando la valutazione tecnica risulti viziata da carenza istruttoria o da attribuzione di punteggi non sorretti da adeguata base documentale. L’effetto conformativo è, tuttavia, calibrato: l’annullamento è disposto ai soli fini di una rinnovata valutazione dell’offerta tecnica, evitando soluzioni eccessivamente demolitorie e salvaguardando, per quanto possibile, la continuità dell’azione amministrativa.

La decisione si inserisce nel quadro applicativo del d.lgs. 36/2023, con particolare riferimento (i) ai principi di concorrenza, trasparenza e par condicio che presidiano la fase di predisposizione della lex specialis e impongono la tempestiva contestazione delle clausole ritenute illegittime; (ii) alla disciplina del subprocedimento di verifica dell’anomalia, che richiede un equilibrio tra tutela dell’interesse pubblico alla serietà dell’offerta e rispetto dell’autonomia tecnico‑discrezionale della stazione appaltante; (iii) alle regole sulla valutazione delle offerte tecniche, nelle quali si riflettono, in concreto, i principi di proporzionalità, ragionevolezza e buona amministrazione.

Sul piano sistematico, la sentenza contribuisce a consolidare tre coordinate operative: la centralità del principio di “stabilità” delle regole di gara, assicurata tramite l’onere di immediata impugnazione; la differenziazione dell’onere motivazionale nel giudizio di anomalia, con un modello “leggero” per gli esiti positivi e “rafforzato” per quelli negativi; la valorizzazione della dimensione documentale dell’offerta tecnica, quale presidio contro valutazioni meramente formali o apodittiche e garanzia di effettività del controllo giurisdizionale.

In tal modo, la pronuncia del TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 3596/2026, si propone come decisione di riferimento per la prassi applicativa delle stazioni appaltanti nel settore dei servizi di refezione scolastica e, più in generale, per la gestione delle gare di servizi nel vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici.


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avv. Francesco Bello

Francesco Bello Avvocato del Foro di Matera esperto in diritto amministrativo, assiste gli Enti pubblici e le imprese in relazione alle problematiche connesse al diritto amministrativo ed agli appalti pubblici in generale. Ha conseguito il Master II Livello in Compliance e Prevenzione della Corruzione nei settori pubblico (L.n.190/2012) e privato (L.n.231/01) presso l'Università LUISS Roma ed ANAC; ha conseguito, altresì, il Master Interuniversitario II Livello in Diritto Amministrativo MIDA presso Università La Sapienza Roma

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