Il reato di violenza sessuale: storia e recenti proposte di riforma

Il reato di violenza sessuale: storia e recenti proposte di riforma

Sommario: 1. Il reato di violenza sessuale: da reato contro la moralità pubblica e il buon costume, all’attuale configurazione del Codice penale – 2. La disciplina attualmente vigente: problemi interpretativi – 3. Le attuali proposte di riforma: dal concetto di consenso libero e attuale a dissenso espresso

1. Il reato di violenza sessuale: da reato contro la moralità pubblica e il buon costume, all’attuale configurazione del Codice penale

Il diritto è uno strumento fondamentale che si evolve insieme alla società, seguendo i cambiamenti che, inevitabilmente, attraversa nel corso del tempo, e riflettendo i valori del Paese in un determinato periodo storico.

Emblema di questa evoluzione, che vede il diritto e le sue trasformazioni quali lo specchio dei cambiamenti della società, è sicuramente uno dei crimini più efferati per eccellenza, oggetto di numerose riforme e, anche oggi, al centro del dibattito; si tratta della violenza sessuale, prevista e punita dall’art. 609 bis del Codice penale. La sua classificazione odierna nel Codice, che lo annovera tra i reati contro la persona, è frutto, tuttavia, di una riforma relativamente recente; infatti, con la legge del 15 febbraio 1996, n. 66, il legislatore ha abrogato, esattamente 30 anni fa, la disciplina previgente in materia di norme contro la violenza sessuale, sostituendola con quella dei giorni nostri. Il codice Rocco annoverava il reato in esame non tra i delitti contro la persona, bensì tra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, prevedendo, peraltro, una specifica causa di estinzione del reato che permetteva di evitare le conseguenze penali della condotta sposando la vittima: il cosiddetto “matrimonio riparatore”, che, insieme al delitto d’onore, venne abrogato da una legge intervenuta nel 1981.

2. La disciplina attualmente vigente: problemi interpretativi

Superando però tale concezione vetusta e tornando alla data odierna, l’attuale testo del reato di violenza sessuale ruota attorno al concetto di costrizione, per cui chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali, è punito con la reclusione da sei a dodici anni, come stabilito al primo comma.

Tuttavia, bisogna sottolineare come la norma abbia aperto le porte a un forte contrasto interpretativo giurisprudenziale; infatti, richiedendo ai fini della configurabilità della stessa una costrizione sulla vittima che sia effetto di violenza, minaccia o abuso di autorità, non vengono delineati dei confini che comprendano anche situazioni peculiari in cui vi è comunque assenza di consenso ma non siano pacifiche le condotte descritte dalla norma (si pensi, ad esempio, a chi, sfruttando la calca di un mezzo pubblico, palpeggi nelle parti intime un altro passeggero). Si apre, dunque, il tema del consenso libero e attuale della persona offesa che, nel nobile intento di rafforzare la tutela della libertà sessuale, ha condotto a proposte di emendamenti rischiosi e costituzionalmente dubbi.

3. Le attuali proposte di riforma: dal concetto di consenso libero e attuale a dissenso espresso

Infatti, ad esempio, prevedendo l’introduzione dell’espressione “senza il consenso libero e attuale” all’art. 609 bis c.p., come recentemente prospettato, pur restando l’onere della prova formalmente in capo all’accusa, tuttavia, nel concreto, rischia di invertirsi, richiedendo all’imputato di fornire prova circa la sussistenza del consenso della presunta vittima: il tutto graverebbe enormemente sulla difesa, violando principi cardini del nostro ordinamento in merito alle garanzie dell’imputato.

A seguito anche di queste riflessioni, il disegno di legge, che prima era passato alla Camera, è stato cassato dal Senato, con la conseguente sparizione della parola “consenso” dalla proposta di riforma. Negli ultimi giorni la presidente della commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiorno, ha presentato una nuova formulazione del testo, che prevede il concetto di “volontà contraria”, anziché “consenso libero e attuale”, per cui si prevederebbe una pena da 6 a 12 anni di reclusione per atti sessuali compiuti contro la volontà della vittima.


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Federica Longo

Laureata a pieni voti in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano e, attualmente, avvocato praticante.

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