La responsabilità penale nei social: i confini del concorso morale

La responsabilità penale nei social: i confini del concorso morale

L’irruzione della dimensione cibernetica e della viralità algoritmica nel tessuto delle relazioni interpersonali impone alla più rigorosa dogmatica penalistica di riconsiderare i tradizionali confini del concorso morale ex articolo 110 del codice penale, soprattutto quando l’istigazione a delinquere non si traduca più nel consueto colloquio face to face o nello scritto tracciato con inchiostro, ma si smaterializzi in un flusso di impulsi digitali propagati attraverso una piattaforma di messaggistica istantanea o la bacheca di un social network.

Di fronte a un post incendiario o a un’istigazione diffusa all’interno di una chat di gruppo, la teoria generale del reato è chiamata a confrontarsi con categorie particolarmente insidiose, quali il concorso morale anomalo e l’istigazione indiretta, interrogandosi sul discrimine dogmatico tra la compartecipazione criminosa punibile e la mera connivenza non punibile o, ancor prima, la semplice ricezione passiva di un contenuto altrui.

L’articolo 110 del codice penale opera, notoriamente, quale clausola elastica ed estensiva, capace di attrarre nell’area della punibilità condotte atipiche che, pur non integrando autonomamente gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice di parte speciale, si rivelino eziologicamente efficienti rispetto alla realizzazione dell’evento.

Nel perimetro del concorso morale, il contributo del compartecipe si estrinseca tipicamente nella fase ideativa o preparatoria, attraverso la determinazione o il rafforzamento di un proposito criminoso altrui, richiedendo la sussistenza di un rigoroso nesso psicologico e causale, che non può essere presunto sulla sola base di una mera adesione platonica o di una condivisione acritica.

Tuttavia, quando l’istigazione percorre le autostrade telematiche della rete, la struttura atomica del reato concorsuale subisce una formidabile sollecitazione, poiché la riproduzione virale di un messaggio, il semplice “mi piace” o l’inoltro compulsivo – il c.d. forward – all’interno di una chat di gruppo rischiano di confondere l’efficienza causale con la mera esposizione mediatica, facendo smarrire quel necessario vaglio di tipicità che il principio di legalità rigorosamente impone.

La giurisprudenza di legittimità è, pertanto, chiamata a tracciare una linea di demarcazione estremamente sottile tra l’autore materiale dell’illecito e colui che, attraverso la propria condotta digitale, abbia fornito un contributo agevolativo, dovendosi accertare, in punto di fatto, se l’istigazione indiretta abbia effettivamente inciso sul processo motivazionale dell’autore principale, rafforzandone la volontà criminosa ovvero rimuovendo barriere inibitorie mediante un’approvazione pubblica e reiterata.

Non è sufficiente, sul piano dogmatico, la mera consapevolezza di partecipare a un contesto virtuale degradato o violento, poiché la coscienza dell’altrui condotta illecita, ove disgiunta da un effettivo quid pluris causale e psicologico, scivola inevitabilmente nell’area della connivenza passiva, estranea al precetto sanzionatorio.

Al contempo, la dottrina più attenta evidenzia come l’algoritmo delle piattaforme digitali, amplificando esponenzialmente la portata e la risonanza delle dichiarazioni, finisca per oggettivare un contributo morale che, pur originato da una condotta apparentemente frammentata o indiretta, acquisisce una spiccata attitudine intimidatoria o determinatrice, integrando gli estremi di quel concorso morale anomalo nel quale il compartecipe risponde del reato anche quando l’evento differisca da quello voluto, purché rappresenti una conseguenza logica e prevedibile della spinta criminosa originariamente impressa.

Ne discende che l’interprete non può accontentarsi di suggestioni sociologiche né di automatismi accusatori fondati sulla mera visibilità social, ma deve assolvere a un rigoroso onere motivazionale in ordine all’effettiva proiezione psicologica dell’agente, verificando se l’istigazione indiretta si sia tradotta in un reale fattore di accelerazione della volontà illecita oppure si sia risolta in un inoffensivo esercizio di retorica digitale, restituendo così al sistema penale sostanziale quella coerenza dogmatica che la velocità della tecnica rischia continuamente di dissolvere.


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