
Il linguaggio giuridico: assalto al castello
È ormai un topos millenario la lamentela sull’ostilità del linguaggio giuridico, utile solo agli azzeccagarbugli in grado di scovare un cavilloso filo di Arianna capace di guidarli fuori dai meandri della legge, per ben servire gli interessi di chi li paga e non certo per amor di Giustizia. Vero è che il linguaggio della legge non può essere solo quello comune. Elementari esigenze di chiarezza e precisione reclamano parole altrettanto chiare e precise: ecco perché il linguaggio giuridico si fa tecnico e specializzato. Fin qui niente di male, se non fosse che nel tempo la sua costruzione è andata degenerando in una torre di Babele greve di termini ostici aggrappati a tortuose impalcature di formule standardizzate dalla ripetizione.
Tuttavia, non si tratta di un castello inespugnabile: oltre il ponte levatoio la lingua del diritto è tutta da scoprire, a patto che il giurista smetta i panni titubanti del contadino kafkiano[1] e si armi del coraggio di mettere in dubbio la sacralità della tradizione e la criptica elitarietà del vocabolario della legge.
Il linguaggio giuridico non è blindato in sé stesso; al contrario, attinge ampiamente da quello naturale e i linguaggi specialistici delle discipline scientifiche si infiltrano nel discorso giuridico a precisare, specificare, integrare il dizionario del diritto laddove mancherebbero le parole giuste.
La permeabilità costituisce al tempo stesso la grande opportunità e il peggior pericolo del linguaggio giuridico, poiché il diritto è in grado di incidere sulla realtà che vuole regolare e lo fa anche attraverso le parole con cui si esprime.
L’essenza prescrittiva[2] del linguaggio giuridico è il riflesso della capacità performativa del diritto di lavorare la realtà e le relazioni. Scrive Carofiglio che «la funzione creativa del linguaggio, la potenzialità delle parole, straordinaria e tremenda, di inventare il reale si manifesta continuamente»[3].
Senza lo spirito autoritativo che qualifica l’espressione giuridica rispetto a quella naturale, il diritto non potrebbe «plasmare, virtuosamente, il modello di società in cui viviamo»[4], perdendo la propria essenza, ovvero la capacità di traslare sul piano deontico del dover essere ciò che senza questa forza resterebbe solo lettera morta.
Non è scontato che il linguaggio giuridico evolva in una direzione inclusiva: può assai facilmente incamerare ostilità e discriminazione, come dimostrano le esperienze propagandistiche passate e presenti. La permeabilità è una caratteristica neutra: nel linguaggio del diritto possono infiltrarsi parole che alla lunga cristallizzano nella tradizione giuridica una discriminazione, finendo per renderla apparentemente buona e giusta.
Il giurista è chiamato a sfruttare la malleabilità delle parole come leva per indurre il cambiamento nella società vivente attraverso la particolare incisività del linguaggio giuridico.
Il diritto, come la società e come la lingua, non è un edificio fatto e finito quanto piuttosto un incompiuto michelangiolesco: «apprende dal passato e cerca nuove condizioni per esprimere motivi, nuove forme per stabilire rapporti; è un metodo d’apprendimento e d’insegnamento» il cui punto di forza è la capacità di aprirsi all’altro «per ammettere la propria ignoranza e realizzare un cambiamento culturale.»[5]
Le strade aperte dal linguaggio ampio rappresentano possibili percorsi verso lo scardinamento di pregiudizi e stereotipi, in grado di guidarci oltre i bastioni del castello della Legge. Il linguaggio ampio non pretende di stabilire le regole una volta per tutte perché chi lo usa è consapevole del dinamismo della società e dell’evoluzione della conoscenza e, socraticamente, sa di non sapere (tutto). Il linguaggio ampio è umile perché non si fossilizza, è disposto a tornare sui propri passi e tentare strade nuove, fa autocritica, pone domande, suscita dubbi, mette in crisi modelli consolidati. Il linguaggio ampio stravolge il punto di vista mono focale per calarsi in una dimensione poliedrica dove il principio di autodefinizione si sposa con il principio dell’autodeterminazione, moltiplicando il novero di chi fa sentire la propria voce.
Il linguaggio del diritto deve essere altrettanto flessibile e resiliente, in grado di tener traccia delle proprie origini storiche e di affrontare le innovazioni, le sfide e le difficoltà di un mondo in evoluzione.
La forza performativa delle parole del diritto non può essere dispersa o ignorata. Dobbiamo imparare a riconoscerla e vederla in azione, dobbiamo imparare ad utilizzarla animati, come auspicava Bobbio, dalla «fiducia di vincere» fondata su «giusti concetti, una grande esperienza, e soprattutto molta buona volontà.»[6]
[1] F. Kafka, Davanti alla legge, in Il processo, a cura di Reiner Stach, traduzione di Marco Federici Solari, L’orma editore, Roma, 2024
[2] J. L. Austin, Come fare le cose con le parole, edizioni Marietti, Genova, 2005
[3] G. Carofiglio, La nuova manomissione delle parole, Feltrinelli, Milano, 2024, pag. 28
[4] Ibidem, pag. 70
[5] J. B. White, Quando le parole perdono il loro significato. Linguaggio, individuo, comunità. Trad. di R. Casertano, Giuffrè, Milano, 2010, pagg. 406-407
[6] N. Bobbio, I diritti dell’uomo, oggi in L’età dei diritti, Einaudi, Torino, 1997, pag. 266
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Lara Moscatelli
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