
Natura della responsabilità precontrattuale e sua configurabilità in caso di contratto valido
In tema di responsabilità precontrattuale la norma di riferimento, contenuta all’interno del codice civile, è l’art. 1337 c.c.
La rubrica dell’appena richiamata disposizione codicistica rimanda alla fase della formazione del contratto, nonché alla fase dello svolgimento delle trattative, durante le quali le parti devono comportarsi onorando il principio di buona fede.
Tale principio di bona fides permea non solo il titolo II del libro quarto, dedicato alla disciplina dei contratti in generale, contenuta all’interno del libro ad oggetto le obbligazioni, ma è, altresì, espresso in una serie di norme come il successivo articolo 1338 c.c.
Quest’ultimo dispone che la conoscenza o la conoscibilità dell’esistenza di una causa di invalidità del contratto ai sensi dell’art. 1418 ss. c.c. determina in capo ad una delle parti il dovere di risarcire il danno qualora l’altra parte abbia confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.
Per poter, però, cercare di comprendere il funzionamento della responsabilità precontrattuale in caso di un contratto che sia ritenuto valido e la sua eventuale risarcibilità occorre analizzare la natura di questa assai dibattuta forma di responsabilità, quale è la responsabilità precontrattuale.
L’enunciato di cui all’art. 1337 c.c. e, quindi, il principio della buona fede, opera non solo con riferimento alle condotte antecedenti all’accordo e, di conseguenza, ai casi di rottura ingiustificata delle trattative o all’ipotesi in cui il contratto si sia rivelato invalido ma anche alle condotte successive che si innestano nella fase di esecuzione del contratto.
A livello dottrinale, inoltre, la collocazione sistematica di tale forma di responsabilità è stata inquadrata e ricondotta, talvolta, nell’alveo della responsabilità contrattuale, talaltra, in quello della responsabilità extracontrattuale o aquiliana.
Ricondurre la responsabilità precontrattuale al disposto di cui all’art. 1218 c.c. e, quindi, della responsabilità contrattuale, significa leggere le due norme segnatamente contenute nei successivi articoli 1337 c.c. e 1338 c.c. in chiave di inadempimento contrattuale.
Di contro, la giurisprudenza spesso inquadra la responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c. come una forma di responsabilità extracontrattuale, alla luce del disposto di cui all’art. 2043 c.c.
Entrambe le norme mirano a tutelare i soggetti da comportamenti scorretti altrui, pur essendo l’art. 1337 c.c. posto a tutela della fase antecedente alla conclusione dell’obbligazione contrattuale.
Secondo l’impostazione tradizionale della dottrina e che aveva avuto largo seguito nella giurisprudenza di legittimità non era ravvisabile un’ipotesi di responsabilità precontrattuale nelle ipotesi in cui l’accordo tra le parti si fosse formato sia pur a condizioni diverse da quelle che si sarebbero avute se la parte non avesse tenuto un comportamento contrario alla buona fede, in quanto si riteneva che fosse preclusa dalla intervenuta conclusione del contratto.
Pertanto, da ciò si evince che la responsabilità ai sensi dell’art. 1337 c.c. era concepibile solo in presenza del mancato perfezionamento dell’accordo, ovvero nel caso di contratto invalido, previsto dall’art. 1338 c.c. mentre, una volta concluso il contratto, l’unica forma di responsabilità configurabile era quella contrattuale, potendo eventuali scorrettezze precontrattuali, rilevare solo se si traducevano in inadempimento.
Successivamente, il mutamento di indirizzo da parte della giurisprudenza ha inteso estendere la responsabilità precontrattuale anche alle ipotesi in cui il contratto si sia concluso, per il tramite di un’applicazione generalizzata dell’art. 1337 c.c.
Tale cambiamento di orientamento ha confermato le riflessioni di autorevole dottrina e le innovazioni derivanti dalla legislazione e dalla giurisprudenza unionale, non precludendosi all’applicabilità dell’art. 1337 c.c. alla fase successiva alla conclusione del contratto ed a tutto il periodo di esecuzione dello stesso.
In seguito, è stata sottoposta a rimeditazione anche la ripartizione e la regola di non interferenza tra regole di comportamento e regole di validità: secondo l’impostazione tradizionale la violazione dei doveri di comportamento ha conseguenze esclusivamente sul paino risarcitorio e non può incidere sulla validità dell’atto mentre le regole di validità attengono alla struttura dell’atto e l’assenza dei requisiti di validità impedisce all’atto di produrre effetti giuridici.
Risulta, così, superato il principio di non interferenza tra regole di comportamento e regole di validità, osservandosi come nella legislazione di matrice sovranazionale in tema di contratti, tra i requisiti di validità venga individuata l’osservanza di norme comportamentali, come accade per i contratti del consumatore, o tra imprese con abuso di posizione economica dominante, in cui sussiste un’asimmetria del potere contrattuale delle parti.
Parte della dottrina ha, così, ravvisato nell’art. 1337 c.c. una norma di chiusura rispetto alle regole di validità, nel senso che conferisce rilevanza a scorrettezze non considerate da tali norme, assumendo una funzione correttiva dell’equilibrio economico risultante da un contratto valido.
Ormai da tempo, di conseguenza, è stato definitivamente superato il filone giurisprudenziale per il quale la configurabilità della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. è preclusa dall’intervenuta conclusione del contratto e tale orientamento, salvo occasionale oscillazione di segno contrario è divenuta dominante.
