Tra Stato e Regioni; gli Enti locali

Tra Stato e Regioni; gli Enti locali

Sommario: 1. I modelli di collocazione degli Enti locali- 2. Come si evolve il sistema in Italia, la nascita delle Regioni – 3. Lo Stato e gli Enti locali – 4. I Prefetti, il Governo ed il Ministero dell’Interno – 5. La Conferenza unificata e la conferenza Stato-Città-Autonomie locali – 6. Le questioni regionali e la loro commissione parlamentare – 7. Le Regioni e gli Enti locali – 8. Differenziazione dell’ordinamento degli Enti locali e legislazione regionale – 9. I Consigli delle autonomie locali e le Conferenze Regione-Autonomie locali – 10. Le funzioni – 11. Come si presentano le forme di raccordo tra Enti locali e Regioni dopo la legge 2014 n. 56

 

1. I modelli di collocazione degli Enti locali

Le Province e le Regioni si trovano ad operare all’interno di un contesto che risulta essere fortemente condizionato dalla coesistenza di differenti livelli di governo, che a loro volta sono caratterizzati da diversi poteri e ruoli e dalle dimensioni più ampie. Le leggi che gli enti locali sono tenuti a rispettare discendono da questi livelli, essi sono tenuti ad osservarla durante lo svolgimento delle loro attività.

Da un’analisi più attenta emerge che vi è una varietà di modelli relazionali che intercorrono tra enti locali, livelli regionali e statali.

Da una parte si evince un modello consistente nell’inclusione degli enti locali, nell’ordinamento di poteri intermedi e non nel loro livello più complessivo e ampio dello Stato Federale o Centrale.  Essi decidono in totale autonomia, senza che lo Stato si intromette nelle loro decisioni, stabiliscono ad esempio la tipologia di ente locale, la sua funzione, le sue risorse, il suo grado di autonomia ecc.. Lo Stato federale  adotta questa tipologia di organizzazione, uno di questi stati sono gli Stati Uniti, nei quali la Carta Costituzionale non fa nessun riferimento alla tipologia di governo locale, ma si limita soltanto a disciplinare la sua organizzazione federale e che è costituita dalla Corte suprema e altre corti federali, dal presidente e dal Congresso; altra cosa che annovera la carta Costituzionale degli Stati Uniti è la sua funzione. Tutto ciò che la carta Costituzionale degli USA che non viene richiamata spetta esclusivamente a singoli stati membri. Pertanto si dice che negli USA esistono 30 sistemi locali e non un solo sistema.

Dall’altro lato invece c’è un modello che potrebbe essere definito agli antipodi, in quanto caratterizzato da un modello di integrale riserva che sta al centro di ogni potere relativo agli enti locali. In detto sistema lo stesso Stato si premura a trasferire le risorse agli enti locali e nel caso in cui le regole vengono violate, egli stesso si preoccupa di irrogare sanzioni a carico degli organi locali. Per farsi che ciò possa avvenire, gli Stati devono disporre di un’organizzazione periferica, al cui centro è situato il Prefetto, che si tratta di un organo munito di poteri di intervento e controllo nei riguardi degli enti locali. In questi sistemi, il prefetto, rispetto al sindaco si trova ad un livello superiore in quanto è rivestito della qualifica di <<ufficiale di governo>> che esplica la figura di organo periferico statale. Detto modello vede i suoi natali nella nazione Francese, per poi diradarsi in altri stati europei.

2. Come si evolve il sistema in Italia, la nascita delle Regioni 

Il sistema italiano è un modello caratterizzato dalla riserva integrale, ha origine franco-piemontese. Negli anni 70, tra lo stato e gli enti locali si inserisce un “organo” intermedio, ovvero la Regione.

La regione è munita di poteri di iniziativa legislativa in materie che spaziano dalla viabilità all’artigianato, dall’urbanistica alla polizia locale.

La Costituzione del 1948 aveva affidato alla Regione il potere di delimitazione dei confini comunali ed il potere di controllo sugli atti. L’ingresso della Regione nel sistema istituzionale dell’Italia aveva comportato un decentramento di rapporti e di regole che riguardavano gli enti locali.

