Concorso Notai: la Corte di Giustizia UE dice ‘no’ al limite di 50 anni di età

Concorso Notai: la Corte di Giustizia UE dice ‘no’ al limite di 50 anni di età

Corte giust. comm. ue, sez. II, sentenza 3 giugno 2021, C-914/19

L’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che fissa a 50 anni il limite di età per poter partecipare al concorso per l’accesso alla professione di notaio, in quanto tale normativa non appare perseguire gli obiettivi di garantire la stabilità dell’esercizio di tale professione per un lasso temporale significativo prima del pensionamento, di proteggere il buon funzionamento delle prerogative notarili e di agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato e, in ogni caso, eccede quanto necessario per raggiungere tali obiettivi, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

Con la sentenza in esame, la Corte di giustizia UE, decidendo sulla nota questione sollevata da Cons. Stato, sez. IV, ordinanza 28 novembre 2019, n. 8154, ha ritenuto non compatibile con il diritto europeo la normativa nazionale nella parte in cui fissa a cinquanta anni il limite di età per poter partecipare al concorso per l’accesso alla professione di notaio.

La Corte, dopo aver descritto la normativa applicabile e analizzato le argomentazioni delle parti, ha osservato quanto segue:

18      Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 21 della Carta e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che fissa a 50 anni il limite di età per poter partecipare al concorso per accedere alla professione di notaio.
19      Occorre, anzitutto, ricordare che il divieto di qualsiasi discriminazione fondata, segnatamente, sull’età è stato recepito nell’articolo 21 della Carta e che tale divieto è stato concretizzato dalla direttiva 2000/78 in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (sentenza del 7 febbraio 2019, Escribano Vindel, C‑49/18, EU:C:2019:106, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).
20      Pertanto, al fine di rispondere alla questione sollevata, occorre, in primo luogo, verificare se la normativa di cui trattasi nel procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78 e contenga una disparità di trattamento fondata sull’età. Se così fosse, occorre verificare, in secondo luogo, se tale disparità di trattamento possa essere giustificata alla luce dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva.
21      Per quanto concerne, in primo luogo, la questione se la normativa in discussione nel procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78, si evince tanto dal titolo e dal preambolo quanto dal contenuto e dalla finalità di tale direttiva che quest’ultima mira a stabilire un quadro generale per garantire a chiunque la parità di trattamento «in materia di occupazione e di condizioni di lavoro», assicurando una protezione efficace contro le discriminazioni basate su uno dei motivi indicati nel suo articolo 1, tra i quali figura l’età (sentenza del 13 novembre 2014, Vital Pérez, C‑416/13, EU:C:2014:2371, paragrafo 28 e giurisprudenza ivi citata).
22      Inoltre, dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva risulta segnatamente che, nei limiti dei poteri conferiti all’Unione europea, essa si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene in particolare alle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale.
23      Orbene, prevedendo che solo i candidati di età inferiore a 50 anni alla data del bando di concorso possano partecipare al concorso per l’accesso alla professione di notaio, l’articolo 1 della legge n. 1365/1926 incide sulle condizioni di assunzione in tale ambito lavorativo. Si deve pertanto considerare che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale stabilisca norme relative alle condizioni di assunzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78.
24      Pertanto, la normativa oggetto del procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78.
25      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se la normativa controversa nel procedimento principale instauri una disparità di trattamento fondata sull’età ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, occorre ricordare che, ai fini di tale disposizione, per «principio della parità di trattamento» si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1 della medesima direttiva. L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di quest’ultima precisa che, ai fini dell’applicazione del paragrafo 1 di tale articolo 2, sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1 della direttiva, una persona è trattata meno favorevolmente di un’altra che si trova in una situazione analoga (sentenza del 12 gennaio 2010, Wolf, C‑229/08, EU:C:2010:3, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).
26      Nella fattispecie, l’applicazione dell’articolo 1 della legge n. 1365/1926 ha come conseguenza che, per il solo fatto di aver raggiunto i 50 anni di età, alcune persone sono trattate meno favorevolmente di altre che si trovano in situazioni analoghe. Una disposizione siffatta comporta quindi una disparità di trattamento fondata sull’età, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1 e dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78.
27      Ne consegue che occorre, in terzo luogo, verificare se tale disparità di trattamento sia o meno giustificata alla luce dell’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva.
28      Occorre rilevare che il primo comma di tale disposizione enuncia che una disparità di trattamento in ragione dell’età non costituisce discriminazione laddove sia oggettivamente e ragionevolmente giustificata, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, segnatamente da giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.
