
Prescrizione sportiva e tutela dei minori: il caso Pairone e le prospettive di riforma
Abstract. La disciplina della prescrizione nell’ordinamento sportivo solleva specifici problemi di tutela quando riguarda abusi, violenze e maltrattamenti commessi nei confronti di minori. La decorrenza del termine dal fatto e l’applicazione di scadenze commisurate alle stagioni sportive possono precludere un accertamento disciplinare quando la segnalazione intervenga a distanza di anni, secondo dinamiche compatibili con la vulnerabilità della vittima e con le conseguenze del trauma. Il caso di Giulia Pairone offre un esempio significativo: il procedimento federale è stato effettivamente instaurato, ma si è concluso con la dichiarazione di estinzione dell’azione disciplinare per prescrizione. Muovendo dalla cornice CONI e dalle disposizioni federali esaminate, il contributo analizza il rapporto tra tutela penale e sportiva, distingue le misure preventive dalle sanzioni e considera i possibili profili convenzionali alla luce degli artt. 3, 8 e 13 CEDU. Ne emerge l’esigenza di regole specifiche sulla durata e sulla decorrenza della prescrizione, accompagnate da strumenti di segnalazione accessibili, procedimenti indipendenti e misure di protezione proporzionate.
Sommario: 1. L’indagine ChangeTheGame-Nielsen del 2023 e il problema dell’emersione degli abusi – 1.1. Dimensione empirica del fenomeno e forme di violenza – 1.2. Prescrizione e gerarchia degli interessi protetti – 1.3. Il confronto con la tutela penale – 2. Il caso Giulia Pairone: accertamento penale e prescrizione disciplinare – 2.1. La ricostruzione dei procedimenti – 2.2. La decorrenza del termine e i limiti della risposta federale – 3. I profili convenzionali: artt. 3, 8 e 13 CEDU – 3.1. Obblighi positivi di protezione ed effettività dei rimedi – 4. Proposte di riforma per una tutela sportiva attenta alla condizione minorile – 4.1. Durata dei termini, decorrenza e coordinamento federale – 4.2. Segnalazioni, formazione, indipendenza e misure di protezione
Introduzione
La riforma dello sport ha inserito la protezione dei minori tra gli obiettivi della disciplina di settore. L’art. 33, comma 6, del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, demanda a un provvedimento attuativo l’introduzione di disposizioni specifiche per la salute e la sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, comprendendo adempimenti informativi e la designazione di un responsabile della loro protezione.[1]
L’art. 16 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, delinea un diverso e complementare livello di intervento: agli organismi sportivi individuati dalla disposizione compete la predisposizione delle linee guida; alle associazioni e alle società sportive spetta l’adozione dei modelli organizzativi e di controllo e dei codici di condotta conformi a tali indicazioni.[2] La distinzione tra soggetti obbligati e strumenti richiesti consente di ricostruire correttamente la distribuzione delle responsabilità organizzative.
Questi presidi richiedono, tuttavia, un coordinamento con le regole della giustizia sportiva. La predisposizione di canali di segnalazione e di misure preventive rischia di perdere parte della propria efficacia se la successiva emersione dei fatti incontra un ostacolo temporale che impedisce qualsiasi decisione sulla responsabilità disciplinare.
L’autonomia sportiva non sottrae la tutela dei minori ai principi fondamentali dell’ordinamento. Al tempo stesso, la differenza di funzioni tra giustizia penale e giustizia disciplinare impedisce di valutare la seconda attraverso la sola maggiore o minore severità rispetto alla prima. Occorre chiedersi se gli strumenti federali siano adeguati alle caratteristiche degli abusi e alla protezione delle persone esposte al rischio.
Il problema si concentra, in particolare, sul rapporto tra il tempo necessario alla vittima per riconoscere e riferire l’esperienza subita e il tempo entro il quale l’ordinamento sportivo conserva il potere di sanzionare. Una disciplina efficace deve tenere conto di entrambe le dimensioni, bilanciando la protezione dei minori con la certezza dei rapporti e con le garanzie dell’incolpato.