Le riforme che si sono succedute negli anni 1997-1999, ovvero , il c.d. <<federalismo amministrativo>> hanno conferito alle regioni il potere di conferire le funzioni decentrate dello stato ai diversi tipi di enti locali quali; Comunità montane, unioni, Comuni e province), stabilendo anche in quali attività i Comuni di modeste grandezze debbano associarsi con altri per lo svolgimento di determinate attività.

I ruoli ed i rapporti dei vari livelli territoriali con la riforma della Costituzione avvenuta nel 2001. Dalla riforma è derivata la rimodulazione sia nei confronti delle Regioni, sia nei confronti dello Stato.

Il sistema italiano per mezzo di detta riforma assunse dei connotati peculiari, caratterizzandosi di un’impostazione fortemente cooperativa e fortemente autonomista.

Già si evince la sua peculiarità dall’intitolazione  del Titolo V, che è dedicato alle autonomie e dall’enunciazione <<la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato>>. Detta enunciazione la fa apparire differente dalle altre Costituzioni, in primis in Europa, mettendo appunto in risalto la rilevanza che viene attribuita dalla costituzione italiana alle autonomie locali.

Il principio di leale collaborazione è richiesto e presupposto da questo tipo di impianto costituzionale, che per di più esige elementi unificanti e cooperativi. Si tratta di elementi che la riforma del 2001 ha individuato negli strumenti partecipativi degli enti locali per i processi relativi all’assunzione delle decisioni che trovano ad un livello superiore: per mezzo dell’inclusione all’interno della Commissione parlamentare dedicate alle questioni regionali ed il prevedere a livello regionale il Consiglio delle autonomie locali. Si tratta di strumenti che vanno ad aggiungersi a strumenti già esistenti nell’ordinaria legislazione, partendo dalla Conferenza unificata, la quale va a connettere autonomie regionali e locali con i rappresentanti del governo nazionale.

3. Lo Stato e gli Enti locali

In base agli interessi, regole e materie che di volta in vola gli enti locali vanno a coinvolgersi, si trovano a trattare di volta in volta alla Regione, allo Stato o ad entrambi.

Nel dettaglio, le città Metropolitane, le Province, i Comuni si riferiscono allo Stato per ciò che concerne:

– (art. 117, comma 2, lett.p), Cost.), ovvero, la legislazione riguardante le funzioni fondamentali, gli organi di governo ed il sistema elettorale; in materia elettorale subentra la normativa regolarizzante l’ambito delle spese e l’ambito riguardante l’elettorato passivo (ad eccezione delle sole cause di ineleggibilità o incompatibilità alle cariche elettive regionali che si connettono alle locali cariche elettive, in base alla sentenza 277 del 2003); in materie riguardanti gli organi di governo vanno a collocarsi non solo le configurazioni di tali organi, ma anche le essenziali funzioni che sono attribuite agli stessi (secondo la sentenza 17 del 2004, la quale dispone l’autorizzazione ad affidare agli assessori e al sindaco la responsabilità dei servizi, uffici e l’adozione dei provvedimenti , per quanto riguarda i comuni di piccole dimensioni che sono sprovvisti di figure professionali adeguate) e riguardo le fondamentali funzioni, riguardanti l’interpretazione della giurisprudenza costituzionale che si riferiscono all’ambito di <<esplicazione di una funzione propria e indefettibile dell’ente locale>> (sentenza 272 del 2004, in base alle non può considerarsi inclusa la gestione dei servizi pubblici locali). Si deve ricordare che ciò che prevede gli elementi annoverati nella lettera p dell’art. 117 Cost. comma 2 , la giurisprudenza costituzionale, li qualifica come <<componenti essenziali dell’intelaiatura dell’ordinamento degli enti locali>>, pertanto non si può stabilire una disciplina che sia complessiva di fonti idonee e decreti legge per gli interventi che siano necessari per casi di urgenza e necessità e non per quei interventi di sistema e di carattere ordinamentale;

– la legislazione riguardante alcune materie nelle quali operano gli enti locali, dall’anagrafe allo stato civile, dalla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, dal coordinamento informatico e statistico alle prestazioni riguardanti i diritti sociali ed i diritti civili;

– i principi fondamentali nelle materie che vanno dalla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla formazione professionale, all’istruzione, dal governo del territorio alla tutela della salute;

– la legge per modificare le circoscrizioni provinciali e la legge per l’istituzione di nuove Province in base all’art 133 della Costituzione.

