Quid est veritas? Una realtà o un’utopia?

Quid est veritas? Una realtà o un’utopia?

Sommario: Premessa – 1. Introduzione: Quid est veritas? – 2. Verità e processo – 3. Ripristino del fatto storico nel processo: impossibilità ontologica – 4. Linguaggio delle parti: “performativo” della “propria versione di verità” – 5. Verità storica e verità processuale: una verità “possibile” o un “surrogato di verità”? – 6. Conclusioni

Premessa

Il presente elaborato, senza alcuna pretesa di esaustività, si pone l’obiettivo di sviluppare un ragionamento critico con il lettore, riflettendo, insieme al medesimo, sul concetto di verità, presupposto irrinunciabile di qualsivoglia giudizio.

Con l’impiego, nel titolo dello scritto de quo, del termine fenomenologia, derivante dal greco antico “φαινόμενον”[1], si prelude ad un’analisi della verità che sia scevra da presunzioni, pregiudizi e preconcetti “oggettivi”, onde contribuire ad una comprensione profonda e consapevole dell’entità del vero e delle relazioni sussistenti tra verità e processo, in particolare quello penale, in ragione della sua preponderante incidenza sulla vita del singolo e della comunità.

Così, cominciando con il rievocare speculazioni filosofiche del passato, tanto remote quanto concettualmente attuali, questo contributo vaglierà l’essenza della verità ed indagherà la ratio del processo penale, esplorandone l’attitudine a fungere da mezzo epistemico. Il medesimo elaborato si interrogherà, inoltre, sull’esistenza di una verità sola, assoluta e materiale o, al contrario, di verità diverse, deboli e relative, perché umane, sino a contemplare l’eventualità che la verità sia solo un’ingenuità epistemologica, per cui “auctoritas, non veritas, facit processum”.[2]

1. Introduzione: Quid est veritas?

Il processo penale consiste in un congegno che opera in chiave retrospettiva ed è funzionalmente preposto a ricostruire gli avvenimenti, in particolare se quel determinato fatto costituisce un reato e se l’imputato ne è il responsabile”.[3]

Poiché il giudizio penale accerta gli accadimenti storico-fattuali per appurare che la fattispecie penale sia stata integrata, la verità degli eventi non è il fine ultimo del processo, ma costituisce il presupposto della decisione dell’organo giudicante,[4] il quale ricopre il ruolo di garante, affinché dal processo venga effettivamente fuori la verità.

Ancor prima di esaminare i rapporti che sussistono tra “verità” e processo penale, pur armati della consapevolezza della complessità di pervenire ad una nozione univoca, è fondamentale individuare il concetto stesso di verità. Del resto, “il codice di procedura penale impone un vastissimo orizzonte di riflessione interdisciplinare” concernente “profili epistemologici, tecnico-giuridici, retorico-argomentativi, psicologici e deontologici”, tutti utili ad un “miglioramento dell’efficienza della macchina-processo”.[5]

Ebbene, nel susseguirsi delle varie epoche storiche, filosofi, giuristi e scienziati non hanno mai smesso di interrogarsi ed elaborare diverse concezioni della verità, talvolta assumendo che, di verità, ve ne siano tante o che non sia possibile conoscerla davvero, ma soltanto, incessantemente, cercarla.

L’evoluzione del pensiero critico in relazione al significato di verità risale certamente alla filosofia antica, la quale la considera legata a doppio filo alla conoscenza e, quindi, alla gnoseologia. La verità s’identifica nel lògos, una conoscenza stabile che deriva dalla ragione e si contrappone alla doxa, l’opinione, ossia la conoscenza derivante dai sensi e, in quanto tale, mutevole, instabile e, soprattutto, ingannevole.

Ben presto la storia della filosofia inaugura il relativismo gnoseologico, affermando che la verità è relativa e muta da uomo a uomo. Il sofista Gorgia sviluppa la retorica[6] e la dialettica[7], con lo scopo di dimostrare che non esiste alcuna verità oggettiva, che se anche esistesse non sarebbe conoscibile, che se anche fosse conoscibile, non sarebbe comunicabile. Nella retorica gorgiana la parola è autonoma rispetto alla realtà, è tutto e può tutto, essa è capace di suggestionare e persuadere, persino convincere l’interlocutore a credere nella verità di questioni inverosimili.

La dialettica si connota di tratti peculiari, essa è lo strumento utilizzato da Gorgia per demolire le tesi dell’interlocutore, indurlo alla contraddizione e, quindi, a conclusioni opposte alle sue premesse.

Vero è che con Gorgia nasce l’attenzione per il confronto verbale e dialettico fra parti contrapposte, ma è con Socrate che prende piede l’idea e la convinzione che, proprio all’esito di un confronto biunivoco e diretto, emerge la verità.

In particolare, il celeberrimo Socrate asserisce che è il dialogo, rectius la dialettica[8], il luogo ed il mezzo con cui la verità si ricerca, difatti, solo tramite la confutazione delle affermazioni degli interlocutori è possibile partorire la verità. Come la madre Fenarete era levatrice ed aiutava le donne gravide a partorire, così Socrate pratica la maieutica e contribuisce a dare alla luce la verità.[9] Il medesimo filosofo considera irrinunciabile il contatto diretto e verbale con l’interlocutore, non a caso, non lascia alcun testo scritto e la sua filosofia giunge ai posteri grazie a Platone ed alla sua opera “Apologia di Socrate”.

Se durante l’età medievale si pensa alla verità come illuminazione divina, con il Rinascimento e l’Illuminismo la gnoseologia moderna pone al centro dell’attività conoscitiva il soggetto e, con Cartesio, l’evidenza diviene il criterio principe di verità.