1. L’indagine ChangeTheGame-Nielsen del 2023 e il problema dell’emersione degli abusi
1.1. Dimensione empirica del fenomeno e forme di violenza
L’indagine ChangeTheGame-Nielsen, svolta nel 2023, ha coinvolto 1.446 persone tra i 18 e i 30 anni che avevano praticato sport organizzato prima della maggiore età. Il 38,6% del campione ha riferito almeno un’esperienza di violenza nella pratica sportiva prima dei diciotto anni. Si tratta, dunque, di una rilevazione retrospettiva su giovani adulti, non di un’indagine condotta direttamente su minori.[3]
Le percentuali riportate per le diverse forme di violenza sono: psicologica, 30,4%; fisica, 18,6%; negligenza, 14,5%; sessuale senza contatto, 10,3%; sessuale con contatto, 9,6%. Le categorie non sono reciprocamente esclusive. Il rapporto indica inoltre gli impianti sportivi e gli spazi adibiti a spogliatoio o doccia tra i luoghi delle esperienze riferite e documenta ostacoli alla richiesta di aiuto, quali la normalizzazione dei comportamenti, il timore delle conseguenze e la difficoltà di individuare un interlocutore.[3]
Sul piano giuridico, questi elementi impongono di interrogarsi sulla capacità delle procedure di favorire l’emersione delle condotte. Nei rapporti di affidamento, autorità o dipendenza che possono caratterizzare la pratica sportiva minorile, la possibilità astratta di presentare una segnalazione non equivale necessariamente alla possibilità concreta di farlo tempestivamente.
1.2. Prescrizione e gerarchia degli interessi protetti
Il sistema non è privo di una cornice comune. L’art. 45 del Codice della giustizia sportiva CONI disciplina la prescrizione dell’azione, prevedendo termini differenziati: la stagione successiva per le violazioni relative alla gara, la sesta per quelle gestionali ed economiche, l’ottava per l’alterazione dei risultati e la quarta per gli altri casi. La decorrenza è collegata al fatto disciplinarmente rilevante; il sistema contempla inoltre regole sull’interruzione, sulla posizione rilevante nell’ordinamento federale e sulla sopravvenuta estraneità a esso.[4]
Anche l’art. 40 del Codice di giustizia sportiva FIGC, nel testo aggiornato al 10 luglio 2025, distingue tra stagione successiva per le violazioni relative alla gara, sesta stagione per l’illecito amministrativo, ottava per l’illecito sportivo e quarta per gli altri casi.[5] La disposizione adotta dunque una classificazione per categorie di infrazioni, rispetto alla quale occorre individuare la collocazione delle singole condotte abusive.
Il problema della gerarchia degli interessi si manifesta quando condotte gravemente lesive dell’integrità personale ricadono nella categoria residuale, assoggettata a un termine inferiore a quello previsto per l’alterazione dei risultati. Tale differenza non dimostra, da sola, l’illegittimità della disciplina, ma richiede una giustificazione capace di confrontarsi con la gravità dell’offesa e con le difficoltà della sua emersione.
La questione non si esaurisce, quindi, nella frammentazione federale. Investe anzitutto l’adeguatezza della regola generale e l’opportunità di introdurre una disciplina espressamente dedicata agli abusi sui minori. L’armonizzazione dovrebbe operare a partire dalla cornice esistente, rafforzandola su questo specifico terreno.
Occorre, inoltre, rispettare l’unità di computo prevista dalle disposizioni: un termine che scade al termine di una determinata stagione sportiva non coincide necessariamente con un identico numero di anni decorrenti dalla data della condotta.
