Il diritto di non nascere se non perfetti: la responsabilità penale per “Wrongful Life” e l’eugenetica selettiva omissiva

Il diritto di non nascere se non perfetti: la responsabilità penale per “Wrongful Life” e l’eugenetica selettiva omissiva

L’ingresso della responsabilità prenatale nel perimetro del diritto penale contemporaneo delinea un orizzonte dogmatico di particolare complessità filosofica e giuridica. La pretesa di sanzionare l’errore diagnostico del medico che non abbia rilevato le malformazioni del feto, privando la gestante della possibilità di ricorrere all’interruzione volontaria della gravidanza, pone infatti l’ordinamento dinanzi al tragico paradosso della c.d. wrongful life e alla problematica configurabilità di un delitto di omessa selezione eugenetica.

Ci troviamo di fronte a una vertigine concettuale che incrina le categorie tradizionali del danno e dell’evento nei reati contro l’incolumità individuale. Nel momento in cui si ipotizza una responsabilità colposa per lesioni in capo al sanitario il cui unico errore consista nel non avere diagnosticato una patologia congenita geneticamente predeterminata, il sistema penale viene surrettiziamente chiamato a compiere un giudizio comparativo intollerabile tra la non-esistenza del nascituro e una vita segnata dalla disabilità. Ne deriverebbe la conclusione, radicale e difficilmente sostenibile, secondo cui la nascita stessa potrebbe essere qualificata come evento lesivo e come oggetto di rimprovero sanzionatorio.

Questo slittamento assiologico trasforma la funzione del diritto penale: da baluardo della vita a strumento di validazione di uno standard qualitativo dell’esistenza. In tale prospettiva, l’avvocato penalista si troverebbe a dover difendere l’atto medico non più sulla base della correttezza terapeutica valutata ex ante, ma sulla base di una severa valutazione ex post, che finisce per surrogare la tutela della salute con la penalizzazione dell’imperfezione biologica. Il rischio è quello di assecondare una forma strisciante di eugenetica privatistica, mascherata da tutela della libertà di scelta della madre.

In questa dimensione di liquefazione del bene giuridico, l’evento lesivo non coincide più con un’alterazione peggiorativa dello stato di salute provocata dall’agente. La malattia del bambino, infatti, non è l’effetto della condotta del medico, ma l’esito ineluttabile della natura. L’evento penalmente rilevante finirebbe così per identificarsi, in modo distorto, con la mancata soppressione del feto malformato. Ne deriverebbe una frizione insanabile con lo statuto costituzionale del diritto penale del fatto e con il principio di colpevolezza, che non può mai fondarsi sul mancato compimento di un atto abortivo inteso come dovere sociale o come parametro di diligenza professionale.

Si profila, dunque, il rischio di una deriva oggettivizzante. La giurisprudenza, mossa dall’istanza solidaristica di apprestare una tutela risarcitoria o sanzionatoria al nucleo familiare gravato dal peso della disabilità, potrebbe essere indotta a forzare i nessi di causalità e le regole di scomposizione della colpa medica, fino a configurare una sorta di responsabilità di posizione del professionista. Il camice bianco verrebbe così convertito nel garante non già della salute, ma della perfezione genetica del nascituro, con l’effetto perverso di incentivare una medicina difensiva nella quale l’aborto sistematico e cautelare rischierebbe di apparire come l’unica reale protezione contro lo spettro del processo penale.

Questa teologia del corpo perfetto, che penetra nell’aula di giustizia imponendo una contabilità della sofferenza e una gerarchizzazione delle vite degne di essere vissute, impone una resistenza intellettuale e dogmatica rigorosa. Occorre una ribellione interpretativa capace di riaffermare l’intangibilità ontologica della vita in quanto tale, rifiutando ogni scorciatoia ermeneutica che pretenda di trasformare la nascita di un essere umano, anche quando segnata dalla sofferenza e dalla disabilità, nel corpo del reato di un processo contro la fatalità biologica. Solo così la pretesa di giustizia potrà evitare di convertirsi nella definitiva capitolazione dell’umanesimo giuridico sull’altare di una razionalità tecnocratica ed eugenetica che abbia smarrito il senso del mistero e del limite invalicabile della persona.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News

Articoli inerenti

La giustizia post-mortem: l’eredità digitale della colpa e i processi ai simulacri

La giustizia post-mortem: l’eredità digitale della colpa e i processi ai simulacri

L’inesorabile tramonto della biologia come confine ultimo dell’esistenza umana proietta il diritto penale dinanzi a uno dei suoi più inquietanti...

Il caso Garlasco tra prova indiziaria e sindacato di Cassazione: profili critici sull’annullamento della doppia conforme assolutoria

Il caso Garlasco tra prova indiziaria e sindacato di Cassazione: profili critici sull’annullamento della doppia conforme assolutoria

Abstract. Il contributo analizza l’evoluzione processuale del caso Garlasco, soffermandosi sulle principali questioni giuridiche emerse nel corso...

Riabilitazione penale: cos’è e quando può essere richiesta

Riabilitazione penale: cos’è e quando può essere richiesta

Sommario: Premessa: introduzione alla riabilitazione penale – 1. La disciplina dell’istituto della riabilitazione – 2. I...

Il tempo della pena: prescrizione, punibilità e nuovi equilibri nel diritto penale tra effettività e garanzie

Il tempo della pena: prescrizione, punibilità e nuovi equilibri nel diritto penale tra effettività e garanzie

Nel diritto penale contemporaneo, la riflessione sulla punibilità e sulla prescrizione si colloca al crocevia tra teoria generale del reato e...