La dichiarazione non veritiera nel reclutamento universitario: contesto normativo, ragionamento giudiziale e implicazioni sistemiche

La dichiarazione non veritiera nel reclutamento universitario: contesto normativo, ragionamento giudiziale e implicazioni sistemiche

Abstract. L’elaborato analizza la recente sentenza del Consiglio di Stato sulla procedura comparativa per la chiamata di un professore di prima fascia. Dopo aver ricostruito l’oggetto del contendere e il quadro normativo di riferimento, l’articolo esamina la questione centrale della dichiarazione non veritiera relativa a una monografia indicata dal candidato. Si indaga come il giudice amministrativo abbia ripreso il principio di autoresponsabilità delle autocertificazioni, richiamando la disciplina di cui al d.P.R. n. 445/2000 e la normativa sul reclutamento universitario. La pronuncia evidenzia il carattere dirimente del curriculum autocertificato e l’assenza di discrezionalità dell’amministrazione nell’applicare la sanzione espulsiva. L’analisi critica valuta l’impostazione motivazionale, il raccordo con la giurisprudenza e le implicazioni per la selezione dei professori di ruolo.

Sommario: 1. Contesto normativo e profili procedurali: la selezione comparativa dei professori universitari – 2. I fatti della controversia e la decisione del T.A.R. Campania – Salerno – 3. La valutazione del Consiglio di Stato: il principio di autoresponsabilità e la dichiarazione non veritiera – 4. Coordinate giurisprudenziali e applicazione della sanzione espulsiva – 5. Implicazioni sistemiche e prospettive evolutive nell’ordinamento universitario

1. Contesto normativo e profili procedurali: la selezione comparativa dei professori universitari

La sentenza in commento si colloca nel delicato ambito del reclutamento universitario, dove la legge n. 240/2010 affida alle università il compito di chiamare professori di prima fascia sulla base della valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica. La procedura oggetto della decisione era indetta dall’Università di Salerno ai sensi dell’art. 18, comma 4‑ter, e prevedeva la formazione di una commissione composta da tre professori di I fascia o docenti stranieri di comprovato prestigio. Il bando limitava a quindici il numero massimo di pubblicazioni valutabili e richiedeva che fossero considerate «esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti».

Già in questa fase emergono due elementi destinati a rivelarsi decisivi: da un lato, la centralità dell’autocertificazione dei titoli e delle pubblicazioni rese dai candidati ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000; dall’altro, l’assenza di prove concorsuali ulteriori che possano sopperire alle eventuali lacune del curriculum. Il Consiglio di Stato sottolinea che «le dichiarazioni dei candidati contenute nei curricula […] assumono rilevanza determinante in quanto costituiscono l’unico elemento su cui si fonda la valutazione», evidenziando come la procedura sia imperniata su una fiducia fiduciae nel contenuto delle autocertificazioni.

Il bando in esame prevedeva inoltre che l’amministrazione procedente effettuasse controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Tale previsione attua l’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000, secondo cui le amministrazioni sono tenute a verificare a campione la veridicità delle autocertificazioni e, in caso di falsità accertata, il dichiarante decade dai benefici conseguiti. La ratio della normativa sulla semplificazione amministrativa è ricordata dal giudice: si mira a velocizzare l’azione amministrativa, affidando al principio di autoresponsabilità il presidio della veridicità delle dichiarazioni. La decadenza dai benefici ha, dunque, natura oggettiva e non richiede accertamenti sulla colpa o sul dolo del dichiarante.

Sul piano procedurale, la selezione prevedeva la redazione di una rosa di idonei e la successiva delibera del Consiglio di dipartimento, che avrebbe scelto il candidato in base alla maggiore qualificazione evidenziata dalla commissione. È su questo delicato equilibrio tra autonomia universitaria e controlli di legalità che si innesta la controversia.

2. I fatti della controversia e la decisione del T.A.R. Campania – Salerno

Alla procedura comparativa bandita nel giugno 2024 hanno partecipato due professori associati dell’Università di Salerno. La commissione ha proposto entrambi come idonei ma il Consiglio di dipartimento, valorizzando il giudizio collegiale, ha deliberato la chiamata del prof. Paolo Diana. Contro tali atti il prof. Giuseppe Masullo ha proposto ricorso al Tar Campania, contestando tra l’altro la veridicità di una delle tre monografie presentate dall’avversario.

Il Tar ha respinto le censure sulla composizione della commissione e ha escluso che il prof. Diana avesse reso false dichiarazioni, reputandole meramente incomplete. Nondimeno ha ritenuto fondate le critiche sulla valutazione della monografia “The Digital Shift and Social Research: Methods and Practices” e ha annullato l’intera procedura, ordinando la rivalutazione da parte di una nuova commissione. Secondo il Tar, il libro non risultava neppure accettato per la pubblicazione; da ciò discendeva l’irrimediabile vizio della valutazione, ma non l’esclusione del candidato, poiché il beneficio non era direttamente conseguente alla dichiarazione non veritiera.

