Portobello Tortora, la Giustizia ed il prossimo referendum

Portobello Tortora, la Giustizia ed il prossimo referendum

Sommario: 1. Introduzione – 2. Il Conte di Montecristo: la pericolosa unità delle carriere – 3. Il ruolo del Presidente della Repubblica – 4. Un «Sì» convinto avverso il…mercatino pazzerello

 

1. Introduzione

 Londra è senz’altro la città più adatta per dedicarsi a lunghe, piacevoli e rinvigorenti passeggiate, in particolare durante la stagione estiva: ben sette anni or sono, decisi di percorrere, a piedi – nonostante un leggero disturbo nei movimenti, di cui allora soffrivo -, il tragitto che va dai Kensington Gardens a Portobello Road, con l’intento di visitare la tanto gettonata via delle antiche botteghe che ispirò un ben noto programma televisivo andato in onda a cavallo tra gli anni Settanta ed Ottanta del secolo scorso.

A condurre quest’ultimo era Enzo Tortora, giornalista nativo di Genova che, suo malgrado, si ritrovò con le manette ai polsi alle quattro di notte del 17 giugno 1983, nonostante la di lui coscienza fosse d’un candore incomparabile.

Il motivo di tutto ciò? Semplice: alcuni collaboratori di giustizia, altrimenti denominati «pentiti» (ma, relativamente al Caso Tortora, nessuno dei due termini sembra appropriato), originariamente legati ad un clan camorristico, avevan fatto cadere la pubblica accusa – e, con essa, il Giudicante – in un tranello che ha minato l’affidabilità del sistema giudiziario italiano, considerato che il compianto presentatore fu costretto a trascorrere dietro le sbarre un cospicuo periodo temporale, nonché a subire una gogna mediatica senza precedenti, oltre a molteplici umiliazioni.

A questo punto, l’allora Legislatore – al pari di chi, illo tempore, occupava gli scranni più alti nel Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) – si sarebbe dovuto chiedere quale fosse l’inghippo della macchina giudiziaria; tuttavia, per una serie di ragioni che tuttora non è dato comprendere, tale vexata quaestio passò in secondo piano, dando luogo ad effetti che definire spiacevoli è pressoché riduttivo.

L’obiettivo che il presente scritto si prefigge va individuato nella puntuale illustrazione dei motivi per cui è d’uopo una riforma organica delle disposizioni costituzionali riguardanti la Giustizia, con particolare riguardo alla separazione delle carriere dei Magistrati ed all’esercizio del potere disciplinare nei confronti di Questi Ultimi.

2. Il Conte di Montecristo: la pericolosa unità delle carriere

Comprendere la problematica de qua non appare di certo facile, e finanche taluni addetti ai lavori – perdipiù, con alle spalle diversi lustri d’esperienza in aula – faticano parecchio a cogliere appieno il senso del testo costituzionale oggetto di revisione.

Quest’ultimo, benvero, mira innanzitutto ad assicurare la piena ed effettiva applicazione di un principio che, nella prassi, viene sistematicamente disatteso da diversi lustri: alludo alla terzietà ed alla neutralità del giudicante rispetto alle parti, le quali ultime sono da individuarsi, rispettivamente, nella pubblica accusa – rappresentata dalla Magistratura requirente[1] – e nella persona sottoposta ad indagini (nel corso della fase predibattimentale) ovvero nell’imputato (nel corso del dibattimento).

Come sottolineato in un lavoro più che pregevole[2], l’avvento del modello accusatorio – entrato a far parte del nostro ordinamento grazie all’iniziativa congiunta di due autorevolissimi giureconsulti, Giuliano Vassalli e Gian Domenico Pisapia[3] – ha costituito un’uscita da quell’oscuro tunnel del sistema processuale disciplinato dal Codice previgente[4], avendo introdotto, per la prima volta dopo vari decenni, un nuovo diritto in capo a chiunque sia sottoposto ad un procedimento di natura penale: quello di difendersi provando, il quale si sostanzia nella formazione dei mezzi istruttori nel pieno ed effettivo contraddittorio fra le parti, nel pieno rispetto dei princìpi di oralità, immediatezza e concentrazione, derivanti dal trial di matrice anglosassone.

In altri termini, quanto raccolto dalla pubblica accusa e dalla difesa nel corso delle indagini preliminari è (od almeno dovrebbe restare) ignoto a chi è deputato a pronunziare la sentenza che definisce il giudizio, il cui dossier sarà, pertanto, destinato a rimanere vuoto prima che la fase dibattimentale abbia inizio[5]: il fine primario di un siffatto iter risiede nello scongiurare qualsiasi forma d’influenza reciproca tra le due figure magistratuali.