– gli interventi concernenti il controllo sugli organi, per i casi di motivi di ordine pubblico, impossibilità di funzionamento, gravi violazioni, attraverso poteri ad hoc per lo scioglimento degli organi , la sospensione (tramite disposizione del prefetto) e la rimozione di amministratori ( decretato dal presidente della Repubblica per mezzo del ministro dell’Interno);

– gli interventi di sostituzione , per i casi annoverati nell’art 120 della Costituzione, che sono affidati al governo;

– i principi di coordinamento della finanza pubblica e della materia concorrente  per l’armonizzazione dei bilanci pubblici. Occupavano per tradizione un ruolo preponderante , riguardo la finanza degli enti ed il trasferimento di risorse finanziarie statali; si tratta di quei trasferimenti che con riguardo alle entrate provenienti da tariffe e tributi che gli enti locali direttamente percepiscono. In base all’art 119 della Costituzione che è in attesa di attuazione tuttora, allo Stato restano competenze concernenti gli interventi speciali a favore delle Città Metropolitane, Province e l’istituzione di fondi perequativi per quei territori che per abitante hanno minore capacità fiscale.

4. I Prefetti, il Governo ed il Ministero dell’Interno

Nell’ ambito dell’amministrazione statale , per tradizione L’Amministrazione civile del Mistero dell’Interno  oltre al ministero dell’Economia(relativamente agli espetti finanziari ) si occupano delle problematiche riguardanti il governo locale. Ciò confermerebbe il ruolo del ministro con riguardo alle questioni relative le amministrazioni locali, rientrano anche le vicende che riguardano la Scuola superiore per le amministrazioni locali (Sspal) e la vicenda riguardante la soppressione dell’Agenzia che si occupa della gestione dell’albo dei segretari comunali.

Da questa ripartizione discende che i referendum per le autonomie locali sono differenti rispetto ai referendum previsti per le Regioni.

Il prefetto, a livello periferico è l’organo che storicamente è dotato di fondamentali competenze. Anticamente aveva una funzione controllante. Oggi dette funzioni non sono più esistenti, altre funzioni hanno subito un ridimensionamento per mezzo dei processi di decentramento e di regionalizzazione.

Nonostante ciò, continua a svolgere mansioni alquanto rilevanti il Prefetto come in ambito provinciale per la rappresentanza unitaria dello Stato.

La normativa in materia di riorganizzazione, ovvero la legge 124 del 2015, in particolare all’articolo 8 ha trasformato la prefettura territoriale del Governo-prefettura, attribuendo al prefetto funzione di direzione/coordinamento verso i dirigenti dei vari settori.

5. La Conferenza unificata e la conferenza Stato-Città-Autonomie locali

Dal 2 luglio 1996 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha istituito la Conferenza, ha come obiettivo il coordinamento dell’azione degli enti locali e dello Stato al fine di apportare delle valutazioni circa le autonomie locali ed i principali provvedimenti che la riguardano. Vi è una Conferenza Stato-città-autonomie locali, la quale è composta da un lato dai rappresentanti delle autonomie, ovvero i presidenti dell’Associazione nazionale dei Comuni, Anci, dell’Unione delle Provincie, Upi, presidenti di provincia e sindaci, dall’altro lato dai ministri che sono maggiormente interessati quali Tesoro, Affari regionali e Interno, presieduta dal presidente del Consiglio dei ministri.

All’interno delle riforme dedicate al <<federalismo amministrativo>>, vi è stato un decreto, il decreto n° 281 del 1997 il quale ha unificato all’interno di un’unica conferenza, la c.d. Conferenza unificata, la quale riunisce al suo interno la Conferenza Stato-Regioni (che rimane pur sempre sotto la presidenza del Presidente del Consiglio e riguardo la composizione, risulta composta da tutti i presidenti di regione e da ministri e la Conferenza Stato-città-autonomie locali.

