
Violenza di genere e mediazione familiare: dallo screening iniziale alla tutela della vittima. Il nuovo ruolo del mediatore familiare dopo la Riforma Cartabia
Sommario: 1. Dal divieto di mediazione alla responsabilità professionale del mediatore – 2. La Convenzione di Istanbul quale parametro interpretativo della mediazione familiare – 3. Lo screening preliminare e la valutazione del rischio: il nuovo compito del mediatore familiare – 4. Le nuove forme di violenza: controllo coercitivo, violenza psicologica ed economica – 5. La tutela del minore e il rischio di vittimizzazione secondaria – 6. Considerazioni conclusive
1. Dal divieto di mediazione alla responsabilità professionale del mediatore
Evidente a chiunque è che negli ultimi anni il legislatore nazionale e sovranazionale ha progressivamente modificato l’approccio alla tutela delle vittime di violenza di genere, superando una concezione meramente repressiva del fenomeno per valorizzare strumenti di prevenzione, individuazione precoce del rischio e protezione effettiva delle persone vulnerabili.
Anche la mediazione familiare, inserendosi in questo solco, è stata così coinvolta in tale processo evolutivo.
Per lungo tempo il dibattito si è concentrato sulla compatibilità tra mediazione familiare e violenza domestica, interrogandosi se fosse opportuno consentire alle parti di intraprendere un percorso di composizione consensuale anche in presenza di episodi di abuso. La Riforma Cartabia ha a chiare lettere posto fine a tale discussione, sancendo che la mediazione familiare non può essere utilizzata quale strumento di gestione della crisi quando emergano condotte riconducibili alla violenza domestica o di genere.
È bene precisare, cionondimeno, che l’intervento normativo non costituisce il punto di arrivo, bensì il punto di partenza di una riflessione ben più ampia e necessaria.
La questione centrale non sta più nello stabilire se la mediazione familiare sia giuridicamente preclusa nei casi di violenza, ma nell’individuare quale debba essere il ruolo del mediatore familiare nell’intercettare tempestivamente quelle situazioni che, pur presentandosi inizialmente come semplici conflitti di coppia, celano in realtà dinamiche di dominio e sopraffazione incompatibili con qualsiasi percorso negoziale.
La distinzione tra conflitto e violenza costituisce, infatti, il presupposto imprescindibile dell’intero procedimento mediativo.
Nel conflitto, almeno così dovrebbe essere, entrambe le parti conservano, seppur tra tensioni emotive, una sostanziale capacità di autodeterminarsi e di incidere sulle decisioni comuni. La relazione deve rimanere caratterizzata da una fisiologica reciprocità, nella quale ciascun soggetto mantiene libertà di scelta, autonomia decisionale e possibilità di esprimere il proprio dissenso.
Nella relazione violenta, al contrario, tale equilibrio viene progressivamente meno.
Appurato che la violenza non coincide necessariamente con l’aggressione fisica, ma può anche consistere in un processo di progressiva alterazione della libertà dell’altro, fondato sull’esercizio del controllo, sulla paura e sulla creazione di una stabile asimmetria di potere, l’obiettivo dell’autore della violenza non è risolvere il conflitto, bensì mantenere una posizione di dominio attraverso strumenti di intimidazione, manipolazione, isolamento o dipendenza.
Proprio tale squilibrio rende ontologicamente impossibile la mediazione familiare, che presuppone alcuni requisiti imprescindibili: la volontarietà della partecipazione, la libertà di autodeterminazione delle parti, la possibilità di negoziare su un piano di sostanziale uguaglianza e la capacità di assumere decisioni consapevoli e individuali.
Quando uno dei due soggetti agisce in una condizione di paura, soggezione o dipendenza, tali presupposti vengono inevitabilmente meno.
Ne discende che in queste ipotesi il rischio di ricorrere all’istituto sbagliato non consiste soltanto nel mancato raggiungimento dell’accordo, ma nella trasformazione della mediazione in uno spazio nel quale l’autore della violenza può continuare ad esercitare il proprio controllo attraverso strumenti apparentemente leciti, sfruttando il procedimento quale ulteriore occasione di manipolazione della vittima.
Per questa ragione il mediatore familiare non può più essere considerato esclusivamente un facilitatore della comunicazione. Vieppiù: la crescente complessità delle relazioni familiari e l’evoluzione del quadro normativo gli impongono oggi una funzione preventiva, orientata all’individuazione dei fattori di rischio prima ancora dell’avvio del percorso di mediazione.