1.3. Il confronto con la tutela penale
Il raffronto con il diritto penale è utile se riguarda disposizioni e funzioni individuate con precisione. La prescrizione del reato, il termine per proporre querela e la prescrizione dell’azione disciplinare sono istituti distinti. Il decorso del termine disciplinare non va pertanto descritto come un divieto generale di denunciare o segnalare i fatti.
Nel sistema penale, la durata della prescrizione è regolata dall’art. 157 c.p.; la decorrenza è disciplinata dall’art. 158 c.p. Quest’ultimo contempla, per i reati richiamati dall’art. 392, comma 1-bis, c.p.p., commessi nei confronti di minori, la decorrenza dal compimento dei diciotto anni della persona offesa, salvo il precedente esercizio dell’azione penale. In tale ultima ipotesi, il termine decorre dall’acquisizione della notizia di reato. Questa regola è stata introdotta dall’art. 1, comma 10, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui comma 15 ne circoscrive l’applicazione ai fatti successivi alla sua entrata in vigore.[6]
Il rilievo sistematico della disposizione consiste nel riconoscimento legislativo della specificità temporale degli abusi sui minori. Non ne deriva una necessaria identità tra termini penali e sportivi; ne discende, piuttosto, un criterio con il quale confrontare la ragionevolezza delle scelte federali.
Il sistema sportivo può perseguire esigenze proprie, ma dovrebbe assicurare un intervallo concretamente utilizzabile per l’accertamento dopo che la vittima abbia raggiunto condizioni di maggiore autonomia. Se il termine si consuma interamente durante la minore età o poco dopo, la possibilità di attivare una tutela disciplinare rischia di rimanere soltanto teorica.
2. Il caso Giulia Pairone: accertamento penale e prescrizione disciplinare
2.1. La ricostruzione dei procedimenti
La vicenda di Giulia Pairone rende concreto il problema. La decisione FITP n. 13/2025 richiama la condanna di primo grado del Tribunale di Ivrea del 30 maggio 2024 e colloca le condotte contestate tra il settembre 2009 e il marzo 2013. Il procedimento federale fu effettivamente instaurato: all’indagine seguirono il deferimento e la trattazione davanti al Tribunale. La decisione del 13 giugno 2025 dichiarò l’azione disciplinare estinta per prescrizione, senza affrontare il merito.[7]
Gli sviluppi penali successivi vanno tenuti distinti. Secondo le notizie pubblicate nell’ottobre 2025, in appello la pena è stata ridotta per l’intervenuta prescrizione della violenza sessuale, restando la condanna per maltrattamenti.[8] Tale ricostruzione giornalistica non viene qui assunta come prova dell’irrevocabilità della decisione.
Nel novembre 2025 la stampa ha inoltre riferito di un’iniziativa davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo.[9] La notizia va distinta dall’accertamento dell’avvenuta registrazione del ricorso, della sua comunicazione al Governo o dell’adozione di una decisione: non consente di attribuire alla Corte valutazioni che le fonti esaminate non documentano.
2.2. La decorrenza del termine e i limiti della risposta federale
Nel procedimento FITP la Procura proponeva di collegare la decorrenza alla conoscenza federale dei fatti; il Tribunale l’ha invece riferita alle condotte, interpretando la posizione rilevante come legame del soggetto con la federazione.[7]
La distinzione è decisiva per individuare il limite del sistema. La critica non può essere costruita sull’inesistenza di un’attività federale, che risulta documentata, ma sull’impossibilità di giungere a un accertamento disciplinare quando la vicenda emerge dopo la scadenza del termine.
Il caso mostra, inoltre, che il problema del tempo può incidere anche sulla risposta penale. Il confronto fra i due ordinamenti deve quindi evitare rappresentazioni schematiche: la maggiore estensione di un termine non garantisce, in ogni vicenda, una decisione di merito per tutti i fatti contestati.
