L’aborto in Italia: perché non si può parlare di autodeterminazione

L’aborto in Italia: perché non si può parlare di autodeterminazione

Sommario: 1. Introduzione – 2. La legge sull’aborto in Italia – 2.1. Interruzione volontaria di gravidanza entro i primi novanta giorni – 2.2. Interruzione volontaria di gravidanza dopo i primi novanta giorni – 2.3. Obiezione di coscienza – 3. Conclusioni

 

1. Introduzione

Il 24 giugno la Corte Suprema USA ha ribaltato la storica sentenza del 1973, Roe Vs. Wade, la quale riconosceva l’aborto come diritto costituzionale, garantendone così l’accesso alle donne americane. A seguito di tale “overturning“, la decisione, di garantire o meno un diritto fondamentale come quello dell’aborto, sarà lasciata alle legislazioni autonome dei singoli Stati.

La sentenza ha avuto una forte risonanza anche nel nostro Paese, in cui l’aborto risulta legalizzato da una normativa che ne garantisce l’accesso. Lo scopo dell’analisi che segue è, però, quello di evidenziare come non sia ancora possibile parlare di piena libertà di scelta e autodeterminazione.

Il diritto di aborto dovrebbe rispondere a un’esigenza di espressione dei diritti di libertà e autodeterminazione. La nostra Costituzione, all’art. 13 stabilisce che: “La libertà personale è inviolabile“. Eppure, tale libertà risulta condizionata dal genere, in quanto, al giorno d’oggi, le donne non hanno una piena e stabile libertà di scelta.

Nella storia, le leggi sull’aborto sono state adottate in tempi diversi: l’Unione Sovietica legalizzò l’aborto nel 1920; gli Stati Uniti d’America nel 1967, sancendo poi il diritto d’aborto come diritto costituzionale con la sentenza Roe Vs Wade del 1973; la Francia nel 1975; e l’Italia nel 1978.

2. La legge sull’aborto in Italia

L’aborto, in Italia, è disciplinato dalla Legge 22 maggio 1978, n. 194, rubricata “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”.
Di seguito, si analizzeranno alcune disposizioni, con il fine di porre l’attenzione su diversi aspetti.

L’art. 1 sancisce che: “Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l’aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite“.

Innanzitutto, da questa prima disposizione, emerge come lo Stato consideri un elemento positivo la contraccezione, garantendo “la procreazione cosciente e responsabile.” Per contro, si noterà come l’interruzione volontaria di gravidanza non è concretamente garantita, in quanto può verificarsi solo a determinate condizioni.

2.1. Interruzione volontaria di gravidanza entro i primi novanta giorni 

In relazione all’interruzione volontaria di gravidanza entro i primi 90 giorni, l’art. 4 stabilisce che: “la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una struttura socio sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia“.

All’art. 5 viene poi specificato che: “Quando il medico del consultorio o della struttura socio sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l’esistenza di condizioni tali da rendere urgente l’intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l’urgenza. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza.
Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell’incontro il medico del consultorio o della struttura socio sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all’articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l’avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate“.

Risulta importante soffermarsi un momento sull’art. 5 e sottolineare come, nel caso in cui non venga riscontrato il caso di urgenza, il medico, difronte alla richiesta di una donna di interrompere la gravidanza, la invita a “soprassedere per sette giorni”. Si tratta del c.d. “periodo di riflessione”, imposto a chi una scelta già l’ha fatta.

2.2. Interruzione volontaria di gravidanza dopo i primi novanta giorni 

Per quanto riguarda l’interruzione volontaria della gravidanza dopo i primi novanta giorni, l’art. 6 stabilisce che: “può essere praticata:
a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna“.