Si tratta, pertanto, di un cambiamento culturale prima ancora che giuridico.
È necessario che la professionalità del mediatore non si misuri più soltanto nella capacità di accompagnare la coppia verso la costruzione di accordi condivisi, ma nella competenza necessaria a comprendere quando tale percorso non possa neppure iniziare.
In questa prospettiva assume particolare rilievo la fase preliminare del procedimento: l’incontro informativo e i colloqui individuali cessano di rappresentare un semplice momento organizzativo e diventano il primo presidio di tutela della vittima. È proprio in questa fase, infatti, che il professionista è chiamato a valutare se la relazione presenti gli elementi minimi di equilibrio indispensabili per una negoziazione autenticamente libera oppure se emergano indicatori sintomatici di violenza, controllo coercitivo o grave disparità di potere tali da imporre l’immediata interruzione del percorso.
Ne deriva una significativa ridefinizione della responsabilità professionale del mediatore familiare.
La neutralità non può più essere interpretata come indifferenza rispetto alle dinamiche relazionali. Al contrario, essa impone al professionista di riconoscere tempestivamente quelle situazioni nelle quali il principio di imparzialità rischierebbe di tradursi in un’ingiustificata equiparazione tra vittima e autore della violenza.
Il vero equilibrio, dunque, non consiste nel trattare formalmente le parti allo stesso modo, ma nel verificare preliminarmente se esse si trovino realmente nelle condizioni di poter esercitare in maniera libera e consapevole la propria autonomia negoziale.
È proprio questa la principale innovazione culturale introdotta dalla Riforma Cartabia: il centro della riflessione non è più rappresentato dalla mediazione familiare in sé, bensì dalla tutela della persona vulnerabile e dalla capacità del professionista di individuare, prima dell’avvio del procedimento, quelle forme di abuso che rendono impossibile qualsiasi percorso fondato sul consenso libero e informato.
2. La Convenzione di Istanbul quale parametro interpretativo della mediazione familiare
L’attuale disciplina della mediazione familiare non può essere compresa limitandosi all’analisi della normativa interna. La progressiva trasformazione del ruolo del mediatore trova, infatti, il proprio fondamento nel diritto internazionale e, in particolare, nella Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, sottoscritta a Istanbul l’11 maggio 2011 e ratificata dall’Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77.
La Convenzione rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a contrastare la violenza di genere quale fenomeno strutturale e discriminatorio, imponendo agli Stati aderenti non soltanto obblighi di repressione penale, ma anche un dovere di prevenzione, protezione delle vittime e formazione degli operatori coinvolti.
In tale prospettiva, la violenza contro le donne viene qualificata come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione fondata sul genere, superando definitivamente la tradizionale concezione che relegava gli episodi di violenza domestica alla dimensione privata dei rapporti familiari.
La portata innovativa della Convenzione emerge con particolare evidenza proprio in relazione ai procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie: l’art. 48 stabilisce infatti che le Parti adottino le misure legislative necessarie per vietare il ricorso obbligatorio a procedure di mediazione e conciliazione nei casi riguardanti tutte le forme di violenza disciplinate dalla Convenzione.
La ratio della disposizione è evidente: pretendere che vittima e autore della violenza negozino sul medesimo piano significherebbe ignorare il contesto di intimidazione, paura e dipendenza nel quale la relazione si sviluppa, con il concreto rischio di legittimare ulteriormente il controllo esercitato dal soggetto maltrattante.
Tuttavia, la Convenzione di Istanbul, non si limita ad escludere il ricorso alla mediazione obbligatoria, ma sancisce un principio di carattere generale destinato ad incidere sull’intero sistema di protezione delle vittime: il dovere di due diligence.
Gli Stati sono chiamati ad adottare tutte le misure ragionevolmente esigibili per prevenire la violenza, proteggere le vittime e impedire il ripetersi degli abusi. Tale obbligo non riguarda esclusivamente le autorità giudiziarie o le forze di polizia, ma coinvolge tutti i professionisti che, a diverso titolo, operano nell’ambito delle relazioni familiari.
Quindi, anche il mediatore familiare diviene parte integrante della rete di prevenzione.
Pur non rivestendo funzioni investigative né compiti di accertamento giudiziario, egli è tenuto ad esercitare un’attenta valutazione preliminare del caso concreto, verificando se sussistano condizioni di vulnerabilità incompatibili con il procedimento mediativo.
