La decadenza dal beneficio ottenuto mediante la falsa dichiarazione va valutata nel caso concreto

La decadenza dal beneficio ottenuto mediante la falsa dichiarazione va valutata nel caso concreto

T.A.R. Molise, 28 dicembre 2019, n. 478

La vicenda. Il ricorrente è titolare di un patentino per la vendita dei Generi di Monopolio rilasciato dall’Agenzia delle Dogane e i Monopoli a far data dal 05.08.2016 con validità fino al 04.08.2018.

In data 30.07.2018 il ricorrente ha presentato domanda di rinnovo biennale del detto patentino: l’Agenzia per le Dogane e i Monopoli comunicava la discordanza tra il contenuto della suddetta domanda di rinnovo e quanto, invece, comunicato dall’Agenzia delle Entrate-Agente della riscossione relativamente all’iscrizione a ruolo, a carico del ricorrente, di un importo di euro 238,74 di cui ad una cartella di pagamento riferita al canone Rai per l’anno 2010.

Il ricorrente presentava le proprie controdeduzioni ove evidenziava che il canone Rai insoluto era riferito all’attività commerciale cessata nell’aprile dello stesso anno (2010) e che l’onere del relativo pagamento, per accordi in essere tra le parti, era stato posto a carico di altra ditta la quale, tuttavia, si sarebbe resa inadempiente all’insaputa della ricorrente. La pendenza fiscale in questione era, quindi, frutto di dimenticanza, e, per di più, il pagamento era stato prontamente eseguito in data 20.09.2018.

L’Agenzia delle Dogane rigettava l’istanza di rinnovo, intimando conseguentemente la restituzione del patentino.

Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo come, nella specie, non si era configurata alcuna “dichiarazione mendace” ma, semmai, una mera dimenticanza scusabile ed irrilevante, alla stregua del cd. falso innocuo; il provvedimento, poi, risultava illegittimo anche per violazione dei diritti partecipativi del ricorrente, in quanto l’Amministrazione aveva omesso di considerare le controdeduzioni rese dal privato in sede procedimentale.

Il Tribunale, con ordinanza n. 240 del 22.11.2018, respingeva l’istanza di sospensione cautelare degli effetti dell’atto gravato; seguiva un altro provvedimento con il quale l’Agenzia delle Dogane archiviava l’istanza del ricorrente “essendo venuto meno il rapporto fiduciario per il rilascio del titolo”.

Il ricorrente impugnava anche il citato provvedimento insistendo per l’accoglimento del gravame.

La difesa dell’Amministrazione. La Difesa erariale sostiene che l’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 legittimerebbe il provvedimento gravato e la conseguente sospensione del patentino, imponendo esso un preciso obbligo di veridicità nelle dichiarazioni rese alla P.a e sanzionando la violazione di tale obbligo con l’ineludibile perdita dei benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera. L’applicazione dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 comporterebbe, quindi, l’automatica decadenza dal beneficio eventualmente già conseguito, non residuando, nell’applicazione della predetta norma, alcun margine di discrezionalità alle PP.AA.

La decisione. L’art. 75 (“Decadenza dai benefici”) del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) dispone che “fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”. Ciò vuol dire che la dichiarazione “non veritiera”, al di là dei profili penali, ove ricorrano i presupposti del reato di falso, nell’ambito della disciplina dettata dal d.P.R. n. 445/2000, preclude al dichiarante il raggiungimento dello scopo cui era indirizzata la dichiarazione o comporta la decadenza dall’utilitas conseguita per effetto del mendacio.

Si è in merito ritenuto, quindi, che, “in tale contesto normativo, in cui la “dichiarazione falsa o non veritiera” opera come fatto, perde rilevanza l’elemento soggettivo ovvero il dolo o la colpa del dichiarante” (Consiglio di Stato, Sez. V, cit., n. 1933/2013), “poiché, se così fosse, verrebbe meno la ratio della disciplina che è volta a semplificare l’azione amministrativa, facendo leva sul principio di autoresponsabilità del dichiarante” (Consiglio di Stato, Sez. V, 27 aprile 2012, n. 2447): sicchè ogni eventuale ulteriore circostanza, “senz’altro rilevante in sede penale, in quanto ostativa alla configurazione del falso ideologico, attesa la mancanza dell’elemento soggettivo, ovvero della volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e della consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, non assume rilievo nell’ambito della L. n. 445 del 2000, in cui il mendacio rileva quale inidoneità della dichiarazione allo scopo cui è diretto” (Consiglio di Stato, Sez. V, cit., n. 1933/2013).

Tuttavia, il Collegio ha affermato che a tale rigorosa interpretazione vada preferita una lettura costituzionalmente orientata delle norme dettate in materia di c.d autocertificazione, volta cioè a valorizzare, oltre il dato meramente formale, anche la sostanza della dichiarazione e del suo contenuto.

