
La banalità del male? Appunti per lo studio del concorso esterno in associazione mafiosa
Abstract [ITA]. Il contributo analizza la distinzione tra contiguità compiacente e concorso esterno in associazione mafiosa alla luce della recente giurisprudenza della Corte di cassazione, con particolare riferimento alla sentenza n. 34046 del 2025. Viene evidenziato come la mera vicinanza o disponibilità verso soggetti appartenenti ad organizzazioni mafiose non sia sufficiente a integrare responsabilità penale, richiedendosi invece un contributo concreto, causale e consapevole al rafforzamento dell’associazione. Il lavoro esamina inoltre la nozione di permeabilità del tessuto economico alle infiltrazioni mafiose, rilevante soprattutto in ambito amministrativo e preventivo, distinguendola dal piano penalistico del concorso esterno. In conclusione si propone una lettura sistematica dei due fenomeni alla luce dei principali precedenti della Corte di cassazione.
Abstract [ENG] This article examines the distinction between “complacent proximity” and external participation in mafia-type criminal associations in light of recent case law of the Italian Supreme Court. Particular attention is devoted to decision no. 34046/2025, which reaffirms that mere proximity or willingness to maintain relations with members of a mafia organization does not automatically entail criminal liability. Instead, the offence of external participation requires a concrete, causal and conscious contribution to the preservation or strengthening of the criminal association. The article also discusses the concept of “permeability” of the economic environment to mafia infiltration, which plays a significant role in administrative and preventive measures. Finally, a systematic interpretation of these notions is proposed in the light of the main precedents of the Italian Supreme Court.
Sommario: 1. Contiguità compiacente e concorso esterno nella recente giurisprudenza penale – 2. I requisiti del concorso esterno in associazione mafiosa – 3. La nozione di permeabilità del tessuto economico alle infiltrazioni mafiose – 4. Il caso lombardo e la realtà della Brianza – 5. Gli strumenti amministrativi di prevenzione: le interdittive antimafia – 6. Permeabilità e concorso esterno: una distinzione sistematica – 7. La prova del contributo causale
1. Contiguità compiacente e concorso esterno nella recente giurisprudenza penale
La recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ribadito con chiarezza i limiti della nozione di contiguità compiacente ai fini della configurazione del concorso esterno nel reato di associazione mafiosa.
In particolare, la decisione Cassazione penale n. 34046/2025 ha riaffermato un principio ormai consolidato: la mera vicinanza, disponibilità o relazione con soggetti appartenenti ad un sodalizio mafioso non è sufficiente a integrare responsabilità penale per concorso esterno.
La cosiddetta contiguità compiacente descrive una situazione nella quale un soggetto mantiene rapporti di prossimità, frequentazione o convenienza con membri dell’organizzazione criminale, senza tuttavia assumere un ruolo funzionale alla realizzazione del programma associativo.
Si tratta dunque di una categoria descrittiva, che individua una vicinanza sociale o relazionale, ma che non equivale automaticamente alla partecipazione criminosa.
2. I requisiti del concorso esterno in associazione mafiosa
Affinché possa configurarsi il concorso esterno nel reato di associazione mafiosa, previsto dall’art. 416-bis c.p. in combinato disposto con l’art. 110 c.p., la giurisprudenza richiede alcuni requisiti fondamentali.
In primo luogo deve sussistere un contributo concreto, specifico ed effettivo fornito dal soggetto esterno all’associazione.
In secondo luogo tale contributo deve avere rilevanza causale, nel senso di risultare idoneo a favorire la conservazione, il rafforzamento o l’espansione dell’organizzazione mafiosa.
In terzo luogo è necessario che il soggetto agente agisca con consapevolezza, ossia con la coscienza di apportare un contributo utile al sodalizio criminale.
La distinzione tra partecipazione interna e concorso esterno è stata chiarita in modo particolarmente significativo dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella celebre decisione Cassazione Sezioni Unite n. 33748/2005 (Mannino), la quale ha affermato che il concorrente esterno non fa parte stabilmente dell’organizzazione, ma fornisce un apporto causalmente rilevante alla sua attività.
Successivamente la Corte ha ribadito che il contributo del concorrente esterno deve essere valutato in termini di effettiva incidenza sull’attività associativa. In questo senso si colloca la pronuncia Cassazione penale n. 36315/2007, che ha sottolineato la necessità di dimostrare un apporto concreto al rafforzamento dell’organizzazione.
Ulteriori precisazioni sono state offerte dalla sentenza Cassazione penale n. 22327/2014, la quale ha ribadito che la responsabilità per concorso esterno richiede una condotta che si traduca in un contributo effettivamente idoneo a incidere sulle dinamiche associative.
Ne consegue che non basta essere vicini alla mafia, né intrattenere relazioni personali o economiche con soggetti appartenenti alla consorteria criminale: tali rapporti assumono rilievo penale soltanto quando si traducano in un contributo concreto e consapevole agli scopi dell’associazione.