Dalle disposizioni riportate fin qui, emerge chiaramente come l’aborto risulti consentito solo per motivi medici, allorquando risultino in pericolo la vita o la salute della donna. Nello specifico, il diritto alla vita del feto viene contrapposto al diritto della salute della donna e l’autodeterminazione di quest’ultima rimane subordinata meramente a una malattia, fisica o psichica. Non vi è nulla che metta in rilievo il diritto di autodeterminazione e di libera scelta, senza il presupposto dell’elemento malattia/rischio.

2.3. Obiezione di coscienza 

Un punto di analisi rilevante, che si erge come un ostacolo all’interruzione volontaria di gravidanza, è quello dell’obiezione di coscienza, disciplinata dall’art. 9 della L. n. 194/78, il quale stabilisce che:

Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l’interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dello obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dell’ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell’abilitazione o dall’assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l’esecuzione di tali prestazioni.
L’obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale.
L’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, e non dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento.
Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure previste dall’articolo 7 e l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l’attuazione anche attraverso la mobilità del personale.
L’obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.
L’obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto immediato, se chi l’ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l’interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente“.

Mentre, secondo la normativa, le strutture sanitarie come enti ospedalieri e case di cura autorizzate sono tenuti ad assicurare l’espletamento delle procedure, la realtà è purtroppo molto differente.
Infatti, dall’ultima relazione del Ministero della Salute, emerge che nel 2019 ha fatto obiezione di coscienza il 67% dei ginecologi, il 43,5% degli anestesisti e il 37,6% del personale non medico.
Inoltre, i dati relativi all’obiezione di coscienza rilevano importanti disparità a livello regionale. Basti pensare che la percentuale più alta di obiezione di coscienza è l’85,8 della Sicilia e l’82,8% del Molise.

Ma non solo. Come sottolineano Chiara Lalli e Sonia Montegiove – presentando l’indagine intitolata “Legge 194. Mai dati” – i dati del Ministero della Salute sono dati chiusi, aggregati solo per regione e aggiornati al 2019.
Dall’indagine, emerge che ci sono: 72 ospedali che hanno tra l’80 e il 100% di obiettori di coscienza; 22 ospedali e 4 consultori con il 100% di obiezione tra medici ginecologi, anestesisti, personale infermieristico e OSS; 18 ospedali con il 100% di ginecologi obiettori; 46 strutture che hanno una percentuale di obiettori superiore all’80%.

3. Conclusioni

In conclusione, risulta palese, sia dalle disposizioni della normativa in vigore, sia dai dati relativi all’obiezione di coscienza, come non vi sia alcuna certezza rispetto al diritto di autodeterminazione relativo alla scelta di abortire.
Ma non solo. Le leggi che criminalizzano l’aborto colpiscono i diritti riproduttivi e la salute delle donne. Ciò riporta al fatto che risulta di fondamentale importanza affrontare la questione del privilegio: alcune donne, con possibilità economica, potranno recarsi in un altro Stato o in un Paese in cui l’aborto è legalizzato. Altre ancora, invece, dovranno ricorrere all’aborto clandestino e mettere a rischio la propria vita.

Pertanto, anziché criminalizzare l’aborto, dovrebbero considerarsi alcune misure che abbiano lo scopo di ridurre le pratiche di aborto, lavorando sulle cause alla base di questo e sulle garanzie assistenziali. Tra queste si possono menzionare: l’accesso alla contraccezione gratuita; l’assistenza sanitaria universale; l’educazione sessuale e l’educazione alla cultura del consenso; l’attuazione di politiche del lavoro che mirino a colmare il gender gap.

Infine, bisogna tenere a mente l’importanza dei diritti umani e lottare per questi, perché sono diritti che ad alcune soggettività vengono da sempre negati.


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Dottoressa in Giurisprudenza abilitata alla professione forense. Ha conseguito un Master in Studi e Politiche di Genere, con una tesi sulla diffusione non consensuale di materiale intimo. Crea contenuti legali per Chayn Italia ed è membro della Redazione de Il ControVerso. Scrive di diritto e tematiche di genere.

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