Revisione della patente per azzeramento dei punti: sull’opposizione decide il Giudice di Pace

Revisione della patente per azzeramento dei punti: sull’opposizione decide il Giudice di Pace

Cons. Stato, sez. II, 27 luglio 2020, n. 4775

La vicenda. Il ricorrente impugnava dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano il provvedimento emesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante la revisione della patente di guida della categoria B poiché, a seguito dell’accertamento di diverse violazioni di norme del codice della strada, il ricorrente avrebbe esaurito il proprio punteggio.

In particolare, l’Amministrazione disponeva la revisione della predetta patente di giuda mediante nuovo esame di idoneità tecnica del titolare, ai sensi dell’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992.

Il T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, sezione terza, accoglieva il ricorso condannando l’amministrazione statale al pagamento, in favore della parte privata, delle spese di lite, liquidate in euro 1.300, oltre accessori.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti interponeva appello articolando un unico motivo di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria.

La decisione. La doglianza formulata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stata ritenuta meritevole di accoglimento, <<…poiché il giudizio avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento di revisione della patente di guida rientra senza dubbio nella giurisdizione del giudice ordinario…>>

Al riguardo la Corte regolatrice della giurisdizione ha precisato che <<…il provvedimento con il quale viene ordinato al titolare della patente di abilitazione alla guida di sottoporsi all’esame di idoneità tecnica nel caso di azzeramento dei punti partecipa della medesima natura di sanzione accessoria propria della perdita dei punti, applicata in conseguenza delle singole violazioni alle norme di comportamento nella circolazione stradale; sanzione in relazione alla quale non è dubitabile la giurisdizione del giudice ordinario, essendo avverso la stessa proponibile opposizione davanti al medesimo giudice competente per l’opposizione ai verbali di contestazione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 4…>> (Cass. civ., SS.UU., sentenza 24 luglio 2015, n. 15573).

Anche la giurisprudenza amministrativa ha recentemente ribadito che <<…quando consegua alla comunicazione della perdita integrale del punteggio per violazioni al codice della strada, il provvedimento che dispone la revisione della patente di guida rappresenta un atto dovuto di natura vincolata; pertanto, la relativa impugnazione è devoluta alla giurisdizione del g.o. ed alla competenza funzionale del giudice di pace…>> (Cons. Stato, sez. IV, sentenza 26 febbraio 2019, n. 1342).

Pertanto, in adesione al suddetto univoco orientamento giurisprudenziale, il Collegio ha reputato che il provvedimento di revisione della patente di guida con cui è stato ordinato di sottoporsi all’esame di idoneità tecnica a seguito di azzeramento dei punti partecipa della medesima natura di sanzione accessoria propria della perdita dei punti, applicata in conseguenza delle singole violazioni alle norme di comportamento nella circolazione stradale (per le quali sussiste la giurisdizione del giudice ordinario), con conseguente proponibilità di opposizione dinanzi al medesimo giudice competente per l’opposizione ai verbali di contestazione, ovverosia il giudice di pace, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2011 («L’opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie»).

In conclusione, il Consiglio di Stato ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria compensando tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.


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Anna Romano

Co-responsabile di sezione at Salvis Juribus
Nata a Napoli nel 1993, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel marzo 2017 con votazione di 100/110, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in Cooperazione Giudiziaria dal titolo "Le procedure estradizionali nel contesto dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia", relatore Prof.ssa Fabiana Falato. Spinta da una forte passione per le materie giuridiche, già durante il percorso universitario ha collaborato con una Rivista giuridica, Salvis Juribus, inizialmente redigendo articoli di approfondimento su specifiche tematiche inerenti l’ambito della contrattualistica, la responsabilità civile e l’edilizia. In seguito, ha rivestito un ruolo di responsabilità all’interno della medesima Rivista occupandosi del coordinamento degli Autori e della relativa gestione per quanto concerne la Sezione “Famiglia”. Nel marzo 2017, inoltre, la tesi di laurea ha ricevuto la dignità scientifica essendo stata pubblicata sulla Rivista Salvis Juribus.

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