Il corretto trattamento fiscale dell’allevamento felino tra “abitualità” ed “occasionalità” dell’attività esercitata

Il corretto trattamento fiscale dell’allevamento felino tra “abitualità” ed “occasionalità” dell’attività esercitata

Partendo dall’assunto che l’attività allevatoriale di gatti di razza sia un’attività abituale ancorché non esclusiva (e dunque non saltuaria ed occasionale) mutuando il contenuto dell’art. 4 del DPR 633/72, il primo problema da affrontare, ai fini tributari, è quello di classificare la tipologia di reddito che questa attività va eventualmente a generare nel contesto normativo tributario attualmente vigente.

In dottrina si è fatta, spesso, una menzione “esplorativa” dell’art. 2195 del Codice Civile tentando di creare un ponte di collegamento con l’art.32 del TUIR pur di sostenere che tale attività economica possa rientrare nel cosiddetto reddito agrario. Tali tentativi purtroppo hanno dimostrato dei limiti evidenti di percorribilità logica ed oggettiva nel momento in cui, più coerentemente, la disamina di questo problema viene affrontata tenendo a mente il principio di legalità correttamente applicato. E, correttamente applicato, si intende applicando, appunto, le norme di riferimento che siano pertinenti al caso di cui si discute.

Pertanto, un corretto inquadramento “di partenza” è indispensabile per non dare interpretazioni fuorvianti.

L’art. 32 del TUIR, mutuando in un certo senso lo spirito “prerepubblicano” dell’art. 2195 del Codice Civile, si ritiene sia stato calibrato sull’esigenza di agevolare fiscalmente quell’attività agricola legata al ciclo biologico animale ed all’uso del suolo finalizzato al godimento dei prodotti derivati quali carni, latte, lane ecc.

Tale norma risulta totalmente inapplicabile al caso qui in disamina perché, credo sia pacifico, il gatto di razza non produce niente di tutto ciò che viene descritto sia nella norma di riferimento del Codice Civile, sia nell’art. 32 del TUIR ed a maggior ragione anche perché la norma tributaria rimanda ad un Decreto interministeriale che deve elencare pedissequamente quali siano gli animali da reddito e, consultato l’elenco, i gatti risultano assenti.

Pertanto la risposta alla domanda se l’allevamento felino di gatti di razza produce fiscalmente reddito agrario, la risposta è, sicuramente no, semplicemente perché non si realizzano i presupposti di cui sopra.

Appurato ciò, rimane il tema della corretta qualificazione della tipologia di reddito.

L’allevamento felino presuppone la nascita e l’accrescimento di un animale definito di razza, finalizzato alla compravendita e dunque alla sua commercializzazione. Queste poche e semplici precisazioni ci devono indurre a ritenere che questa attività (commerciale senza dubbio) produce niente altro che reddito di impresa a tutti gli effetti.

Importante allora è, ai fini di una disamina completa, definire come questa attività viene svolta perché ci si deve bene chiedere se si sia in presenza di attività cosiddetta abitualmente ovvero saltuariamente svolta perché, al di là delle definizioni professionali/amatoriali che non interessano ai fini della qualificazione tributaria, vi sono delle differenze notevoli.

L’aspetto che ci fa affermare che tale attività sia abituale e che essa stessa abbia un seppur minimo di organizzazione coordinata dallo stesso allevatore, deriva anche dall’analisi dello “stato dell’arte” degli allevamenti operanti e delle loro modalità con cui conducono l’attività di allevamento. Gli allevamenti, ad esempio, quasi sempre sono ricompresi in Associazioni private di “categoria” con tanto di autoregolamentazione interna per anche per il tramite, ad esempio, di codici di condotta, di tenuta ed aggiornamento di libri genealogici, di adempimenti appositi quale la denuncia delle nascite e via discorrendo. Gli stessi allevamenti sono entità che, oggi anche con un buon grado di professionalizzazione, si prefiggono l’attività di riproduzione, conservazione e vendita di gatti di razza alle quali si affianca, talvolta, anche l’attività espositiva di carattere competitivo-sportivo-ludico.

Per ciò stesso, parlare di attività “hobbystica”, “una tantum” o “puramente amatoriale”, potrebbe essere un (pericoloso) non senso giuridico soprattutto ai fini fiscali non foss’altro che, nello schema sintetico sopra delineato, per di più, si muovono flussi finanziari che testimoniano lo svolgimento di una attività economica (il gatto di razza ha un suo prezzo di mercato, i diritti di “monta” sono a pagamento, nonché, in allevamento, si sostengono tutte quelle spese che, appunto, determinano le peculiarità di tale attività come le spese veterinarie, l’approvvigionamento del cibo e così via).