Il dibattito gnoseologico del Novecento è polimorfo, per un verso, alla fine del XIX secolo, Nietzsche nega l’esistenza dei fatti in senso stretto, sostenendo la sussistenza delle sole interpretazioni degli stessi fatti, sicché conoscenza e verità si riducono a mera interpretazione soggettiva ed ambivalente. Per l’altro, Heidegger elabora una concezione esistenzialistica della verità, soffermandosi sul senso etimologico dell’alétheia greca, la quale alla lettera veicola il significato del “non essere nascosto”, “essere evidente”, e del “rivelarsi”, che, tuttavia, il filosofo ritiene non essere mai del tutto completo.

Non c’è certezza nella scienza secondo Popper[10] “e non possediamo nessun criterio di verità”[11], mentre per Einstein il significato del vocabolo “verità” differisce a seconda che riguardi fatti psicologici, matematici o teorie di scienze naturali.[12]

La verità – ed il suo intrinseco significato – torna fortemente al centro della disquisizione filosofica con “Truth and Truthfulness: An Essay in Genealogy” di Bernard Williams[13]. Il filosofo britannico, adottando il “metodo genealogico di Nietzsche”[14], giunge alla conclusione secondo cui il concetto di verità è condizionato dalle convenzioni sociali e culturali, sicché sarebbe opportuno esaminare criticamente tali convenzioni, onde sviluppare una definizione più accurata della verità. In altre parole, per Bernard Williams la verità non è una realtà oggettiva e neutra, ma è plasmata dalle circostanze storiche e culturali in cui viviamo. Scaturisce così una visione della verità quale valore culturale, morale, politico, da difendere come massimo obiettivo intellettuale, poiché essa è agevolmente manipolabile, esattamente come il linguaggio.

2. Verità e processo

Con riferimento alla relazione sussistente tra verità e processo penale, non si può trascurare che un fatto storico non è, ontologicamente parlando, un enunciato narrativo, ciò che, al contrario, descrive l’essenza dell’imputazione. Da ciò si desume che oggetto dell’accertamento processuale è la conformità tra un enunciato narrativo-accusatorio, l’imputazione appunto, ed enunciati fattuali: le prove.

Peraltro, il rapporto tra imputazione e condanna, da un lato, e verità, dall’altro, sarebbe espressione del collegamento fra un linguaggio ed un metalinguaggio, piuttosto che fra il linguaggio e la realtà.[15]

Si tratterebbe di una verità semantica “verum de dicto”, piuttosto che di una verità ontica “verum de re”,[16] ove per verità semantica si intende il collegamento della verità con un’entità linguistica, un semeìon, ossia un segno. Invece, per verità ontica, da õn, participio presente del verbo “essere” greco, s’intende l’esistenza non di un dictum, ma di un fatto, una res, dunque, la verità dello stesso.

Fra le molteplici concezioni filosofiche afferenti alla verità degli enunciati, devono ivi enumerarsi: quella “Corrispondentista” del “realismo ontologico” che considera un asserto vero qualora la realtà sensibile vi corrisponda[17], quella “Consensuale” che fonda la verità di una proposizione sulla sua “approvazione” da parte dei consociati, quella “Coerentista” che si basa sul principio di non contraddizione ed, infine, quella “Semantica”, afferente al c.d. “enunciato vero”[18], che rievoca i connotati della concezione “Corrispondentista”, per cui, per esempio, l’enunciato “la neve è bianca” è vero se e solo se la neve in concreto è bianca. Secondo l’orientamento dominante della dottrina, tale concezione della verità pare essere quella più adeguata all’ambito forense[19], essendo espressione della conformità tra asserzioni decisorie fattuali ed asserzioni probatorie fattuali.[20]

Comunque, la ricerca della verità, afferendo alla giustizia in sé, rappresenta un postulato appartenente non soltanto al procedimento penale, visto che “uno degli scopi del processo civile è quello di rendere giustizia ed a tal fine è necessario che il processo accerti, per quanto è possibile, la verità dei fatti come realmente accaduti”.[21]

3. Ripristino del fatto storico nel processo: impossibilità ontologica

La premessa ineluttabile di ciascun sistema processuale penale è che il fatto storico, oggetto dell’imputazione, sia ontologicamente irraggiungibile, tanto che il processo penale, noto come sede di accertamento della verità, se non proprio strumento di “maieutica”[22] della verità, pare dover ammettere l’impossibilità di pervenire ad un ripristino certo dei fatti.

Invero, ha risalenti radici storico-ideologiche il convincimento della maggior parte dei processual-penalisti[23], secondo cui il processo penale non può concretamente attingere alla verità “materiale” e che, addirittura, la sua stessa struttura è antiepistemica, viste le molteplici prescrizioni, preclusioni, esclusioni e decadenze, disposte ex lege.[24]

Ma il rischio che il procedimento penale, per come disciplinato, rappresenti una sorta di “minaccia” per la verità storica non consegue, in via prioritaria, dalle blindate garanzie disseminate dal legislatore in tutto il codice di rito. Piuttosto, i tratti distintivi del vigente processo sono stati importati dagli Stati Uniti con la profonda convinzione che il metodo dialettico, connotato da tesi ed antitesi, ovverosia rispettivamente accusa e difesa, fosse il metodo epistemicamente più idoneo per consentire al giudice di trovare la sintesi, ossia la verità. [25]  Però, come detto poc’anzi, la dialettica nasce con Gorgia, veicolando uno scopo tutt’altro che costruttivo e costituendo, nella pratica, un esercizio di puntuale demolizione della tesi dell’avversario. Tale finalità riemerge evidentemente nella cross examination, ove accusa e difesa, come parte e controparte nel processo civile, mirano a screditare la posizione dell’altro e così indurlo in errore e contraddizione.  Ciò, ovviamente, a prescindere da quanto e da cosa sia intrinsecamente vero, ma al sol fine di persuadere il giudice della bontà della propria posizione.

Paradossalmente, il giudice terzo ed imparziale ha il complesso dovere di trovare la verità tra le verosimili menzogne che le parti gli sottopongono, poiché ciascuna di esse anela la vittoria ed utilizza il linguaggio come arma, proprio per demolire dialetticamente l’avversario. In buona sostanza, l’accertamento e la “ricostruzione del fatto storico” sono stimolati ed alimentati dal contraddittorio tra le parti che, spinte da interessi opposti, formulano diverse ipotesi, tra le quali l’organo giudicante deve “districarsi” al fine di acquisire la verità dei fatti.