29      L’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e c), della direttiva 2000/78 precisa altresì che tali disparità di trattamento possono comprendere, in particolare, da un lato, la definizione di condizioni speciali di accesso all’occupazione per i giovani, al fine di favorirne l’inserimento professionale, o, dall’altro, la fissazione di un’età massima per l’assunzione basata sulla formazione richiesta per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.
30      Si deve altresì ricordare che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità non solo nella scelta di perseguire uno scopo determinato fra altri in materia di politica sociale e di occupazione, ma altresì nella definizione delle misure atte a realizzarlo. Tuttavia, tale margine discrezionale non può avere l’effetto di svuotare di contenuto l’attuazione del principio di non discriminazione in ragione dell’età (sentenza del 12 ottobre 2010, Ingeniørforeningen i Danmark, C‑499/08, EU:C:2010:600, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
31      Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la legge n. 1365/1926 non precisa l’obiettivo da essa perseguito con il suo articolo 1, che fissa a 50 anni il limite di età per poter partecipare al concorso per l’accesso alla professione di notaio. Nelle sue osservazioni scritte, il governo italiano sostiene che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale persegue tre obiettivi, vale a dire, anzitutto, garantire la stabilità dell’esercizio della professione di notaio per un lasso temporale significativo prima del pensionamento, in modo da salvaguardare la sostenibilità del sistema previdenziale, inoltre, proteggere il buon funzionamento delle prerogative notarili, connotate da un elevato grado di professionalità e, infine, agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato.
32      A tale riguardo, occorre, anzitutto, ricordare che non si può dedurre dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 che la mancanza di precisione, della normativa di cui trattasi, riguardo allo scopo perseguito abbia la conseguenza di escludere automaticamente che essa possa essere giustificata ai sensi di detta disposizione. In mancanza di una tale precisione, è importante che altri elementi, attinenti al contesto generale della misura interessata, consentano di individuare l’obiettivo sotteso a quest’ultima ai fini dell’esercizio di un controllo giurisdizionale quanto alla sua legittimità e al carattere appropriato e necessario dei mezzi adottati per realizzare tale obiettivo (v. sentenza del 21 luglio 2011, Fuchs e Köhler, C‑159/10 e C‑160/10, EU:C:2011:508, e punto 39). Peraltro, l’invocazione simultanea di più obiettivi, legati gli uni agli altri o classificati per ordine d’importanza, non costituisce un ostacolo all’esistenza di una finalità legittima, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 (sentenza del 2 aprile 2020, Comune di Gesturi, C‑670/18, EU:C:2020:272, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
33      Per quanto riguarda, in primo luogo, l’obiettivo di garantire la stabilità dell’esercizio della professione di notaio per un lasso temporale significativo prima del pensionamento, in modo da salvaguardare la sostenibilità del regime previdenziale, occorre rilevare che l’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), consente la fissazione di un’età massima per l’assunzione, basata sulla necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento. Orbene, quanto alla preservazione del regime previdenziale dei notai, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che, in forza dell’articolo 10 del regolamento relativo all’attività di previdenza sociale e di solidarietà della Cassa Nazionale del Notariato (Italia), che gestisce tale regime, il diritto al versamento di una pensione per i notai che cessino la loro attività all’età massima consentita per esercitare tale professione, ossia 75 anni ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 1365/1926, è subordinato all’aver esercitato tale professione per 20 anni. Come rilevato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, il diritto a pensione di cui godono i notai, in forza di tale regolamento, non sembra essere in relazione con il limite di 50 anni di età, fissato dall’articolo 1 di detta legge, per l’ammissione a partecipare al concorso, ma sembra essere collegato a una durata minima di esercizio della professione. Le condizioni imposte da detta cassa per preservare la sostenibilità del regime di previdenza sociale dei notai risultano quindi indipendenti da tale limite di età, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
34      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la necessità di proteggere il buon funzionamento delle prerogative notarili, connotate da un elevato livello di professionalità, occorre rilevare che, è vero che l’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78 consente la fissazione di un’età massima per l’assunzione, basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione.
35      A tal riguardo, tuttavia, la Commissione ha sottolineato che, conformemente alla normativa nazionale, il candidato al concorso notarile deve essere laureato in giurisprudenza ed avere effettuato una pratica notarile di 18 mesi, la quale serve come strumento ordinario di iniziazione al compito di notaio, in quanto tutti i candidati che abbiano superato il concorso notarile sono considerati atti a esercitare la professione di notaio dopo aver espletato un periodo di tirocinio obbligatorio di 120 giorni. Ne consegue – fatta salva la verifica al riguardo da parte del giudice del rinvio – che il limite di 50 anni di età fissato dall’articolo 1 della legge n. 1365/1926 non appare riguardare l’obiettivo menzionato al punto precedente.
