
Il paradosso del vero: quando la rispondenza fattuale non esclude l’offensività della diffamazione
«Ma è la verità! Perché dovrei essere condannato?».
È questa la domanda, venata di genuina indignazione, che ogni avvocato penalista si è sentito rivolgere almeno una volta dal cliente accusato di diffamazione a mezzo stampa o tramite social network. Una domanda che, nella sua disarmante semplicità, scoperchia il vaso di Pandora del bilanciamento costituzionale, collocandosi lungo quel crinale particolarmente delicato sul quale si confrontano la tutela della reputazione, riconducibile all’art. 2 Cost., e la libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 Cost.
Per il non addetto ai lavori, la verità rappresenta spesso uno scudo assoluto. Per il penalista, invece, essa costituisce soltanto il punto di partenza di una ben più complessa indagine dogmatica. Nel nostro ordinamento, infatti, dire il vero non equivale necessariamente a essere immuni da responsabilità penale e può persino trasformarsi in un’arma a doppio taglio quando la divulgazione non si colloca entro il rigoroso perimetro della scriminante del diritto di cronaca.
Il punto di partenza è rappresentato dalla funzione stessa del delitto di diffamazione, posto a tutela dell’onore nella sua dimensione oggettiva, vale a dire della reputazione e della considerazione di cui il soggetto gode nel consorzio sociale.
Non a caso, il legislatore del 1930 ha previsto, all’art. 596 c.p., che il colpevole di diffamazione non sia, in linea generale, ammesso a provare la verità dell’addebito. Si tratta di una scelta che si discosta dall’impostazione di matrice anglosassone secondo cui la verità costituisce, di per sé, una difesa assoluta: il nostro ordinamento intende infatti evitare che la reputazione possa essere gratuitamente demolita anche sulla base di fatti storicamente veri, ma privi di una reale giustificazione nella loro divulgazione.
Quando, dunque, una notizia sia veritiera, la causa di giustificazione non viene ricercata nell’art. 596 c.p., bensì nell’art. 51 c.p., quale esercizio di un diritto e, più precisamente, del diritto di cronaca o di critica.
Affinché tale esercizio possa escludere l’antigiuridicità della condotta, occorre tuttavia superare il tradizionale test tripartito elaborato dalla giurisprudenza e consacrato nel celebre «decalogo» del giornalista: verità della notizia, pertinenza e continenza.
Quanto al primo requisito, la giurisprudenza di legittimità pretende una sostanziale e rigorosa corrispondenza tra i fatti realmente accaduti e quelli rappresentati. Non si richiede, naturalmente, una sorta di infallibilità dell’autore, ma si impone un serio dovere di verifica e di diligenza.
È proprio in questo spazio che si colloca il concetto, particolarmente interessante sul piano penalistico, di verità putativa. L’autore può beneficiare della scriminante qualora dimostri di avere compiuto ogni sforzo ragionevolmente esigibile per verificare l’attendibilità della notizia attraverso fonti adeguate e attendibili. In tali ipotesi, l’errore sul fatto può incidere sull’elemento soggettivo richiesto per la configurazione del reato.
Al contrario, l’affidamento passivo e acritico su fonti non verificate espone l’autore al rischio di responsabilità, soprattutto quando la falsità della notizia venga accettata come possibile conseguenza della propria condotta.
Il vero paradosso, tuttavia, emerge quando la notizia sia non soltanto vera, ma anche documentalmente provata, e nondimeno l’autore possa essere chiamato a rispondere di diffamazione per difetto di pertinenza.
Nel diritto penale, infatti, la verità deve anche essere funzionale a un interesse apprezzabile della collettività alla conoscenza del fatto.
Si immagini la divulgazione della circostanza che un professionista abbia riportato, molti anni prima, una condanna di modesta gravità e del tutto estranea alla sua attuale attività professionale. Il dato può essere storicamente incontrovertibile e perfettamente documentato; ciò non significa, tuttavia, che la sua diffusione sia automaticamente lecita. Se manca un concreto interesse pubblico alla conoscenza di quella vicenda, viene meno uno dei presupposti essenziali per l’operatività della scriminante.
La divulgazione di verità appartenenti alla sfera privata, intima o ormai storicamente superata, quando non contribuisca alla formazione di un’opinione pubblica consapevole ma risponda soltanto a finalità voyeuristiche o di discredito personale, degrada dall’esercizio del diritto di cronaca al mero pettegolezzo lesivo.
In questa prospettiva, la verità non pertinente rimane una verità «nuda», priva di quella copertura costituzionale che l’art. 21 Cost. riconosce alla libertà di informazione soltanto entro determinati limiti.
La magistratura e la migliore dottrina insegnano, dunque, che nell’architettura penalistica la verità non costituisce un valore autosufficiente, né un feticcio da venerare in modo assoluto: essa rappresenta una condizione necessaria, ma non sufficiente, per escludere la responsabilità penale.
L’avvocato penalista chiamato a difendere chi abbia diffamato riferendo fatti veri non può quindi limitarsi a produrre documenti idonei a dimostrarne la veridicità. Il vero terreno del confronto processuale si sposta inevitabilmente sull’interesse pubblico alla conoscenza della notizia e sulla continenza delle espressioni impiegate.
Perché, nel diritto di cronaca, la verità può davvero rendere liberi soltanto quando venga raccontata per una ragione giuridicamente apprezzabile, nel momento opportuno e con parole proporzionate.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
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Valentina Mellino
Valentina Mellino, avvocato penalista.
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