Il patrimonio destinato ai più fragili: strumenti privatistici previsti dalla Legge sul “Dopo di Noi”.

Il patrimonio destinato ai più fragili: strumenti privatistici previsti dalla Legge sul “Dopo di Noi”.

Introduzione. Come scriveva Tolstoj: “Tutte le famiglie felici sono uguali, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo”. L’infelicità che attanaglia i genitori di ragazzi fragili, non è data dalla situazione in sé, che viene al contrario vissuta ed affrontata con amore, estrema forza, e tanta composta dignità. L’infelicità è data dalla totale incertezza per quello che sarà il futuro dei propri figlioli.

Come vivranno? Chi si prenderà cura di loro? Avranno i mezzi necessari al proprio sostentamento?

Fintanto che i genitori sono presenti, e sono in grado di occuparsi di ogni aspetto, il loro incondizionato amore è in grado di sopperire a tutto, anche alla frequente mancanza di diritti.

Ma quando la mamma ed il papà non saranno più accanto al proprio figlio, l’unica garanzia per una vita degna, ed in qualche misura più facile, saranno i diritti, tutti quei diritti che il ragazzo fragile avrà potuto acquisire e garantirsi per tempo. Ecco perché è fondamentale che le famiglie conoscano tutto ciò che si può fare, e si attivino prima che sia troppo tardi.

Un aspetto da non sottovalutare affatto, è la garanzia di adeguati mezzi economici attraverso cui poter provvedere a tutte le esigenze di vita futura del disabile.

In questo articolo, si vuole procedere ad un piccolo excursus sugli strumenti privatistici di cui i genitori possono disporre per assicurare, anche in termini patrimoniali, il domani dei propri ragazzi; in particolar modo, si vuole esaminare ciò che nel 2016 il Legislatore ha introdotto nel nostro Ordinamento attraverso la Legge 112, meglio nota come Legge sul “Dopo di Noi”.

Ma procediamo con ordine, e chiediamoci anzitutto se ed in quale maniera un figlio disabile possa ereditare.

La successione ereditaria del disabile. Un figlio disabile può ricevere l’eredità al pari di qualsiasi altro soggetto.
Bisogna tuttavia prestare attenzione a come la sua condizione di fragilità sia stata formalizzata.

Esiste una dichiarazione giudiziale di incapacità? Vi è stata la nomina di un amministratore di sostegno?

Ebbene, se vi è la presenza di un tutore o di un amministratore di sostegno, l’accettazione dell’eredità deve essere effettuata proprio da tali soggetti, con le dovute distinzioni a seconda se a procedere sia il tutore o l’amministratore.

Il tutore dovrà accettare l’eredità attraverso quella particolare modalità che è il cosiddetto beneficio di inventario, previa autorizzazione del Giudice Tutelare. In buona sostanza, il Tribunale dovrà verificare la consistenza dell’attivo e del passivo presente nell’asse ereditario, in modo da non determinare gravi rischi sul patrimonio del disabile. Per l’effetto del beneficio di inventario, gli eventuali creditori non potranno mai rivalersi sui beni personali del figlio, quelli cioè di cui era proprietario prima della successione, ma solo su quelli ereditati.

In caso di persona fragile assistita da amministratore di sostegno, l’accettazione con beneficio di inventario è obbligatoria solo se tale cautela sia stata prevista dal Decreto di Nomina dell’amministratore. È quindi il Giudice Tutelare a decidere su tale aspetto in via preventiva.

Né il tutore, né l’amministratore di sostegno, possono essere nominati eredi dell’interdetto o del beneficiario; salvo siano stati nominati eredi prima di divenire tutore o amministratore, oppure siano il fratello, la sorella, il coniuge, il discendente o l’ascendente del disabile.

Gli aspetti patrimoniali della legge sul “Dopo di Noi”. Quando si parla di “Dopo di Noi”, si tende sempre a pensare a taluni aspetti, quali: la collocazione del disabile privo di famiglia in villaggi solidali, l’assistenza presso la propria abitazione, la possibilità di trovare lui situazioni di condivisione abitativa, etc.