36      In terzo luogo, quanto all’obiettivo consistente nell’agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato, occorre ricordare che la legittimità di un siffatto obiettivo di interesse generale rientrante nella politica dell’occupazione non può essere ragionevolmente messa in dubbio, dal momento che esso compare tra gli obiettivi espressamente enunciati dall’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78 e che, conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, TUE, la promozione di un livello di occupazione elevato costituisce una delle finalità perseguite dall’Unione (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2020, Comune di Gesturi, C‑670/18, EU:C:2020:272, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).
37      Va, inoltre, ricordato che la promozione delle assunzioni costituisce incontestabilmente una finalità legittima di politica sociale e dell’occupazione degli Stati membri, in particolare quando si tratta di favorire l’accesso dei giovani all’esercizio di una professione (sentenza del 19 luglio 2017, Abercrombie & Fitch Italia, C‑143/16, EU:C:2017:566, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).
38      Più in particolare, la finalità consistente nell’instaurare una ripartizione equilibrata delle fasce di età tra giovani lavoratori e lavoratori più anziani al fine di favorire l’occupazione e la promozione dei giovani, di ottimizzare la gestione del personale e, al tempo stesso, di prevenire le eventuali controversie vertenti sull’idoneità del lavoratore ad esercitare la sua attività oltre una certa età, offrendo nel contempo un servizio di qualità nel settore notarile, può costituire una finalità legittima di politica del lavoro e del mercato del lavoro (v., in tal senso, sentenza del 21 luglio 2011, Fuchs e Köhler, C‑159/10 e C‑160/10, EU:C:2011:508, punto 50).
39      Nel caso di specie, occorre rilevare che, in forza dell’articolo 7 della legge n. 1365/1926, un notaio può esercitare la sua attività fino all’età di 75 anni. Inoltre, il governo italiano non ha menzionato elementi diretti a dimostrare che le diverse fasce di età potrebbero entrare in concorrenza tra loro sul mercato del lavoro specifico delle attività notarili. Al contrario, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, nell’ambito del concorso notarile di cui trattasi nel procedimento principale, al termine delle prove di tale concorso sono risultati vincitori solo 419 candidati, benché fossero stati banditi 500 posti che, conformemente all’articolo 1 di tale legge, erano riservati a persone di età inferiore a 50 anni. Il limite di età stabilito da tale articolo non appare quindi, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, destinato a promuovere l’accesso dei giovani giuristi alla professione di notaio.
40      In tali circostanze, alla luce degli elementi menzionati ai punti da 33 a 39 della presente sentenza, si deve constatare che, sebbene gli obiettivi di garantire la stabilità dell’esercizio della professione di notaio per un lasso temporale significativo prima del pensionamento, di proteggere il buon funzionamento delle prerogative notarili e di agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato, ai quali fa riferimento il governo italiano, possano essere considerati obiettivi legittimi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, la disposizione nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non appare perseguire tali obiettivi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
41      Nell’ipotesi in cui tale giudice concludesse, nondimeno, che detta disposizione persegue tali obiettivi, occorre inoltre, secondo i termini stessi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, che i mezzi impiegati per il conseguimento di dette finalità siano «appropriati e necessari».
42      Incombe, pertanto, al giudice del rinvio verificare se l’articolo 1 della legge n. 1365/1926 consenta di conseguire quegli stessi obiettivi senza con ciò ledere in modo eccessivo gli interessi legittimi degli aspiranti alla professione di notaio di età pari o superiore a 50 anni, i quali, per effetto di tale norma, sono privati della possibilità di esercitare tale professione.
43      A tale riguardo, occorre ricordare che spetta alle autorità competenti degli Stati membri trovare un giusto equilibrio tra i diversi interessi in gioco (sentenza del 2 aprile 2020, Comune di Gesturi, C‑670/18, EU:C:2020:272, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).
44      Infatti, il divieto di discriminazione in ragione dell’età, di cui all’articolo 21, paragrafo 1, della Carta, deve essere letto alla luce del diritto di lavorare riconosciuto all’articolo 15, paragrafo 1, della stessa. Ne consegue che deve essere accordata particolare attenzione alla partecipazione dei lavoratori anziani alla vita professionale e, al tempo stesso, alla vita economica, culturale e sociale. Il mantenimento di tali persone nella vita attiva favorisce segnatamente la diversità nell’occupazione. Tuttavia, l’interesse rappresentato dal mantenimento in attività di tali persone dev’essere tenuto in considerazione rispettando altri interessi eventualmente contrastanti (sentenza del 2 aprile 2020, Comune di Gesturi, C‑670/18, EU:C:2020:272, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).