Conformemente al più recente orientamento della giurisprudenza amministrativa, infatti, teso a considerare il contenuto effettivo dell’attestazione in presenza di vizi meramente formali (Consiglio di Stato, Sez. V, 17 gennaio 2018 n. 257 e 23 gennaio 2018, n. 418), quel che si ritiene di dover valorizzare sono le peculiari circostanze di volta in volta emerse nel caso concreto, alla luce delle quali poter valutare, nella specie, se si tratti di una vera e propria falsità o, piuttosto, di una mera irregolarità nella dichiarazione resa alla P.a.

Secondo questa interpretazione, infatti, e proprio con riferimento all’esistenza di pendenze fiscali non dichiarate al momento della istanza di rinnovo del rilascio del patentino, si è opportunamente rilevato come, per la decadenza dal beneficio, non sarebbe determinante il profilo formale della falsità della dichiarazione bensì quello sostanziale costituito dalla mancanza del requisito falsamente dichiarato: l’Amministrazione, quindi, sarebbe tenuta a valutare compiutamente la portata e l’attualità delle pendenze fiscali sussistenti al momento della istanza (T.A.R. Palermo, sez I, 29 ottobre 2018, n. 2190).

Ed ancora, la Corte Costituzionale, pur dichiarando inammissibile la questione di illegittimità costituzionale sollevata, nella specie, dal Giudice a quo per non avere questo esaminato, la sussistenza o meno di una vera e propria pendenza fiscale definitivamente accertata come prevista dagli artt. 7 e 8 del d.m. 21 febbraio 2013 n. 38 (Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo), ha implicitamente confermato la tesi secondo cui la decadenza dal beneficio ottenuto mediante la falsa dichiarazione non possa conseguire in via automatica ma possa essere disposta solo dopo una valutazione casistica da parte della P.a di tutte le circostanze rilevanti nel caso concreto (Corte Costituzionale, sent. 24 luglio 2019, n. 199).

In tal senso, si è, quindi, esclusa la sussistenza di una vera e propria “pendenza fiscale”, come prevista dal combinato disposto di cui agli art. 7 e 8 del d.m. n. 38/13, nelle ipotesi di un debito tributario di scarsa entità, non idoneo, come tale ed alla luce della normativa tributaria, a superare la soglia minima di rilevanza fiscale prevista nel nostro ordinamento (T.A.R Potenza, 7 gennaio 2019, n. 31).

Si ravvisa, in sostanza, l’esigenza che l’Amministrazione procedente valuti caso per caso tutti gli elementi emersi nel corso del procedimento affinché la sanzione prevista dalla legge, e cioè la perdita dei benefici conseguiti per effetto della falsa dichiarazione, non sia irragionevolmente applicata nelle ipotesi di mere irregolarità nella dichiarazione.

Il tutto conformemente ai principi di ragionevolezza e proporzionalità che pure devono ispirare l’azione amministrativa e che portano ad escludere ogni automatismo sanzionatorio nell’applicazione dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 (si veda anche ordinanza del T.A.R. Lecce, sez. III, 24 ottobre 2018, n. 1544).

Orbene, applicando tali coordinate ermeneutiche, il Collegio ha ritenuto che, nel caso in esame, il predetto art. 75 d.P.R. n. 445/2000 non sia stato correttamente applicato dall’Amministrazione resistente.

Invero, nel corso del procedimento, erano emerse circostanze tali da far ritenere meritevole di accoglimento l’istanza di rinnovo del patentino presentata dalla ricorrente, consistenti nella esiguità dell’importo ab origine dovuto al fisco, nel fatto che lo stesso fosse relativo ad una attività commerciale cessata nell’anno 2010 e nel fatto che il debito fiscale era stato estinto prima ancora della adozione dei provvedimenti impugnati.

La totale pretermissione di siffatte circostanze ha reso, invece, la sanzione impugnata illegittima oltre che gravosa e sproporzionata e, pertanto, meritevole di annullamento.


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Anna Romano

Co-responsabile di sezione at Salvis Juribus
Nata a Napoli nel 1993, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel marzo 2017 con votazione di 100/110, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in Cooperazione Giudiziaria dal titolo "Le procedure estradizionali nel contesto dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia", relatore Prof.ssa Fabiana Falato. Spinta da una forte passione per le materie giuridiche, già durante il percorso universitario ha collaborato con una Rivista giuridica, Salvis Juribus, inizialmente redigendo articoli di approfondimento su specifiche tematiche inerenti l’ambito della contrattualistica, la responsabilità civile e l’edilizia. In seguito, ha rivestito un ruolo di responsabilità all’interno della medesima Rivista occupandosi del coordinamento degli Autori e della relativa gestione per quanto concerne la Sezione “Famiglia”. Nel marzo 2017, inoltre, la tesi di laurea ha ricevuto la dignità scientifica essendo stata pubblicata sulla Rivista Salvis Juribus.

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