
Nel codice penale esiste un reato che tutela l’identità digitale?
Nella vita quotidiana l’avvento dell’intelligenza artificiale (I.A.) ha rivoluzionato un’ampia gamma di settori provocando sia effetti positivi che negativi.
Sebbene l’I.A. (Intelligenza artificiale) ottimizza flussi di lavoro ed analizza grandi quantità di dati in tempo reale, riducendo errori e costi, dall’altro lato della medaglia provoca effetti negativi, come ad esempio: la perdita di posti di lavoro, la violazione della privacy, la diffusione di disinformazione etc.
Con riferimento alla violazione della privacy, il reato Deepfake costituisce una risposta molto importante ed innovativa del legislatore ad un problema che è ormai diffuso nella vita di tutti i giorni. L’ art. 612 quater c.p. è stato introdotto nell’ordinamento italiano perché i contenuti generati dall’intelligenza artificiale, circa l’imitazione del volto o della voce di una persona, specialmente in assenza del consenso della persona offesa, intaccano e ledono la sfera personale di ciascun individuo.
Proprio per questo motivo l’art. 612 quater c.p. è stato introdotto in quanto tale fenomeno non si poteva più gestire con le fattispecie incriminatrici già esistenti, come la diffamazione o il revenge porn. Quest’ultimi reati non tutelano situazioni in cui il contenuto è completamente falso ma comunque idoneo a danneggiare. Tale norma costituisce un intervento più specifico per la rapidità con cui tali contenuti si diffondono online.
Prima di addentrarci nell’analisi della fattispecie incriminatrice, cosa s’intende per deepfake?
I deepfake sono foto, video e audio creati grazie a software di intelligenza artificiale (IA) che, partendo da contenuti reali (immagini e audio), riescono a modificare o ricreare, in modo estremamente realistico, le caratteristiche e i movimenti di un volto o di un corpo e a imitare fedelmente una determinata voce.
La parola deepfake è un neologismo nato dalla fusione dei termini “fake” (falso) e “deep learning”, una particolare tecnologia IA. Le tecniche usate dai deepfake sono simili a quelle delle varie app con cui ci si può divertire a modificare la morfologia del volto, a invecchiarlo, a fargli cambiare sesso, ecc.
La materia di partenza sono sempre i veri volti, i veri corpi e le vere voci delle persone, trasformati però in “falsi” digitali.
Quella realizzata con i deepfake è una forma particolarmente grave di furto di identità. Le persone che compaiono in un deepfake a loro insaputa non solo subiscono una perdita di controllo sulla loro immagine, ma sono private anche del controllo sulle loro idee e sui loro pensieri che possono essere travisati in base ai discorsi e ai comportamenti falsi che esprimono nei video.
In sostanza, quindi, un deepfake può ricostruire contesti e situazioni mai effettivamente avvenuti e, se ciò non è voluto dai diretti interessati, può rappresentare una grave minaccia per la riservatezza e la dignità delle persone.
Cosa stabilisce tale norma?
Tale fattispecie incriminatrice stabilisce che “Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate”.
Il bene giuridico primario tutelato è l’identità personale e la reputazione del soggetto da intendersi come il diritto a non vedere la propria immagine, voce o rappresentazione digitale distorta e diffusa in modo ingannevole.
In che cosa consiste la causalità del danno?
L’art. 612 quater c.p. richiede che la condotta di diffusione cagioni un danno ingiusto. Quindi l’ingiusto danno costituisce l’evento lesivo del reato e deve essere provato in giudizio come conseguenza diretta e immediata della diffusione del contenuto deepfake.
Il danno può assumere natura patrimoniale, ma soprattutto non patrimoniale (morale, esistenziale o reputazionale), configurandosi in primo luogo come lesione all’identità personale digitale. La necessità di provare l’evento dannoso impedisce che la norma sia utilizzata in modo sproporzionato contro atti che, pur manipolati, non generano una lesione concreta, agendo di fatto come una clausola di riserva implicita per la libertà di espressione legittima.
Gli estremi della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612 quater c.p. sono integrati solo quando l’agente ha la coscienza e la volontà di diffondere il contenuto manipolato da IA senza il consenso della vittima, con la previsione, l’accettazione o la volontà che tale diffusione causi un ingiusto danno.
Quindi la responsabilità penale per il reato del deepfake nasce dalla combinazione di quattro elementi fondamentali:
La diffusione online senza il consenso della vittima;
Il contenuto digitale deve essere stato generato o alterato mediante l’intelligenza artificiale.
Vi deve essere l’idoneità ad ingannare e quindi il materiale utilizzato deve essere realistico tale da poter trarre in inganno in ordine alla sua autenticità.
Deve verificarsi un pregiudizio effettivo per la vittima.
E’ stata introdotta la circostanza aggravante comune dell’art. 61 n. 11 decies c.p. che prevede un aumento della pena per chi commette un delitto non colposo utilizzando sistemi di intelligenza artificiale (IA).
La vittima come può difendersi?
La persona offesa non può agire assolutamente sola perché è rapida la diffusione dei contenuti digitali e proprio per questo motivo con l’aiuto di un Avvocato Penalista è possibile: presentare la querela entro tre mesi da quando è occorso l’evento (salvo tre eccezioni in cui si procede automaticamente: il deepfake è collegato ad un reato procedibile d’ufficio, la vittima è un minore o un incapace e la vittima è un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni), chiedere il risarcimento dei danni, raccogliere correttamente le prove della diffusione illecita digitale che intacca la sfera personale di ciascun individuo, chiedere la rimozione urgente dei contenuti e chiedere tramite specifiche richieste ai provider il blocco della diffusione
Come può difendersi un indagato nel momento in cui gli viene notificato l’Avviso di conclusione delle indagini preliminari?
Un indagato può difendersi dimostrando:
l’assenza del dolo, ovvero l’intenzione del soggetto agente di realizzare un determinato risultato;
la cattiva conservazione delle prove digitali;
la mancanza del nesso di causalità ovvero la mancanza di nesso con la diffusione.
Alla luce di ciò, l’intento di questo contributo giuridico è quello di non pubblicare troppo sui vari social le proprie immagini personali e/o video al fine di evitare che vengono diffusi online senza il nostro consenso.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
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