E, si badi bene, affinché l’imputato sia assolto dal giudice, “non occorre che i fatti posti a fondamento dell’accusa si siano rivelati inesistenti, né che sia emersa la verità delle proposizioni corrispondenti alle formule legali di cui all’art. 530 comma 1 c.p.p..”[26]  Perciò, in non sporadici casi, con la sentenza di assoluzione il giudice ammette velatamente i limiti cognitivi del processo penale. “Allora, la domanda da porsi è diversa dal solito. Non: “Qual’ è la verità?”, bensì: “V’è una verità?”.[27]

4. Linguaggio delle parti: “performativo” della “propria versione di verità”

Ammesso che si sposi una nozione di verità quale predicato di una proposizione descrittiva, la locuzione “verità dei fatti” è errata, dacché i fatti non entrano direttamente nel processo, entrando, invece, gli enunciati che parlano di fatti rilevanti.[28]

Quindi, con l’ausilio del linguaggio e del confronto, le parti performano[29] la “propria versione della verità” nel processo.

Il concetto di linguaggio performativo ivi richiamato, fa riferimento al significato ad esso attribuito da Jhon L. Austin nell’ambito della filosofia analitica, sviluppata per influenza di Wittgenstein. Nel linguaggio performativo l’azione o la cosa nasce non prima e non dopo le parole, ma con le stesse parole[30], tanto che il linguaggio funge da vero e proprio “costruttore” della realtà e gli enunciati performativi[31], che non sono puramente constatativi, non sono quel che si dice di un fatto, ma sono il fatto stesso.

Dunque, le parti non effettuano, o sovente non possono effettuare, un reportage fedele, oggettivo e meramente descrittivo del fatto storico. Piuttosto, costruiscono un fatto “proprio” e la verità processuale consegue esattamente dall’inevitabile performance delle parole, che finiscono col confondersi e mescolarsi con la realtà materiale.

Non è un caso che, nel vigente codice di procedura penale, le disposizioni dedicate alla formazione del convincimento del giudice evitino di evocare la verità e la falsità.[32]

Lo scenario è tanto più controverso se si ammette che la dialettica consente quasi sempre di confutare un qualsiasi enunciato, così come di proteggere dall’oppugnazione una qualunque argomentazione. A tal proposito, si pensi alla cosiddetta “sottodeterminazione delle teorie rispetto alla stessa base empirica”[33], per cui, in via generale, tutte le basi empiriche sotto-determinano ogni teoria scientifica. Più semplicemente, qualunque insieme di prove è compatibile con le più disparate spiegazioni. Ciò comporta non esigui problemi nel processo, dato che al giudice è richiesto di individuare la migliore, fra le molteplici spiegazioni plausibili e ragionevoli.[34]

E non è tutto.

Oltre alle affermazioni pronunciate propriamente delle parti processuali, debbono, altresì, considerarsi le dichiarazioni effettuate dai soggetti terzi, tenuti a far confluire nel procedimento informazioni di loro conoscenza.

Al riguardo, il testimone è una persona che ha cognizione dei fatti oggetto di prova, per questo motivo, è chiamato ad offrire il proprio contributo conoscitivo a condizione che non vi sia un’incompatibilità a rendere testimonianza. “Il suo apporto” è “impiegato per verificare la verità o meno degli enunciati con cui le parti propongono la loro ricostruzione della vicenda processuale”.[35] Ebbene, solo considerando l’elevato numero di fattori che incidono sul livello di accuratezza di una dichiarazione, è facilmente intuibile quanto sia improbabile, in concreto, ottenere una testimonianza totalmente esatta.

Sebbene la testimonianza sia da intendersi come un processo unitario che comincia dalla sensazione per concludersi con la narrazione, essa è suddivisa dagli studiosi in minimo sei fasi: la sensazione, la percezione, la rielaborazione, la memoria, la rievocazione, l’espressione. Perciò, è evidente che, nel frangente temporale che intercorre dal primo all’ultimo momento di questo processo, può intervenire, come effettivamente interviene, una serie di fattori di disturbo, interni ed esterni, tali da riuscire a manipolare la riproduzione verbale dell’evento.

Ed allora si palesa carica di significato l’espressione di Francesco Carnelutti: “Quando penso alle deformazioni che la verità subisce nei processi, quasi sempre per opera dei testimoni, non posso reprimere un senso di spavento. Se si potesse conoscere il numero e la gravità delle ingiustizie che il cattivo impiego della testimonianza ha determinato nei giudizi, civili e penali, ci sarebbe da inorridire. Come la malaria o la tubercolosi, così la cattiva testimonianza miete a migliaia le sue vittime. Ai nostri giudici e ai nostri avvocati nessuno insegna il modo di diagnosticarla e di renderla innocua. Bisogna che questa ignoranza sparisca”.[36]

5. Verità storica e verità processuale: una verità “possibile” o un “surrogato di verità”?

L’attività processuale prende le mosse da una situazione di incertezza, la quale dipende sia dalla difficoltà epistemologico-cognitiva, insita nella ricostruzione degli eventi oggetto del procedimento, sia dal complesso onere di riconnettere situazioni concrete a disposizioni normative. Né la procedura utilizzata, se pur costruita in vista del conseguimento della verità, garantisce in maniera certa l’esito giusto:[37] “Il processo non ha in sé, ossia nelle regole procedurali, alcun meccanismo di predeterminazione del suo esito, anche se ovviamente lo svolgimento concreto e specifico del singolo processo condiziona in vario modo il contenuto della decisione finale”.[38]

Come innanzi esposto, gran parte dei processual-penalisti[39] è fermamente convinta che il procedimento ed il processo penale non possano attingere alla verità, per cui, nella migliore delle ipotesi, in giudizio si verifica un mero avvicinamento alla realtà storica pensata in maniera obiettiva[40]. Siffatto mero avvicinamento configura una nuova realtà processuale, definita finanche come “decostruzione della verità storica”, la quale prende il nome di verità processuale.

