Entrare intenzionalmente in gruppi di “Revenge porn” costituisce reato

Entrare intenzionalmente in gruppi di “Revenge porn” costituisce reato

Il 17 gennaio 2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la L. n. 238/2021 – “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020” – la quale, all’art. 20, ha modificato alcune disposizioni del Codice Penale.

Nello specifico, è stato introdotto, all’art. 600-quater c.p., rubricato “Detenzione o accesso a materiale pornografico”, il delitto di accesso intenzionale a materiale pedopornografico.

Difatti, “chiunque, mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000“.

A proposito del “Revenge porn” – di cui la normativa e la denominazione sono state già dettagliatamente analizzate in un precedente articolo – è opportuno segnalare che i famosi gruppi Telegram, contenenti immagini o video a contenuto sessualmente esplicito diffuso senza il consenso delle persone interessate, generalmente contengono moltissimo materiale pedopornografico, ossia relativo a minori di anni diciotto.

In conclusione, ne consegue che entrare in una chat o in un gruppo Telegram di “Revenge porn”, intenzionalmente e senza giustificato motivo, costituisce reato.


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Dottoressa in Giurisprudenza abilitata alla professione forense. Ha conseguito un Master in Studi e Politiche di Genere, con una tesi sulla diffusione non consensuale di materiale intimo. Crea contenuti legali per Chayn Italia ed è membro della Redazione de Il ControVerso. Scrive di diritto e tematiche di genere.

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