La consulenza tecnica nei procedimenti di affidamento dei minori: funzione ausiliaria, limiti epistemologici e rischio di surrogazione della decisione giudiziale

La consulenza tecnica nei procedimenti di affidamento dei minori: funzione ausiliaria, limiti epistemologici e rischio di surrogazione della decisione giudiziale

Abstract. Nei procedimenti di affidamento dei minori, la consulenza tecnica d’ufficio rappresenta uno degli strumenti più rilevanti attraverso cui il giudice acquisisce elementi conoscitivi relativi alle dinamiche familiari e al funzionamento psichico dei soggetti coinvolti. Il presente contributo analizza il ruolo dello psicologo forense nel processo civile, soffermandosi sulla natura ausiliaria della CTU, sui suoi limiti epistemologici e sul rischio di una progressiva sovrapposizione tra valutazione tecnica e decisione giurisdizionale, alla luce della normativa vigente e dell’elaborazione giurisprudenziale.

 

Sommario: 1. Il quadro normativo e la centralità del superiore interesse del minore – 2. La consulenza tecnica d’ufficio nel processo civile – 3. Il ruolo dello psicologo forense nella valutazione del minore – 4. Il rischio di delega valutativa e la giurisprudenza sul ruolo del giudice – 5. Criticità metodologiche e profili di attendibilità – 6. Il contraddittorio tecnico tra CTU e CTP – 7. Conclusioni

 

1. Il quadro normativo e la centralità del superiore interesse del minore

Nei giudizi di separazione e affidamento, il giudice civile è chiamato a decidere in un contesto in cui la dimensione giuridica si intreccia stabilmente con profili psicologici e relazionali. Il parametro normativo di riferimento è rappresentato dagli artt. 337-bis e ss. c.c., che pongono al centro della decisione il superiore interesse del minore e il principio di bigenitorialità.

Tale principio, di matrice sovranazionale, trova fondamento nell’art. 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e nell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, imponendo una valutazione concreta e non astratta delle condizioni familiari.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in più occasioni che l’interesse del minore non costituisce una clausola meramente dichiarativa, ma un criterio di giudizio elastico che richiede un accertamento caso per caso, anche mediante il ricorso a indagini tecniche specialistiche (Cass. civ., sez. I, n. 14728/2016; Cass. civ., sez. I, n. 12954/2018).

2. La consulenza tecnica d’ufficio nel processo civile

La CTU, disciplinata dagli artt. 61 e ss. c.p.c., costituisce uno strumento di ausilio tecnico al giudice, attivabile quando la decisione richiede competenze non giuridiche.

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che il consulente tecnico non è titolare di alcuna funzione decisoria, essendo la consulenza un mezzo di valutazione dei fatti e non un mezzo di prova in senso stretto (Cass. civ., sez. III, n. 3710/2015). Ne deriva che la decisione finale resta integralmente riservata al giudice, il quale non può delegare la propria funzione valutativa.

Tuttavia, nella prassi dei procedimenti familiari, la CTU tende ad assumere un ruolo particolarmente incisivo, fino a costituire, nei fatti, il principale fondamento motivazionale della decisione in materia di affidamento.

3. Il ruolo dello psicologo forense nella valutazione del minore

All’interno della CTU, lo psicologo forense è chiamato a svolgere una valutazione complessa del funzionamento individuale e relazionale del nucleo familiare, con particolare riferimento al minore.

L’attività peritale si fonda sull’utilizzo integrato di colloqui clinico-forensi, osservazioni strutturate delle interazioni familiari e strumenti psicodiagnostici standardizzati, che devono essere utilizzati in funzione del quesito posto dal giudice e non in chiave clinico-terapeutica.

In tale ambito assume rilievo la distinzione tra valutazione clinica e valutazione forense. La prima è orientata alla comprensione del funzionamento psichico del soggetto in chiave terapeutica, mentre la seconda è finalizzata alla produzione di un giudizio tecnico destinato al processo. La confusione tra tali piani costituisce uno dei principali fattori di criticità nella prassi peritale.

4. Il rischio di delega valutativa e la giurisprudenza sul ruolo del giudice

Uno dei nodi più problematici riguarda il rischio di una delega sostanziale della funzione decisionale al consulente tecnico.

La giurisprudenza ha chiarito che il giudice può aderire alle conclusioni del CTU, purché ne faccia propri i contenuti attraverso una motivazione autonoma e critica, non potendo limitarsi a un mero recepimento acritico dell’elaborato peritale (Cass. civ., sez. I, n. 11532/2014).

Tale principio assume particolare rilievo nei procedimenti di famiglia, nei quali le valutazioni psicologiche incidono direttamente sull’assetto dell’affidamento e sulla regolazione dei rapporti genitoriali.

5. Criticità metodologiche e profili di attendibilità

Sul piano metodologico, la qualità della CTU dipende dalla correttezza degli strumenti utilizzati e dalla capacità del consulente di mantenere una posizione di neutralità rispetto al conflitto familiare.

La letteratura evidenzia criticità ricorrenti, quali l’assenza di standardizzazione uniforme delle procedure valutative, il rischio di bias cognitivi e la difficoltà di tradurre osservazioni cliniche in categorie giuridicamente rilevanti.

A ciò si aggiunge il problema della comunicazione delle conclusioni, che deve garantire chiarezza, coerenza logica e utilizzabilità processuale, evitando sia eccessi di tecnicismo sia semplificazioni eccessive.

6. Il contraddittorio tecnico tra CTU e CTP

Nel processo civile, il rapporto tra consulente tecnico d’ufficio e consulente tecnico di parte costituisce un presidio fondamentale del principio del contraddittorio.

La presenza del CTP consente una verifica critica delle metodologie adottate e delle conclusioni raggiunte, contribuendo alla formazione di un quadro valutativo più completo e bilanciato.

La consulenza tecnica non può dunque essere letta come atto monologico, ma come processo dialettico interno al giudizio.

7. Conclusioni

La consulenza tecnica nei procedimenti di affidamento dei minori rappresenta uno strumento imprescindibile del processo civile contemporaneo, ma la sua efficacia dipende dal corretto bilanciamento tra funzione tecnica e funzione giurisdizionale.

Il consolidamento di criteri metodologici condivisi, la consapevolezza dei limiti epistemologici dell’intervento psicologico e la valorizzazione del contraddittorio tecnico costituiscono elementi essenziali per garantire decisioni realmente orientate al superiore interesse del minore, senza indebite deleghe decisionali.

 

 

 

 

 

 

Bibliografia
  • Codice Civile, artt. 337-bis – 337-octies.
  • Codice di Procedura Civile, artt. 61 – 64.
  • Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, 1989.
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, 2000.
  • Cass. civ., sez. I, n. 11532/2014.
  • Cass. civ., sez. III, n. 3710/2015.
  • Cass. civ., sez. I, n. 14728/2016.
  • Gulotta G., La psicologia giuridica nel processo civile, Giuffrè.
  • De Leo G., Scali M., Psicologia giuridica, Il Mulino.
  • Cattaneo C., La consulenza tecnica d’ufficio nel processo civile, Giuffrè.

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