La fattispecie dello stalking “indiretto”: Cass. pen., Sez. V, sentenza 16 marzo 2026, n. 10088

La fattispecie dello stalking “indiretto”: Cass. pen., Sez. V, sentenza 16 marzo 2026, n. 10088

Abstract. C’è un’immagine dello stalking alla quale siamo ormai abituati: l’uomo che non accetta la fine di una relazione e perseguita l’ex compagna.

La sentenza della Corte di cassazione n. 10088 del 2026 ci consegna una storia diversa e riporta a tutti noi un’informazione di fondamentale importanza: la regola non è priva di eccezioni.

Questa volta, infatti, l’imputata è una donna e la vittima è la nuova compagna del suo ex fidanzato.

La vicenda arriva dalla Corte d’appello di Trieste, che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Trieste per atti persecutori e danneggiamento aggravato e continuato. La pena inflitta era di un anno e due mesi di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore della persona offesa.

Sommario: Abstract – 1. La gelosia che diventa controllo – 2. Il singolo gesto non va isolato dal contesto – 3. La vittima non era neppure il “bersaglio originario” – 4. Il passaggio allo stalking – 5. Il dato attenzionato: l’autore del reato – 6. Il vero insegnamento della sentenza n. 10088/2026 – 7. Una pronuncia che parla anche di prova – 8. Conclusione

1. La gelosia che diventa controllo

La relazione sentimentale era terminata e l’ex compagno aveva iniziato una nuova relazione.

Ed è proprio la nuova compagna a diventare progressivamente il bersaglio delle condotte dell’imputata.

Secondo quanto accertato dai giudici, la donna aveva iniziato a controllare sistematicamente l’autovettura della nuova compagna dell’ex.

Si badi, non si trattava di un’occhiata occasionale.

La Corte descrive un vero e proprio “controllo ossessivo”: la donna cercava l’automobile, ne controllava l’abitacolo, cercava tracce che potessero rivelare la presenza dell’ex compagno e, attraverso quel controllo, monitorava gli spostamenti e la vita privata della vittima.

La condotta si estendeva anche al luogo di lavoro della persona offesa fino ai danneggiamenti: la carrozzeria dell’automobile veniva rigata in più occasioni e una serie di episodi che, considerati isolatamente, avrebbero potuto apparire quasi banali, messi insieme, invece, costruivano un quadro persecutorio.

Ed è proprio questo uno dei passaggi più interessanti della pronuncia.

2. Il singolo gesto non va isolato dal contesto

Secondo la prospettazione difensiva, non sussisteva una vera condotta persecutoria, poiché l’obiettivo dell’imputata sarebbe stato principalmente quello di controllare l’ex compagno e non la nuova compagna.

La Cassazione, tuttavia, non ha condiviso questa ricostruzione, ritenendo che il comportamento non potesse essere scomposto in singoli episodi apparentemente neutri.

Il controllo dell’autovettura, l’ispezione dell’abitacolo, il monitoraggio degli spostamenti, la presenza presso il luogo di lavoro e i danneggiamenti dovevano essere letti nel loro complesso.

La Suprema Corte ha ricordato, in sostanza, che nel reato abituale di atti persecutori un comportamento che, preso isolatamente, potrebbe apparire privo di particolare disvalore può assumere significato penale quando costituisce una tessera di un più ampio “mosaico persecutorio”.

È un passaggio di grande interesse, perché lo stalking, per sua natura, raramente si presenta attraverso un unico gesto eclatante, costruendosi invece nel tempo attraverso la ripetizione.

Uno sguardo. Un passaggio. Un controllo.

Una telefonata. Un’apparizione inattesa. Un messaggio.

E poi il danneggiamento.

È la reiterazione a trasformare una serie di condotte apparentemente frammentarie in un sistema di controllo.

3. La vittima non era neppure il “bersaglio originario”

C’è un ulteriore elemento particolarmente significativo: la difesa sosteneva che l’imputata fosse interessata all’ex compagno e non alla nuova compagna.

La Cassazione, invece, ha ritenuto che la condotta avesse finito per incidere direttamente sulla persona offesa.

La nuova compagna era diventata il punto attraverso il quale l’imputata cercava informazioni sull’ex.

Ma ciò non rendeva meno persecutoria la condotta nei suoi confronti.

Anzi: la Corte ha valorizzato il fatto che la persona offesa fosse venuta a conoscenza del controllo della propria automobile e che l’imputata agisse sapendo che tale attività sarebbe stata percepita dalla vittima.

Il risultato era una progressiva sensazione di essere osservata e controllata e la vittima aveva finito per modificare le proprie abitudini, arrivando anche a cambiare i luoghi nei quali parcheggiava la propria automobile.

4. Il passaggio allo stalking

Il movente della vicenda era riconducibile alla gelosia.

Ma la gelosia, da sola, non costituisce fattispecie di reato.

Il problema nasce quando essa si traduce in una condotta invasiva, reiterata e idonea a comprimere la libertà della persona.