L’attività del mediatore non consiste, dunque, nello stabilire se un determinato reato sia stato commesso -valutazione riservata esclusivamente all’autorità giudiziaria-, bensì nel riconoscere l’eventuale presenza di indicatori di rischio tali da compromettere la libertà negoziale di una delle parti.
Attenzione: si tratta di un passaggio fondamentale, perché l’oggetto dell’indagine del mediatore familiare non è la responsabilità penale dell’autore delle condotte, bensì la concreta possibilità di instaurare un percorso realmente volontario e rispettoso dell’autodeterminazione di entrambi i partecipanti, aspetto nettamente differente.
E proprio la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha progressivamente rafforzato tale impostazione, affermando che gli Stati possono essere chiamati a rispondere quando non adottino misure adeguate per prevenire situazioni di violenza domestica conosciute o conoscibili attraverso un’ordinaria attività di valutazione del rischio.
L’attenzione si sposta, così, dalla mera repressione del fatto già verificatosi alla capacità degli operatori di individuare tempestivamente i segnali che precedono l‘escalation della violenza.
In questo contesto, importante è il rilievo che assume il concetto di “violenza basata sul controllo”, ormai ampiamente sviluppato nella letteratura internazionale.
L’esperienza dimostra, infatti, che molte relazioni abusive non presentano, almeno nelle fasi iniziali, episodi di aggressione fisica immediatamente percepibili. Al contrario, il controllo viene esercitato attraverso strategie graduali di isolamento, svalutazione, intimidazione e dipendenza economica che finiscono progressivamente per limitare la capacità della vittima di assumere decisioni autonome.
È proprio questa dimensione relazionale della violenza ad imporre un ripensamento del ruolo del mediatore familiare: il professionista non può arrestarsi all’assenza di denunce penali o di provvedimenti cautelari, né può ritenere sufficiente la dichiarazione delle parti circa la volontà di intraprendere il percorso di mediazione.
La volontarietà, infatti, costituisce un requisito sostanziale e non meramente formale.
Una persona che agisce sotto l’effetto della paura, della dipendenza economica o della manipolazione psicologica può apparire pienamente collaborativa, pur non essendo realmente libera nelle proprie scelte.
Da ciò deriva l’esigenza di strumenti di valutazione sempre più sofisticati, fondati non sull’accertamento giudiziario della violenza, ma sulla rilevazione degli indicatori di vulnerabilità che possono compromettere l’equilibrio negoziale.
Dunque, la Convenzione di Istanbul, letta in questa prospettiva, non rappresenta soltanto una fonte normativa di riferimento, ma il parametro interpretativo attraverso cui deve essere oggi ripensata l’intera funzione della mediazione familiare: non più luogo deputato indiscriminatamente alla composizione della crisi, bensì percorso praticabile esclusivamente quando siano garantite condizioni effettive di libertà, sicurezza e parità tra le parti.
3. Lo screening preliminare e la valutazione del rischio: il nuovo compito del mediatore familiare
Se la Convenzione di Istanbul e la Riforma Cartabia hanno definitivamente chiarito che la mediazione familiare non costituisce lo strumento appropriato nei casi di violenza domestica o di genere, la questione che oggi assume maggiore rilevanza pratica riguarda l’individuazione dei criteri attraverso cui il mediatore possa riconoscere tempestivamente tali situazioni.
È proprio in questa fase, come già precedentemente esposto, che emerge la principale evoluzione della figura professionale del mediatore.
Tradizionalmente, il primo incontro aveva prevalentemente una funzione informativa: illustrare alle parti finalità, metodo, principi di riservatezza e modalità di svolgimento del percorso. Oggi, invece, tale momento assume una funzione ben diversa, trasformandosi in una vera e propria fase di screening preliminare, finalizzata ad accertare se sussistano le condizioni minime affinché il procedimento possa essere intrapreso senza esporre la vittima a ulteriori rischi.
Si badi, lo screening non costituisce un’indagine giudiziaria, né una valutazione psicodiagnostica, proprio perché il mediatore familiare non è chiamato ad accertare la responsabilità dell’autore della violenza né ad effettuare diagnosi cliniche.
La sua funzione è diversa e più circoscritta: verificare se la relazione presenti un livello minimo di equilibrio tale da consentire una negoziazione realmente volontaria.