Dopo l’emanazione del decreto legislativo del 1998 numero 112 il legislatore ha affidato alla Conferenza compiti relativi alla promozione di accordi e di intese intercorrenti tra Regioni , autonomie locali e governo, di designazione dei rappresentanti delle autonomie locali, di consulenza, di indirizzo e del relativo procedimento di designazione.

Per il loro operato le Conferenze adoperano delle modalità peculiari dal momento che per assumersi qualunque decisione necessita il <<consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie>> ovvero, da un lato gli enti locali e dall’altro le regioni. Generalmente l’assenso è espresso dall’unanimità dei membri dei due gruppi; <<ove questa non sia raggiunta, l’assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi>> in base alle disposizioni dettate dal decreto legislativo 281 del 1997 all’art 9 comma 4.

Le Conferenze  sono delle istituzioni attive <<nell’ambito della comunità nazionale, quali strumenti per l’attuazione della cooperazione>> pertanto non sono organi del potere esecutivo e non appartengono nemmeno all’apparato regionale, locale o dello Stato.

6. Le questioni regionali e la loro commissione parlamentare

La tematica relativa alle partecipazioni delle autonomie locali nei procedimenti parlamentari, da tempo occupa un ruolo centrale di un dibattito che ha evidenziato delle varie ipotesi, in relazione sia alle funzioni sia alla composizione.

La soluzione non è stata trovata con la riforma costituzionale avvenuta nel 2001, legge costituzionale 3, articolo 11, avevano l’obiettivo di adottare una soluzione temporanea <<sino alla revisione delle norme del Titolo I della Parte seconda della Costituzione>>, era stata prevista la partecipazione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali  dei rappresentanti delle Province autonome, delle Regioni e degli enti locali .

L’art 126 della Costituzione, prevedeva già la Commissione, essa pertanto aveva dei ruoli abbastanza influenti in materia di procedimenti legislativi dal momento che la Commissione aveva l’onere di dare il suo parere circa le materie di competenza concorrente e finanza generale, parere dal quale il Senato o la Camera si sarebbero discostati nel caso di maggioranza assoluta dei componenti.

Ciò che avrebbe dovuto prevedere la normativa costituzionale del 2001 non è stata attuata.

7. Le Regioni e gli Enti locali

L’evoluzione dell’ordinamento aveva portato, già prima della riforma del 2001 ad assicurare maggiore sinergia  tra le Regioni e gli enti locali, che erano state definite come <<centro propulsore e di coordinamento dell’intero sistema di autonomie locali>>.

Alla luce del riformato Titolo V, le Regioni fanno riferimento agli enti locali per ciò che concerne:

– l’esatto conferimento di funzioni alle differenti categorie di enti locali e la disciplina legislativa, in materie rilevanti quali; i servizi sociali, le attività produttive e l’assetto del territorio, stando agli artt. 118 comma 2 e 117 comma 4 della Costituzione. Facendo si che si attuasse in pieno il c.d. principio di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione di cui all’art. 118 comma v1 della costituzione, nel rispetto delle materie concorrenti e rispettando i principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali.

In ambito regionale, le normative delle regioni dispongono in maniera discrezionale l’attribuzione di funzioni amministrative per gli enti locali, oltre a quelle che sono le loro funzioni fondamentali; nonostante che una volta attribuite dette funzioni amministrative agli enti locali, la Regione non le può demandare ai propri organi, in ambito di esercizio  della potestà regolamentare propria delle Province e dei Comuni (in base a quanto disposto dalla sentenza del 2006 numero 246).

Attualmente le Regioni hanno l’onere di compiere un ruolo alquanto influente per il riordino di funzioni che erano state precedentemente conferite a Province e nel riparto tra le amministrazioni regionali, le unioni di comuni o Comuni, cioè per tutto ciò che concerne la normativa delle funzioni delle Province e delle Città Metropolitane.