Resta la specifica esigenza sportiva di verificare tempestivamente i rischi e le condizioni di esercizio di attività a contatto con minori. La prescrizione della responsabilità per fatti pregressi e la valutazione di un rischio attuale attengono a piani diversi, da coordinare attraverso presupposti e poteri espressamente disciplinati. Non è sufficiente invocare la prevenzione per applicare, sotto altra denominazione, una sanzione ormai preclusa.
3. I profili convenzionali: artt. 3, 8 e 13 CEDU
3.1. Obblighi positivi di protezione ed effettività dei rimedi
L’eventuale controllo convenzionale investirebbe gli obblighi dello Stato e l’adeguatezza del sistema nazionale di protezione. La Corte EDU non opera come ulteriore grado della giustizia sportiva: la questione riguarda la capacità dell’ordinamento di prevenire e affrontare gravi lesioni dei diritti della persona anche quando siano commesse da privati.
La giurisprudenza richiamata offre criteri rilevanti, da utilizzare rispettandone l’oggetto. In X e Y c. Paesi Bassi, 26 marzo 1985, il problema riguardava una lacuna della tutela penale rispetto alla violenza sessuale subita da una minore con disabilità. In M.C. c. Bulgaria, 4 dicembre 2003, la Corte ha affrontato gli obblighi di protezione e di effettiva investigazione della violenza sessuale, valorizzando l’assenza di consenso.[10] In O’Keeffe c. Irlanda, Grande Camera, 28 gennaio 2014, ha esaminato le carenze della protezione dagli abusi nell’istruzione primaria e l’effettività dei rimedi.[11]
Questi precedenti non decidono direttamente la compatibilità di un termine disciplinare federale con la Convenzione. Consentono però di formulare un interrogativo pertinente: se le regole sportive rendono prevedibilmente impraticabile l’accertamento di abusi emersi tardivamente, quali strumenti assicurano comunque una protezione effettiva dei minori?
La valutazione richiede di considerare, insieme alla disciplina sportiva, la risposta penale, gli altri rimedi disponibili e i poteri di prevenzione e controllo. La brevità del termine federale non basta, isolatamente, a dimostrare una responsabilità convenzionale dello Stato; può tuttavia costituire un elemento di una più ampia insufficienza del sistema.
Gli artt. 3 e 8 CEDU orientano questa analisi verso la protezione dell’integrità fisica e psichica. L’art. 13 assume rilievo rispetto alla disponibilità di rimedi effettivi per doglianze convenzionali sostenibili. Non si tratta di riconoscere un diritto automatico alla duplicazione della sanzione, ma di verificare se il complesso degli strumenti esistenti sia in grado di offrire una tutela concreta.
La rilevanza del tema convenzionale non dipende, del resto, dall’esito di una singola iniziativa processuale. I criteri di effettività possono già orientare la revisione delle regole sportive, evitando che l’organizzazione si limiti a ricevere segnalazioni per le quali non dispone poi di strumenti adeguati di accertamento e protezione.
4. Proposte di riforma per una tutela sportiva attenta alla condizione minorile
4.1. Durata dei termini, decorrenza e coordinamento federale
La prima direttrice di riforma dovrebbe consistere nell’introduzione di una disciplina specifica della prescrizione per abusi, violenze e maltrattamenti commessi nei confronti di minori. Il suo contenuto dovrebbe essere definito nella cornice comune CONI e coordinato con le disposizioni federali, assicurando uno standard minimo di protezione.
Non basta aumentare il numero delle stagioni sportive. Se il termine continua a decorrere integralmente dalla condotta, anche una sua estensione può risultare insufficiente quando gli abusi iniziano in età precoce o si protraggono nel tempo. Occorre intervenire congiuntamente sulla durata e sulla decorrenza.
Una soluzione da valutare è il differimento dell’inizio del termine almeno al raggiungimento della maggiore età, accompagnato da un periodo successivo adeguato all’emersione. L’eventuale valorizzazione della conoscenza dei fatti da parte degli organi federali richiede invece una definizione puntuale del momento rilevante e dei suoi effetti, affinché la regola rimanga prevedibile e verificabile.