Ciò non significa che in quest’ambito l’occasionalità dell’attività non esista o non possa esistere ma, certamente, deve essere valutata preventivamente al fine di non incorrere in contestazioni.

Ciò per sottolineare che comunque il “confine” all’interno di questa attività tra “occasionale” ed “abituale” è sufficientemente chiaro e delineato.

Premesso tutto ciò, come deve essere inquadrata ai fini fiscali questa attività?

Il confine tra “abitualità professionale” ed “occasionalità saltuaria” credo sia sufficientemente evidente.

Il requisito “amatoriale” dell’allevamento (amministrativamente previsto connesso, ad esempio al numero delle fattrici o cucciolate) va detto che serve principalmente ad una qualificazione esclusivamente asservita a obblighi di carattere sanitario, di vigilanza veterinaria ed amministrativa regolamentare nei confronti del/i Comune/i che devono/possono rilasciare autorizzazioni o nulla osta in tal senso.

Pertanto, ai fini fiscali, che l’allevamento sia amatoriale o meno, nulla rileva.

Per il Fisco non contano, dunque, i numeri allevatoriali, conta come viene svolta l’attività e come essa è organizzata.

La prima distinzione (come detto) deve riguardare la qualificazione del “reddito” che questa produce. Di quale reddito si tratta nell’ambito della classificazione di cui al TUIR?

I redditi eventualmente derivanti da questa attività, nel caso della abitualità e professionalità invece, devono essere più pertinentemente qualificati come veri e propri redditi di impresa, soggetti ad IVA, e seguire le regole tributarie consolidate della determinazione dei medesimi.

Nel caso in cui, invece, non sia presente l’abitualità professionale dell’attività come sopra descritta, ma, al contrario, qualora si trattasse di mera occasionalità, saremmo all’interno dei cosiddetti redditi diversi purché venga soddisfatto il requisito dimensionale dei cinque mila euro di ricavi annui entro i quali si realizza tale qualificazione.

La “discriminazione”, nel caso dell’attività abituale, eventualmente la può fare la scelta del regime contabile, che sarà “ordinario” se si scegliesse di svolgere l’attività tramite una società di capitali ovvero individualmente previa opzione, ovvero “semplificato”, ovvero ancora “forfettario” a seconda dei casi.

Per svolgere l’attività è necessario aprire una partita IVA con il codice ATECO

Non è da sottovalutare l’aspetto previdenziale che obbliga tutti coloro che svolgono tale attività all’iscrizione INPS posto che gli allevatori felini non sono imprenditori agricoli e, manco a dirlo, non hanno una Cassa di Previdenza di categoria.

Altre soluzioni (seppure esistenti e degne di nota), del tipo attività occasionale entro i 5mila euro l’anno, appaiono assai poco convincenti ma, soprattutto, espongono al rischio di contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.
Tributarista in Roma esercita la professione dal 1995; già autore di altre riviste di settore in tema di fiscalità nazionale, internazionale e contenzioso tributario

Articoli inerenti

La prescrizione tributaria tra Sezioni Unite e Corte Costituzionale: un cammino di civiltà giuridica

La prescrizione tributaria tra Sezioni Unite e Corte Costituzionale: un cammino di civiltà giuridica

Sommario: Premessa – 1. La matrice costituzionale della prescrizione tributaria: Corte costituzionale n. 280 del 2005 e Sezioni Unite n...

Le asimmetrie del Transfer Pricing: profili di rischio tra pianificazione fiscale aggressiva e sanzioni penali-tributarie

Le asimmetrie del Transfer Pricing: profili di rischio tra pianificazione fiscale aggressiva e sanzioni penali-tributarie

Il principio di libera concorrenza rappresenta, nel moderno panorama del diritto tributario internazionale, lo snodo cruciale in cui la sovranità...

Il versamento degli acconti di imposta nelle società “trasparenti”

Il versamento degli acconti di imposta nelle società “trasparenti”

La disciplina fiscale delle società che scelgono il regime di “trasparenza fiscale” è regolamentato, come noto, dagli articoli 115 e 116 del TUIR...

IMU e immobili inagibili: disciplina, presupposti e oneri dichiarativi alla luce della giurisprudenza di legittimità

IMU e immobili inagibili: disciplina, presupposti e oneri dichiarativi alla luce della giurisprudenza di legittimità

Sommario: 1. Introduzione e quadro normativo – 2. Ratio dell’agevolazione e presupposti applicativi – 3. Accertamento dell’inagibilità...