– la creazione dei nuovi comuni e la modificazione della loro denominazione e delle loro circoscrizioni;

– l’ordinamento delle Comunità montane e delle forme associative, che stando a quanto previsto da un orientamento della corte costituzionale, le competenze costituzionali che non rientrano quelle che l’art 117 al comma 2 Cost. attribuisce a province, Città metropolitane e comuni: indicando che ciò debba essere ritenuta come tassativa: dal momento che la normativa delle comunità montane è ricompresa residualmente nelle competenze delle Regioni, le quali possono mutare regolare il regime di controllo o modificare la composizione dei loro relativi organi di governo (come da sentenza Cost. del 2005 n°244 e 456);

– il prevedere poteri sostitutivi, nel caso in cui non siano stati compiuti attività o atti nelle materie che permangono di competenza regionale(come da sentenza 397 del 2006, 167 del 2005 e 43 del 2004), purché restino in potere ad un organo governativo della Regione e non vengano demandate né al corpo forestale né al difensore civico. E’ necessario che vengano stabilite delle congrue garanzie nei procedimenti nel rispetto del principio di leale collaborazione (sentenze 313 del 2003 e 112 e 173 del 2004)

Il ruolo delle Regioni nei riguardi degli enti locali, risulta evidente anche in altri versanti: ad esempio le Regioni in base a ciò che è stato pronunciato dalla Corte costituzionale, per ciò che concerne gli ambiti di loro competenza, si vanno a configurare come interlocutrici indispensabili nei rapporti tra Comuni e Stato, dal momento che debbano considerarsi illegittime quelle convenzioni che siano state stipulate tra i Comuni e lo Stato, precludendo l’intervento delle Regioni, come recita la sentenza del 2005 numero 219.

Per analogia, deve considerarsi illegittima, da parte dello Stato, dell’istituire fondi da destinarsi ai Comuni prescindendo le Regioni, le quali rischiano di <<divenire strumento indiretto ma pervasivo di ingerenza dello Stato nell’esercizio delle funzioni degli enti locali, e di sovrapposizione di politiche e indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni>> (sentenze del 2003 numero 370 e del 2004 numeri 423, 16 e 49). In questo modo diviene necessario che venga attuato il fondo e la successiva erogazione avvenga , secondo il principio di leale collaborazione, di intesa con la Conferenza Stato-regioni (sentenza 2006 numero 133).

Bisogna ricordare he alle Regioni è stata attribuita la legittimazione a denunciare, le leggi statali per la violazione delle competenze degli enti locali, al cospetto della Corte costituzionale, dal momento che <<la stretta connessione, in particolare, in tema di finanza regionale e locale, tra le attribuzioni regionali e quelle delle autonomie locali, consente di ritenere che la lesione delle competenze locali sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle competenze regionali>> (da recenti sentenze; 311 del 2012, 220 del 2013 ed altre meno recenti quali; 417 del 2005 e 196 del 2004).

8. Differenziazione dell’ordinamento degli Enti locali e legislazione regionale

L’ordinamento degli enti locali, stando alle competenze che gli ha riconosciuti la Costituzione, si può differenziare per via delle varie discipline che vengono adottate dalle Regioni.

Nell’esperienza , nonostante è rimasta unitaria la normativa delle discipline di competenza dello Stato, partendo dalla disciplina del sistema elettorale delle province e dei Comuni e degli organi di governo, si è prodotta una differenza in prevalenza con riguardo alle discipline delle funzioni di competenza regionale e nello specifico alle funzioni provinciali circa la loro ridistribuzione.

Con riguardo agli assetti strutturali, differenza è stata data con riferimento alla normativa degli enti locali differenti da Province e Comuni, facendo riferimento in particolare ai livelli intercomunali.

Nell’assetto costituzionale che si è succeduto dopo il 2001,l’aver riconosciuto alle Regioni delle competenze legislative più ampie, ha delle influenze su detti versanti, nei quali vengono delineati degli ambiti di competenza che disciplinano l’ordinamento dei livelli associativi e l’esercizio delle funzioni.

In relazione al regime di controllo ci sono state delle diversità.

9. I Consigli delle autonomie locali e le Conferenze Regione-Autonomie locali 

Sul piano nazionale è stato definito un sistema di raccordo tra vari live, esso è stato stabilito tramite le conferenze Stato-Regioni e Stato-Città-Autonomie locali. Dette Conferenze hanno contribuito alla previsione di modalità e organismi di collaborazione e di raccordo con gli enti locali attraverso le riforme <<Bassanini>>. Il raccordo era stato basato su conferenze tra esecutivi presiedute dal Presidente della Regione e Consigli delle autonomie locali, si tratta di un organo di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie nelle Regioni.