La riforma dovrebbe precisare anche il trattamento delle condotte reiterate e gli effetti degli atti interruttivi e delle eventuali cause di sospensione. Una disciplina espressa ridurrebbe il ricorso a interpretazioni estensive di formule concepite per situazioni diverse. La successione delle regole nel tempo deve essere regolata senza postulare la riapertura automatica di responsabilità già estinte.
Sul versante della tipizzazione e dell’organizzazione, la FIGC ha adottato il Regolamento per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni e introdotto l’art. 28-bis del proprio Codice di giustizia sportiva. Il regolamento individua le condotte rilevanti e gli strumenti di prevenzione; l’art. 28-bis distingue, fra l’altro, la commissione di condotte abusive, l’inosservanza dei doveri di segnalazione e le ipotesi collegate a determinate condanne definitive.[12]
Si tratta di interventi significativi, ma la tipizzazione delle condotte e la previsione delle relative sanzioni non dimostrano, di per sé, un corrispondente allungamento della prescrizione. I due profili devono essere verificati e coordinati separatamente.
Il rapporto con il giudizio penale dovrebbe essere disciplinato in modo da consentire la circolazione degli elementi utilizzabili, nel rispetto delle garanzie e della riservatezza, senza trasformare l’attesa della sentenza in una causa di inattività federale. L’eventuale rilievo autonomo di una condanna definitiva deve risultare dalle norme applicabili e non può essere dato per implicito.
4.2. Segnalazioni, formazione, indipendenza e misure di protezione
L’intervento sui termini deve accompagnarsi a procedure che favoriscano l’emersione tempestiva. Occorrono canali di segnalazione riconoscibili e accessibili, informazioni comprensibili anche ai minori, protezione dalle ritorsioni e interlocutori dotati di competenze adeguate. Un canale formalmente disponibile, ma percepito come interno alla medesima struttura da cui dipende la carriera sportiva, può non offrire sufficiente fiducia.
La formazione di tecnici, dirigenti e responsabili della protezione dovrebbe comprendere il riconoscimento delle condotte abusive, i limiti della relazione educativa e le modalità di gestione delle segnalazioni. L’obiettivo è evitare che umiliazioni, intimidazioni o comportamenti sessualizzati siano confusi con metodi di preparazione o con prassi ordinarie dell’ambiente agonistico.
Gli obblighi di segnalazione agli organi sportivi vanno distinti dagli obblighi di denuncia all’autorità giudiziaria previsti dalla legge. La chiarezza dei destinatari, dei presupposti e dei canali riduce il rischio di omissioni e di improprie sovrapposizioni tra responsabilità organizzative e compiti investigativi.
L’indipendenza dell’accertamento richiede, inoltre, che la gestione della vicenda sia sottratta a conflitti di interesse. La tutela della reputazione dell’organizzazione non può condizionare la raccolta degli elementi o l’attivazione delle competenze disciplinari. Vanno assicurati un esame tempestivo delle segnalazioni, la conservazione dei documenti e modalità di ascolto rispettose della persona coinvolta.
Le misure cautelari o preventive devono fondarsi su elementi concreti e su una valutazione motivata del rischio. Possono comprendere, quando previste dalle regole applicabili, limitazioni temporanee delle attività a contatto con minori, da graduare secondo necessità e proporzionalità e da sottoporre a riesame. La loro adozione non equivale a un accertamento anticipato della responsabilità e non può dipendere dall’onere dell’interessato di dimostrare la propria innocenza.
La giustizia sportiva conserva una funzione sanzionatoria, mentre la prevenzione organizzativa interviene anche prima e indipendentemente dall’irrogazione di una sanzione, nei limiti dei poteri attribuiti. Le due dimensioni devono integrarsi: la prima accerta responsabilità secondo le regole del procedimento; la seconda deve ridurre l’esposizione a rischi effettivi attraverso strumenti appropriati.