L’oggetto della valutazione, pertanto, non è il fatto violento in sé, ma la qualità della relazione.
E la domanda che il professionista deve porsi non è se uno dei due partner abbia commesso un reato, bensì se entrambi siano effettivamente nelle condizioni di esercitare la propria autonomia decisionale senza condizionamenti derivanti dalla paura, dalla soggezione o dalla dipendenza.
Per tale ragione la prassi internazionale valorizza sempre più il ricorso a colloqui individuali preliminari, distinti dal successivo incontro congiunto.
Tali colloqui non perseguono finalità conciliative né terapeutiche. Essi rappresentano uno spazio riservato nel quale ciascuna parte può riferire eventuali episodi di violenza, intimidazione o controllo senza la presenza dell’altro partner, riducendo il rischio che la paura impedisca l’emersione di elementi rilevanti.
L’assenza di una narrazione spontanea della violenza non può, infatti, essere interpretata come prova della sua inesistenza.
Del resto, le dinamiche abusive sono frequentemente caratterizzate da sentimenti di vergogna, colpa, dipendenza affettiva o timore di ritorsioni che inducono la vittima a minimizzare, giustificare o addirittura negare gli episodi subiti.
E proprio per questo motivo lo screening deve fondarsi non soltanto sulle dichiarazioni delle parti, ma anche sull’osservazione di una serie di indicatori relazionali, la cui presenza può rivelare un’importante asimmetria di potere.
Tra i principali segnali di rischio rientrano: – il timore manifestato da uno dei partner nel contraddire l’altro; – l’esistenza di un controllo sistematico sulle relazioni sociali e familiari; – la dipendenza economica assoluta da un solo componente della coppia; – il controllo delle comunicazioni telefoniche, della posta elettronica o dei dispositivi digitali; – la geolocalizzazione costante degli spostamenti; – la presenza di minacce, anche indirette, riguardanti i figli; – episodi di stalking successivi alla separazione; – l’isolamento progressivo della vittima dalla rete familiare o amicale; – la percezione di paura anche in assenza di aggressioni fisiche.
Occorre, tuttavia, evidenziare che nessuno di tali elementi, considerato isolatamente, consente di affermare l’esistenza di una relazione violenta, sebbene la loro contemporanea presenza costituisca un indice significativo di squilibrio relazionale che impone al mediatore una particolare cautela nella valutazione dell’idoneità del caso alla mediazione.
Dunque, la professionalità del mediatore familiare si manifesta proprio nella capacità di cogliere tali segnali prima ancora che essi assumano rilevanza giudiziaria.
È altrettanto opportuno evidenziare come la valutazione del rischio non si esaurisca in un momento iniziale, ma accompagni l’intero percorso.
Le dinamiche relazionali possono infatti modificarsi nel corso degli incontri e informazioni inizialmente taciute possono emergere soltanto dopo l’instaurazione di un rapporto di fiducia con il professionista oppure in conseguenza dell’aggravarsi della situazione familiare.
Ne deriva che il consenso prestato all’avvio della mediazione non può essere considerato irrevocabile.
Il mediatore familiare è tenuto a verificare costantemente la permanenza dei presupposti di sicurezza e libertà negoziale, interrompendo il procedimento ogniqualvolta emergano elementi incompatibili con la prosecuzione degli incontri.
In tale prospettiva assume particolare rilievo il dovere di sospensione o interruzione del percorso.
L’interruzione della mediazione non costituisce il fallimento dell’intervento professionale, ma rappresenta, al contrario, una delle sue possibili e doverose conclusioni.
Proseguire un procedimento nel quale una delle parti versi in una situazione di soggezione significherebbe tradire la funzione stessa della mediazione, trasformandola da strumento di composizione consensuale della crisi in occasione di ulteriore consolidamento del rapporto di dominio.
Si precisa che la scelta di interrompere il percorso non implica alcuna presa di posizione sulla responsabilità delle parti, ma rappresenta esclusivamente il riconoscimento dell’assenza delle condizioni minime necessarie affinché il dialogo possa svilupparsi in un contesto realmente libero e paritario.
Da questa prospettiva emerge con chiarezza come il mediatore familiare non sia più soltanto il professionista dell’accordo, bensì il primo garante della qualità della relazione negoziale, chiamato a verificare che il consenso espresso dalle parti sia autentico e non il risultato di paura, controllo o dipendenza.