Ma il “Dopo di Noi” non attiene soltanto a queste situazioni.

La Legge 112/2016, ha difatti introdotto strumenti privatistici atipici ed innovativi volti a predisporre una futura garanzia patrimoniale nell’interesse della persona fragile.

Per disciplinare tali importanti strumenti, il Legislatore ha rivestito di massima importanza il principio di autonomia privata, che può liberamente esplicarsi purché in vista della soddisfazione di interessi meritevoli di tutela (art. 1322 comma 2 cod. civ.). Giova precisare fin da subito che l’assistenza del Notaio nella predisposizione degli strumenti che andremo ad esaminare, se anche non fosse stata obbligatoria per legge, sarebbe stata comunque altamente consigliabile. Difatti, possono venire in gioco dinamiche patrimoniali che meritano l’approfondimento e la competenza notarile, se non altro per adeguatamente ed efficacemente perseguire le finalità evidentemente protettive di tali strumenti giuridici.

Diviene dunque interessante andare ad esaminare nel dettaglio cosa prevede l’art. 6 della Legge 112/2016.

Il trust. Il trust è un istituto originario dei paesi anglosassoni di Common Law, riconosciuto nel nostro Paese grazie alla Convenzione dell’Aja del 1985. Ai sensi dell’art. 2 della Convenzione, il trust si caratterizza per i seguenti elementi: a) la presenza di un disponente (settlor) che si spoglia di propri beni per trasferirli ad un altro soggetto; b) la presenza di un trustee, ovvero il soggetto che riceve i beni del disponente per amministrarli secondo le disposizioni impartitegli con l’atto istitutivo di trust; c) l’individuazione dei beneficiari del trust per uno scopo specifico stabilito dal disponente.

Il trustee, è tenuto ad utilizzare i beni conferiti in trust secondo le modalità e le forme individuate nell’atto istitutivo di trust, e deve rendere conto della propria attività. Al termine del trust, deve inoltre trasferire i beni ai beneficiari, secondo quanto previsto dall’atto istitutivo.

I beni conferiti in trust, ed a questo fine trasferiti al trustee, non entrano a far parte del patrimonio personale del trustee; ciò significa che essi risultano “segregati” in capo al trustee, non sono soggetti alle pretese dei creditori personali del trustee, e non rientrano nell’asse familiare e successorio del trustee.

Sin qui, i tratti generali dell’istituto.

Entrando nel merito della specifica disciplina prevista dalla Legge sul “Dopo di Noi”, ai fini di tale normativa si fa riferimento ad un trust di tipo familiare, che presenta essenzialmente lo scopo esclusivo di tutelare una o più persone con disabilità grave.

Caratteristiche essenziali ed ineludibili del trust previsto dalla Legge 112/2016, sono le seguenti: a) beneficiari esclusivi del trust sono le persone affette da disabilità grave; b) l’atto istitutivo del trust deve individuare gli obblighi del trustee con riguardo al progetto di vita ed agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; c) la presenza di un guardiano o controllore preposto alla vigilanza sul corretto e compiuto adempimento delle obbligazioni individuate all’atto dell’istituzione del trust.

Con riguardo ai beni facenti parte del trust per il “Dopo di Noi”, l’art. 6 comma 3 lett. e) Legge 112/2016, precisa che i beni conferiti nel trust possono essere di qualsiasi natura, non essendovi pertanto limitazioni oggettive in tal senso; tuttavia, gli stessi dovranno essere destinati solo ed esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust.

Altra caratteristica specifica del trust per il “Dopo di Noi”, è rappresentata dal fatto che il suo atto istitutivo deve individuare il termine finale della durata dello stesso, facendolo coincidere con la data della morte della persona con disabilità grave.