Vi è da dire che il decreto 112/1998 , richiedeva che le decisioni fondamentali per gli stessi enti dovessero essere concordate all’interno delle sedi concertative.

Con la riforma del 2001 , l’esistenza di un raccordo strutturale tra regioni ed enti locali ha trovato accoglienza all’interno della stessa costituzione. Nella quale l’articolo 123 della Costituzione al suo ultimo comma ha disposto che tutti gli statuti della Regione sono disciplinati dal Consiglio delle autonomie locali, i quali consistono in un organo di consultazione tra enti locali e Regione.

Se il prevedere l’esistenza dell’organo costituisce un elemento necessario per gli statuti regionali, la sua disciplina dipende dalle scelte compiute dalle regioni. In questo modo lo statuto regionale è tenuto a intraprendere in maniera concreta i motivi fondanti la cooperazione . Configurando la Regione come centro di produzione di regole che devono essere applicate da altri soggetti, ovvero dagli enti locali e non debba più essere configurata come soggetto della prestazione di servizi e gestione di funzioni. Alla luce di questo assetto è essenziale che vengano adottate delle decisioni condivise, nel quale il livello regionale, di competenza nella formazione della maggior parte delle leggi relative le attività compiute dagli enti locali, si può avvalere dell’apporto e dell’esperienza degli stessi enti locali che le mettono in atto.

Concretamente, gli statuti regionali svolgono funzioni di rappresentazione , cooperazione, coordinamento, partecipazione ed iniziativa.

I C.A.L., ovvero i Consigli delle autonomie locali, hanno delle caratteristiche peculiari, quali:

Autonomia funzionale ed organizzativa; la quale viene garantita a partire dall’elezione da parte del popolo del proprio Presidente e detta autonomia prevede anche l’adozione di un proprio regolamento interno

La sua composizione; la natura dei rappresentanti è controversa, gli statuti non sono abbastanza esaustivi per risolvere la questione inerente la loro natura, ma tuttavia si limitano solamente a fare rinvio alla legge regionale. In alcuni casi, gli statuti intervengono circa la composizione ( in modo contestabile, dal momento che si tratta di soggetti caratterizzati da una natura alquanto distinta) al fine di affiancare membri che sono stati espressi dalle <<autonomie funzionali>>, ai rappresentati di Province e dei Comuni. All’interno delle leggi regionali, si può notare che prevale tendenzialmente l’inserimento diretto , dovuti alla carica che si ricopre, i presidenti di Provincia e i sindaci dei Comuni capoluogo; per quanto riguarda i restanti comuni invece, sono previste delle categorie di rappresentanti, in base a criteri quali i parametri demografici. Alcune volte, accanto ai presidenti di Provincia ed ai sindaci sono inseriti, anche se in quantitativo alquanto ridotto i rappresentanti dei Consigli comunali. Il non ricoprire più da parte dell’ente la sua carica, comporta conseguenzialmente il decadere dal CAL. Vengono a configurarsi degli organi che presentano delle composizioni ampie e variegate, caratterizzate da un numero di membri che non si discosta molto dal numero previsto per il Consiglio regionale.

Il suo funzionamento; Nelle sedute dei CAL, possono partecipare altri amministratori, che sono delegati da loro stessi, in questo caso, la delega è esclusa espressamente: in genere è consentito partecipare anche agli assessori regionali e consiglieri, in detto caso hanno solamente il diritto di parola e sono esclusi dal diritto di voto; pertanto la partecipazione viene estesa ad altri rappresentanti di autonomie locali come ai presidenti Uncem, Upi ed Anci; a coloro che sono rappresentanti di autonomie funzionali, come ad esempio il Piemonte e per richiesta anche ai dirigenti di enti locali e della Regione. Per quanto riguarda i temi di interesse comune , sono previste in alcun statuti come quello della regione Toscana, delle congiunte sedute del Consiglio delle autonomie di concerto all’ Assemblea della regione, si tratta di sedute che avvengono ogni dieci anni , ed hanno il fine di esaminare lo stato delle autonome all’interno della regione, ad esempio della Calabria.

