Le procedure ambientali: la VAS e la VIA

Le procedure ambientali: la VAS e la VIA

Sommario: 1. Premessa – 2. La valutazione ambientale strategica (VAS) – 3. La valutazione di impatto ambientale (VIA)

 

1. Premessa

Il decreto legislativo numero 152 del 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale), ha recepito tre direttive europee ed ha fornito un quadro unitario delle procedure ambientali, cui in seguito si è aggiunta la normativa in materia di autorizzazione unica ambientale.

2. La valutazione ambientale strategica (VAS)

Quanto alle finalità, il Consiglio di Stato, con la sentenza numero 4151 del 6 agosto 2013, ha affermato che la VAS è lo strumento volto a garantire gli effetti sull’ambiente dei piani e dei programmi, così da anticipare la valutazione della compatibilità ambientale ad un momento anteriore alla loro elaborazione ed adozione, in una prospettiva globale di sviluppo sostenibile idonea a conciliare, anche attraverso soluzioni alternative, l’utilizzazione del territorio e la localizzazione degli impianti con la tutela dei valori ambientali.

La valutazione favorevole compiuta in sede di VAS (nella specie in sede di esame della proposta di variante di piano regionale) non può quindi essere rimessa in discussione per i profili attinenti alla compatibilità con l’ambiente del Piano.

La giurisprudenza amministrativa [1] ha ritenuto che la VAS non sia un procedimento o sub procedimento autonomo, ma una fase endoprocedimentale della procedura di pianificazione a cui è intimamente connessa.

Ai sensi dell’articolo 5 lettera a) del codice ambiente, si intende per valutazione ambientale strategica il processo che comprende lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del Piano del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio.

Per quanto concerne l’oggetto, la valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. Nella specie viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: a) che sono elaborati per la valutazione gestione delle qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, nella gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del Codice ambiente; b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati Come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli Habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell’articolo 5 del DPR 8 settembre 1997 numero 357 e successive modificazioni [2].

3. La valutazione di impatto ambientale (VIA)

Alla stregua della definizione contenuta nell’articolo 5 comma 1 lettera b) del Codice ambiente, per valutazione ambientale dei progetti ovvero valutazione di impatto ambientale si intende il processo mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull’ambiente di un progetto, ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi generali suindicati.

La giurisprudenza amministrativa ha affermato che la valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa l’astratta compatibilità ambientale dell’opera ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all’utilità socio-economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa opzione zero. Si tratta quindi di un provvedimento con cui è esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio, attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei contrapposti interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici).

La competenza specifica alla valutazione spetta al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare che esprime il provvedimento di VIA di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, per i progetti sottoposti a VIA in sede statale ovvero quelli di cui all’allegato II del decreto.in sede regionale, per i progetti di cui agli allegati III e IV al decreto, l’autorità competente è la PA, con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali e delle province autonome (articolo 7 Codice ambiente [3]). La Corte Costituzionale [4] ha chiarito la distinzione normativa e concettuale tra VIA e VAS, osservando in particolare che la VIA si atteggia strumento per valutare in concreto e preventivamente la sostenibilità ambientale, disciplinato da norme statali che si impongono e prevalgono sui concorrenti titoli competenziali regionali.

 

 

 

 

 

 


Note bibliografiche
[1] Tar Piemonte Sezione Seconda, sentenza numero 1165 del 26 settembre 2016.
[2] Articolo 5 Valutazione di incidenza (Articolo così sostituito dal D.P.R. n. 120/2003):
1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.
2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all’allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.
3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell’allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompressa nell’ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all’allegato G.
5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all’allegato G, i tempi per l’effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.
6. Fino alla individuazione dei tempi per l’effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.
7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un’area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e’ effettuata sentito l’ente di gestione dell’area stessa.
8. L’autorità competente al rilascio dell’approvazione definitiva del piano o dell’intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.
9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l’intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete “Natura 2000” e ne danno comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all’articolo 13.
10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l’intervento di cui sia stata valutata l’incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell’uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l’ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
[3] Articolo 7 Indirizzi di monitoraggio, tutela e gestione degli habitat e delle specie (Articolo così sostituito dal D.P.R. n. 120/2003)
1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, sentiti il Ministero delle politiche agricole e forestali e l’Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le linee guida per il monitoraggio, per i prelievi e per le deroghe relativi alle specie faunistiche e vegetali protette ai sensi del presente regolamento.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida di cui al comma precedente, disciplinano l’adozione delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione ai Ministeri di cui al comma 1.
[4] Corte Costituzionale, sentenza numero 227 del 2011

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