La mediazione familiare, infatti, non tutela la famiglia in quanto tale, ma le persone che la compongono e, quando la libertà di una di esse risulta compromessa dalla violenza, la ricerca dell’accordo cessa di rappresentare un valore e lascia il posto all’esigenza primaria di protezione della vittima e dei figli eventualmente coinvolti.
4. Le nuove forme di violenza: controllo coercitivo, violenza psicologica ed economica
Uno degli aspetti più complessi della mediazione familiare contemporanea consiste nel riconoscere quelle forme di violenza che non si manifestano attraverso evidenti aggressioni fisiche, ma mediante un progressivo processo di limitazione della libertà personale della vittima.
Per lungo tempo la percezione comune della violenza domestica è rimasta ancorata all’immagine della lesione fisica, dello schiaffo o della minaccia esplicita.
La ricerca criminologica e psicologico-forense degli ultimi decenni ha, invece, dimostrato come le relazioni abusive siano frequentemente caratterizzate da modalità di controllo molto più sofisticate, capaci di compromettere l’autonomia della vittima senza lasciare segni esteriormente visibili.
È proprio in questo contesto che assume particolare rilievo il concetto di coercive control, elaborato dalla dottrina anglosassone e oggi progressivamente recepito anche dalla giurisprudenza europea.
Con tale espressione si identifica un insieme sistematico di comportamenti finalizzati non tanto a provocare singoli episodi di violenza, quanto ad esercitare un controllo costante sulla vita dell’altro partner attraverso intimidazione, isolamento, sorveglianza e dipendenza.
Attenzione: il controllo coercitivo non si fonda necessariamente sulla forza fisica, ma, al contrario, esso opera prevalentemente mediante strategie di progressiva riduzione della libertà personale, rendendo la vittima incapace di assumere decisioni autonome pur continuando, all’esterno, a condurre una vita apparentemente normale.
Tra le manifestazioni più ricorrenti rientrano il controllo del telefono cellulare, l’accesso non autorizzato ai profili social, la verifica continua dei messaggi, la richiesta costante della posizione geografica, la limitazione delle frequentazioni personali, il monitoraggio degli spostamenti, la svalutazione sistematica delle capacità personali, le umiliazioni reiterate e il ricorso ai figli quale strumento di ricatto emotivo.
Si tratta di comportamenti che, considerati isolatamente, potrebbero apparire privi di particolare gravità.
È, invece, la loro reiterazione, unitamente alla finalità di dominio, a trasformarli in un autentico strumento di sopraffazione.
Per il mediatore familiare la loro presenza, infatti, rivela l’esistenza di una relazione nella quale il consenso della vittima risulta inevitabilmente condizionato dalla costante percezione del controllo esercitato dall’altro partner.
Una persona che teme di essere continuamente osservata, giudicata o punita difficilmente potrà esprimere liberamente la propria volontà nel corso di un procedimento mediativo.
Particolare attenzione merita, inoltre, la violenza psicologica, spesso definita la forma più subdola di abuso proprio perché difficilmente percepibile anche dalla stessa vittima.
Essa si manifesta attraverso una pluralità di comportamenti apparentemente ordinari: denigrazione costante, svalutazione personale, umiliazioni pubbliche o private, minacce velate, colpevolizzazione, manipolazione emotiva, isolamento progressivo dalla rete familiare e amicale.
L’effetto di tali condotte consiste nella graduale distruzione dell’autostima e della capacità decisionale della persona offesa.
La vittima finisce, così, per interiorizzare il giudizio negativo dell’autore della violenza, sviluppando un senso di inadeguatezza che la induce a ritenersi responsabile del deterioramento della relazione.
Non meno rilevante risulta la violenza economica, fenomeno ancora scarsamente approfondito dalla dottrina civilistica ma sempre più presente nella prassi giudiziaria.
L’autonomia patrimoniale, infatti, costituisce uno dei principali strumenti attraverso cui una persona esercita concretamente la propria libertà: privare il partner della disponibilità delle risorse economiche significa, pertanto, limitarne la capacità di autodeterminarsi anche rispetto alle scelte più elementari della vita quotidiana.
La violenza economica può assumere forme estremamente diversificate.
Tra le più frequenti si riscontrano il divieto di svolgere attività lavorativa, l’obbligo di consegnare integralmente il proprio stipendio, il controllo esclusivo del conto corrente familiare, l’occultamento del patrimonio comune, l’intestazione fittizia dei beni, la negazione delle somme necessarie ai bisogni essenziali o il sistematico inadempimento agli obblighi di mantenimento quale strumento di pressione sull’ex partner.