La Cassazione ha quindi confermato che non è il sentimento in sé ad assumere rilevanza penale, bensì la sua esteriorizzazione comportamentale.

La gelosia può spiegare il movente, ma non può giustificare la condotta.

Ed è proprio la trasformazione della gelosia in controllo sistematico, l’interferenza nella vita privata, la minaccia, la molestia e il danneggiamento a determinare il passaggio dalla dimensione sentimentale a quella penalmente rilevante.

5. Il dato attenzionato: l’autore del reato

La vicenda dimostra concretamente ciò che l’art. 612-bis c.p. già afferma sul piano normativo: lo stalking non è un reato con un sesso. Come già evidenziato nel precedente contributo “Atti persecutori della donna nei confronti dell’uomo: quando la vittima non ha genere”, pubblicato sempre su questa Rivista, la Cassazione non ha avuto bisogno di adattare la fattispecie perché l’autrice era donna.

Ha semplicemente applicato la norma, perché la persecuzione è stata valutata attraverso la condotta e on attraverso il genere.

Ed è proprio questo il punto che dovrebbe guidare anche la riflessione sulla cosiddetta reverse discrimination: non si tratta di sostenere che uomini e donne subiscano la violenza nelle medesime proporzioni.

Non sarebbe corretto ignorare la dimensione strutturale della violenza contro le donne, ma una cosa è riconoscere un fenomeno sociale e un’altra è trasformare quel fenomeno in uno schema interpretativo automatico del singolo procedimento.

Nel processo penale non dovrebbe esistere una vittima “tipica” e un autore “tipico”.

Dovrebbero esclusivamente esistere fatti da accertare e responsabilità da dimostrare.

E se la vittima fosse stata un uomo? La domanda diventa allora inevitabile.

Se la stessa condotta fosse stata posta in essere da una donna nei confronti del suo ex compagno uomo, il ragionamento giuridico dovrebbe cambiare? La risposta è no.

L’art. 612-bis c.p. utilizza la formula “chiunque”.

La tutela della persona offesa non è subordinata al suo sesso.

Il problema, semmai, è culturale.

Un uomo può essere perseguitato, controllato, pedinato e può subire minacce, financo essere sottoposto a una pressione psicologica reiterata. Può cambiare le proprie abitudini per sottrarsi a una persona.

E può avere paura.

Il fatto che sia uomo non rende queste condotte meno persecutorie.

6. Il vero insegnamento della sentenza n. 10088/2026

La sentenza non riguarda un uomo vittima, ma proprio per questo è particolarmente utile nel dibattito sulla neutralità della fattispecie.

Ci mostra una donna nel ruolo di autrice e ci mostra che la condotta persecutoria può assumere forme estremamente diverse dalla rappresentazione classica dello stalking.

Non necessariamente aggressioni fisiche o minacce esplicite.

A volte il controllo passa attraverso un parcheggio, un’abitazione, un luogo di lavoro.

Attraverso la ricerca ossessiva di tracce della presenza dell’ex.

È la sistematizzazione della condotta a trasformare il gesto in persecuzione.

E questa considerazione vale indipendentemente dal genere dell’autore e della vittima.

7. Una pronuncia che parla anche di prova

La sentenza è interessante anche sotto il profilo probatorio.

La Cassazione ha ritenuto corretta la ricostruzione dei giudici di merito, che avevano valorizzato una pluralità di elementi: la reiterazione dei comportamenti, la contiguità temporale dei danneggiamenti, l’identità dell’autovettura, il luogo e il modus operandi, oltre alla prova relativa all’ultimo episodio, documentato anche attraverso un video e una testimonianza oculare.

Non era, dunque, un singolo indizio a sorreggere la condanna.

Era la convergenza di più elementi.

Anche questo è un principio essenziale nel delitto di atti persecutori: la prova deve essere costruita attraverso la lettura complessiva della condotta.

8. Conclusione

La sentenza n. 10088/2026 ci consegna una lezione che va oltre il singolo caso.

La persecuzione non diventa meno grave perché l’autore è una donna, ma, allo stesso modo, non diventerebbe meno grave perché la vittima fosse un uomo.

Il diritto penale non dovrebbe mai chiedersi quale sia il genere della vittima “più credibile”, bensì dovrebbe chiedersi se una persona sia stata concretamente sottoposta a una condotta reiterata, invasiva e idonea a comprimere la sua libertà e la sua serenità.

La sfida contemporanea non è, dunque, sostituire un paradigma con un altro.

Ci mancherebbe che il qualunquismo si estenda al giuridico e ci si ritrovi a passare dall’uomo persecutore alla donna persecutrice.

Occorre superare entrambi gli stereotipi, perché lo stalking non ha sesso, ma una vittima e un autore.

Una condotta e una prova da valutare.

La vera uguaglianza davanti alla legge comincia quando il genere smette di essere una scorciatoia per decidere, prima ancora del processo, chi debba essere considerato vittima e chi autore.


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