Per ciascuno degli interessati del processo, e nel processo, c’è una verità, non una sola verità sostanziale, assoluta e materiale, bensì diverse verità formali, deboli, relative perché umane. [41] Sicché, la verità processuale si manifesta inevitabilmente quale tertium genus rispetto alle due differenti verità elaborate dall’accusa e dalla difesa, nonché come verità “altra” rispetto alla verità storica.

Gli elementi costitutivi volti a garantire una maggiore corrispondenza tra la verità storica e la verità processuale sono l’istruzione probatoria e la motivazione della sentenza. La prima deve essere svolta nel rispetto del contraddittorio, idoneo a rendere ottimale la comunicazione fra le controparti, mentre, nella motivazione della sentenza confluisce il carattere triadico dell’assunzione probatoria e trova, altresì, riscontro la verità processuale.[42] Quindi, la sentenza, costituendo l’ultimo atto dell’iter processuale, veicola la ricostruzione definitiva del fatto ed è volta al superamento di quel “dubbio” che costituisce il presupposto di ciascun giudizio.[43]

Ma la verità processuale si considera una cristallizzazione formale dei fatti che non corrisponde ad una verità effettiva, anche perché nel processo esistono regole, rectius garanzie, che espungono o non fanno confluire nel dibattimento talune dichiarazioni ed elementi probatori, sebbene rilevanti. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, all’assunzione di sommarie informazioni dall’indagato, se questi viene individuato sul luogo e nell’immediatezza del fatto dalla Polizia Giudiziaria. Quest’ultima può assumere le informazioni dal medesimo, senza attendere la presenza del difensore, qualora vi sia necessità di procedere ad accertamenti contestuali, ma non può né redigerne verbale, né utilizzare tutte le informazioni raccolte in altro modo che non sia la mera prosecuzione delle indagini. Sulla stessa scia si pone la sanzione dell’inutilizzabilità[44] relativa dell’interrogatorio[45] dell’imputato, ossia l’inutilizzabilità dell’interrogatorio, limitata a quella parte delle dichiarazioni rese in violazione dell’art. 64 c.p.p. e delle altre norme poste a tutela della libertà e dignità del soggetto.

E poi, la verità non deve solo cedere il passo al diritto alla difesa tecnica dell’imputato, nonché al diritto al confronto con l’accusa, ma anche alla privacy dell’indagato!

Questo è il delicato caso che concerne le intercettazioni[46] ambientali, telefoniche, informatiche o telematiche di conversazioni e comunicazioni tra soggetti, ovvero la loro captazione e registrazione da parte dell’autorità giudiziaria o degli ufficiali di P.G., che, ex art. 271 c.p.p., sono inutilizzabili[47], ove eseguite fuori dei casi stabiliti dalla legge.[48] Nell’ambito de quo, è utile rievocare persino l’introduzione[49] dell’istituto delle intercettazioni preventive, giustificata da esigenze di ordine pubblico, quali il contrasto al terrorismo internazionale ed alla criminalità organizzata, ma che in ogni caso non consente l’utilizzazione, come prova nel processo, degli elementi acquisiti con l’attività preventiva.

In fin dei conti, il legislatore non accoglie, anzi, quasi ripugna, l’indicazione di Jeremy Bentham, secondo cui la disciplina ideale delle prove nel processo debba fondarsi su una sola e semplice regola: “tutte le prove rilevanti per l’accertamento della verità di fatti dovrebbero essere ammesse”.[50] Tale medesima convinzione è senz’altro rievocata dalle parole di Michele Taruffo, ne “La semplice verità”, secondo cui “tutte le prove potenzialmente utili per l’accertamento dei fatti dovrebbero essere ammesse in giudizio”.[51]

In definitiva, in virtù di tutti gli istituti giuridici elaborati ad hoc, la ricerca della verità nel procedimento penale si piega e si subordina non soltanto ai limiti che caratterizzano in concreto la conoscenza umana, ma anche alla tutela dei diritti dell’indagato e dell’imputato. Sicché, l’attività epistemica sviluppata nel processo può essere concepita esclusivamente come “fonte di una verità possibile”, entro i margini di garanzie sopra meglio delineate, che costituiscono un muro invalicabile da siffatta ricerca.

A tutto ciò si aggiunge anche che il sistema codicistico del 1988 sposa una concezione della prova abbastanza complessa, meglio nota come “relativistica”, per cui le risultanze conoscitive non hanno una valenza comune ed assoluta, piuttosto le stesse sono distinte per “pesi” ed “usi”. “Non un solo ma diversi pesi probatori attribuibili a un identico elemento di conoscenza. In taluni casi, il sapere giudiziale perfeziona una prova per determinate finalità ma non per altre; ancora, si registra l’esistenza di prove efficaci per certe fasi processuali ma non per altre; infine, si osservano prove idonee a dimostrare certi fatti e/o situazioni ma non altri”.[52] Per esempio, l’istituto delle contestazioni nell’esame testimoniale, prescrive che le dichiarazioni, raccolte nella fase preliminare e non rese in contraddittorio, possono essere utili esclusivamente a valutare la credibilità del teste, ma non a stabilire il fatto ivi rappresentato.[53]

Ne consegue che, da un lato, la verità storica non risulta affatto essere la stella polare del processo, anzi, il legislatore acconsente a sacrificarla pur di rispettare i diritti fondamentali della persona coinvolta nel procedimento penale, dall’altro, anche il giudice è chiamato a pronunciarsi su un “surrogato di verità”, già intrinsecamente “non autentica”, né tantomeno perfettamente attendibile.

