
È da rimuovere la corda stendipanni che ostacola l’utilizzo della colonna d’aria altrui
Il proprietario di un appartamento sito in un condominio ha proposto un’azione cautelare per turbativa del possesso, deducendo che un’altra condomina avesse agganciato fili stendibiancheria nel cortile condominiale, con pregiudizio per il decoro architettonico dell’edificio. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, tale installazione avrebbe altresì oscurato le finestre dell’appartamento e impedito la realizzazione di una piattaforma elevatrice: una struttura autoportante da collocare sulla pavimentazione del cortile gotico interno, destinata a svilupparsi in altezza davanti alla facciata e a passare tra le due finestre dell’unità immobiliare dei ricorrenti.
La resistente ha sostenuto di essersi limitata a utilizzare pareti e spazi comuni per il migliore godimento della cosa comune, senza privare gli altri condomini della possibilità di farne parimenti uso, ai sensi dell’art. 1102 c.c. Il Tribunale di Venezia, con ordinanza pubblicata il 13 maggio 2026, R.G. n. 21559/2025, ha accolto la domanda.
Ai sensi dell’art. 840 c.c., la proprietà del suolo si estende anche alla colonna d’aria soprastante, come affermato da Cass. n. 12258/2002. L’apposizione di fili stendibiancheria al di sopra di un fondo di proprietà altrui integra una limitazione del diritto dominicale, potenzialmente riconducibile alla costituzione di una servitù, indipendentemente dal concreto verificarsi dello sgocciolamento dei panni cui la corda è destinata, secondo quanto precisato da Cass. n. 14547/2012.
Nel caso di specie, il fatto che la corda fosse infissa nei muri perimetrali dell’edificio condominiale, all’altezza dell’unità immobiliare di proprietà esclusiva dei ricorrenti e davanti alle relative finestre, concessa in usufrutto alla resistente, è stato ritenuto irrilevante. La corda, infatti, sporgeva pacificamente al di sopra della proprietà di terzi, invadendone lo spazio aereo sovrastante.
L’art. 1102 c.c. non ha quindi trovato applicazione, poiché la fattispecie non riguardava un mero utilizzo dei muri perimetrali dell’edificio, comuni a tutti i condomini, compresa la resistente, ma investiva la proprietà di terzi. Anche qualora tale disposizione fosse stata astrattamente applicabile, essa avrebbe incontrato il limite della destinazione d’uso dei muri esterni interessati, trattandosi delle facciate di un palazzo storico, non precedentemente destinate alla sospensione di panni.
Inoltre, qualora la nuova corda stendibiancheria fosse stata qualificata come innovazione ai sensi dell’art. 1120 c.c., essa avrebbe incontrato i limiti derivanti dalla necessaria deliberazione dell’assemblea condominiale, adottata con la maggioranza prescritta, nonché dalla tutela del decoro dell’edificio. Quest’ultimo sarebbe risultato chiaramente pregiudicato, sotto il profilo estetico, dalla presenza della corda e dell’eventuale biancheria stesa.
Tale conclusione non sarebbe mutata neppure in ragione della piattaforma elevatrice deliberata dal condominio. L’impatto di quest’ultima sul decoro architettonico dell’edificio non costituiva, infatti, oggetto del giudizio, ma avrebbe potuto essere valutato soltanto nell’ambito di un’eventuale impugnazione della relativa delibera assembleare.
Peraltro, l’installazione della corda era pacificamente avvenuta non per soddisfare un’effettiva esigenza della vita quotidiana, bensì per contrastare l’utilizzo della medesima colonna d’aria da parte dei comproprietari della corte gotica mediante l’installazione della piattaforma elevatrice, già oggetto di numerose controversie.
Il Tribunale ha ritenuto provate sia la molestia del possesso della corte sia la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo in capo alla resistente. Quest’ultima è stata, pertanto, condannata alla rimozione delle corde, oltre che alla rifusione delle spese di lite.
È stato inoltre previsto che, in caso di mancato adempimento spontaneo, i ricorrenti, con l’ausilio dell’Ufficiale giudiziario e l’assistenza della forza pubblica, potessero procedere direttamente alla rimozione della corda, ripristinando lo status quo ante delle porzioni di facciata interessate dal fissaggio. L’intervento avrebbe potuto essere eseguito da una ditta specializzata in opere edili, con installazione, ove necessaria, di un’impalcatura o di altra attrezzatura idonea a garantirne l’esecuzione in sicurezza, con spese a carico della resistente.
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