Violenza digitale: la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

Violenza digitale: la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

Sommario: 1. L’art. 612-ter del Codice penale – 1.1. Immagini o video a contenuto sessualmente esplicito – 1.2. L’elemento soggettivo – 1.3. Il consenso – 2. Circostanze aggravanti – 3. Iter procedimentale – 4. I deep fake porn5. Conclusioni

 

La diffusione non consensuale di immagini intime è una violenza digitale di genere. Al giorno d’oggi, più che mai, Internet e i social media invadono la nostra quotidianità e il fenomeno della diffusione non consensuale di immagini intime sta dilagando sempre di più all’interno delle piattaforme digitali.

Fin da subito si ritiene di dover precisare che i termini “revenge porn” [1] o “porno vendetta” [2] appaiono fuorvianti a descrivere la violenza oggetto di disamina.

In primo luogo, il termine vendetta indica un danno inflitto per rispondere a un danno subìto. Tale terminologia fa ipotizzare che la diffusione non consensuale di immagini intime sia avvenuta perché la persona ritratta abbia commesso un torto per cui essere “ripagata”. Inoltre, la vendetta non è necessariamente la matrice che spinge alla diffusione di pratiche violente. In secondo luogo, la pornografia rappresenta un’attività consensuale e il consenso è proprio ciò che manca nella diffusione di immagini intime, destinate a rimanere private. L’utilizzo del termine pornografia, dunque, comporta che le persone si arroghino il diritto di consumare contenuto realizzato o diffuso senza il consenso delle persone interessate, come fosse materiale realizzato da persone consenzienti.

Pertanto, nel presente articolo, si farà riferimento al fenomeno in questione mediante la locuzione “Diffusione non consensuale di immagini intime”, in inglese “Non-consensual Dissemination of Intimate Images[3].

1. L’art. 612-ter del Codice penale

Ebbene, ad oggi, la diffusione non consensuale di immagini intime è un reato. L’art. 612-ter c.p., rubricato “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” è stato introdotto dalla Legge del 19 luglio 2019, n. 69 (cd Codice Rosso), recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. L’obiettivo principale della normativa è stato quello di introdurre modifiche legislative a tutela delle persone che vivono violenza domestica e di genere, in significativo e continuo aumento.

Purtuttavia, la disposizione è stata collocata nel Titolo XII, Sezione III, nei delitti contro la libertà morale, la quale costituirebbe, appunto, il bene giuridico tutelato. La dottrina maggioritaria, però, ritiene si tratti di un reato plurioffensivo, diretto a tutelare non solo la libertà di autodeterminazione dell’individuo, quanto anche il decoro, la reputazione e il diritto alla riservatezza in relazione alla vita sessuale.

La disposizione in questione apre con la cd clausola di riserva “salvo che il fatto non costituisca più grave reato”. Tale previsione espressa fa sì che la norma sia sussidiaria rispetto ad un‘altra, qualora quest’ultima tuteli più beni giuridici, ovvero preveda un grado di offesa del bene più intenso. La clausola di riserva, infatti, potrebbe operare nei confronti di alcuni reati, che prevedono una cornice edittale più grave, quali il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art. 572 c.p., il reato di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p. o quello di istigazione al suicidio ex art. 580 c.p.

La norma si articola in due ipotesi che si differenziano sulla base delle modalità con cui il soggetto agente entra in possesso del materiale, nonché della finalità di divulgazione dello stesso.

L’art. 612-ter, co. 1, c.p. prevede che: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000”.

L’art. 612-ter, co. 2, c.p., invece, stabilisce che: “La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento”.

In entrambe le succitate ipotesi, è previsto il medesimo trattamento sanzionatorio per le condotte di: invio, consegna, cessione, che secondo la dottrina sembrano raffigurare azioni di trasferimento di immagini o video tra due persone; pubblicazione, che potrebbe ricorrere nei casi in cui le immagini o i video vengano postati su siti pornografici, social network e su altre piattaforme online; e, infine, diffusione, che sembra richiamare la distribuzione nei confronti di un’ampia platea, come nel caso delle chat di messaggistica istantanea o delle mailing list.

Per quanto riguarda l’elemento oggettivo del reato, mentre nella prima ipotesi è richiesto che il soggetto agente abbia contribuito alla realizzazione di immagini o video sessualmente espliciti, o che le abbia sottratte, nella seconda ipotesi è disciplinato il caso in cui lo stesso le abbia ricevute o comunque acquisite in altri modi.

1.1. Immagini o video a contenuto sessualmente esplicito

Oggetto della condotta incriminata sono “immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati”. Quest’ultimo inciso fa riferimento al fatto che la persona interessata abbia prestato il suo consenso a condizione che le immagini o i video rimanessero in un contesto privato, di riservatezza.

