
L’ennesima strumentalizzazione politica del diritto penale: il nuovo reato di femminicidio (art. 577-bis c.p.)
Sommario: 1. La genesi politico-mediatica del nuovo delitto di femminicidio – 2. Analisi testuale della fattispecie neointrodotta – 3. Moralità e legalità – 4. Profili di rilievo degli artt. 575 c.p. e ss. – 5. Genere della vittima tra selezione penale e Costituzione – 6. Diritto o Metafisica?
1. La genesi politico-mediatica del nuovo delitto di femminicidio
Il nuovo reato di femminicidio prende le mosse da alcune vicende mediatiche (in primis l’omicidio di Giulia Cecchettin), le quali hanno scatenato nel corso degli anni, un’ondata di indignazione, manifestazioni e un ampio dibattito arrivato sin in Parlamento.
Il tema va affrontato sicuramente non in chiave moralista (come invece sta accadendo in questi mesi), ma, sul piano giuridico; d’altro canto gli operatori del diritto hanno il compito di raffrontare la realtà fenomenica all’ordinamento giuridico in senso stretto, inteso quale insieme di norme che regolano la vita di una comunità (ai sensi del brocardo “Ubi societas, ibi ius”).
Purtroppo, la politica tende a eludere la questione dell’effettiva capacità preventiva della sanzione penale, principalmente perché l’introduzione di nuove fattispecie incriminatrici o di circostanze aggravanti consente ai decisori pubblici di apparire prontamente reattivi alle istanze di sicurezza e alle percezioni di insicurezza diffuse nei cittadini[1].
In tal modo, la pena viene piegata a una funzione simbolica di immediato contenimento dell’ansia sociale, assumendo il ruolo di strumento di rapido intervento, visto che, peraltro, risulta privo di costi economici diretti[2].
2. Analisi testuale della fattispecie neointrodotta
Bisogna necessariamente partire dal dato letterale del testo di legge, approvato ormai in via definitiva, il 25 novembre 2025, rubricato “femminicidio” (art. 577-bis c.p.).
“Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l’articolo 575”.
Già ad una prima lettura, ben si possono evincere le diverse criticità che emergono dalla disposizione oggetto di analisi. Cerchiamo attraverso un procedimento mentale di scomporre la norma in due filoni. Il primo filone normativo: “qualunque persona cagiona la morte di una donna per motivi di odio, discriminazione, prevaricazione o come atto di controllo/possesso/dominio in quanto donna.”
Ogni giurista è consapevole che, nella piramide delle fonti giuridiche, vige una rigorosa gerarchia che colloca la Carta Costituzionale al vertice. Ciò implica che, nell’ordinamento italiano, non c’è nessuna norma “superiore” a quelle di rango costituzionale e che nessuna norma di rango inferiore può porsi in contrasto con il suo dettato, dovendo ogni disposizione legislativa conformarsi ai principi e ai precetti costituzionali.
Soffermandoci – per il momento – solo sull’art. 3 della Costituzione, il quale non solo sancisce la pari dignità sociale di ogni cittadino ma afferma altresì il principio di uguaglianza formale davanti alla legge, vietando discriminazioni fondate sul sesso, sulla razza e su ulteriori condizioni personali e sociali, già emergono le gravità della fattispecie neointrodotta.
Sotto tale profilo, il raffronto del nuovo delitto di femminicidio con i principi costituzionali sopra richiamati, appare idoneo a far emergere come la previsione di una tutela penale rafforzata in ragione della sola qualità di donna (considerata in quanto tale), finisca per attribuire a quest’ultima una posizione di preminenza rispetto ad altri soggetti ugualmente titolari della medesima dignità costituzionale, quali l’uomo, la persona transgender, genderfluid e via di seguito.
Il secondo filone normativo, riguarda i casi in cui la condotta omicidiaria sia commessa “in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali”.
Anzitutto, è poco chiara l’equiparazione dell’ “atto di limitazione delle libertà individuali” alla fattispecie di omicidio, visto che quest’ultimo è oggettivamente inteso quale annullamento totale della persona e non mera limitazione di qualche libertà individuale. Inoltre, nel caso di femminicidio commesso allo scopo di limitare l’esercizio delle libertà individuali, la disposizione non opera alcun riferimento né alle modalità richieste dalla fattispecie per le altre condotte sopra descritte (atti di discriminazione, di odio, di prevaricazione ovvero atti di controllo o di dominio), né alla qualità soggettiva della persona offesa “in quanto donna”, rendendo così maggiormente problematica la distinzione rispetto invece all’ipotesi classica di omicidio, di cui all’art. 575 c.p.
3. Moralità e legalità
Il Diritto Penale, più che porsi l’obiettivo di promuovere un presunto progresso culturale o morale, dovrebbe assolvere in maniera laica e coerente alla funzione di prevenzione dei danni sociali, individuabili come tali a prescindere da valutazioni o preferenze morali, anche se maggioritarie[3]. In uno Stato liberale e democratico appare infatti più conforme ai suoi principi rinunciare ad attribuire alla repressione penale il compito di correggere o indirizzare inclinazioni etiche, disposizioni psicologiche e atteggiamenti interiori individuali.
Una tal pretesa, oltre a risultare illusoria (si rileva che dopo aver inflitto la pena dell’ergastolo a Filippo Turetta – imputato nel procedimento penale del caso Cecchettin – comunque successivamente si sono prodotti ulteriori femminicidi), è storicamente propria degli ordinamenti autoritari, nei quali si tende a confondere la legalità con la moralità[4].
