Dovere di buona fede e abuso del diritto: la frazionabilità della pretesa creditoria

Dovere di buona fede e abuso del diritto: la frazionabilità della pretesa creditoria

Il dovere di buona fede è disciplinato ai sensi dell’articolo 1175 c.c. secondo “il quale il creditore e il debitore devono comportarsi secondo le regole della correttezza” in quanto parti di un rapporto obbligatorio. Tale disposizione deve essere letta in combinato disposto con gli articoli 1337 c.c., 1375 c.c., 1358 c.c. e 1366 c.c., secondo i quali le parti nello svolgimento delle trattative, nella formazione, nell’esecuzione, nella pendenza della condizione e nell’interpretazione del contratto si devono comportare secondo buona fede.

Si distingue tra un principio di buona fede in senso oggettivo e un principio di buona fede in senso soggettivo.

Il dovere di buona fede si definisce, in senso oggettivo, nella doverosità di un comportamento leale e corretto nei confronti del coobbligato. In tal senso, il principio di buona fede in senso oggettivo e il principio di correttezza costituiscono una clausola generale espressiva del principio costituzionale di solidarietà di cui all’articolo 2 della Costituzione. Il dovere di buona fede, inteso in senso soggettivo, invece, è definito nello stato psicologico di ignoranza del ledere un diritto altrui. Ciò è quanto si configura ai sensi dell’articolo 1147 c.c. in riferimento al possessore in buona fede, colui che possiede una res ignorando di ledere un diritto altrui.

In merito alla funzione del principio di buona fede in senso oggettivo la dottrina ha sviluppato due teorie.

Secondo una prima teoria, così detta valutativa, il dovere di buona fede è il principio di cui si servirebbe il giudice al fine di valutare a posteriori la conformità del comportamento delle parti al regolamento obbligatorio. Una seconda teoria, così detta precettiva, definisce il dovere di buona fede quale principio integrativo del rapporto obbligatorio. Da ciò ne consegue che il principio di buona fede comporta l’attuazione di obblighi accessori di protezione e di sicurezza che si aggiungono al contenuto dell’obbligazione in capo alle parti.

A fronte della funzione integrativa del principio di buona fede in senso oggettivo ne consegue che il mancato rispetto del dovere di buona fede integra la violazione del divieto di abuso del diritto.

L’abuso di diritto si configura nell’esercizio del diritto soggettivo in capo al soggetto che, nel perseguire un interesse non degno di tutela, abbia come sola conseguenza la lesività dell’interesse della parte o del terzo.

La normativa non prevede un’esplicitazione del principio di abuso del diritto. Da ciò ne è conseguito un dibattito dottrinale circa la rilevanza dello stesso.

Una parte della dottrina, considerando quale principio generale il brocardo qui sui iure utitur neminem ledit, ha escluso che l’abuso del diritto sia un principio generale dell’ordinamento e ha affermato che lo stesso trovi applicazione nelle specifiche ipotesi di legge. Tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza più recenti hanno sostenuto la natura di principio generale del divieto di abuso del diritto e ne hanno individuato il riferimento normativo nell’articolo 833 del c.c. Ai sensi dell’articolo 833 c.c. il proprietario non può fare atti che abbiano come solo scopo quello di nuocere o arrecare molestia agli altri. Infatti, ai sensi dell’articolo 832 del c.c. il proprietario non ha un diritto di godere e di disporre della res in termini assoluti ma nei limiti statuiti dall’ordinamento.

Il divieto di abuso del diritto ricomprende l’ipotesi di abuso sia del diritto sostanziale che del diritto processuale. Da ciò ne consegue che una particolare configurazione del divieto di abuso del diritto è data nel divieto di abuso del processo.

L’abuso del processo si configura nella lesione al principio di solidarietà in sede processuale, ponendo in essere delle condotte che siano rivolte ad aggravare la posizione processuale della controparte senza il perseguimento di un lecito interesse e nella violazione del principio del giusto processo che trova consacrazione ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione.

Tale principio, secondo parte della dottrina e dalla giurisprudenza, trova il suo riferimento normativo ai sensi dell’articolo 96 c.p.c. Tale norma dispone che qualora la parte, soccombente in giudizio, abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave è tenuta, oltre che al pagamento delle spese, al risarcimento dei danni.

Il divieto di abuso del diritto sostanziale e processuale nell’ambito del rapporto obbligatorio si esplica nella previsione del dovere di buona fede e correttezza in capo al creditore e al debitore. Per cui, il dovere di buona fede e correttezza costituisce un limite al legittimo esercizio del diritto di credito.

La giurisprudenza si è, in più occasioni, pronunciata in merito alla tematica della frazionabilità del credito quale condotta abusiva del creditore.

Tale ipotesi integra la condotta del creditore, lesiva del principio di buona fede e correttezza, il quale eserciti un diritto di credito frazionato, attinente al medesimo rapporto obbligatorio, senza perseguire un interesse apprezzabile e con il solo scopo di ledere la posizione debitoria. Il frazionamento delle pretesa creditoria ricorre, in sede processuale, qualora il creditore proponga distinte azioni giudiziarie in merito ad un unico credito derivante da un unico rapporto obbligatorio, comportando la duplicazione dell’istruttoria processuale e un aggravio delle spese processuali in capo al debitore.