Problematico, invero, risulta l’inciso “contenuto sessualmente esplicito”. Durante i lavori preparatori dell’iter legislativo, era stata prevista una espressa definizione che considerava come immagini o video privati sessualmente espliciti: “ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di soggetti consenzienti, coinvolti in attività sessuali, ovvero qualunque rappresentazione degli organi sessuali per scopi sessuali, realizzati, acquisiti ovvero comunque detenuti in occasione di rapporti od incontri anche occasionali”. 

Tale proposta di definizione non è stata poi inserita nella disposizione penale e ciò comporta che dovrà essere la giurisprudenza, di volta in volta, a fornire un’interpretazione e decidere se i materiali oggetto del caso concreto rientrino in quelli previsti dalla fattispecie penale. 

Il vuoto normativo risponde a una carenza del potere legislativo rispetto ai principi, dell’ordinamento penale, di tassatività e determinatezza, che impongono al legislatore l’obbligo di disciplinare le fattispecie incriminatrici con sufficiente precisione, utilizzando espressioni univoche che abbiano riscontro nella realtà empirica, evitando termini vaghi, indefiniti e, dunque, privi di un parametro unico di valutazione con il conseguente rischio di incertezza del diritto. Incertezza che risulta palese nella norma in questione.

1.2. L’elemento soggettivo

Per quanto concerne l’elemento soggettivo, mentre nel primo comma è richiesto il dolo generico, che coincide con la coscienza e volontà di realizzare il reato, nel secondo comma è richiesto il dolo specifico, ossia il fine particolare di recare un danno alla persona interessata.

Questa previsione restringe notevolmente la portata delle condotte in questione, in quanto si rischia di escludere una serie di casi, come quello di chi, dopo aver ricevuto o acquisito le immagini o i video, li diffonde per motivi non legati allo scopo specifico di recare un danno. Quindi, nel classico esempio di una chat di calcetto, la condotta di un soggetto che, ricevendo un’immagine, la cui diffusione è avvenuta senza il consenso della persona ritratta, a sua volta la ricondivide, non è punibile ai sensi dell’art. 612-ter c.p.

1.3. Il consenso

Altro aspetto problematico è quello relativo alla formula “senza il consenso delle persone rappresentate”.
Nel reato di cui all’art. 612-ter c.p. il consenso è stato previsto come elemento negativo, in presenza del quale viene meno la tipicità del fatto. Di conseguenza, affinché il reato possa configurarsi, è necessario che non vi sia stato il consenso alla diffusione, da parte della persona ritratta nelle immagini o nei video.

Ebbene, in assenza di una specifica su come il dissenso debba manifestarsi, preoccupa il rischio che l’invio di immagini in contesti come quello del sexting – termine con cui si indica lo scambio consensuale di messaggi, foto e video erotici tramite Internet e caratterizzato da un dialogo che si presume complice, intimo e informale – venga utilizzato, in sede giudiziaria, come forma per sostenere l’assenza del consenso col fine di screditare la persona offesa. Purtuttavia, proprio il contesto intimo e complice, che caratterizza una relazione affettiva, potrebbe sottolineare la volontarietà che tale materiale rimanga in una sfera privata e non venga diffuso al di fuori di questa. Resta il fatto che il requisito in questione potrebbe rappresentare una probatio diabolica in giudizio.

Inoltre, bisogna considerare l’ulteriore rischio che, a fronte di un’eventuale indagine invasiva in sede giudiziaria circa i comportamenti della persona offesa per rilevare la sussistenza o meno del consenso, possa essere attuato il fenomeno del cd victim blaming, ossia lo spostamento della colpa e della sanzione morale e sociale nei confronti persona offesa.

2. Circostanze aggravanti

L’art 612-ter c.p. prevede poi delle circostanze aggravanti. Una prima circostanza aggravante si ha se “i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici”.

Un’ulteriore circostanza aggravante riguarda il caso in cui “i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza”.

Proprio la previsione dell’utilizzo di strumenti telematici come aggravante sottolinea la gravità di tali modalità. Mai come al giorno d’oggi tali mezzi, internet in generale e i social media nello specifico, sono (i) molto invasivi, in quanto consentono un più facile accesso e un maggiore controllo sui contenuti presenti e divulgati, e (ii) profondamente lesivi, in quanto permettono una capillare e incontrollata diffusione dei contenuti con una rapidità e un raggio d’azione molto rilevanti.

Tale specifico utilizzo dei mezzi informatici consente una trasposizione della violenza dall’offline all’online, accentuando la portata di quella che viene definita violenza digitale di genere e che ha visto un notevole ampliamento soprattutto durante il lockdown

Nel 2020, l’associazione inglese Revenge Porn Helpline ha denunciato che, a causa dell’aumento del tempo trascorso online, la diffusione non consensuale di immagini intime è cresciuta del 22%. Ma il dato più agghiacciante e significativo si rileva con riferimento al 2021, anno in cui, secondo il rapporto della Polizia Postale, pubblicato a inizio gennaio 2022, i reati di diffusione non consensuale di immagini intime nel 2021 sono stati 225, il 78% in più rispetto al 2020.

