
Del reato omissivo proprio e improprio e della struttura del reato di epidemia con riferimento alla sua configurabilità in forma omissiva
Per comprendere la differenza concettuale, nonché dottrinale e giurisprudenziale, tra reato omissivo proprio e reato omissivo improprio, è necessario partire dalla disposizione contenuta nell’art. 40 c.p. capoverso, da cui si evince la c.d. clausola di equivalenza caratterizzante il fondamento normativo contenente realtà di natura omissiva.
Il reato omissivo proprio è un reato di mera condotta, mentre il reato omissivo improprio, altrimenti detto commissivo mediante omissione, è un reato di evento la cui configurabilità presuppone la presenza di una posizione di garanzia, quale obbligo giuridico di impedire il verificarsi di tale evento.
La responsabilità omissiva nella cultura penalistica italiana ha, tuttavia, via via eroso argini per lungo tempo invalicabili, delineando opzioni interpretative nuove, ammettendo, così, la possibilità di ipotesi omissive esito della conversione di fattispecie commissive a forma vincolata in fattispecie a forma libera.
E’, però, il caso di ricordare che la diversificazione tra fattispecie a forma libera e fattispecie a forma vincolata agli effetti dell’eventuale convertibilità in corrispondenti figure omissive, concerne unicamente le modalità di descrizione della condotta, rilevante all’interno di fattispecie causalmente orientate.
Per completezza espositiva, la differenza tra reato omissivo proprio e quello improprio non è un mero gioco interpretativo dottrinale e/o giurisprudenziale, bensì rappresenta una distinzione che permea l’intera logica omissiva.
Nella tipologia delittuosa omissiva impropria sono, infatti, parimenti importanti la presenza dell’evento, il nesso di causalità tra condotta ed evento che successivamente all’omissione si verifica, nonché l’attribuzione della c.d. posizione di garanzia alla figura del soggetto designato come garante.
Quest’ultima racchiude in sé una nozione polisemica, volta ad indicare sia posizioni di protezione che posizioni di controllo, coinvolgendo figure come il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti, tenuti a vigilare ed implementare misure di sicurezza.
Chi ricopre detta figura è responsabile penalmente e civilmente qualora al non agire consegua il verificarsi di un danno prevedibile ed evitabile.
Per altri versi, la titolarità della posizione di garante implica il dovere di vigilanza attiva e di intervento per evitare danni a terzi o a beni protetti.
Alla luce di quanto sopra descritto, si evince che la logica del legislatore del ’30 nel pensare l’omissione è stata, quindi, quella di legare la norma di cui all’art. 40 co. 2, contenuta nel primo libro dedicato alla parte generale, combinandola con norme incriminatrici di parte speciale.
Con riferimento, poi, al reato di cui all’art. 438 c.p., rubricato epidemia, si afferma oggi una lettura che ha inteso dare risposta giurisprudenziale a molteplici dubbi interpretativi.
Giova premettere che il reato in esame, collocato tra i delitti di comune pericolo mediante frode, sanziona la condotta di chi cagioni un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni, prevedendo uno degli articoli del capo successivo, quale l’art. 452 c.p., la punibilità di tale fattispecie anche a titolo colposo.
Il delitto di epidemia è, quindi, un reato di evento, che, secondo la giurisprudenza prevalente, consiste nell’insorgenza di una malattia contagiosa che per la sua spiccata diffusività, si presenta in grado di infettare una moltitudine di destinatari.
Il delitto in questione è, altresì, configurabile in presenza sia dell’elemento soggettivo del dolo generico che di quello della colpa, richiedendo una condotta commissiva, composta da un’azione attiva, o omissiva, rinvenibile nella mancata adozione di misure idonee a prevenire il verificarsi dell’evento dannoso.
La Cassazione a Sezioni Unite, con la recente pronuncia n. 27515 del 2025, infatti, ha confermato che l’omissione di misure di sicurezza è in grado di integrare il reato, laddove, trattandosi di una posizione di garanzia, non si siano adottate tutte le misure necessarie a prevenirlo.
L’inazione, pertanto, viene letta come reato, allineando la responsabilità penale di una scorretta gestione omissiva del rischio sanitario, ad una condotta commissiva di diffusione del patogeno.
Di conseguenza, le Sezioni Unite hanno affermato che la norma contenuta nell’art. 438 c.p. è da leggersi non già considerando la littera legis e la matrice etimologica del verbo diffondere, che vuole significare spargere intorno per largo spazio.