Insomma, il margine d’incertezza che connota l’indagine giudiziaria è diretta conseguenza delle modalità, degli esiti delle acquisizioni probatorie, delle regole procedimentali e delle sole informazioni effettivamente disponibili e reperibili. Per cui, il vero risulta inevitabilmente approssimativo, plausibile e relativo, mentre l’idea di poter raggiungere una realtà assoluta e certa è considerata da Luigi Ferrajoli[54] un’ingenuità epistemologica, se non persino “l’utopia” del processo penale.

Ça va sans dire, vi è il rischio che “auctoritas, non veritas, facit processum”![55]

Ma non è tutto.

L’esplosione mediatica di talune vicende giudiziarie, ha persino portato alla paradossale intrusione dei talk show nel ruolo di ricostruzione dei fatti del processo, tipico della magistratura. Da ciò consegue pure la compressione di garanzie processuali fondamentali, sia per la genuinità dell’accertamento, sia per la tutela dei diritti dell’imputato. Dopotutto, le pressioni dell’opinione pubblica, alimentata dagli altissimi indici d’ascolto dei programmi televisivi ove si disquisisce di investigazioni e processi, rischiano di far “deragliare l’accertamento giurisdizionale dai suoi consueti binari”[56] incidendo notevolmente sulle sembianze della verità.

6. Conclusioni

Quale che sia il concetto di verità effettivamente adottato dal legislatore o quale che sia il margine di avvicinamento alla verità storica che possa di fatto conseguirsi, anche alla luce delle considerazioni storico-filosofiche innanzi effettuate, non vi è dubbio che il procedimento penale sia stato costruito per fungere da mezzo epistemico, senza abdicare alle imprescindibili garanzie degne di uno Stato di diritto. Tuttavia, non manca neppure chi ritiene che il procedimento penale, per come disciplinato e scandito dal legislatore, sia “il peggior nemico della verità”, poiché esso la sacrifica, contentandosi di un suo surrogato.

Ad esser più specifici, l’esito della ricostruzione storico-fattuale, eseguita nel processo, pare essere quasi del tutto condizionato dal linguaggio dei soggetti coinvolti. Ciò dacché la verità entra nel processo nella forma e nella misura in cui può essere espressa dalle parti e dai terzi. Tali soggetti, infatti, comunicano la propria versione di verità tramite il proprio linguaggio, i cui limiti espressivi finiscono col tramutarsi in “limiti della verità processuale”, riecheggiando, così, il costrutto filosofico di Ludwig Wittgenstein riassunto dall’espressione rivelatrice: “I limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo”.[57]

La consapevolezza dell’inaccessibilità della verità storico-materiale nel processo penale non impedisce purtuttavia la formazione di una verità prettamente processuale. Il giudice, infatti, non può mai astenersi dal pronunciare una decisione e, qualora ravvisi il persistere di un alone di incertezza sui fatti, ha l’onere di applicare il celeberrimo “in dubio pro reo”, ovvero il principio di presunzione di innocenza.[58]

Logicamente, il giudice pronuncia la condanna soltanto ove vi sia l’assoluta certezza processuale, e non la mera plausibilità, della responsabilità dell’imputato.[59] In altre parole, non sono consentite condanne su premesse ipotetiche o sulla mancata prova, da parte della difesa dell’imputato, della sua innocenza.

Ciò è corroborato anche dalla mancanza nel codice penale di rito di una disposizione che riproduca la norma civilistica rubricata all’art. 2697 del codice civile[60], e, quindi, la ripartizione formale dell’onere della prova. Diversamente, ai sensi della previsione dell’art. 27, comma 2, Cost. non deve essere l’imputato a dimostrare la propria innocenza![61] Né l’inconciliabilità dell’onere probatorio può ritenersi affievolita dalla posizione paritaria delle parti processuali, dalla sottrazione al giudice di poteri istruttori o, ancora, dall’introduzione del principio dispositivo. Questi ultimi costituiscono, in verità, oneri di iniziativa probatoria, entità ben differenziate dall’onere della prova di matrice squisitamente civilistica. Siffatti oneri “incombono sui contraddittori” ed il pregiudizio che consegue alla loro inosservanza si sostanzia nella mera mancata introduzione nel processo del tema o dell’elemento di prova, ove è preclusa l’iniziativa probatoria del giudice.

In definitiva, alla luce dell’excursus appena effettuato, il significato di verità processuale confermerebbe il convincimento dominante tra i processualisti, secondo cui non sarebbe possibile stabilire nel processo un’autentica verità, diversamente da quel che accade nell’ambito dell’indagine scientifica. Ed il processo penale, actus trium personarum[62], può solo “accontentarsi” di una verità giudiziale.

Concludendo, l’idea aletica[63] della verità, pur non essendo raggiungibile nella pratica, orienta comunque l’attività degli operatori del diritto che svolgono l’attività epistemica nel processo. E l’esito del loro lavoro può giungere ad un’approssimazione[64] più o meno vicina alla verità aletica delle proposizioni sussunte nel processo.[65]

 

 

 

 

 

 