Al fine di rendere di più facile comprensione l’effettiva portata di tale strumento privatistico, si procede ad esemplificare:

Tizio è l’anziano padre del giovane Caio affetto da disabilità grave, e decide di spogliarsi della disponibilità del proprio deposito bancario attraverso l’istituzione di un trust che vede quale esclusivo beneficiario il suo ragazzo. Tutte le somme rinvenibili in Banca, dovranno essere gestite dal trustee Sempronio, amico di Tizio che lavora come operatore presso un ente di assistenza e cura, e dovranno essere destinate all’assistenza continua del disabile, nello specifico, alla predisposizione ed attuazione del suo Progetto di Vita Individuale. Tizio si reca dal Notaio che, con atto pubblico, istituisce il trust individuando e specificando formalmente i seguenti elementi: Sempronio quale trustee; le finalità assistenziali del trust a cui dovrà rigorosamente ottemperare Sempronio; il beneficiario esclusivo Caio affetto da disabilità grave certificata; la durata del trust sino all’esistenza in vita di Caio. Nell’atto notarile viene altresì individuato Mevio, Avvocato di fiducia di Tizio, quale controllore o guardiano dell’attività di Sempronio, e si stabilisce che, alla fine del trustee, ciò che residuerà andrà agli eredi legittimi di Tizio.

Da ultimo, si segnala che Il Consiglio Nazionale del Notariato e l’Agenzia delle Entrate (vedasi Risposta ad interpello 954-909/2016), si sono espressi a favore della possibilità di costituire, nell’ambito della disciplina del “Dopo di Noi”, un trust autodichiarato, ovvero un trust in cui il disponente ed il trustee siano la medesima persona: tornando all’esempio, il genitore Tizio che sia al tempo stesso disponente e trustee del trust a favore del figlio disabile Caio.
Lo Studio 3-2017/C del Consiglio Nazionale del Notariato, ha ritenuto ammissibile che al termine del trust, il patrimonio residuo possa tornare al disponente, oppure possa essere devoluto a terzi soggetti, diversi dal disponente.

Vincolo di destinazione ex art. 2645-ter del codice civile. Il vincolo di destinazione di cui all’art. 2645-ter cod.civ., è il secondo istituto che la Legge 112/2016 sul “Dopo di Noi” prevede per la tutela patrimoniale dei soggetti disabili gravi.

Cosa prevede la norma in questione?

Ebbene, l’articolo ci dice che gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri siano destinati (per un periodo non superiore a novanta anni, o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria) alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, possono essere trascritti, al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione. Per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato, anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti ed i loro frutti, possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e, fatta salva la priorità di trascrizione di eventuali pignoramenti, possono costituire oggetto di esecuzione solo per debiti contratti per tale scopo.

Volendo spiegare in forma più fruibile le nozioni appena esposte, anche in questo caso si può fare un esempio:

Tizio è il padre del giovane Caio affetto da disabilità grave, e decide di porre un vincolo di destinazione sull’automobile di sua proprietà, affinché venga stabilmente ed esclusivamente destinata alle esigenze di spostamento del ragazzo per raggiungere luoghi di cura ed assistenza. Tizio si reca quindi dal Notaio che, con atto pubblico, istituisce il vincolo sul bene per tutta la durata della vita di Caio. L’atto pubblico notarile viene regolarmente trascritto, e ciò fa sì che il vincolo posto a tutela degli interessi meritevoli individuati da Tizio possa essere fatto valere nei confronti di chiunque volesse accampare qualche pretesa o diritto sul bene. Il perseguimento degli interessi che giustificano il vincolo di destinazione, possono essere fatti valere anche da persone diverse da Tizio (ad esempio dalla madre di Caio); ed i frutti derivanti dal bene (ad esempio il ricavato della vendita dell’automobile) possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione (il danaro verrà utilizzato per provvedere diversamente a far raggiungere a Caio i luoghi di cura). L’automobile ed i relativi frutti non possono essere aggrediti da nessun creditore che non abbia trascritto un pignoramento prima della trascrizione del vincolo di destinazione; eccezion fatta per eventuali creditori che vantino un credito per debiti contratti per il perseguimento della finalità meritevole che si intende realizzare (ad esempio l’autista che ha accompagnato Caio ai luoghi di cura dopo la vendita della macchina, ed avanza del danaro a titolo di corrispettivo per il servigio reso, può aggredire il danaro ricavato dalla vendita del veicolo).