La contrarietà a norme imperative, considerata dall’art. 1418 c.c., al primo comma, quale causa di nullità del contratto, postula che essa attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, che riguardino, cioè, la struttura o il contenuto del contratto, ai sensi dell’art. 1418, comma secondo, c.c.
I comportamenti tenuti dalle parti nel corso delle trattative o durante l’esecuzione del contratto rimangono estranei alla fattispecie negoziale, sicché la loro eventuale illegittimità, quale che sia la natura delle norme violate, non può dar luogo alla nullità del contratto a meno che tale incidenza non sia espressamente prevista dal legislatore.
L’ambito di rilevanza della responsabilità precontrattuale, in conclusione, non è, quindi, circoscritto alle ipotesi in cui il comportamento non conforme a buona fede abbia impedito la conclusione del contratto, o abbia determinato la conclusione di un contratto invalido ovvero inefficace.
La regola posta dall’art. 1337 c.c. va ben oltre l’ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative e assume il valore di una clausola generale il cui contenuto non può essere predeterminato in maniera precisa, ma certamente implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o anche solo reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o anche solo conoscibile attraverso l’ordinaria diligenza, al fine di stipulare il contratto.
La violazione di tale regola di comportamento assume rilievo non solo nel caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto, o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche quando il contratto posto in essere sia valido e, tuttavia, pregiudizievole per la parte vittima del comportamento scorretto, ex art. 1440 c.c.
Da tale ultimo orientamento deriva il convincimento che la disposizione dell’art. 1337 c.c. sia, al pari di quelle degli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c., norma meramente precettiva o imperativa positiva, dettata a tutela e a limitazione degli interessi privatistici nella formazione ed esecuzione dei contratti, e non può, pertanto, essere inclusa tra le norme imperative, aventi, invece, contenuto proibitivo, considerate dal comma 1 dell’art. 1418 c.c., la cui violazione determina la nullità del contratto.
Fuori dell’ipotesi di responsabilità precontrattuale, la violazione dell’obbligo generico di comportarsi secondo buona fede non implica né responsabilità civile, né invalidità del contratto, ove il comportamento scorretto non integri una determinata ipotesi legale cui sia connessa quella specifica sanzione civilistica, come confermato dalla disciplina dettata, in tema di dolo dagli artt. 1439 1440 c.c.
Per quanto attiene alla determinazione del danno in caso di comportamento precontrattuali o esecutivi illegittimi, qualora esso derivi da un contratto valido ed efficace ma sconveniente, il risarcimento deve essere ragguagliato al minor vantaggio o al maggior aggravio economico determinato dal contegno sleale di una delle parti, salvo la prova di ulteriori danni che risultino collegati a tale comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto.
Successivamente, le Sezioni Unite del Supremo Collegio, sia pur in un obiter dictum, hanno confermato l’orientamento che estende la responsabilità precontrattuale anche all’ipotesi della conclusione di un valido contratto.
Più recentemente, si è giunti ad affermare fundìtus che la regola posta dall’art. 1337 c.c., non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola generale e che la violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione della relazione contrattuale o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell’altrui comportamento scorretto.
Può, quindi, dirsi assodato che la responsabilità precontrattuale non viene più considerata come un insieme chiuso di ipotesi sanzionatorie rigidamente predeterminate bensì, come uno strumento flessibile per sanzionare comportamenti scorretti anche in presenza di un contratto valido ma svantaggioso, concluso a causa di condotta sleale che non si traduce in dolo ma in un comportamento non conforme a buona fede.
Attraverso tale ricostruzione vengono abbattuti i limiti del c.d. interesse negativo, ad esempio le spese inutili e le occasioni perse, sicché il risarcimento va commisurato al minor vantaggio o al maggior aggravio economico rispetto alle condizioni diverse a cui il contratto sarebbe stato, invece, stipulato, senza l’interferenza del comportamento scorretto di una delle parti e, comunque, avendo riguardo a tutti i danni collegati a tale comportamento da un rapporto consequenziale e diretto.
In conclusione, alla luce del quadro normativo ed applicativo fin qui delineato, la giurisprudenza riconosce la responsabilità precontrattuale anche se il contratto è valido, qualora una parte sia stata indotta a concludere un accordo a condizioni svantaggiose a causa dell’altrui scorrettezza, come ad es. la reticenza su informazioni rilevanti.
Infine, con riferimento alla risarcibilità dell’interesse negativo, il risarcimento copre l’interesse a non essere coinvolto in trattative inutili ed è composto sia dal danno emergente che dal lucro cessante, nel binomio di annosa memoria che, a differenza della responsabilità contrattuale, non contempla la risarcibilità del c.d. interesse positivo, cioè il guadagno atteso dalla esecuzione del contratto, dal momento che in caso di responsabilità precontrattuale il contratto non è stato concluso o non può dirsi valido.
Validità contrattuale e risarcibilità del danno contrattuale sembrerebbero mal conciliarsi con la nozione di responsabilità precontrattuale, nonché con la natura della stessa.
In realtà, le precedenti riflessioni non fanno che avvalorare la tesi secondo la quale la responsabilità precontrattuale è un tertium genus, svincolato sia dalla responsabilità contrattuale che da quella extracontrattuale.
Un terzo modello, dunque, che pur contenendo al suo interno innumerevoli punti in comune sia con l’art. 1218 c.c. che con l’art. 2043 c.c. da essi si differenzia sotto molteplici aspetti, di cui nella presente trattazione si sono descritti e tracciati i dati essenziali.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
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Sarah Otera
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