[1] Ossia “Ciò che appare”, “ciò che si manifesta”.
[2] Lieve modifica semantica tratta dalla celebre frase del filosofo Hobbes: “Auctoritas, non veritas facit legem” ossia “l’autorità, non la verità fa la legge”. L’interpolazione intende significare quanto l’esito processuale non dipenda dall’accertamento dei fatti storici e, quindi, dalla verità oggettiva degli stessi.
[3] Cfr. A. SCALFATI, Manuale di diritto processuale penale, Giappichelli, Torino, 2018, cit., p. 235.
[4] Cfr. M. BAYLES, Principles for Legal Procedure, in “Law and Philosophy”, 5, 1986, p. 39; G. UBERTIS, Prova (in generale), in “Digesto delle Discipline Penalistiche”, X, Utet, Torino, 1995, pp. 298-299.
[5] Cit. G. CAROFIGLIO, L’arte del dubbio, Sellerio editore Palermo, 2007, cit. pp. 15-16.
[6] L’arte della persuasione con le parole.
[7] L’arte di argomentare con logica, che consente, attraverso il dialogo e la discussione degli argomenti con l’avversario, di determinare il contenuto della verità.
[8] Metodo di indagine razionale che, attraverso il dialogo e la discussione degli argomenti dell’avversario, si propone di giungere alla verità.
[9] Cfr. M. LUCACCINI, I sofisti, Socrate, Platone ed Aristotele, Categoria: Socrate e la verità come definizione oggettiva, 30 dicembre 2016.
[10] Sul puto si rammenta il valore contingente delle proposizioni vere, con l’esempio citato da Popper: tutti i cigni sono bianchi, però, ne basta uno solo “nero”, per negare il valore assoluto della proposizione. Ex multis, cfr. M. BARONCINI, Il giudice bambino alla ricerca della verità processuale oltre ogni ragionevole dubbio, Giappichelli Editore, 2020, ove secondo Popper: “Per vedere la verità ci sono stati dati gli occhi e per riflettere su di essa ci è stata data la “luce naturale” della ragione”.
[11] Cfr. S. CAZZATO, Il divino Platone. Filosofia e misticismo, Moretti & Vitali, 17 giugno 2022; Cit. PRATICHE FILOSOFICHE, Il concetto di verità nella storia della filosofia, 23 luglio 2018; Cfr. G. GIANNANTONI, Dialogo socratico e nascita della dialettica nella filosofia di Platone, Bibliopolis, 4 aprile 2007; PLATONE, La verità, a cura di Emidio Martini, Barbera, 2006; F. NIETZSCHE, Su verità e menzogna in senso extramorale, traduzione di G. Colli, Adelphi, 2015; M. HEIDEGGER, L’essenza della verità. Sul mito della caverna e sul «Teeteto» di Platone, a cura F. VOLPI, H. MÖRCHEN, Adelphi, 10 settembre 1997; F. NIETZSCHE, Frammenti postumi 1885-1887, in Opere F. N., Adelphi, Milano, vol. VIII, 1975, pag. 299: “Proprio i fatti non ci sono, bensì solo interpretazioni. Noi non possiamo constatare nessun fatto in sé; è forse assurdità volere qualcosa del genere”.
[12] Cfr. A. EINSTEIN, Come io vedo il mondo, la ricerca scientifica, Newton, 1975.
[13] Cfr. B. WILLIAMS, Genealogia della verità, storia e virtù di dire il vero, Fazi Editore, 2005.
[14] In ossequio del quale ogni cosa è esito di un processo da ricostruire.
[15] Cfr. A. TARSKI, La concezione semantica della verità e i fondamenti della semantica, in AA.VV., Semantica e filosofia del linguaggio, a cura di L. Linsky, Il Saggiatore, 1969.
[16] Sulla verità semantica e ontica ex multis Cfr. A.G. CONTE, Radici della fede: fides wiara truh, 1999; Oggetti falsi. Per una ontologia del falso, in P. Di Lucia, Ontologia sociale. Potere deontico e regole costitutive, 2003; Filosofia del vero, 2006, A. INCAMPO, Sul fondamento della validità deontica. Identità non-contraddizione, 1996.
[17] Cfr. F. ZAMBUTO, L’utopia della verità nel processo penale: il binomio tra verità sostanziale e verità processuale, in Cammino Diritto, Estratto dal n. 1/2016, 31 gennaio 2016; Aristotele, Metafisica, Laterza, 1973.
[18] Cfr. A. TARSKI, La concezione semantica della verità e i fondamenti della semantica, in Semantica e filosofia del linguaggio, Il Saggiatore, Milano, 1969.
[19] Cfr. G. UBERTIS, La ricerca della verità giudiziale, La conoscenza del fatto nel processo penale, Giuffrè, Milano, 1992.
[20] Cfr. V. GAROFOLI, Il concetto di verità tra diritto e processo, relazione svolta in occasione del convegno “Ragione, verità e giustizia”, Bari, 2009.
[21] Cfr. A. MENGALI, Preclusioni e verità nel processo civile, Giappichelli, 2018; GIUSTIZIA INSIEME, Consulenza, preclusioni e poteri del giudice. Le Sezioni Unite ed il cammino verso la decisione giusta (nota a Corte di Cassazione, Sezioni unite, 1 febbraio 2022, n. 3086), a cura di R. Bellè, 10 giugno 2022; G. FABBRINI, Potere del giudice (dir. proc. civ)., in Enc., dir., XXXIV, Milano; L. DITTRICHT, La ricerca della verità nel processo civile: processi evolutivi in tema di prova testimoniale, consulenza tecnica e fatto notorio, in Riv. dir. proc., 2011; B. CAVALLONE, In difesa della veriphobia (considerazioni amichevolmente polemiche su un libro recente di Michele Taruffo), in Riv. dir. proc., 2010; M. TARUFFO, La semplice verità – Il giudice e la costruzione dei fatti, Bari, 2009.
[22] Dal gr. μαιευτική (τέχνη), propr. “(arte) ostetrica”, “ostetricia”, der. di μαῖα “mamma, levatrice”. Metodo dialogico tipico di Socrate, il quale, secondo il filosofo Platone (riportato nel Teeteto), si sarebbe comportato come una levatrice, aiutando gli altri a “partorire” la verità. Questo metodo consisteva nell’esercizio del dialogo, ossia in domande e risposte tali da spingere l’interlocutore a ricercare dentro di sé la verità.
[23] Cfr. P. RIVELLO, Verità e processo, Riv. it. dir. proc. pen., 3, 2010; L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Laterza, 1991; R. E. KOSTORIS¸ voce Giudizio (dir. proc. pen.), in Enc. giur. Treccani, vol. XV, 1997.
[24] Cfr. F. CAPRIOLI, Verità e giustificazione nel processo penale, Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2013, fasc. 2; G. LATTANZI “Il sistema processuale penale e la prova dichiarativa nel quadro dei principi costituzionali”. (Intervento all’Incontro di studio tra la Corte costituzionale italiana e i Tribunali costituzionali di Spagna e Portogallo, dal titolo “Scambio di analisi ed esperienze sul rapporto tra le nostre Costituzioni ed i principi penali”, 13-15 ottobre 2011, Madrid/Valencia); M. DAMAŠKA, Il diritto delle prove alla deriva, Il Mulino, 2003.
[25] Cfr. DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO, La verità – Il problema della verità: il giudice è il garante della la verità della sentenza ma… il processo accusatorio non è stato concepito per aiutare il giudice a trovare la verità. Il giudice e la scienza quando il peritus peritorum non sa di scienza – PARTE I, a cura di L. Santa Maria.
[26] Cit. F. CAPRIOLI, Verità e giustificazione nel processo penale, Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2013, fasc. 2, p. 322.
[27] Cit. S. MORISCO, Recensione a “Verità e processo penale” a cura di Vincenzo Garofoli e Antonio Incampo, Collana «Unità del sapere giuridico» (Giuffrè editore, Milano, 2012, p.p. 339), ARCHIVIO PENALE 2012, n. 3, p.2.
[28] Cfr., F. D’AGOSTINI, Introduzione alla verità, Bollati Boringhieri, 2011.
[29] Cfr. J. L. AUSTIN, How to Do Things with Words, Clarendon Press, 1962 and Second Edition Harvard University Press, 1975.
[30] Cfr. L. LESSIUS, De justitia et de jure, 1609e 1653; A. G. CONTE, Performativi in Leonardus Lessius. Due tricotomie, in AA.VV., Ricerche di filosofia del diritto, 2007; A. INCAMPO, Filosofia del dovere giuridico, Cacucci Editore, 2012; A. INCAMPO, Metafisica del processo. Idee per una critica della ragione giuridica, 2016.
[31] A FILIPPONIO, Le enunciazioni performative e il linguaggio del legislatore, 1999; A. G. CONTE, Aspetti della semantica del linguaggio deontico, 1977; G. CARCATERRA, La forza costitutiva delle norme, 1979.
