
Il transito del diritto: le frontiere mobili dell’omicidio nell’era dell’autodeterminazione terapeutica e riproduttiva
L’indagine sul crinale che separa la vita nascente dal tramonto dell’esistenza, e sulla conseguente qualificazione delle condotte che ne determinano la cessazione, impone al giurista un’analisi che trascende la mera esegesi codicistica, per approdare a una più complessa architettura di bilanciamenti costituzionali. Il cuore della questione risiede nell’ontologia della soggettività giuridica e nella sua declinazione differenziata tra ambito civilistico e ambito penalistico, poiché il concetto di «persona» non si presenta come un monolite, ma come una categoria plastica, modulata in funzione degli interessi protetti. Sul piano civilistico, come noto, l’art. 1 c.c. ancora l’acquisto della capacità giuridica al momento della nascita, pur preservando, attraverso gli artt. 462 e 784 c.c., i diritti patrimoniali del concepito e del nascituro non concepito, subordinandoli alla condicio iuris della nascita. Tale anticipazione della tutela, tuttavia, non deve indurre a sovrapporre la soggettività patrimoniale alla soggettività penale. Nel perimetro del diritto punitivo, infatti, la linea di demarcazione tra aborto e omicidio viene tracciata dal passaggio dallo stato di «feto» a quello di «uomo», termine che la giurisprudenza di legittimità individua nell’inizio del travaglio o, più precisamente, nel distacco del feto dall’utero materno e nell’avvio della vita autonoma. Ne consegue che la soppressione del prodotto del concepimento, pur incidendo su un bene di altissimo rilievo costituzionale, quella «scintilla della vita» protetta dall’art. 2 Cost., non integra il delitto di omicidio ex art. 575 c.p., ma ricade nella disciplina speciale della l. n. 194/1978. Questa distinzione non costituisce un mero tecnicismo, ma riflette un bilanciamento necessario: qualificare l’aborto come omicidio significherebbe negare la soggettività della gestante, riducendola a mero contenitore biologico e obliterando il suo diritto alla salute e all’autodeterminazione. La liceità dell’interruzione della gravidanza, entro i termini e alle condizioni poste dal legislatore, riposa dunque sulla relazione gerarchica tra una persona già esistente, la donna, e un’entità in formazione.
Speculare, e tuttavia diametralmente opposta, è la problematica che attiene al fine vita, nella quale il conflitto non si consuma tra due entità distinte, ma all’interno della medesima persona. Il paradosso che attraversa il sistema risiede nella resistenza a riconoscere al malato terminale quel medesimo diritto di autodeterminazione che viene riconosciuto alla donna in stato di gravidanza. Se alla gestante è consentito incidere sulla vita del nascituro in nome della propria salute psicofisica, occorre interrogarsi, con rigore dogmatico, sulle ragioni per cui al soggetto pienamente capace sia negata la facoltà di disporre della propria esistenza attraverso l’aiuto di terzi. La risposta va ricercata nel persistente retaggio del principio di indisponibilità della vita umana, che il Codice Rocco ha cristallizzato negli artt. 579 e 580 c.p., rispettivamente in materia di omicidio del consenziente e di istigazione o aiuto al suicidio, concependo la vita come un bene di rilievo pubblicistico, del quale lo Stato rivendica la tutela anche contro la volontà del titolare. Tuttavia, la sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale, resa nel caso Cappato, ha aperto un varco in questo impianto, introducendo una causa di non punibilità che, lungi dal legittimare un indiscriminato «diritto al suicidio», riconosce la non punibilità dell’aiuto prestato a chi versi in condizioni di sofferenza estrema e irreversibile, sia tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e conservi la capacità di assumere decisioni libere e consapevoli.
Il punto di sutura tra le due tematiche, aborto e fine vita, svela la crisi della «persona» come concetto assoluto. L’ordinamento ammette la soppressione del concepito per salvaguardare la libertà e la salute della madre, ma pretende condizioni rigorose e procedure stringenti per consentire al morente di congedarsi dalla vita. L’omicidio, inteso come lesione del bene vita di un soggetto già nato, rimane dunque il baricentro inamovibile del sistema, mentre l’aborto e il suicidio assistito si configurano come «zone d’eccezione», governate da logiche di bilanciamento differenti. In questa prospettiva, la risposta alla domanda se l’aborto sia o meno un omicidio non può che essere negativa sul piano della tipicità penale, poiché manca l’oggetto materiale del reato, ossia l’uomo vivo e giuridicamente rilevante come persona nel senso penalistico del termine. Tuttavia, sul piano bioetico e della filosofia del diritto, la tensione resta irrisolta: la capacità del concepito di succedere per testamento dimostra che esso è già «qualcuno» per il diritto patrimoniale, creando un’asimmetria rispetto al diritto penale, che lo considera «qualcosa» di meno di un uomo fino al momento penalmente rilevante del passaggio alla vita autonoma. Ne deriva che il diritto penale della modernità non è più soltanto un sistema di verità ontologiche, ma una complessa ingegneria dei diritti fondamentali, nella quale la vita viene protetta con intensità crescente man mano che si stabilizza la soggettività. In tale quadro, la punibilità dell’omicidio resta l’estremo baluardo contro l’arbitrio, mentre aborto e fine vita rappresentano i luoghi tragici in cui la legge è chiamata a confrontarsi con la libertà dolente dell’individuo. La sfida per il giurista è evitare che tali eccezioni si traducano in una svalutazione del bene vita in sé, mantenendo fermo il principio per cui il diritto, pur potendo regolare il nascere e il morire, non può mai abdicare alla funzione di proteggere la dignità dell’essere umano in ogni sua stazione, riconoscendo al contempo che la forma più alta di tale dignità può risiedere proprio nella libertà di una scelta consapevole.
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Valentina Mellino
Valentina Mellino, avvocato penalista.
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