Stalking: non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa

Stalking: non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa

La V Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 35778 del 30.8.2016, intervenendo sul caso di un uomo ritenuto responsabile del reato di atti persecutori a seguito di reiterati episodi di stalking ed attinto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, ha di fatto consolidato quello che è l’orientamento dominante in materia.

Il delitto di atti persecutori, di cui all’art. 612 bis c.p., punisce chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Nella sentenza in oggetto si legge che per la sussistenza del reato di atti persecutori  è sufficiente che la condotta del soggetto agente abbia ingenerato nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità, dunque senza il necessario mutamento dello stile di vita.

La sentenza de quo impronta il fatto tipico e quindi la punibilità del reato ex art. 612 bis c.p., alla lettera del codice sostanziale (che utilizza, non a caso, congiunzioni disgiuntive) e ne conferma la natura giuridica di reato a fattispecie alternative, ognuna di per sé idonea alla configurazione dello stesso, capovolgendo, dunque, quello che era l’orientamento, oggi  minoritario, secondo cui il mutamento dello stile di vita sarebbe un fatto necessario al fine di qualificare il reato quali atti persecutori.

Ebbene, stando al dettame della Suprema Corte il delitto di cui all’art. 612 bis c.p. è un reato a fattispecie alternative, sicché ciascuna delle quali è idonea a realizzarlo; pertanto, ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità.


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