[32] Cfr. M. NOBILI, Il principio del libero convincimento del giudice, Giuffré, Milano, 1974; F. CAPRIOLI, Verità e giustificazione nel processo penale, Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2013, fasc. 2; P. RIVELLO, Verità e processo; F. IACOVIELLO, La motivazione della sentenza penale e il suo controllo in cassazione, Giuffrè, Milano, 1997; V. L. P. COMOGLIO, Prova e lessico processuale: sospetto, indizio, prova; tema, fonte, oggetto di prova; ammissione, assunzione, in La prova penale, Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, 1997, n.98.
[33] La filosofia della scienza del XX secolo che veicola l’idea per cui l’evidenza a disposizione in un dato momento potrebbe essere, da sola, insufficiente per determinare quali conclusioni giungere.
[34] Cfr. Cass., Sez. IV, 6 novembre 2008, GHISELLINI, in Mass. Uff., n. 241907, per cui, nella motivazione il giudice deve esporre, in maniera “accurata ed approfondita”, le ragioni della preferenza accordata ad una determinata posizione, nonché i contenuti di quella disattesa.
[35] R. Casiraghi, La prova dichiarativa: testimonianza ed esame delle parti eventuali, in Trattato di procedura penale, diretto da Giulio Ubertis e Giovanni Paolo Voena, Giuffrè, 2011, cit., pp. 59 e 60.
[36] Cit. F. CARNELUTTI, Prefazione in C.L. Musatti, Elementi di psicologia della testimonianza, (prima edizione 1931) Milano, 1991.
[37] Cfr. J. RAWLS, Una teoria della giustizia (1971), traduzione italiana di U. Santini, Feltrinelli, Milano, 1997.
[38] Cit. M. TARUFFO, Sui confini. Scritti sulla giustizia civile, Il Mulino, Bologna, 2002, p. 290.
[39] Cfr. P. RIVELLO, Verità e processo, Riv. it. dir. proc. pen., 3, 2010; L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Laterza, 1991; R. E. KOSTORIS¸ voce Giudizio (dir. proc. pen.), in Enc. giur. Treccani, vol. XV, 1997.
[40] Cfr. H. KÜHNE, Kommentar zur Strafprozessordnung Löwe-Rosenberg, de Gruyter, Berlin-New York 2007, 26° ed., Introduzione, H 26.
[41] Cfr. F. CAVALLA, Prefazione a Retorica processo verità. Principi di filosofia forense, Franco, 2007
[42] Cfr. H. KÜHNE, Die Instrumentalisierung der Wahrheitsfindung im Strafverfahren, Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 2008, traduzione della dott.ssa Laura Patti, La strumentalizzazione della verità e della sua ricerca nel processo penale.
[43] F. CARNELUTTI, Discorsi intono al diritto, Padova, 1963, secondo il quale “la funzione del giudizio è questa: superare la incertezza”.
[44] Ex multis, con riferimento all’inutilizzabilità in ambito probatorio cfr. A. SCELLA, Inutilizzabilità della prova (diritto processuale penale), in Enc. dir., Annali, vol. II, Milano, 2009, pp. 484 ss.; C. CONTI, Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo penale, Padova, Cedam, 2007; M.N. GALANTINI, L’inutilizzabilità della prova nel processo penale, Padova, 1992; Cass. S.U., 25 marzo 1998.
[45] L’interrogatorio possiede una duplice natura: è sia un atto di indagine, sia uno strumento di difesa. L’accusa, nelle more delle indagini, può porre delle domande all’indagato e, d’altro canto, l’interessato può chiedere di essere interrogato, ex art. 415bis -cosi come può chiederlo nella fase dell’udienza preliminare e del giudizio- per far valere le proprie ragioni, difendendosi dalle accuse. In ogni caso, quando l’interrogatorio viene svolto nella fase del dibattimento, assume la denominazione: “esame della parte” ex art. 503 c.p.p..
[46] Peraltro, le intercettazioni sono ammesse esclusivamente con riguardo ai reati inseriti nell’elenco tassativo contenuto nell’art. 266 c.p.p..
[47] Cfr. C. CONTI, Intercettazioni e inutilizzabilità: la giurisprudenza aspira al sistema, in Rivista, 2011, pp. 3649 ss.
[48] Tali sono le intercettazioni eseguite in assenza dei requisiti di: gravi indizi di reato, assoluta indispensabilità e decreto motivato del GIP.
Per completezza è opportuno rammentare che l’art. 13, D.L. 152/1991, convertito con L. 203/1991 “Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata” prescrive alcune deroghe in ordine ai requisiti delle intercettazioni, se le indagini afferiscono a delitti di criminalità organizzata: il decreto può essere fondato su indizi sufficienti e l’intercettazione può essere necessaria e non assolutamente indispensabile, mentre, nei casi di intercettazione ambientale, essa è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi di provata dimora l’attività criminosa sia in corso di svolgimento.
[49] Con D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito con L. 438/2001, che detta disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale. Le intercettazioni preventive sono disposte dal P.M, su richiesta del Ministro dell’interno o di funzionari delegati, su richiesta del questore o del comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, per ragioni di prevenzione di determinati delitti di criminalità organizzata. In questo caso, l’intercettazione può essere motivata su fondati sospetti che giustifichino l’attività di prevenzione.
[50]  Cit. J. BENTHAM, Rationale of judicial evidence, 1827, p. 490.
[51] Cit. M. TARUFFO, La semplice verità, Bari, 2009, p. 141.
[52] A. SCALFATI, Manuale di diritto processuale penale, Giappichelli, Torino, 2018, cit., p. 237
[53] Per altri esempi della concezione relativistica probatoria, si veda A. SCALFATI, Manuale di diritto processuale penale, Giappichelli, Torino, 2018, pagine 238-241.
[54] Giurista, ex magistrato, professore universitario e filosofo del diritto italiano, cfr. opere: Teoria assiomatizzata del diritto. Parte generale, in Pubblicazioni dell’Istituto di Filosofia del diritto dell’Università di Roma, III serie, Milano, Giuffré, 1970; Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, con prefazione di Norberto Bobbio, Laterza, Roma-Bari, 2011; La logica del diritto. Dieci aporie nell’opera di Hans Kelsen, Roma-Bari, Laterza, 2016.
[55] “L’autorità, non la verità fa il processo” interpolazione di “Auctoritas, non veritas facit legem“, ovvero “L’autorità, non la verità fa la legge” T. HOBBES, Il Leviatano; Ex multis, Cfr. F. CORDERO, Riti e sapienza del diritto, Roma-Bari, 1981, secondo cui, il risultato cognitivo e decisorio è figlio dei valori dominanti e non di rado viene condizionato dalle mani dei gestori dell’apparato.
[56] Cit. S. LORUSSO, Il contributo degli esperti alla formazione del convincimento giudiziale, in Archivio Penale 2011, n. 3, p. 12.
[57] Ex multis, cfr. L. WITTGENSTEIN, Tractatus Logico-Philosophicus, a cura di C. K. Ogden e F. P. Ramsey, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., 1922.
[58] Cfr. art. 27, secondo comma della Costituzione; art. 6 della CEDU; art. 48 della Carta di Nizza; ex multis cfr. Direttiva del 9 marzo 2016 n. 2016/343/UE sul “rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali”; D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 188; G. CANESCHI, L’imputato, Milano, 2021.
[59] Cfr. Cass. pen., sez. II, 21 aprile 2006, n. 19575; Cass. pen., sez. II, 2 aprile 2008, n. 16357; ex multis Cass., pen. sez. V, 14 settembre 2020, n. 28559, su cui A. MURONE, La prova d’accusa che lascia residuare un ragionevole dubbio è equiparata alla mancata prova, in Rivista Penale e Procedura Penale, 18 Gennaio 2021.
[60] “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
[61] Cfr. G. ILLUMINATI, La presunzione di innocenza dell’imputato, Zanichelli, Bologna, 1979.
[62] Il processo è un dibattito tra tre persone distinte.
[63] Dal greco alétheia, “verità”.
[64] S. HAACK, Evidence matters. Science, proof and truth in the law, New York, 2014.
[65] M. TARUFFO, La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti, Bari, 2009.