Cionondimeno, il sistema processuale vigente è tuttora attanagliato da un nodo gordiano, alla cui base v’è una riluttanza – tanto anacronistica quanto ingiustificata e, al tempo stesso, pericolosa – che una nutrita componente di togatae personae è sistematicamente avvezza a mostrare: il riferimento è all’unità delle carriere dei magistrati requirenti e giudicanti, la quale – checché ne dica taluno – appare decisamente contraria al principio del giusto processo, che ha veduto la luce con la Legge Costituzionale n. 2 del 1999.

Quest’ultima, come noto, ha apportato una modifica radicale al testo dell’art. 111 Cost., la cui vigente formulazione sancisce due canoni fondamentali ed imprescindibili, in linea con quanto statuito dall’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU): essi vanno individuati nella terzietà[6], tale da intendersi l’assenza di vincoli con le parti[7], e nell’imparzialità, ovverosia il non essere portatore, nemmeno per conto di terzi, d’interessi personali all’esito della causa e, contestualmente, il difetto di qualsiasi rapporto di dipendenza nei confronti dell’uno o dell’altro contendente[8].

Orbene, allo stato appare senza dubbio aberrante che a schierarsi contro la necessaria separazione delle carriere siano perlopiù parecchi addetti ai lavori – non solo magistrati, bensì anche professori universitari e, non da ultimo, avvocati -, sebbene siano totalmente consapevoli dei rischi non indifferenti che tuttora si corrono mantenendo, nell’impianto della Carta Fondamentale, un blocco di disposizioni che, nel corso della storia giudiziaria della nostra Repubblica, hanno sovente finito col compromettere in maniera pressoché significativa l’esito di numerosi procedimenti penali.

La vicenda che ha riguardato Enzo Tortora non è dissimile da quella narrata da Alexandre Dumas padre nei primi capitoli de “Il Conte di Montecristo”, ove il giovane protagonista, Edmond Dantes, ancorché innocente, si ritrova, ad un tratto, dietro le sbarre a fronte del comportamento, tanto prevenuto quanto autoritario, del procuratore del re, Gerard de Villefort, il quale si limita a far fede al testo di una missiva anonima, redatta e spedita per invidia dagli altri tre antagonisti del romanzo – ossia Danglars, Caderousse e Mondego – contenente un’accusa di bonapartismo[9] gratuita ed infondata.

Non a torto, la riforma apportata con Legge Costituzionale n. 2 del 1999 è stata definita «monca», considerato che, lasciando intatta l’unità delle carriere, finiva per contraddirsi essa stessa[10]: con il modello accusatorio, benvero, il Pubblico Ministero assume la qualifica di parte[11] – divenendo una figura non dissimile dal Prosecutor britannico[12] (beninteso, con le dovute differenze dal proprio omologo d’Oltremanica) – e, in quanto tale, diviene il signore assoluto del primo stadio di ogni procedimento penale, ossia le indagini preliminari.

Queste ultime non assolvono, dunque, ad alcuna funzione istruttoria, poiché giammai gli elementi raccolti nel corso delle medesime – come, ad esempio, la lettera cui allude Dumas – potranno diventare mezzi di prova, considerato che questi ultimi si formano (o, più appropriatamente, si dovrebbero formare) unicamente in fase dibattimentale[13].

Sulla base di quanto sin qui argomentato, si rivela senz’altro necessario far luce su un ulteriore particolarità che rende «monca» – o, per meglio dire, paradossale – la novella del 1999, segnatamente sull’ostinazione a definire «accusatorio» un rito processuale che, de facto, pone il requirente ed il giudicante sul medesimo piano, nel senso che nulla ha voluto mutare in ordine alla disciplina delle rispettive carriere: a tal riguardo, Giuliano Vassalli ha, invero, posto in risalto che la qualifica di «magistrato», designante ambedue le anzidette funzioni, è frutto di una scelta perlopiù opportunistica, dettata tanto dalla (volutamente) omessa contestualizzazione del nuovo ordinamento giudiziario quanto – ed è questo l’aspetto che preoccupa maggiormente – dal più che consolidato modello correntizio che, con l’avanzare degli anni, persevera nell’incarnare quel virus che infesta una cospicua pluralità di rapporti processuali[14].