3. La nozione di permeabilità del tessuto economico alle infiltrazioni mafiose
Accanto alla dimensione penalistica del concorso esterno, la prassi istituzionale utilizza sempre più frequentemente la categoria della permeabilità alle infiltrazioni mafiose.
Con questa espressione si indica la capacità o predisposizione di un contesto economico e sociale a essere penetrato da interessi riconducibili alla criminalità organizzata.
La permeabilità può manifestarsi attraverso rapporti economici, collaborazioni imprenditoriali, relazioni professionali o operazioni finanziarie che finiscono per favorire indirettamente le attività della criminalità organizzata.
In tali contesti la presenza mafiosa tende a manifestarsi in forme meno appariscenti e più integrate nel mercato legale, attraverso strategie imprenditoriali e finanziarie piuttosto che mediante l’uso diretto della violenza.
4. Il caso lombardo e la realtà della Brianza
Il tema della permeabilità economica alle infiltrazioni mafiose è stato oggetto di particolare attenzione con riferimento alla regione Lombardia e in particolare alla provincia di Monza e Brianza.
Diversi studi e monitoraggi istituzionali hanno evidenziato la presenza di gruppi riconducibili alla ‘Ndrangheta nel tessuto economico locale, spesso attraverso attività imprenditoriali formalmente lecite.
Nel contesto brianzolo il fenomeno è stato descritto come una forma di infiltrazione progressiva e normalizzata, caratterizzata dalla capacità delle organizzazioni criminali di inserirsi nelle dinamiche economiche del territorio.
Ciò non implica necessariamente la commissione immediata di reati di associazione mafiosa o concorso esterno, ma evidenzia la vulnerabilità di alcuni settori dell’economia legale.
5. Gli strumenti amministrativi di prevenzione: le interdittive antimafia
Proprio per contrastare tali fenomeni l’ordinamento italiano prevede strumenti amministrativi di prevenzione, tra i quali assumono particolare rilievo le interdittive antimafia.
Attraverso tali provvedimenti l’autorità prefettizia può impedire a un’impresa di partecipare a gare pubbliche o di instaurare rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione quando emergano elementi idonei a far ritenere l’impresa esposta al rischio di infiltrazioni mafiose.
In questo contesto la valutazione può fondarsi anche su indici sintomatici di contiguità o permeabilità, senza che sia necessaria una condanna penale definitiva.
6. Permeabilità e concorso esterno: una distinzione sistematica
La distinzione tra permeabilità alle infiltrazioni mafiose e concorso esterno in associazione mafiosa assume, dunque, un rilievo centrale.
La prima categoria opera prevalentemente sul piano amministrativo e preventivo, descrivendo situazioni di vulnerabilità del tessuto economico alle penetrazioni della criminalità organizzata.
Il secondo istituto appartiene invece alla dimensione penalistica e richiede la dimostrazione di un contributo concreto, causale e consapevole all’attività dell’associazione mafiosa.
La giurisprudenza della Corte di cassazione conferma pertanto un orientamento rigoroso: la responsabilità penale non può fondarsi sulla mera prossimità sociale o relazionale, ma richiede la prova di un apporto effettivo al rafforzamento dell’organizzazione criminale.
7. La prova del contributo causale
La difficoltà principale nel concorso esterno non riguarda tanto la definizione dell’istituto quanto la prova del contributo causale fornito dal soggetto esterno all’associazione mafiosa.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione richiede infatti che il giudice accerti non una generica contiguità, ma un apporto concreto, effettivo e consapevole idoneo a rafforzare o agevolare il sodalizio. Ne deriva che la responsabilità penale non può fondarsi su meri rapporti personali, economici o ambientali, ma esige la dimostrazione di una condotta funzionalmente inserita nella dinamica associativa.
È proprio sul piano probatorio che emerge la maggiore criticità. I rapporti tra soggetti esterni e appartenenti all’associazione mafiosa si presentano spesso in forme ambigue: relazioni professionali, frequentazioni, scambi economici. Elementi che, isolatamente considerati, restano neutri o polisemici e non consentono di inferire automaticamente un contributo penalmente rilevante.
L’accertamento richiede pertanto una valutazione unitaria e contestuale degli indizi, secondo un modello inferenziale che consenta di attribuire significato alla condotta nel quadro complessivo dei rapporti con l’organizzazione.
In questa prospettiva, il giudizio sul contributo causale si avvicina a uno schema di tipo abduttivo: tra le diverse ipotesi esplicative dei fatti accertati, deve essere privilegiata quella che meglio giustifica, in termini razionali e coerenti, il complesso degli elementi disponibili. Solo quando la ricostruzione dei fatti rende plausibile — e non meramente possibile — che la condotta abbia effettivamente inciso sul rafforzamento dell’associazione, può dirsi integrato il requisito causale⁴.
Diversamente, quando il materiale probatorio si arresta alla dimostrazione di una mera contiguità compiacente, priva di effettiva incidenza sull’attività del sodalizio, la soglia della rilevanza penale non è superata. La distinzione tra contiguità e concorso esterno si gioca dunque, in ultima analisi, sul terreno della prova.
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Giuseppe Corsi
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