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Alessia Aversa

Scopre presto la sua passione per la scrittura, così la coltiva iscrivendosi al Liceo Classico. Durante gli studi liceali, viene selezionata per effettuare due brevi programmi operativi nel Regno Unito, tra cui stage lavorativo presso un ufficio di consulenza d'affari. Consegue la maturità classica con il massimo dei voti, elaborando la Tesi: "La parola come strumento di accesso relativistico alla realtà" e dimostrando già un’attenzione particolare per le potenzialità performative delle parole. Frequenta la Facoltà di Legge dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e sostiene esami extra-curriculari in psicologia sociale e filosofia morale. Consegue la Laurea in Giurisprudenza Magistrale cum laude e menzione alla carriera accademica, discutendo la Tesi in Diritto Processuale Penale: "La manipolazione della memoria del testimone". In quest'ultima confluiscono non solo studi giuridici relativi all'istituto della testimonianza ed alla cross-examination, ma anche studi -da autodidatta- di psicologia della testimonianza, scienza della memoria e neuroscienze. Anche in materia testimoniale, sottolinea la rilevanza delle potenzialità delle parole, in quanto tese alla ricostruzione della verità processuale.Ha conseguito l'abilitazione per la professione forense ed ha collaborato con uno Studio Legale, dopo aver svolto la relativa pratica ed un tirocinio presso l'ufficio affari legali e contenzioso di ARPA Puglia.Già Assistente Giudiziario nella Segreteria del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Bari, attualmente ricopre il ruolo di Istruttore Amministrativo presso la Sezione Supporto Legislativo della Segreteria della Giunta della Regione Puglia.

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