Anche tali comportamenti possono apparire, ad un osservatore esterno, come semplici controversie di natura economica.
In realtà, essi costituiscono frequentemente il principale mezzo attraverso cui l’autore della violenza mantiene il controllo sulla vittima, rendendole estremamente difficile intraprendere un percorso di separazione o ricostruire una vita autonoma.
Sotto questo profilo emerge con particolare evidenza l’incompatibilità tra violenza economica e mediazione familiare e questo sempre perché ogni procedimento negoziale presuppone infatti che entrambe le parti dispongano di un’effettiva libertà decisionale e una persona priva di indipendenza economica, costretta a dipendere integralmente dal partner per il soddisfacimento dei bisogni propri e dei figli, difficilmente potrà negoziare condizioni realmente corrispondenti ai propri interessi.
Il rischio, insomma, è quello di raggiungere accordi solo formalmente consensuali, ma sostanzialmente determinati dalla necessità di garantire la propria sopravvivenza economica.
Per il mediatore familiare diventa allora essenziale comprendere che la violenza non coincide necessariamente con l’evento traumatico, potendo manifestarsi come un processo graduale di privazione della libertà, nel quale singoli episodi apparentemente irrilevanti acquistano significato soltanto se osservati nel loro insieme.
La valutazione del caso concreto non può, pertanto, limitarsi alla ricerca di episodi di aggressione fisica o di denunce penali, occorrendo invece leggere la relazione nella sua complessità, verificando se il comportamento di uno dei partner sia orientato alla costruzione di un dialogo oppure al mantenimento di una posizione di dominio.
È proprio questa capacità di interpretazione sistemica che distingue il conflitto dalla violenza.
Nel conflitto ciascuna parte cerca di affermare le proprie ragioni, mentre nella relazione abusante uno dei due soggetti mira ad eliminare la libertà decisionale dell’altro.
Quando tale obiettivo emerge, anche in assenza di lesioni fisiche, viene meno il presupposto essenziale sul quale si fonda ogni percorso di mediazione familiare: l’autodeterminazione delle parti.
5. La tutela del minore e il rischio di vittimizzazione secondaria
La presenza di figli minori impone un ulteriore livello di riflessione sulla compatibilità tra mediazione familiare e violenza di genere.
Si deve ricordare che la crisi della coppia genitoriale non coinvolge esclusivamente gli adulti, ma incide profondamente sul percorso di crescita dei figli, i quali, pur non essendo destinatari diretti delle condotte violente, ne subiscono frequentemente gli effetti sotto forma di violenza assistita.
La letteratura psicologica e la giurisprudenza degli ultimi anni hanno definitivamente chiarito che assistere abitualmente a episodi di violenza tra i genitori costituisce, di per sé, una forma di maltrattamento del minore.
Del resto, il bambino che vive in un contesto caratterizzato da paura, intimidazione e sopraffazione interiorizza modelli relazionali fondati sul dominio, sviluppando frequentemente disturbi emotivi, ansia, senso di colpa, difficoltà relazionali e alterazioni del normale sviluppo affettivo.
In questa prospettiva il principio del superiore interesse del minore, sancito dall’art. 337-ter c.c., dall’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e dall’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, assume un ruolo centrale anche nella valutazione dell’opportunità di avviare un percorso di mediazione familiare.
L’interesse del minore, va da sé, dunque, che non possa essere identificato con il raggiungimento di un accordo tra i genitori ad ogni costo.
Purtroppo, per lungo tempo si è ritenuto che la conservazione della cogenitorialità rappresentasse sempre il risultato preferibile, privilegiando la ricerca di soluzioni condivise anche in situazioni caratterizzate da forte conflittualità, ma levoluzione della giurisprudenza nazionale ed europea ha progressivamente ridimensionato tale impostazione.
Oggi è ormai acquisito che il mantenimento della responsabilità genitoriale condivisa non possa tradursi nell’obbligo per la vittima di continuare ad interagire con il soggetto maltrattante quando tale relazione comporti un concreto pregiudizio per la propria sicurezza o per l’equilibrio psicologico dei figli.
In presenza di violenza domestica il paradigma della mediazione cambia radicalmente.