4. Profili di rilievo degli artt. 575 c.p. e ss.
Sempre dal punto di vista giuridico, si prenda in esame l’articolo 576 c.p., il quale recita “si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’articolo precedente (omicidio) è commesso …” ed elenca una serie di circostanze. In particolare, è molto importante analizzare argutamente il punto n. 5 della sopracitata disposizione di legge, il quale fa riferimento a una serie di delitti come: maltrattamenti contro familiari e conviventi, deformazione dell’aspetto di una persona mediante lesioni permanenti al viso, violenza e tutta una serie di condotte astrattamente idonee ad esser ricollegate alla fattispecie di femminicidio.
Successivamente al punto n. 5, troviamo il n. 5.1, il quale aggiunge rispetto al numero antecedente appena analizzato: “dall’autore del delitto previsto dall’art. 612 bis nei confronti della stessa persona offesa.” E allora, è d’obbligo soffermarsi anche su quest’ultimo articolo, che recita “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.”
Questa disposizione, però, non deve esser rapportata alla cornice edittale della reclusione da un anno a sei anni e sei mesi, poiché il legislatore ha voluto inserirla attraverso un effetto “matrioska”, all’interno dell’art. 576. Non va dimenticato che detto ragionamento, tuttavia, è scaturito dall’analisi del punto n. 5.1.
Quest’ultimo, è da ricollegare alla fattispecie di omicidio, poiché l’art. 576 fa pur sempre riferimento all’art. 575. Questo combinato disposto così delineato, voluto appositamente dal legislatore del ‘42, risulta astrattamente idoneo a sanzionare l’omicidio nei confronti di una donna; peraltro, con la stessa pena del nuovo delitto di femminicidio, ovverosia: l’ergastolo.
Un ulteriore riferimento normativo, art. 577 c.p. : “Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’articolo 575 è commesso: 1) contro l’ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva; 2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso; 3) con premeditazione…”
Giuridicamente, queste disposizioni fanno notare come il femminicidio fosse già ampiamente punito con l’ergastolo, senza che la minaccia punitiva abbia prodotto alcun effetto sul tasso omicidiario.
Purtroppo, scegliere la soluzione più semplice (poiché detta scelta non ha comportato nessun costo per il Governo), non implica andare sempre incontro alla scelta più giusta. “In una democrazia costituzionale degna di questo nome, convertire i maschilisti dovrebbe costituire un obiettivo da perseguire solo con la cultura, l’educazione, la promozione di condizioni ambientali più evolute nei contesti in cui perdurano visioni patriarcali[5].” Non è sicuramente un fenomeno da gestire superficialmente.
5. Genere della vittima tra selezione penale e Costituzione
La considerazione più rilevante (almeno in facto, visto che per ora sono emerse solo le criticità de jure) del caso di specie, è che il legislatore ha voluto imprimere un genere alla vittima.
Quest’ultima, in passato, non era qualificata in base al genere, in particolare nei casi di violenza endofamiliare, in cui la vittima era ed è tutt’ora, in larga parte, una donna. Il dato è difficilmente contestabile. Tuttavia, fino ad oggi, la vittima non aveva una rilevanza giuridica legata al genere, risultando irrilevante, ad esempio, se nell’uccisione di un bambino si trattasse di un maschio o di una femmina.
La categorizzazione delle vittime di reato segue le medesime logiche già sperimentate nei delitti contro l’onore e finisce per alimentare una distorta concezione di “meritevolezza” della risposta punitiva, intesa come strumento di riconoscimento simbolico di uno status[6]. Il rafforzamento della risposta punitiva nei casi in cui la vittima sia una donna è sostenuto da una parte dell’opinione pubblica e della classe politica, nella convinzione che ciò comporti una maggiore tutela della donna.
Tale impostazione, tuttavia, rischia di porre in secondo piano gli effetti problematici della pena e di favorire una sua strumentalizzazione simbolica, trascurando, così, la funzione rieducativa che la Costituzione le attribuisce (art. 27, III, Cost.).
“Non si afferma un’etica della giustizia, come correzione di ciò che è contro l’amore, ma una visione formale, tutta interna al sistema positivo, nella quale il rispetto gerarchico è la prima fonte di garanzia del cittadino.[7]”
6. Diritto o Metafisica?
L’evanescenza e la manifesta illegittimità della nuova previsione inducono a dubitare che quanto appena accaduto verrà ricordato come una delle grandi battaglie per i diritti delle donne, al pari della riforma del diritto di famiglia, della lotta per il divorzio o del pieno riconoscimento del diritto all’istruzione.
Quando non si impara a distinguere tra linguaggio e realtà, il rischio è quello di cadere anche in ambito umano nella convinzione di un Dio creatore che, pronunciando il nome delle cose, conferisce loro esistenza: come se, senza il nome, la cosa non esistesse, poiché è soltanto il nome a darle realtà[8].
Eppure, come insegna Aristotele, nessun nome è tale per natura. Il nome non è altro che un suono della voce che diventa simbolo nel momento in cui qualcosa viene altrimenti significato attraverso suoni articolati: ne sono esempio anche i versi degli animali, che tuttavia non costituiscono nomi propriamente detti (Aristotele, Dell’Espressione).
[1] G. FIANDACA, Cari prof. di diritto penale, è ora di protestare contro il delitto di femminicidio, Riv. Sistema Penale, 14 marzo 2025.
[2] Ibid.
[3] G. FIANDACA, op. cit.
[4] Ibid.
[5] G. FIANDACA, op. cit.
[6] M. ZINCANI, Il nuovo reato di femminicidio (art. 577-bis c.p.): l’ennesima distorsione dell’ideologia di genere, 27 novembre 2025.
[7] Ibid.
[8] Ibid.
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