Referendum Giustizia: si vota a marzo, il T.A.R. respinge i ricorsi del Comitato del NO

Referendum Giustizia: si vota a marzo, il T.A.R. respinge i ricorsi del Comitato del NO

Sommario: 1. Il perimetro della giurisdizione: dall’atto politico all’alta amministrazione – 2. Termine “rigido” e certezza procedimentale: la chiusura del sistema – 3. Quesito e pluralità di iniziative: il ruolo dell’Ufficio centrale – 4. Consuetudine costituzionale e prassi: perché non basta – 5. Interessi “collaterali”, dispositivo e ricadute prospettiche

 

 

1. Il perimetro della giurisdizione: dall’atto politico all’alta amministrazione

La sentenza n. 1694/2026 del T.A.R. Lazio (Sez. II-bis) affronta, con taglio netto, la sindacabilità degli atti che conducono all’indizione del referendum ex art. 138 Cost., collocandoli fuori dal recinto dell’atto politico e dentro quello – più controllabile, ma non troppo – dell’“alta amministrazione”.

Il Collegio conferma l’impostazione già sperimentata in tema di “interesse legittimo al «corretto e ragionevole esercizio del potere di fissazione delle date»” della consultazione, valorizzando la natura applicativa della disciplina primaria e, dunque, la compatibilità con la garanzia di tutela giurisdizionale.

Il punto, però, è anche il limite: proprio perché alta amministrazione, il sindacato “si appalesa meno inteso e circoscritto alla rilevazione di «manifeste illogicità formali e sostanziali»”, con una soglia di censurabilità che, per definizione, lascia ampia aria alla discrezionalità temporale dell’Esecutivo.

2. Termine “rigido” e certezza procedimentale: la chiusura del sistema

Sul merito, la linea è rigorosa: l’art. 15, co. 1, l. n. 352/1970 viene letto come ingranaggio di certezza e non come spazio negoziabile in funzione delle iniziative sopravvenute di altri legittimati.

Il Collegio insiste su un dato di sistema: la disciplina del referendum costituzionale è pensata per assicurare una tempistica “certa e stringente”, anche per evitare un prolungato stato di incertezza su una revisione “validamente, ma non efficacemente modificata”; e, coerentemente, esclude che la deroga possa dipendere da “un evento futuro ed incerto”.

Ne discende un esito politicamente sensibile, ma giuridicamente lineare: una volta attivato il procedimento e ricevuta l’ordinanza dell’Ufficio centrale, l’indizione non può diventare ostaggio di un possibile “secondo tempo” promosso da altri comitati, se non nei casi espressamente tipizzati (e con formula, per giunta, non imperativa).

3. Quesito e pluralità di iniziative: il ruolo dell’Ufficio centrale

Un passaggio centrale è la distinzione, spesso trascurata nel dibattito pubblico, tra disponibilità del quesito nel referendum abrogativo e nel referendum costituzionale: qui il quesito non è “nella disponibilità dei promotori”, perché la formula è “fissata” dall’art. 16 l. n. 352/1970.

Da ciò il Collegio trae una conseguenza operativa di particolare rilievo sistematico. L’analogia con l’art. 32 della l. n. 352/1970 – che disciplina la concentrazione delle richieste nel referendum abrogativo – risulta inconferente non soltanto per difetto di identità di ratio, ma, ancor prima, per la radicale diversità dell’oggetto del procedimento. Nel referendum abrogativo, infatti, il quesito è nella disponibilità dei promotori, i quali possono formularlo in modo più o meno ampio, concorrente o sovrapponibile, rendendo funzionale una disciplina di concentrazione volta a evitare duplicazioni e dispersioni. Nel referendum costituzionale ex art. 138 Cost., invece, il quesito non è oggetto di scelta o modulazione da parte dei promotori, essendo rigidamente predeterminato dalla legge e definito dall’Ufficio centrale: manca, dunque, un “oggetto disponibile” sul quale operare una concentrazione. In assenza di tale presupposto strutturale, l’estensione analogica dell’art. 32 si risolverebbe in una forzatura sistematica, priva di fondamento normativo e incompatibile con l’assetto legale del procedimento costituzionale.

Interessante, sul piano istituzionale, il richiamo all’Ufficio centrale, che rivendica il compito di completare la configurazione finale della richiesta “sottra[endo] la disponibilità del quesito” a soggetti “non imparziali”: è una clausola di garanzia che, nel ragionamento del T.A.R., depotenzia l’idea che la competizione tra quesiti possa incidere sui termini di indizione.

4. Consuetudine costituzionale e prassi: perché non basta

Sul versante della “prassi costituzionale”, la sentenza è quasi didattica: non nega che vi siano stati casi in cui il referendum è stato indetto oltre il termine trimestrale, ma nega che ciò dimostri una consuetudine dotata di opinio juris ac necessitatis.

Il Collegio osserva che, in almeno due tornate (2016 e 2020), il differimento è dipeso da circostanze concrete e “specifiche”, non dal convincimento di dover seguire una regola giuridicamente vincolante; pertanto “difettano” tanto l’elemento oggettivo quanto quello soggettivo richiesti per parlare di consuetudine.

5. Interessi “collaterali”, dispositivo e ricadute prospettiche

Il Collegio affronta anche gli interessi invocati dai ricorrenti in chiave strumentale: spazi di comunicazione e rimborso. Sul primo versante, richiama l’art. 4, co. 2, lett. d), l. n. 28/2000, sottolineando che la ripartizione avviene “in misura uguale fra i favorevoli e i contrari”, senza subordinare l’accesso allo status di comitato promotore.

Sul rimborso ex art. 1, co. 4, l. n. 157/1999, la soluzione è pragmatica: l’interesse non è pregiudicato, perché il diritto sorge solo con una richiesta “legittima” (per l’art. 138, giudicata dall’Ufficio centrale) e l’indizione non impedisce a quest’ultimo di pronunciarsi.

Coerentemente, il dispositivo respinge i gravami, dichiara inammissibile l’intervento dell’Unione Italiana Forense e compensa le spese “attesa la complessità e la novità delle questioni”.

Guardando avanti, la decisione traccia un messaggio chiaro: nel referendum costituzionale la stabilità del calendario è presidio sistemico; chi intende incidere sul procedimento dovrà farlo (se del caso) sul terreno della riforma legislativa, non forzando, per via contenziosa, una flessibilità che l’architettura della l. n. 352/1970 non sembra voler concedere.


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Anna Romano

Co-responsabile di sezione a Salvis Juribus
Nata a Napoli nel 1993, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel marzo 2017 con votazione di 100/110, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in Cooperazione Giudiziaria dal titolo "Le procedure estradizionali nel contesto dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia", relatore Prof.ssa Fabiana Falato. Spinta da una forte passione per le materie giuridiche, già durante il percorso universitario ha collaborato con una Rivista giuridica, Salvis Juribus, inizialmente redigendo articoli di approfondimento su specifiche tematiche inerenti l’ambito della contrattualistica, la responsabilità civile e l’edilizia. In seguito, ha rivestito un ruolo di responsabilità all’interno della medesima Rivista occupandosi del coordinamento degli Autori e della relativa gestione per quanto concerne la Sezione “Famiglia”. Nel marzo 2017, inoltre, la tesi di laurea ha ricevuto la dignità scientifica essendo stata pubblicata sulla Rivista Salvis Juribus.

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