Esemplificando ulteriormente, le modifiche apportate al testo costituzionale tramite l’intervento de quo, anziché rispondere ad un’esigenza di certezza del diritto, hanno finito col costituire una lapalissiana riprova di vagueness[15], dal momento che, dietro un’apparente diversità di funzioni tra Pubblico Ministero e Giudicante, continua a celarsi una sostanziale identità, che s’evince particolarmente dalla presenza di un unico Consiglio Superiore (CSM) e dal più che evidente abuso della carcerazione preventiva degli indagati.

3. Il ruolo del Presidente della Repubblica

Diversamente da quanto asserito magno cum clamore da tecnici e politici contrari alla riforma oggetto dell’imminente referendum, essa appare ben lungi, quindi, dallo stravolgere il significato della Carta Fondamentale a piacimento della coalizione di maggioranza: gli oppositori ignorano, benvero, una minuzia di considerevole rilevanza, costituita dall’intensificazione del controllo esercitato dal Capo dello Stato.

In primo luogo, Questi, in veste di garante dell’unità nazionale, sarà deputato a presiedere ambedue i Consigli Superiori magistratuali (così il testo riformato degli artt. 87 e 104 Cost.).

Inoltre, si ritiene d’uopo sottolineare che il Presidente dell’Alta Corte Disciplinare – collegio cui, in caso di esito positivo del referendum in parola, spetterà pronunziarsi all’esito dei procedimenti disciplinari che vedranno coinvolti esponenti di ambedue le magistrature – va scelto obbligatoriamente fra i membri di nomina del Capo dello Stato, ovvero fra quelli estratti a sorte dal Parlamento in seduta comune: trattasi della cosiddetta componente «laica», alla quale non possono appartenere magistrati, ma unicamente professori ordinari in materie giuridiche ed avvocati con alle spalle perlomeno vent’anni di esperienza.

A completare il consesso in questione saranno, poi, tre magistrati requirenti e sei giudicanti: condiciones sine quibus non sono il servizio ventennale e l’esercizio di funzioni di legittimità (cfr. la novella dell’art. 105 Cost.).

Così facendo, si garantirebbe una maggiore e concreta indipendenza della magistratura – i cui appartenenti non dovranno, pertanto, sottostare alla volontà della lobby di turno, ma potranno esercitare le loro indispensabili funzioni con maggior serenità – e, contestualmente, le sorti della carriera dei togati saranno decise con una maggiore obiettività, evitando che la logica correntista sminuisca il ruolo di chi è chiamato ad esprimersi su questioni di particolare delicatezza (e, come noto, i procedimenti disciplinari non sono una questione di lana caprina!).

4. Un «Sì» convinto avverso il…mercatino pazzerello

Le note limpide di un celebre capolavoro mozartiano – segnatamente, il Concerto per violino n. 3 in sol maggiore K 216 – m’inducono a pensare che la riforma costituzionale su cui il Popolo sarà chiamato ad esprimersi possa paragonarsi ad un ruscello destinato a purificare, con la sua corrente, la Giustizia da una copiosa famiglia di parassiti percettibili senza microscopio (il che rende superflua la relativa elencazione).

Esemplificando, con la vittoria del «sì» avrebbe luogo l’attuazione piena ed effettiva dei princìpi di terzietà del soggetto preposto all’emanazione della sentenza – con un PM che, finalmente, sarebbe qualificabile come «parte» – e, al tempo stesso, scongiurerebbe, in sede disciplinare e di valutazione delle carriere, una Wild Portobello Road[16], ossia un «mercatino pazzerello» dove una mano è sùbito pronta a lavare l’altra.

Il giurista non deve suonare il piffero dell’ipocrisia, né quello della propaganda, dovendo la sua missione consistere in uno studium certosino tanto del sistema giuridico quanto dei periodi storici in cui esso affonda le radici.

Concludendo questa breve – ma intensa – disquisizione, faccio mio il verso conclusivo della canzone che ha vinto l’ultimo Festival di Sanremo, composta dal geniale Sal Da Vinci: «Saremo io e te, accussì sarrà pe’ semp sì!».

Unirsi per una Giustizia migliore è un corollario di quel dovere civico rappresentato dal voto (leggasi l’art. 48 della Costituzione): recandosi alle urne con cognizione di causa – e, soprattutto, all’esito di uno studium certosino – si garantirà un avvenir migliore alle generazioni future.

