I confini tra lettera di patronage e fideiussione: Cass. Civ. sentenza n. 32026/2019

I confini tra lettera di patronage e fideiussione: Cass. Civ. sentenza n. 32026/2019

La lettera di patronage consiste in una dichiarazione in forma epistolare con cui una società esprime il proprio gradimento a favore di un’altra – che solitamente appartiene allo stesso gruppo o su cui esercita un potere di controllo ex art. 2359 c.c. – allo scopo di favorire la concessione di finanziamenti di diversa natura da parte di un istituto di credito.

L’istituto della fideiussione, disciplinato dagli artt. 1936 e seguenti, è un negozio giuridico in base al quale un soggetto si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l’adempimento del debito qualora il debitore si rivelasse inadempiente.

L’annosa questione circa la reale natura della lettera di patronage, spesso sovrapposta alla fideiussione, è stata recentemente oggetto di vaglio da parte della Corte di Cassazione, con sentenza n. 32026/2019.

In verità, la giurisprudenza di legittimità, sin dalle prime pronunce sul tema – ossia attraverso la sentenza n. 10235/1995 – ha evidenziato le differenze tra lettera di patronage e fideiussione. La prima, infatti, non garantisce l’adempimento di una obbligazione altrui fino all’obbligo in capo al garante di eseguire la stessa prestazione in capo al debitore (peculiarità della fidieussione), ma si limita a «rafforzare nel creditore cui la dichiarazione è indirizzata il convincimento che il patrocinato farà fronte ai propri impegni. In sostanza, le lettere di patronage sono strumenti giuridici diretti a rafforzare la protezione dei diritti del creditore ed il loro riconoscimento nell’ordinamento si giustifica per la loro idoneità a realizzare interessi certamente “meritevoli di tutela”, a norma dell’art. 1322 comma 2° cod. civ.»

Tali dichiarazioni possono avere diverso contenuto e, di conseguenza, diversa portata giuridica: si tratterà di lettera “debole” ogni qualvolta la dichiarazione abbia scopo meramente informativo. In ipotesi del genere, il patrocinante – ossia colui che rilascia la dichiarazione – potrà incorrere solo in responsabilità precontrattuale ex artt. 1337 e 1338 c.c., poiché lo stesso è intervenuto nella fase delle trattative tra due soggetti terzi, creando aspettative di esito positivo dell’affare. Viceversa, una lettera di patronage “forte”, avrà un contenuto più impegnativo, col quale il patrocinante assume degli obblighi qualora il patrocinato non adempia alla sua obbligazione. Un obbligo del genere può consistere nella conservazione della propria partecipazione azionaria nella società debitrice, nell’esercizio di attività e controllo o nel mantenimento del patrimonio del patrocinato ad un livello adeguato a permettergli di adempiere. Le lettere forti forniscono una vera e propria garanzia di solvibilità e mirano a rafforzare la concessione del finanziamento da parte dell’istituto di credito.

«Sotto il profilo del contenuto dell’impegno assunto dal patronnant, la lettera di patronage ” forte” è stata, altresì, ricondotta anche all’interno della fattispecie negoziale della promessa del fatto del terzo (art. 1381 cod. civ.), ove il patronnant non assuma un impegno diretto nei confronti del creditore (seppure solo attinente ad un obbligo di fare, come nelle ipotesi esaminate dalle sentenze nn. 4888/2001 e 11987/2001), ma si limiti a promettere che il patrocinato farà fronte alle proprie obbligazioni. Ciò comporta che qualora il terzo patrocinato non adempia quanto promesso alla banca dal dichiarante, quest’ultimo è tenuto ad indennizzare l’istituto di credito, come previsto dal citato art. 1381 cod. civ.»

Secondo l’orientamento della giurisprudenza prevalente, la promessa del fatto del terzo ha un contenuto complesso, poiché contiene due obbligazioni: una principale di facere e una accessoria di dare. La prima implica il compimento di una attività di convincimento da parte del promittente, che deve adoperarsi con diligenza e correttezza, affinché il terzo si obblighi a fare o compia il fatto promesso. La seconda invece implica corrispondere l’indennizzo.

Appare netta la distinzione tra lettera di patronage e fideiussione, alla luce del rilievo secondo cui la prima, qualificata come forte, implicherebbe un mero indennizzo nel caso di insolvibilità ma mai l’impegno di eseguire personalmente la prestazione in caso di inadempimento da parte del debitore. Gli obblighi di facere o dare hanno ad oggetto prestazioni dal contenuto diverso da quello gravante sul debitore principale, e hanno come effetto quello di far sorgere in capo al garante, in caso di inadempimento, un obbligo risarcitorio nei confronti del destinatario della lettera di patronage.


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