Una riforma coerente richiede pertanto termini compatibili con l’emersione degli abusi, procedimenti affidabili e una capacità di protezione tempestiva. La credibilità della funzione educativa dello sport si misura anche nella possibilità, per chi ha subito una violenza da minorenne, di essere ascoltato quando riesce a riferirla e di trovare una risposta giuridicamente adeguata.
Note
[1] D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, art. 33, comma 6. Per il testo come modificato dal d.lgs. 29 agosto 2023, n. 120, v. le note all’art. 1 del decreto correttivo, in Normattiva.
[2] D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, art. 16, commi 1 e 2, Gazzetta Ufficiale, n. 68 del 19 marzo 2021. Per la distinzione degli adempimenti, cfr. anche la massima ufficiale FIGC relativa alla decisione n. 57/CFA/2024-2025/I.
[3] ChangeTheGame-Nielsen, General Report Italia, indagine 2023, versione resa disponibile nel 2024, pp. 16, 19, 24-25. La pagina metodologica dell’associazione colloca la raccolta dei dati tra febbraio e marzo 2023.
[4] CONI, Codice della giustizia sportiva, testo approvato con deliberazione n. 1538 del 9 novembre 2015, art. 45; per la riapertura delle indagini e il relativo termine, art. 44, comma 5.
[5] FIGC, Codice di giustizia sportiva, testo aggiornato al C.U. n. 18/A del 10 luglio 2025, art. 40. L’esposizione si riferisce alla versione espressamente indicata; l’illecito sportivo menzionato dalla disposizione riguarda la categoria disciplinata dall’art. 30.
[6] Codice penale, artt. 157 e 158; c.p.p., art. 392, comma 1-bis. Per l’introduzione della regola sulla decorrenza e la sua disciplina temporale, legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, commi 10 e 15, testo ufficiale.
[7] FITP, Tribunale federale, decisione n. 13/2025, procedimento n. 44/2024, 13 giugno 2025, pubblicata il 20 giugno 2025, pp. 1-3 e 6-8; art. 99, commi 1, 2 e 4, R.G. FITP.
[8] La Stampa, 24 ottobre 2025, notizia sulla riduzione della pena in appello. Il riferimento è giornalistico e non sostituisce il testo della sentenza.
[9] la Repubblica, 7 novembre 2025, «L’allenatore di tennis abusava di me»: il caso di Giulia Pairone arriva alla Corte europea. Il richiamo riguarda la notizia dell’iniziativa; non attesta una pronuncia o una valutazione di ammissibilità della Corte EDU.
[10] Corte EDU, X e Y c. Paesi Bassi, ric. n. 8978/80, 26 marzo 1985, §§ 23-27; M.C. c. Bulgaria, ric. n. 39272/98, 4 dicembre 2003, §§ 150-153. Per la ricostruzione dei relativi principi, v. la Guide on Article 8, a cura della Cancelleria della Corte EDU, aggiornata al 28 febbraio 2026, §§ 9 e 123-130.
[11] Corte EDU, Grande Camera, O’Keeffe c. Irlanda, ric. n. 35810/09, 28 gennaio 2014, in particolare §§ 144-152, 168-169 e 177-187.
[12] FIGC, Regolamento per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, aggiornato al 10 dicembre 2024, e C.U. n. 69/A del 27 agosto 2024, introduttivo dell’art. 28-bis CGS, con le rispettive disposizioni di entrata in vigore.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.
Stefano Verduchi
Ultimi post di Stefano Verduchi (vedi tutti)
- Prescrizione sportiva e tutela dei minori: il caso Pairone e le prospettive di riforma - 18 Ottobre 2026
- Educare alla sostenibilità nelle scuole – II Parte - 26 Febbraio 2025
- Educare alla sostenibilità nelle scuole – I Parte - 24 Febbraio 2025






