CILA “superbonus”, stato legittimo e poteri repressivi: il confine tracciato dal T.A.R. Catania

CILA “superbonus”, stato legittimo e poteri repressivi: il confine tracciato dal T.A.R. Catania

Sommario: 1. Il fatto e l’oggetto del giudizio – 2. Il regime giuridico della CILAS e l’esonero dall’attestazione dello stato legittimo – 3. Stato legittimo e prova delle preesistenze edilizie – 4. Recupero volumetrico e assenza di ampliamento edilizio – 5. Prospettive applicative e riflessi sistematici

1. Il fatto e l’oggetto del giudizio

La sentenza del T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 29 dicembre 2025, n. 3748, affronta un nodo centrale della disciplina della CILAS: l’estensione dei poteri inibitori comunali in presenza di contestazioni sullo stato legittimo dell’immobile oggetto di intervento superbonus.

Il Comune di Messina aveva disposto il divieto di prosecuzione dei lavori, ritenendo non giustificato l’«innalzamento dell’altezza constatata» e il conseguente «aumento del volume edilizio dell’unità immobiliare».

Il Collegio, accogliendo il ricorso, annulla i provvedimenti repressivi, ritenendo che l’Amministrazione abbia fondato la propria determinazione su una ricostruzione incompleta delle preesistenze e su un’erronea applicazione del regime semplificato della CILAS.

2. Il regime giuridico della CILAS e l’esonero dall’attestazione dello stato legittimo

La pronuncia si colloca nel solco interpretativo dell’art. 119, comma 13-ter, d.l. n. 34/2020, che stabilisce che «la presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo».

Il T.A.R. ribadisce che tale disposizione introduce un regime derogatorio rispetto al sistema ordinario dei titoli edilizi, escludendo uno specifico obbligo dichiarativo in capo al privato al momento della presentazione della CILAS. Tuttavia – precisa il Collegio – «restando impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento», il Comune conserva i propri poteri repressivi.

La linea di demarcazione è netta: l’assenza dell’attestazione non può costituire, di per sé, ragione di inefficacia della CILAS; l’eventuale abuso va perseguito con gli strumenti ordinari e con adeguata istruttoria. La decisione valorizza, dunque, la funzione acceleratoria dell’istituto, impedendo che l’esonero si trasformi in un varco per interventi arbitrari dell’Amministrazione.

3. Stato legittimo e prova delle preesistenze edilizie

Particolarmente significativa è la ricostruzione probatoria operata dal Collegio. La planimetria di primo impianto del 1939 viene considerata «valido indice probatorio di ricostruzione dello stato legittimo del fabbricato», idoneo a dimostrare l’alta probabilità della presenza di solai lignei non abitabili, funzionali all’isolamento termico.

Il T.A.R. censura l’approccio meramente aritmetico del Comune, che aveva computato le sole altezze interne, senza considerare «un ragionevole e strutturale scostamento […] tra le altezze interne e le altezze esterne comprensive dei solai». In tal modo, l’Amministrazione ha omesso di tenere conto delle caratteristiche costruttive tipiche degli edifici d’epoca, finendo per attribuire rilievo a una discrasia meramente apparente.

La sentenza riafferma così un principio di metodo: la verifica dello stato legittimo non può ridursi a un confronto meccanico di dati planimetrici, ma richiede un’analisi storica e strutturale del manufatto.

4. Recupero volumetrico e assenza di ampliamento edilizio

Il tema del presunto incremento volumetrico viene affrontato con argomentazione di rilievo sistematico. Il Collegio osserva che, in assenza di un titolo edilizio “cartolare” originario, non è possibile determinare con certezza il volume assentibile entro la sagoma esistente; inoltre, non è stato prospettato alcun aumento di carico urbanistico. L’eventuale recupero di volumi interni alla sagoma, già funzionali alla copertura, non integra di per sé ampliamento.

La decisione si colloca, quindi, in una prospettiva sostanziale, distinguendo tra trasformazioni che incidono sull’assetto urbanistico e interventi che si limitano a valorizzare spazi preesistenti. In tal senso, la censura del T.A.R. colpisce la natura «puramente ipotizzata» dell’aumento volumetrico, fondato su rilievi fotografici non corroborati da un’adeguata rappresentazione tecnica alternativa.

5. Prospettive applicative e riflessi sistematici

La sentenza n. 3748/2025 si segnala per l’equilibrio con cui tutela la funzione semplificatoria della CILAS senza comprimere i poteri repressivi dell’ente locale.

Il messaggio è chiaro: la semplificazione non equivale a deregulation, ma impone all’Amministrazione un surplus di rigore istruttorio. In prospettiva, la decisione invita gli enti locali ad affinare gli strumenti di verifica tecnica, evitando automatismi fondati su letture parziali della documentazione storica.

Per gli operatori, essa rappresenta un precedente rilevante nel contenzioso superbonus, poiché chiarisce che l’esonero dall’attestazione dello stato legittimo non può essere aggirato mediante provvedimenti inibitori privi di adeguata base fattuale. In un contesto di progressivo ridimensionamento delle agevolazioni edilizie, il principio affermato dal T.A.R. assume valore sistemico: la certezza delle regole e la coerenza applicativa restano condizioni imprescindibili per la tenuta del diritto urbanistico nell’era della semplificazione.


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