 

 

 

 

 

 

[1] Chi scrive è dell’opinione che tale attributo sia da considerarsi riduttivo allorquando lo si riferisca al Magistrato del Pubblico Ministero, dacché il ruolo di quest’ultimo non si limita a quello di accusatore nel procedimento penale.
[2] S’allude a G. BENEDETTO, Non diamoci del Tu. La separazione delle carriere (prefazione di C. NORDIO), Rubbettino Editore (Soveria Mannelli, CZ), 2022, pp. 25 ss.
[3] All’epoca, rispettivamente, Ministro della Giustizia e Presidente della Commissione ministeriale incaricata di redigere il testo del nuovo Codice del rito penale.
[4] Il quale, pur risalendo al 1930, è rimasto in vigore a lungo, nonostante la sua sostanziale incompatibilità con l’ordinamento costituzionale.
[5] G. DI BENEDETTO, nell’op. cit., p. 26, ricorre alla più che corretta espressione «cartellina vuota».
[6] La normativa sovranazionale impiega, con riferimento al giudice, il termine «indipendente».
[7] Essa si sostanzia, inoltre, in quella posizione di garante dei diritti del Cittadino, la quale richiede uno spazio di maggiore indipendenza ed autonomia (v. F. PETRELLI, La terzietà come legittimazione, in Questione Giustizia, Fascicolo n. 1/2018, URL: https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/la-terzieta-come-legittimazione_506.php#:~:text=Per%20apparire%20%E2%80%9Cterzo%E2%80%9D%20dinanzi%20alla,garante%20dei%20diritti%20del%20cittadino).
[8] Tale definizione d’imparzialità si deve a R. RORDORF, che la menziona nel suo saggio L’imparzialità del giudice: il punto di vista di un civilista, in Questione Giustizia, Fascicolo n. 1-2/2024, URL: https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/l-imparzialita-del-giudice-il-punto-di-vista-di-un-civilista#:~:text=Essere%20%E2%80%9Cimparziale%E2%80%9D%2C%20come%20indica,un%20qualche%20rapporto%20di%20dipendenza.
[9] Il capolavoro dumassiano è ambientato nell’epoca della Restaurazione, di talché la vicinanza agli ideali napoleonici, effettiva o presunta, era passibile di condanna.
[10] Così C. NORDIO nel suo pregevole tomo, Una nuova Giustizia, Guerini e Associati, Milano 2025, p. 28.
[11] Dettaglio messo in evidenza da G. BENEDETTO, op. cit., p. 29.
[12] Concetto illustrato da C. NORDIO in op. cit., p. 29.
[13] Diverso è il discorso inerente ai riti speciali contemplati dal Codice di Procedura Penale, la cui illustrazione appare, in questa sede, tanto superflua quanto inopportuna.
[14] Tali osservazioni, mosse da Vassalli nel corso di una celebre intervista rilasciata al quotidiano britannico Financial Times nel 1987, sono menzionate ed illustrate da O. MAZZA nel saggio Che cos’è il processo “accusatorio?” e perché rende necessaria la separazione delle carriere?, consultabile all’interno del volume curato da G.D. CAIAZZA e L. ZILLETTI dal titolo La verità sulla riforma della magistratura. Perché è giusto votare sì (pp. 22 ss.), LiberiLibri (Macerata) 2026.
[15] Il termine, in àmbito giuridico, è stato coniato da T.A.O. ENDICOTT, il quale lo impiega per designare statuizioni aventi un contenuto dai contorni non opportunamente definiti, la qual cosa – com’è ovvio – trae in inganno l’interprete (v. Vagueness in law, Oxford University Press, 2000).
[16] Ossia, una Portobello Road selvaggia.

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Adriano Javier Spagnuolo Vigorita

Laureato in giurisprudenza con una tesi sulla natura giuridica dei rapporti di lavoro secondo la disciplina del Jobs Act (relatore il prof. Francesco Santoni), Adriano Spagnuolo Vigorita (noto anche con il soprannome di "Javier") ha iniziato il suo percorso forense in seno ad un rinomato studio legale napoletano, ove ha sviluppato le proprie capacità di ricerca e, contestualmente, incrementato le conoscenze giuridiche acquisite, con particolare riguardo al diritto civile e del lavoro. Si è occupato della cura di liti giudiziali e stragiudiziali nelle cennate materie ed il 20 gennaio 2022 ha conseguito la piena abilitazione all'esercizio dell'avvocatura, professione dei suoi avi. Parla fluentemente l'inglese ed il tedesco, appresi durante le sue numerose esperienze all'estero, ed è in grado di comprendere la lingua spagnola.

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