Il ricorrente incidentale ha sostenuto che il Tar avrebbe dovuto disporre l’esclusione per dichiarazione non veritiera, poiché la falsità riguarda un titolo fra i quindici presentati e, nelle selezioni universitarie, non è configurabile il c.d. falso innocuo. Il prof. Diana, a sua volta, ha lamentato che la stipula di un contratto di edizione e l’attribuzione di un ISBN costituissero prova dell’avvenuta accettazione della monografia, e che il Tar avesse travalicato i limiti del sindacato giurisdizionale sul merito tecnico della commissione.

La sentenza impugnata presentava, a detta degli appellanti, un salto logico: dapprima affermava che «non si può ritenere […] che il candidato abbia reso una falsa dichiarazione […] non avendo egli mai dichiarato espressamente che la monografia fosse stata già pubblicata […] piuttosto che soltanto accettata per la pubblicazione»; subito dopo, però, qualificava la dichiarazione come non veritiera e annullava la procedura. Tale contraddizione sarà un punto centrale della revisione in appello.

3. La valutazione del Consiglio di Stato: il principio di autoresponsabilità e la dichiarazione non veritiera

Nell’esaminare il primo motivo di ciascun appello, il Consiglio di Stato richiama il quadro normativo sull’autocertificazione. Il bando prevedeva la verifica delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, ma di fatto tale verifica non era stata effettuata. La sezione sottolinea che la selezione avviene esclusivamente sulla base del curriculum e che l’autocertificazione assume valore dirimente, poiché la commissione è chiamata a «fidarsi» di quanto autodichiarato. Proprio questa fiducia rafforza il principio di autoresponsabilità: spetta ai candidati verificare con rigore che quanto dichiarato corrisponda al vero.

Il Collegio evidenzia che il d.P.R. n. 445/2000, all’art. 75, sancisce la decadenza dai benefici ottenuti a seguito di dichiarazioni non veritiere, indipendentemente da ogni indagine sulla colpa. La giurisprudenza ha chiarito che la disposizione non lascia margine di discrezionalità all’amministrazione e che la falsità rileva ogniqualvolta, senza quella dichiarazione, il beneficio non sarebbe stato ottenuto. Anche la Cassazione ha ribadito che l’inclusione in graduatoria è diretta conseguenza del mendacio quando l’impiego non sarebbe stato ottenuto altrimenti.

Applicando questi principi, il Consiglio di Stato rileva che la monografia contestata, indicata nel curriculum senza alcuna specificazione sullo stato di pubblicazione, non era né pubblicata né accettata alla data di scadenza del bando. Il ricorrente aveva documentato l’assenza della monografia nei cataloghi dell’editore e sul database IRIS, nonché le dichiarazioni della casa editrice secondo cui il libro era ancora in peer review. Inoltre il candidato, in altre opere non presentate per la valutazione, aveva indicato espressamente la dicitura «in pubblicazione», mentre per la monografia in questione si era limitato ad elencarla con l’ISBN. Ciò ha indotto il Collegio a considerare la dichiarazione non veritiera, poiché la mancata specificazione era idonea a indurre la commissione a ritenere la monografia già pubblicata.

La Corte osserva che il Tar, pur riconoscendo la non veridicità, non ne aveva tratto la logica conseguenza dell’esclusione, giudicando viziata soltanto la valutazione. In realtà, secondo il Consiglio di Stato, è la stessa ammissione alla procedura a essere preclusa dal mendacio: la falsità di un solo titolo contenuto in un curriculum unitariamente autocertificato si propaga all’intero contenuto, rendendo inapplicabile il principio del falso innocuo. L’autocertificazione rappresenta un “unicum” inscindibile e la non veridicità di un elemento comporta la decadenza senza possibilità di chirurgico stralcio.

4. Coordinate giurisprudenziali e applicazione della sanzione espulsiva

Il Consiglio di Stato colloca la propria decisione nel solco di un orientamento consolidato. Richiama innanzitutto la sentenza n. 4680/2022, che, in analoghe procedure di reclutamento, aveva già rilevato l’«essenzialità dell’autocertificazione» e l’obbligo di indicare con chiarezza lo stato delle pubblicazioni. La medesima pronuncia aveva sottolineato che il principio dell’autoresponsabilità «opera in modo rafforzato» perché il curriculum è l’unico elemento di valutazione. In seguito, la sentenza n. 2916/2022 aveva ribadito che l’amministrazione è vincolata ad assumere le conseguenti determinazioni senza alcun margine di discrezionalità, a prescindere dal profilo soggettivo del dichiarante.

La sezione cita poi la giurisprudenza di legittimità, che considera irrilevante la colpa e impone la decadenza ogni volta che la non veridicità sia causalmente collegata al beneficio. Questo indirizzo è stato richiamato anche dalla Cassazione nel 2020, affermando che la decadenza si verifica quando, in assenza del mendacio, l’impiego non sarebbe stato ottenuto (Cass. civ., sez. lav., sez. lav., 19 ottobre 2020, n. 22673). Ancora, un precedente del 2023 del Consiglio di Stato ribadisce la sanzione espulsiva nelle selezioni universitarie per dichiarazioni non veritiere (Cons. Stato, sez. IV, 20 ottobre 2023, n. 9112)..