Al contrario, allontanandosi dal tenore letterale delle parole della previsione normativa, confinato all’espressione della sola condotta attiva di spargimento, il Supremo Collegio ha interpretato pensando all’eventualità dell’assenza di azione da parte dell’agente e, al contrario, di un evento causato da una mera inerzia.
L’evento epidemico si inquadra, così, al contempo, nel piano strutturale della previsione commissiva e, allo stesso tempo, nello schema dell’intelaiatura omissiva.
Ne deriva come il reato omissivo improprio possa essere di difficile interpretazione in quanto strutturalmente assai diverso dall’omissione di soccorso di cui all’art. 593 c.p. – per prassi dottrinale chiaro ed inconfutabile esempio di reato omissivo proprio, nonché di mera omissione – o dall’art. 365 c.p., rubricato omissione di referto, o dagli artt. 361 e 364 c.p., che puniscono rispettivamente l’omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale il primo, e da parte del cittadino il secondo.
La presente analisi non può omettere, inoltre, di considerare uno dei casi giurisprudenziali più controversi degli ultimi anni concernente il contagio del virus HIV e che ha incrociato numerosi dei temi trattati nella presente analisi.
Il reato di epidemia dolosa è tristemente tornato al centro dell’attenzione del giudice di legittimità, infatti, con il caso di colui che è stato appellato come l’untore seriale di Roma, tale Valentino Talluto, accusato ed, infine, condannato a 24 anni di reclusione per lesioni gravissime per aver dolosamente infettato del virus HIV numerose donne.
Prima di ciò, la giurisprudenza di rado si era pronunciata in merito al reato di epidemia.
La non applicabilità e l’esclusione della configurabilità del reato di epidemia al caso Talluto, conferma le successive soluzioni giurisprudenziali, in quanto il reato di cui al 438 c.p. si connota non solo per la diffusività incontrollabile, ma anche per l’indeterminatezza del numero di soggetti coinvolti.
Tali requisiti erano assenti nel caso qui richiamato trattandosi di contagio ad un numero ben specifico di soggetti, non solo di sesso femminile, in quanto furono coinvolti anche alcuni mariti, nonché i feti di alcune di queste donne, gravide al momento del contagio.
L’inazione o omissione si basa su un comportamento negativo e la valutazione giuridica dell’omissione si fonda sui tre pilastri già descritti: l’effettiva capacità di compiere l’azione, la violazione di un obbligo giuridico e il c.d. giudizio controfattuale.
L’omissione è, dunque, il mancato compimento di un’azione che il soggetto aveva il dovere giuridico dì compiere e non ha carattere naturalistico, quanto piuttosto assume i connotati di concetto normativo.
La lacuna legislativa, intesa come mancata adozione da parte del legislatore di norme necessarie per dare attuazione a valori costituzionali, rappresenta un atto incompleto che la Corte costituzionale italiana ha corretto attraverso l’intervento giurisprudenziale.
Non esiste, infatti, un riferimento esplicito o un profilo rimediale specifico previsto direttamente nel testo costituzionale, fermo restando il richiamo interpretativo con il principio di uguaglianza enunciato dall’art. 3 della Carta costituzionale.
La traccia statutaria, dunque, è, di contro a quanto potrebbe affermarsi, ben definita nel segnare un chiaro legame con la stasi, l’inattività e l’inerzia qualificanti l’omissione.
Quest’ultima parola deriva dal latino omissio, -onis, col significato di lasciar da parte o non fare qualcosa, intenzionalmente o meno.
Da un punto di vista religioso, lo stesso termine indicava il peccato di omissione, caratterizzato dal non fare ciò che la legge di Dio comanda.
Al di fuori dal significato assunto dalla parola omissione nell’ambito religioso, giova, però, a questa analisi la comunione di intenti che ha mosso la nascita di tale nozione legata sia al rispetto del comandamento religioso che all’inerzia propria, invece, del precetto giuridico.
Pertanto, due sono le parole chiave della presente argomentazione: inazione e diffusività.
La prima è riferibile al comportamento negativo riscontrabile nell’omissione, mentre la seconda è l’elemento costitutivo e pregnante dell’ipotesi delittuosa dell’epidemia di cui al 438 c.p., riconosciuta oggi anche nell’eventuale ipotesi omissiva.
Per trarre delle considerazioni conclusive, infine, le richiamate Sezioni Unite hanno qualificato il delitto di epidemia non più come reato a forma vincolata, bensì a forma causalmente orientata, ritenendo che anche l’omissione possa integrare una condotta penalmente rilevante.
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Sarah Otera
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