I fondi speciali. Assolutamente nuova appare, infine, la fattispecie giuridica dei fondi speciali; ovvero fondi composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione, e disciplinati con un contratto di affidamento fiduciario. Il contratto di affidamento fiduciario, è sempre stato teorizzato dalla dottrina, non gode quindi di alcuna disciplina normativa specifica nel nostro Ordinamento. Se ne parla espressamente solo nell’art. 6 della Legge sul “Dopo di Noi”, ove si indica il contenuto necessario che tale negozio giuridico deve avere per poter godere delle agevolazioni ed esenzioni fiscali previste dalla stessa Legge.

In linea di massima, il contenuto è abbastanza simile a quello degli altri due strumenti sin qui esaminati (trust e vincolo di destinazione ex art. 2645 ter cod.civ.).

Il contratto di affidamento fiduciario è stato definito in dottrina come quel contratto per mezzo del quale un soggetto (definito affidante), conviene con un altro (detto affidatario), l’individuazione di taluni beni da impiegare a vantaggio di uno o più soggetti, in forza di un programma la cui attuazione è rimessa all’affidatario. Essenziale è proprio l’adempimento di un programma in vista di un certo fine; trattasi dell’elemento pregnante di tale istituto giuridico.

La disciplina specifica del “Dopo di Noi”, individua aspetti specifici che tale contratto deve presentare per poter “servire la causa” della Legge: a) nel fondo speciale possono essere conferiti beni di qualsiasi natura; b) con riguardo all’aspetto temporale, il contratto di affidamento fiduciario che disciplina il fondo speciale deve individuare il termine finale della durata del vincolo nella data della morte della persona con disabilità grave; c) beneficiari esclusivi del contratto di affidamento fiduciario che disciplina il fondo speciale devono essere solo le persone affette da disabilità grave; d) il contratto di affidamento fiduciario che disciplina il fondo speciale deve individuare gli obblighi del fiduciario con riguardo al progetto di vita ed agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; e) il contratto di affidamento fiduciario che disciplina il fondo speciale deve necessariamente individuare un guardiano preposto al controllo delle obbligazioni individuate alla stipula del fondo speciale.

Per rendere ancor più chiaro il tutto, si procede ad esemplificare anche stavolta: Tizio è il padre del giovane Caio affetto da disabilità grave, e decide di istituire un fondo speciale in cui conferire la casa di sua proprietà, da affidare ad una ONLUS affinché la metta a disposizione dell’attuazione di un programma ben preciso nell’interesse di Caio. Il programma da attuare è l’effettiva fruizione dell’immobile da parte di Caio, che vivrà in questa casa, ed ivi riceverà tutta l’assistenza di cui necessiterà per tutta la sua vita, in concreta attuazione del suo Progetto di Vita Individuale.

La gestione del fondo speciale viene disciplinata in un apposito contratto di affidamento fiduciario stipulato con atto pubblico notarile, che provvede formalmente ad indicare la ONLUS quale affidataria del bene immobile, a cui è espressamente demandata l’attuazione del programma individuato dall’affidante Tizio, il tutto dietro il controllo continuo esercitato dal guardiano Mevio, Avvocato di fiducia di Tizio. La durata del fondo è legata all’esistenza in vita di Caio.

Le agevolazioni fiscali previste per gli strumenti individuati dalla legge sul “Dopo di Noi”. Sin qui, abbiamo esaminato gli istituti previsti dalla Legge 112/2016. A questo punto, appare importante soffermarsi sulle agevolazioni che la normativa prevede allo scopo di incentivare il ricorso agli istituti medesimi.