Partendo da questi precedenti, il Collegio respinge la tesi dell’appellante principale, secondo cui l’accertamento sulla fase di peer review sarebbe rilevante. Una volta accertata la non veridicità della dichiarazione, è inutile indagare se la monografia fosse stata accettata o se il processo di peer review paralizzasse l’accettazione. Il giudice richiama il principio civilistico secondo cui la buona fede non esclude le conseguenze della falsa attestazione: la dichiarazione non veritiera non può essere giustificata dalla fiducia nel buon esito della peer review. Ne deriva l’obbligatorietà della sanzione espulsiva e l’irrilevanza di ogni distinzione tra falsità sostanziale e incompletezza.

Sul piano pratico, il Consiglio di Stato annulla la proclamazione del vincitore e la nomina del prof. Diana, disponendo la sua esclusione dalla procedura e condannando l’amministrazione alle spese. La corte riforma la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disposto la rivalutazione da parte di una nuova commissione e dichiara assorbiti gli ulteriori motivi, ritenendoli recessivi rispetto al vizio accertato.

5. Implicazioni sistemiche e prospettive evolutive nell’ordinamento universitario

La pronuncia in esame presenta rilevanti implicazioni per il sistema universitario e, più in generale, per tutte le procedure amministrative basate sulla verifica ex post delle autocertificazioni. In primo luogo, rafforza il principio di autoresponsabilità: i candidati devono curare con particolare attenzione la precisione delle dichiarazioni, consapevoli che la falsità anche di un singolo elemento comporta l’esclusione. È evidente che questa rigorosità mira a garantire la trasparenza e l’affidabilità delle selezioni ma rischia di penalizzare situazioni intermedie nelle quali, come nel caso di specie, l’opera era in fase avanzata di pubblicazione ma non ancora completata. Potrebbe pertanto avvertirsi la necessità di regolamenti di ateneo più chiari, che distinguano tra pubblicazioni accettate e in corso di valutazione, onde evitare equivoci interpretativi.

Sotto il profilo sistemico, la sentenza evidenzia l’assenza, nei regolamenti di alcuni atenei, di meccanismi di verifica delle dichiarazioni prima della proclamazione dei vincitori. La Corte osserva che il bando in esame demandava la verifica a controlli successivi, ma la commissione non vi aveva provveduto. Ciò suggerisce un possibile intervento normativo per prevedere controlli preventivi al fine di evitare contenziosi a posteriori. Il bilanciamento tra speditezza dell’azione amministrativa e tutela dell’interesse pubblico all’accesso meritocratico richiede un ripensamento del sistema di controlli.

La decisione ricorda anche l’inapplicabilità del cosiddetto falso innocuo: in una procedura imperniata su un curriculum autocertificato, non vi è spazio per trascurare singoli errori, poiché l’autocertificazione costituisce un tutt’uno. Questa conclusione, se da un lato salvaguarda l’effettività della disciplina di semplificazione, dall’altro solleva interrogativi sul grado di proporzionalità della sanzione. L’esclusione in blocco potrebbe apparire eccessiva quando la falsità riguarda aspetti marginali o non decisivi; tuttavia, la giurisprudenza conferma che la funzione deterrente e la necessità di certezza richiedono l’applicazione rigorosa della regola.

Da ultimo, la sentenza offre spunti di riflessione sulla gestione dell’attività scientifica nell’era digitale. Il caso riguarda una monografia destinata all’editoria internazionale, con fasi di peer review e attribuzione anticipata dell’ISBN. Le prassi editoriali globali spesso non coincidono con le esigenze burocratiche nazionali: l’assegnazione dell’ISBN non implica necessariamente la conclusione del processo di pubblicazione. Una maggiore attenzione dei candidati nel descrivere con precisione lo stato dell’opera e una migliore conoscenza da parte delle commissioni delle dinamiche editoriali internazionali potrebbero evitare future controversie. In un settore in rapida evoluzione, l’equilibrio tra autonomia scientifica e vincoli amministrativi si gioca anche sulla chiarezza comunicativa e sulla consapevolezza che «il curriculum e quanto in esso dichiarato rappresenta l’unico elemento su cui “fideisticamente” si fonda la valutazione della Commissione».

In conclusione, la sentenza del Consiglio di Stato offre un richiamo rigoroso alla responsabilità individuale nei concorsi universitari e valorizza un approccio sistemico che privilegia la trasparenza e la correttezza delle autocertificazioni. Allo stesso tempo, impone alle istituzioni accademiche di ripensare le modalità di verifica dei titoli e di adeguare i propri regolamenti alle peculiarità del sistema della ricerca, così da prevenire incertezze e garantire la selezione dei docenti più meritevoli.


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