L’obiettivo non è più favorire il dialogo tra i genitori, bensì evitare che il procedimento stesso diventi un ulteriore strumento di controllo da parte dell’autore della violenza e proprio in tale prospettiva assume particolare rilievo il fenomeno della vittimizzazione secondaria.
Con questa espressione si indica quel complesso di conseguenze negative derivanti non direttamente dalla violenza subita, bensì dalle modalità attraverso cui le istituzioni, gli operatori o il sistema giudiziario gestiscono il rapporto con la vittima.
La vittimizzazione secondaria può assumere forme estremamente diverse: si verifica, ad esempio, quando la persona offesa venga indotta a minimizzare gli episodi di violenza in nome della ricomposizione familiare, quando le venga richiesto di giustificare reiteratamente le proprie scelte, oppure quando venga posta sullo stesso piano dell’autore delle condotte abusive, come se entrambi fossero ugualmente responsabili del deterioramento della relazione.
Anche una mediazione familiare impropriamente avviata può trasformarsi in una significativa fonte di vittimizzazione secondaria!
Ebbene sì: costringere la vittima a sedersi allo stesso tavolo del maltrattante, chiedendole di negoziare aspetti essenziali della propria vita e di quella dei figli, significa ignorare il contesto di paura e soggezione nel quale tale negoziazione dovrebbe svolgersi.
Il rischio è, dunque, duplice: da un lato, l’autore della violenza può utilizzare il procedimento per proseguire la propria attività manipolatoria attraverso atteggiamenti apparentemente collaborativi, ma sostanzialmente finalizzati a riaffermare il controllo sulla vittima; dall’altro lato, quest’ultima può sentirsi moralmente obbligata a raggiungere un accordo, temendo che un eventuale rifiuto venga interpretato come incapacità di cooperare nell’interesse dei figli.
In tali circostanze la mediazione familiare perde completamente la propria funzione originaria, perché il consenso eventualmente raggiunto non rappresenta più il risultato di una libera autodeterminazione, bensì l’espressione di una volontà profondamente condizionata dalla paura, dalla dipendenza economica, dalla manipolazione emotiva o dal timore di future ritorsioni.
Ed è proprio per evitare tale rischio che il mediatore familiare assume oggi una funzione di garanzia: la sua responsabilità non consiste soltanto nel facilitare il dialogo tra le parti, ma nel verificare costantemente che la prosecuzione del procedimento non si traduca in un ulteriore fattore di vulnerabilità per la vittima e per i figli.
Ciò, chiaramente, richiede una particolare attenzione non solo ai contenuti delle dichiarazioni rese durante gli incontri, ma anche alle modalità comunicative, agli atteggiamenti non verbali, alle dinamiche di intimidazione, alle difficoltà della vittima nell’esprimere liberamente il proprio dissenso e agli eventuali cambiamenti improvvisi del comportamento in presenza dell’altro partner.
La tutela del minore passa, dunque, anche attraverso la tutela della libertà decisionale del genitore vittima di violenza, poiché un accordo costruito in un contesto di intimidazione non garantisce il benessere del bambino, ma rischia di consolidare proprio quelle dinamiche relazionali che il sistema giuridico è chiamato a contrastare.
Il superiore interesse del minore non coincide con la mera continuità dei rapporti tra i genitori, bensì con la possibilità di crescere in un ambiente libero dalla violenza, nel quale le decisioni che lo riguardano siano assunte in condizioni di autentica parità e nel pieno rispetto della dignità di entrambe le figure genitoriali.
In questa prospettiva la scelta del mediatore di interrompere il procedimento non costituisce un ostacolo alla tutela del minore, ma rappresenta, spesso, la più efficace forma di protezione della sua crescita equilibrata e del diritto fondamentale a vivere in un contesto familiare sicuro.
6. Considerazioni conclusive
Traendo le fila di questo lunga disamina, appare evidente che l’evoluzione normativa degli ultimi anni abbia dimostrato come il rapporto tra mediazione familiare e violenza di genere non possa più essere affrontato nei termini, ormai superati, della semplice compatibilità o incompatibilità tra i due istituti.
La Riforma Cartabia ha certamente rappresentato un momento di svolta, recependo gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Istanbul e rafforzando la tutela delle vittime nei procedimenti familiari. Tuttavia, il dato normativo costituisce soltanto il punto di partenza di un cambiamento ben più profondo, destinato ad incidere sulla stessa identità professionale del mediatore familiare.