Trattasi di agevolazioni fiscali, e riguardano: a) la stipula di polizze assicurative, aventi per oggetto il rischio di morte, finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, per le quali l’art. 5 Legge n. 112/2016, prevede una maggiore detraibilità; b) l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni all’atto della separazione patrimoniale che si realizza per effetto del trust, del vincolo di destinazione, o del fondo speciale (art. 6, comma 4, Legge n. 112/2016); c) l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, in misura fissa all’atto della separazione patrimoniale (art. 6, comma 6, Legge 112/2016); d) l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust, dal gestore del vincolo di destinazione, ovvero dal fiduciario nel contratto di affidamento del fondo speciale (art. 6, comma 7, Legge 112/2016); e) la possibilità, rimessa ai Comuni, di prevedere aliquote ridotte, franchigie, o esenzioni, ai fini IMU in capo ai soggetti passivi d’imposta con riguardo ai conferimenti di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust, ovvero di destinazione ai fondi speciali (art. 6, comma 8, Legge 112/2016); f) le detrazioni e la deducibilità ex art. 83 commi 1 e 2 del D.L. 2017/2017, delle erogazioni liberali, delle donazioni, e degli altri atti a titolo gratuito, effettuati dai privati nei confronti dei trust o dei fondi speciali, con limiti al 20% del reddito imponibile e comunque nella misura di 100.000,00 euro annui (art. 6, comma 9, Legge 112/2016).

La Legge 112/2016 prevede che, in caso di morte del beneficiario (del trust, del vincolo di destinazione, o del fondo speciale), il trasferimento del patrimonio residuo sia soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni secondo le regole ordinarie, prendendo in considerazione il rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante, e destinatari del patrimonio residuo.

In caso di premorienza del beneficiario disabile rispetto al disponente (il figliolo fragile che viene meno prima dei genitori), a norma dell’art. 6 comma 4 Legge 112/2016, trova applicazione l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni, nonché la misura fissa per le imposte di registro, ipotecaria, e catastale. Quindi, se i beni tornassero al disponente, l’imposta sulle successioni e donazioni non risulterebbe dovuta neppure al momento dello scioglimento del vincolo.

Per quanto concerne la tassazione del trust, del vincolo di destinazione di cui all’art. 2645-ter cod. civ.; e del fondo speciale disciplinato con contratto di affidamento fiduciario “Dopo di Noi”, l’imposta sulle successioni e donazioni sarà dovuta solo al momento dell’assegnazione. Nella Risposta ad interpello 11.12.2019 n. 513, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le esenzioni dalle imposte sulle successioni e donazioni per i trust “Dopo di Noi”, previste dall’art. 6 della Legge 112/2016, possono trovare applicazione solo qualora, al momento della dotazione del trust, in capo al beneficiario sia stato riconosciuto uno stato di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 e 4 della Legge 104/92.

Ove l’attestazione dello stato di disabilità giunga in un secondo momento, i contribuenti potranno chiedere il rimborso dell’importo, pari alla differenza tra l’imposta ordinaria pagata al momento della dotazione iniziale di beni in trust, e l’imposta agevolata prevista dalla legge sul “Dopo di Noi”.

Condizioni di operatività delle agevolazioni fiscali. Le agevolazioni previste dall’art. 6 Legge 112/2016 possono trovare applicazione a condizione che trust, fondi speciali, e vincoli di destinazione ex art. 2645-ter cod.civ., perseguano come finalità esclusiva l’inclusione sociale, nonché la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave in favore delle quali sono istituiti. Tale finalità deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali, ovvero nell’atto istitutivo del vincolo di destinazione.

Altre condizioni che debbono sussistere congiuntamente al momento della predisposizione degli strumenti sin qui esaminati sono: a) l’atto pubblico; b) l’individuazione in maniera chiara ed univoca dei soggetti coinvolti e dei rispettivi ruoli; c) la descrizione della funzionalità degli strumenti adottati ai bisogni specifici delle persone con disabilità grave; d) l’indicazione delle attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone (ricovero definitivo presso strutture); e) l’individuazione rispettivamente, degli obblighi del trustee, del fiduciario, e del gestore, con riguardo al progetto di vita ed agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; f) l’indicazione degli obblighi e delle modalità di rendicontazione a carico del trustee, o del fiduciario, o del gestore; g) i beni di qualsiasi natura conferiti nel trust, o nei fondi speciali, ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter cod.civ, devono essere destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali contemplate negli atti istituitivi degli strumenti; h) il soggetto preposto al controllo deve essere individuabile per tutta la durata del trust, o dei fondi speciali, o del vincolo di destinazione; i) l’indicazione del termine finale della durata degli strumenti previsti nella data della morte della persona con disabilità grave; l) va sempre stabilita la destinazione del patrimonio residuo.