3. Iter procedimentale 

Per quanto riguarda l’iter procedimentale, il delitto è punito a querela della persona offesa e la stessa dev’essere presentata entro sei mesi dal fatto (art. 612-ter, 5°comma, c.p.). La remissione della querela può essere soltanto processuale. In particolare, la remissione della querela si definisce processuale quando avviene nel corso del giudizio, a seguito dell’esercizio dell’azione penale, o extraprocessuale quando avviene al di fuori del processo. Occorre precisare che in relazione al reato di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p. la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “è idonea ad estinguere il reato non solo la remissione di querela ricevuta dall’autorità giudiziaria, ma anche quella effettuata davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria” (Cassazione penale n. 3034/2020).

Inoltre, la disposizione prevede che si proceda d’ufficio se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza ovvero quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

4. I deep fake porn

Vi è un’ulteriore problematica da considerare: l’assenza di un’espressa previsione di estensione del reato di cui all’art. 612-ter c.p. ai cd deep fake porn, ossia artefatti digitali costruiti con dei software di intelligenza artificiale per generare immagini di nudità di persone comuni o famose. 

In materia di pornografia minorile ex art. 600-ter c.p. e detenzione di materiale pornografico ex art. 600-quater c.p., con la L. n. 38/2006 recante “disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”, il legislatore ha stabilito che le disposizioni in questione si applicano “anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse”, specificando che “per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”. 

Nonostante nella diffusione non consensuale di immagini intime siano molto frequenti i casi di denudazione digitale di corpi femminili, nel reato di cui all’art. 612-ter c.p. il legislatore ha, invero, mancato di prevedere tale ipotesi. Pertanto, qualora la condotta di diffusione non consensuale sia commessa con la tecnica del deep fake porn, la stessa non potrebbe considerarsi punibile ai sensi dell’art. 612-ter c.p.

5. Conclusioni

In tale sede, risulta importante rilevare un ulteriore aspetto problematico, non tanto legislativo, quanto sociale. La diffusione non consensuale di immagini intime è una violenza di genere, è una violenza che ha come fondamento l’oggettivizzazione dei corpi delle donne. 

Nel 2014, da uno studio di Cyber Civil Rights, emerge che le donne rappresentano il 90% delle persone che vivono la diffusione non consensuale. Inoltre, nel 2020, il Servizio Analisi Criminale – incardinato all’interno della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno – ha analizzato l’andamento di alcuni reati tra cui quello di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti di cui all’art. 612-ter c.p. e dai risultati riportati nel Report “Violenza contro le donne. Un anno di Codice Rosso, presentato nel 2020, si evince che, per quanto riguarda chi vive la violenza della diffusione non consensuale, il 18% è di genere maschile contro l’82% di genere femminile

La diffusione non consensuale di immagini intime, al giorno d’oggi, appare priva di una tutela giuridica esaustiva. Occorrerebbe, dunque, un intervento legislativo di modifica che possa introdurre una fattispecie incriminatrice in grado di tutelare, in modo maggiormente esaustivo e completo, tale fenomeno. Sarebbe fondamentale una legislazione unitaria in Europa, che disciplini la fattispecie incriminatrice in modo compatto e ragionato, anche per dare conto della grave portata di una tale violenza di genere, soprattutto a livello digitale.

In conclusione, a detta di chi scrive, al di là di qualsiasi intervento legislativo, bisognerebbe lavorare in un’ottica di dialogo, di comunicazione e di spiegazione del fenomeno a livello socioculturale, col fine di decostruire l’oggettivizzazione dei corpi delle donne. È necessario riconoscere la diffusione non consensuale di immagini intime come violenza di genere. Non normalizzarla, né giustificarla.

 

 

 

 

 


[1] La definizione, di origine anglosassone, fornita dal dizionario di Cambridge è: “private sexual images or films showing a particular person that are put on the internet by a former partner of that person, as an attempt to punish or harm them”.
[2] L’Accademia della Crusca, in un comunicato stampa del 4 aprile 2019, ha suggerito ai parlanti di utilizzare il termine “pornovendetta”.
[3] Termine per primo coniato da Coding Rights e InternetLab.

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Dottoressa in Giurisprudenza abilitata alla professione forense. Ha conseguito un Master in Studi e Politiche di Genere, con una tesi sulla diffusione non consensuale di materiale intimo. Crea contenuti legali per Chayn Italia ed è membro della Redazione de Il ControVerso. Scrive di diritto e tematiche di genere.

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