45      Orbene, è sufficiente ricordare, per quanto riguarda il primo obiettivo invocato dal governo italiano, che, come già indicato al punto 33 della presente sentenza, il diritto al versamento della pensione di vecchiaia dei notai che cessano l’esercizio delle loro funzioni al raggiungimento dei 75 anni, età massima consentita per l’esercizio di tale professione, è subordinato all’averla esercitata per almeno 20 anni.
46      Pertanto, l’articolo 1 della legge n. 1365/1926, fissando a 50 anni il limite di età per l’accesso alla professione di notaio senza tener conto di tale durata minima di attività per poter aspirare al versamento della pensione di vecchiaia allorché il notaio ha raggiunto detto limite di età di 75 anni, appare andare oltre quanto è necessario – circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare – al fine di garantire la stabilità dell’esercizio della professione di notaio per un periodo significativo, onde preservare la sostenibilità del regime previdenziale.
47      Per quanto riguarda la seconda finalità addotta da tale governo, come rilevato al punto 34 della presente sentenza, l’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78 consente la fissazione di un’età massima per l’assunzione in relazione alla formazione richiesta per il posto di cui trattasi. Orbene, come sottolineato al punto 35 della presente sentenza, poiché tale formazione è limitata, per i candidati che risultino vincitori del concorso notarile, ad un periodo di tirocinio obbligatorio di 120 giorni, mentre essi potranno esercitare la loro attività fino all’età di 75 anni, il fatto che la partecipazione a tale concorso sia riservata ai candidati di età inferiore a 50 anni sembra eccedere quanto necessario per conseguire l’obiettivo di garantire la formazione richiesta per tale attività.
48      Quanto al terzo obiettivo, incombe al giudice del rinvio verificare se nella fattispecie il legislatore nazionale, nell’esercizio dell’ampio margine discrezionale di cui dispone in materia di politica sociale e dell’occupazione, abbia trovato un giusto equilibrio tra l’obiettivo di agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato e la necessità di salvaguardare la partecipazione dei lavoratori più anziani alla vita professionale, essendo tali lavoratori maggiormente vulnerabili a causa di tale caratteristica. Inoltre, come enunciato dal considerando 6 della direttiva 2000/78, la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata nel corso della riunione del Consiglio europeo tenutasi a Strasburgo il 9 dicembre 1989, riconosce la necessità di intraprendere azioni appropriate per l’integrazione sociale ed economica degli anziani.
49      A tal riguardo, occorre rilevare che l’introduzione di un limite di 50 anni di età, per l’ammissione al concorso per accedere alla professione di notaio, ha la conseguenza di aumentare la disponibilità di posti che potranno essere occupati da giovani candidati ed è quindi idonea a costituire un mezzo appropriato per realizzare l’obiettivo di agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato, purché, tuttavia, siffatta misura non ecceda quanto necessario per raggiungere tale obiettivo e non leda in modo eccessivo gli interessi delle persone interessate. Incombe al giudice nazionale, in tale contesto, non solo tener conto dell’idoneità di tali persone ad esercitare detta professione, ma prendere altresì in considerazione il danno che tale misura può causare alle persone interessate (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2012, Commissione/Ungheria, C‑286/12, EU:C:2012:687, punto 66).
50      Nel caso di specie, da un lato, non è stato affermato che l’introduzione di un limite di 50 anni di età per l’ammissione a tale concorso sia giustificata dall’idoneità di tali candidati ad esercitare detta professione. Dall’altro lato, come risulta dal punto 39 della presente sentenza, nell’ambito del concorso notarile di cui trattasi nel procedimento principale, un numero non trascurabile di posti non è stato assegnato e, pertanto, giovani candidati non hanno avuto accesso alla professione di notaio, mentre aspiranti che avevano raggiunto l’età di 50 anni sono stati privati della possibilità di far valere le loro competenze mediante la partecipazione a detto concorso, cosicché l’articolo 1 della legge n. 1365/1926, nel fissare tale limite di età, appare andare oltre quanto necessario per agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato.
51      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 21 della Carta e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che fissa a 50 anni il limite di età per poter partecipare al concorso per l’accesso alla professione di notaio, in quanto tale normativa non appare perseguire gli obiettivi di garantire la stabilità dell’esercizio di tale professione per un lasso temporale significativo prima del pensionamento, di proteggere il buon funzionamento delle prerogative notarili e di agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato e, in ogni caso, eccede quanto necessario per raggiungere tali obiettivi, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

Si ricorda che, sempre il Consiglio di Stato, ha rimesso con ordinanza 23 aprile 2021, n. 3272, alla Corte di giustizia UE, la questione pregiudiziale <<…se la direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, l’art. 3 del TUE, l’art. 10, TFUE e l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali UE vadano interpretati nel senso di ostare alla normativa nazionale contenuta nel d.lgs. n. 334/00 e ss. mm. e ii. e nelle fonti di rango secondario adottate dal Ministero dell’interno, la quale prevede un limite di età pari a trent’anni nella partecipazione ad una selezione per posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato…>>.


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