Il paradigma tradizionale della mediazione era costruito sull’idea che il conflitto rappresentasse una fisiologica espressione della crisi della coppia e che il compito del professionista consistesse principalmente nel ricostruire un dialogo interrotto.
Altrettanto evidente è che l’esperienza maturata negli ultimi anni ha evidenziato come tale impostazione non sia sufficiente, perché le relazioni caratterizzate da violenza domestica o di genere non sono semplicemente relazioni altamente conflittuali.
Esse sono rapporti nei quali il conflitto è stato sostituito dall’esercizio sistematico del potere e del controllo da parte di uno dei partner sull’altro.
In tali contesti la mediazione familiare perde il proprio presupposto fondamentale: la libertà negoziale.
La presenza di un’apparente disponibilità al dialogo non può essere considerata elemento sufficiente per l’avvio del procedimento.
Le moderne forme di violenza — psicologica, economica, digitale e coercitiva — dimostrano infatti come il consenso possa essere profondamente condizionato senza che vi siano necessariamente aggressioni fisiche o provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Il professionista è, pertanto, chiamato a sviluppare competenze nuove, capaci di integrare la tradizionale funzione facilitativa con un’attenta lettura delle dinamiche relazionali.
In questa prospettiva, lo screening preliminare non rappresenta un mero adempimento procedurale, ma costituisce il principale strumento di prevenzione della vittimizzazione secondaria.
La capacità di cogliere gli indicatori di vulnerabilità, di riconoscere le asimmetrie di potere e di valutare la reale libertà decisionale delle parti diventa parte integrante della professionalità del mediatore familiare.
Ne deriva una diversa concezione della neutralità: l’imparzialità non può essere confusa con una posizione di equidistanza formale rispetto alle parti, poiché trattare allo stesso modo situazioni oggettivamente diseguali significherebbe, paradossalmente, rafforzare proprio quelle dinamiche di dominio che la mediazione dovrebbe invece evitare di alimentare.
La vera neutralità, al contrario, consiste nel garantire che entrambe le parti possano partecipare al procedimento in condizioni di effettiva libertà e sicurezza.
Quando tale presupposto viene meno, il dovere professionale del mediatore non è quello di ricercare comunque un accordo, bensì di interrompere il percorso, orientando la persona verso i servizi competenti e gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento.
Particolare rilievo assume, infine, la posizione del minore.
La crescente attenzione dedicata alla violenza assistita ha definitivamente chiarito che la protezione del bambino non coincide necessariamente con il mantenimento del dialogo tra i genitori.
L’interesse superiore del minore impone di privilegiare la qualità delle relazioni familiari rispetto alla mera conservazione di una comunicazione formale tra gli adulti.
In presenza di violenza, la sospensione della mediazione può rappresentare non il fallimento del percorso, ma la scelta maggiormente conforme alla tutela del minore e del genitore vittima.
Alla luce di tali considerazioni, può affermarsi che la vera innovazione introdotta dalla Riforma Cartabia non risieda esclusivamente nel divieto di ricorrere alla mediazione in presenza di violenza, quanto piuttosto nella ridefinizione del ruolo del mediatore familiare quale primo presidio di prevenzione e di riconoscimento delle situazioni abusive.
Concludendo, il futuro della mediazione familiare non dipenderà soltanto dall’evoluzione delle disposizioni normative, ma soprattutto dalla capacità dei professionisti di sviluppare una cultura interdisciplinare fondata sul dialogo tra diritto, psicologia, criminologia e tutela dei diritti fondamentali.
Infatti, solo attraverso una formazione sempre più specialistica sarà possibile distinguere il conflitto dalla relazione abusante, evitando che uno strumento nato per favorire la composizione consensuale della crisi familiare venga impropriamente utilizzato in contesti nei quali il consenso è stato ormai sostituito dalla paura.
La mediazione familiare, insomma, continua a rappresentare uno strumento di straordinaria utilità nella gestione delle crisi familiari, pur trovando il proprio limite invalicabile nella tutela della dignità, della libertà e dell’integrità della persona.
Riconoscere tempestivamente tale limite costituisce oggi il più importante dovere professionale del mediatore familiare e la condizione imprescindibile affinché la mediazione continui ad essere un luogo di autodeterminazione e non diventi, inconsapevolmente, uno spazio nel quale la violenza possa perpetuarsi sotto le forme solo apparentemente neutre della negoziazione.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
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