Precisazioni sui soggetti che possono ricorrere a quanto previsto dall’art. 6 della Legge sul “Dopo di Noi”. La finalità genericamente attuativa degli obiettivi della Convenzione di New York del 2006 sui diritti delle persone con disabilità che permea la Legge sul “Dopo di Noi”, favorisce un’interpretazione estensiva con riguardo ai soggetti che possono compiere le operazioni negoziali di cui all’art. 6 della Legge 112/2016, non limitandoli ai soli genitori della persona disabile. Trattasi di conclusione cui si può d’altronde pervenire attraverso l’esame della disciplina fiscale prevista in normativa per la tassazione degli atti di trasferimento del patrimonio residuo in caso di morte del beneficiario.

Ecco quindi che i negozi giuridici contemplati dalla Legge 112/2016, possono essere conclusi: a) dai genitori, a tutela del figlio disabile grave, attualmente o potenzialmente privo del sostegno familiare (la disciplina delle misure di assistenza, cura e protezione, è dall’art. 1 prevista infatti anche in vista del venir meno del sostegno familiare); in questo caso la tutela predisposta a livello civilistico andrà ad integrare il Progetto di Vita predisposto dagli Enti Locali in base alla Legge 328/2000; b) dagli altri parenti o da terzi, a tutela del disabile grave privo del sostegno familiare; è da ritenere che anche qui si applicheranno sia le provvidenze pubbliche che i benefici e le agevolazioni fiscali della Legge 112/2016; c) dai genitori e/o dai parenti e/o dai terzi, a favore del disabile grave che comunque non sia privo del sostegno familiare; qui si applicheranno solo i benefici e le agevolazioni fiscali della Legge 112/2016 (artt. 5 e 6); d) ªdai genitori e/o dai parenti e/o dai terzi, a favore di persone affette da disabilità, ancorché non grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92, ma in questo caso è dubbio se si potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali.

Conclusioni. Giunti alla conclusione di questa disamina a tratti un po’ tecnica, ma inevitabilmente dettagliata e minuziosa, si può dire che la Legge 112/2016 assieme alla 328/2000 (la Legge che disciplina il cosiddetto “Progetto di Vita”), si appalesi chiaramente come una normativa davvero notevole ed innovativa. La rilevanza del suo contenuto viene offuscata soltanto dalla precaria applicazione concreta. Difatti, a distanza di ormai 6 anni dalla sua introduzione, ancora non vi è un’attuazione piena ed uniforme su tutto il territorio nazionale. Appare quindi più che mai importante informare le famiglie delle possibilità che tale Legge offre loro, perché conoscere è potere, sempre!


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Avv. Ivana Consolo

Sono l'Avv. Ivana Consolo ed esercito la Professione Forense presso il Foro di Catanzaro dall'anno 2010. Mi sono laureata nell'anno 2007 presso l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, conseguendo il voto di 110/110 e Lode Accademica, con una tesi in Diritto di Famiglia dal titolo: "La capacità di discernimento del minore e la riforma dell'adozione". Il mio ambito di attività è costituito prettamente dal Diritto Civile in ogni suo settore. Lavoro in autonomia presso il mio Studio Professionale, sito in Catanzaro, Viale De Filippis n. 38; sono altresì Mediatore per la Società di Mediaconciliazione Borlaw. Da sempre ho una naturale abilità nella scrittura, e per questo sono qui, ad offrire a chi avrà la bontà di leggere, ciò che periodicamente redigo.

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