La frazionabilità del credito è prevista dalla normativa ai sensi dell’articolo 1181 del c.c. secondo il quale il creditore può rifiutare o, dunque, accettare l’adempimento parziale del credito. Il presupposto applicativo di tale norma attiene alla natura divisibile dell’obbligazione ai sensi dell’articolo 1341 c.c. Tale disciplina, tuttavia, non prevede la possibilità per il creditore di intimare il pagamento di una sola parte del credito, ragione per cui parte della dottrina ha escluso che si potesse configurare la possibilità da parte del creditore di intimare il pagamento di una sola parte del credito. Tale dottrina, ha, inoltre, considerato come la frazionabilità del credito comporti per il debitore la permanenza del vincolo obbligatorio. Un’altra parte della dottrina, ha sostenuto, diversamente, la legittimità della frazionabilità del credito da parte del creditore anche a fronte dell’articolo 278 del c.p.c. Ai sensi di tale norma qualora il giudice abbia accertato l’an della prestazione dovuta ma risulti controverso il quantum, può pronunciare una sentenza pariziale in merito all’an debeatur e disporre, con ordinanza, il procedimento del giudizio in merito al quantum debeatur.

Le Sezioni Unite nell’anno 2000 hanno ritenuto legittima la condotta del creditore volta a richiedere frazionatamente il pagamento del credito.

La Corte ha, infatti, ritenuto che sarebbe configurabile alla luce dell’interpretazione a contrario dell’articolo 1181 del c.c. Se il creditore ha la facoltà di accettare l’adempimento parziale, ha anche la facoltà di richiedere il pagamento parziale del debito. Inoltre, non sarebbe configurabile un aggravio processuale della posizione debitoria, in quanto il debitore avrebbe, comunque, la possibilità di liberarsi dall’obbligazione offrendo il pagamento dell’intero.

Tuttavia, la giurisprudenza della Corte ha mutato il proprio orientamento nell’anno 2007, statuendo che l’azione creditoria volta a richiedere il pagamento di una sola parte del credito unitario costituisca un abuso del diritto e del processo ai sensi degli articoli 2 e 111 della Costituzione. Secondo la Suprema Corte la frazionabilità del credito da parte del creditore comporta un’unilaterale modifica da parte del creditore della modalità di esecuzione della prestazione a cui consegue un aggravio della posizione debitoria consistente da un lato nella permanenza del vincolo debitorio dall’altro nell’aggravio delle spese processuali in capo al debitore, onerato di proporre plurime opposizioni.

Tale orientamento ha subito una rimodulazione con una successiva pronuncia del 2017.

Le Sezioni Unite hanno ribadito l’abusività del diritto in relazione al frazionamento di un’unica pretesa creditoria. Tuttavia, la Corte, ha ritenuto che la giurisprudenza precedente, nell’affermare la sussistenza di un abuso del diritto, si sia sempre riferita alla frazionabilità di unico credito facente capo ad un unico rapporto obbligatorio. Da ciò consegue, secondo gli Ermellini, che non costituisce abuso del diritto la proponibilità di più azioni in merito a crediti distinti sebbene facenti parte del medesimo rapporto obbligatorio, non essendo tale proponibilità espressamente vietata dalla normativa. É la stessa legge a prevedere delle ipotesi di frazionabilità del giudizio: ai sensi dell’articolo 278 del c.p.c. qualora sia accertato in giudizio l’an della pretesa creditoria ma sia controverso il quatum, il giudice può pronunciare una sentenza parziale in merito alla sussistenza dell’an debatur e disporre con ordinanza la prosecuzione del giudizio solamente in merito al quatum debeatur. Tuttavia, anche in merito a tale statuizione la giurisprudenza ha posto delle limitazioni. Infatti, ha statuito che la frazionabilità relativa a più crediti non sia ammessa in ogni ipotesi. Qualora, infatti, tali crediti non solo si riferiscono ad unico rapporto obbligatorio ma sono anche fondati sul medesimo fatto costitutivo, la proponibilità di plurime domande giudiziali costituisce una violazione al divieto di abuso del diritto salvo che a frazionamento non corrisponda ad un interesse oggettivamente valutabile del creditore. Il creditore nell’agire in giudizio dovrà, dunque, provare la sussistenza di un interesse oggettivo alla frazionabilità della richiesta creditoria, mentre sarà onere del debitore eccepirne la carenza. Qualora il debitore nulla eccepisca in merito all’insussistenza di tale interesse, il giudice ha la facoltà di sollevare la questione alle parti in sede di prima udienza ai sensi dell’articolo 183 del c.p.c.

L’orientamento espresso dalle Sezioni Unite è consolidato, posto che le successive pronunce giurisprudenziali ne sono state una conferma.


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Valentina Piralli

Nata nel 1994, si è laureata in Giurisprudenza presso l'Università del Piemonte Orientale con il massimo dei voti e la dignità di stampa. E' Istruttore direttivo amministrativo presso un Ente locale dal 2020 ed è abilitata all'esercizio della professione di Avvocato dal 2021.

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