9.1. Le funzioni

– Propositive; vengono ad affiancarsi funzioni di proposta e di iniziativa legislativa nei riguardi del Consiglio regionale.

– Consultive; vi sono i pareri riguardo alle proposte degli atti che sono sottoposti all’esame del consiglio della Regione, vengono dati per mezzo di richiesta della Giunta della Regione e dell’Assemblea, nella maggior parte dei casi sono da ritenersi obbligatori per materie riguardanti: la ripartizione delle risorse per i programmi di sviluppo regionale, per le competenze locali e l’istituzione degli enti regionali, per le modifiche relative agli statuti dei rendiconti e dei bilanci. I pareri che vengono emessi non hanno una natura di carattere vincolate, sebbene l’Assemblea regionale si può discostare soltanto dal medesimo parere per mezzo di voto ad assoluta maggioranza dei membri. Normalmente il parere viene espresso in fase iniziale di procedimento legislativo, anche se in alcuni casi può avvenire dopo che il testo sia stato adottato da parte della commissione consiliare di competenza e precedentemente alla votazione finale. Vi è la previsione di un termine , qualora il termine sia decorso inutilmente, si da seguito al procedimento legislativo a prescindere dal parere, il quale deve considerarsi espresso positivamente in base ad alcune leggi regionali, come ad esempio le leggi della Puglia. Alcune volte, è il caso ad esempio della regione piemontese, che per le ipotesi di obbligatorio parere viene ad affiancarsi la previsione che la Giunta o il Consiglio chiedano che vengano espresse delle osservazioni relativamente ad altri progetti di legge oppure che lo stesso CAL di propria iniziativa esprima delle proprie osservazioni, come nel caso della Regione Toscana.

– Designazione o nomina; facendo riferimento ai rappresentanti che esprimono le loro istanze provinciali e comunali in organi regionali.

– Concertazione; il Consiglio delle autonomie viene a configurarsi, come la sede presso cui vengono raggiunti intese e accordi tra il sistema delle autonomie e la Regione. Il CAL generalmente esprime all’unanimità il suo assenso, ma nei casi nei quali manchi l’unanimità è sufficiente anche la maggioranza assoluta. Le funzioni di concertazione, vengono demandate a sedi distinte di raccordo tra enti locali e Giunta; per esempio al una Conferenza Regione-autonomie locali nel caso in cui sia prevista, o ai protocolli con le associazioni rappresentative delle autonomie locali.

– Ricorsi; alcuni statuti riconoscono in maniera espressa alla giunta funzioni di proposizioni di ricorsi alla Giunta reginale nei riguardi di norme statali che siano state ritenute lesive dell’autonomia costituzionale che iene riconosciuta agli enti locali. Viene riconosciuta inoltre l’attitudine di richiedere la pronuncia della conformità delle leggi regionali allo statuto da parte della commissione di garanzia statutaria.

– Raccordo con la Giunta; è prevista per gli atti di programmazione ed indirizzo.

Tempi di durata; generalmente il CAL resta in carica quanto dura in carica il corrispondente consiglio regionale. I componenti non vengono rinnovati di diritto , ed il suo rinnovo è previsto a seguito delle elezioni regionali.

10. Come si presentano le forme di raccordo tra Enti locali e Regioni dopo la legge 2014 n. 56

A seguito della normativa 56 del 2014 i nuovi assetti acquisiti dalle Province e dalle Città metropolitane, che erano basati su forme indirette di rappresentanza, hanno comportato la necessità di rivalutare gli assetti delle forme di raccordo tra enti locali e Regioni, partendo dai vari Consigli delle autonomie locali.

Essi si basavano sulla distinta presenza di rappresentanti che erano espressi dalle Province, da un lato vi erano i comuni, dall’altro lato adesso i comuni si identificano nelle stesse persone dal momento che posso esprimere una unitaria rappresentanza. Diverse normative regionali hanno colto quest’occasione al fine di rivedere nel loro complesso i modi e gli assetti di questi raccordi, Inoltre via via si affermano delle specifiche forme e sedi per favorire la collaborazione tra le città metropolitane e le Regioni che si distinguono da quelle finalizzate al coinvolgimento la generalità degli enti locali.

 

 

 

 

 


Bibliografia
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