L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può pignorare i contributi AGEA accreditati sul conto corrente?

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può pignorare i contributi AGEA accreditati sul conto corrente?

Sommario: 1. Il conto è quasi vuoto, ma il pignoramento resta efficace – 2. Perché il contribuente rischia di trovarsi senza alcuna soluzione – 3. I contributi AGEA non sono un normale reddito – 4. Perché questi contributi sono considerati impignorabili – 5. Il vincolo di impignorabilità non scompare con l’accredito sul conto corrente – 6. Cosa deve fare concretamente il contribuente – 7. Conclusioni

 

Immaginiamo una situazione tutt’altro che rara.

Un imprenditore agricolo ha accumulato debiti iscritti a ruolo per circa 100.000 euro. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione gli notifica un’intimazione di pagamento: entro cinque giorni dovrà pagare oppure chiedere la rateizzazione; in difetto, potrà essere avviata l’esecuzione forzata.

Il contribuente, però, non dispone della liquidità necessaria. Sul conto corrente vi sono poche decine di euro. Non paga e non presenta domanda di rateizzazione.

Trascorsi i cinque giorni, viene disposto il pignoramento del conto corrente.

A questo punto, si potrebbe pensare che il problema sia limitato al saldo presente sul conto al momento del pignoramento. In realtà, non è così.

1. Il conto è quasi vuoto, ma il pignoramento resta efficace

Il pignoramento del conto corrente eseguito dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione segue una procedura particolare, più rapida rispetto all’esecuzione ordinaria, poiché può essere effettuato direttamente dall’Agente della riscossione, senza necessità di ottenere preventivamente un provvedimento del giudice.

Può quindi verificarsi una situazione piuttosto frequente: nel giorno del pignoramento, il conto corrente è praticamente a saldo zero; qualche settimana dopo, però, vengono accreditati 20.000 euro di contributi AGEA richiesti dall’imprenditore nell’ambito della Politica Agricola Comune.

La banca, trovandosi di fronte a un pignoramento ancora efficace, blocca anche tali somme.

È proprio qui che nasce il problema.

2. Perché il contribuente rischia di trovarsi senza alcuna soluzione

Si potrebbe ritenere sufficiente chiedere una rateizzazione del debito. Nella pratica, tuttavia, la questione è più complessa.

Su un debito di 100.000 euro, la prima rata può essere particolarmente elevata. Se però tutto il denaro presente sul conto è bloccato dal pignoramento, il contribuente potrebbe non avere nemmeno la disponibilità economica necessaria per pagare quella prima rata.

Si crea, così, un vero e proprio paradosso: le somme sono sul conto corrente, ma il contribuente non può utilizzarle. E, senza poterle utilizzare, non riesce neppure ad attivare il percorso necessario per ottenere lo sblocco del conto.

A questo punto, occorre chiedersi quali strumenti possa utilizzare il contribuente.

Se le somme non sono ancora state assegnate dall’istituto di credito all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, esiste una strada percorribile: il contribuente può rivolgersi al Tribunale competente e chiedere che venga dichiarata l’impignorabilità delle somme accreditate sul conto.

Non, naturalmente, di tutte le somme, ma soltanto di quelle provenienti dai contributi AGEA.

È questo il punto centrale della questione.

3. I contributi AGEA non sono un normale reddito

I contributi erogati da AGEA non rappresentano il corrispettivo di un’attività economica, né un ordinario guadagno dell’impresa agricola.

Si tratta di fondi pubblici provenienti dalla Politica Agricola Comune dell’Unione europea, destinati a sostenere il reddito degli agricoltori e a garantire la continuità dell’attività agricola.

La loro funzione non è quella di arricchire il beneficiario. Al contrario, tali contributi servono a consentire alle imprese agricole di proseguire l’attività, affrontare i costi di produzione e perseguire gli obiettivi fissati dalla normativa europea.

Proprio in ragione di questa particolare destinazione, il legislatore ha previsto uno speciale regime di tutela.

4. Perché questi contributi sono considerati impignorabili

L’ordinamento contiene una specifica disciplina che vieta il pignoramento delle somme erogate dagli organismi pagatori incaricati di distribuire gli aiuti comunitari destinati all’agricoltura.

La ragione è intuitiva: se quei fondi potessero essere liberamente aggrediti dai creditori, verrebbe meno la finalità stessa per cui sono stati stanziati dall’Unione europea.

In altri termini, il contributo cesserebbe di sostenere l’attività agricola e verrebbe destinato al soddisfacimento dei debiti del beneficiario.

Una simile conclusione sarebbe incompatibile con la funzione pubblicistica di tali finanziamenti.

5. Il vincolo di impignorabilità non scompare con l’accredito sul conto corrente

Una delle obiezioni più frequenti riguarda l’effetto dell’accredito sul conto corrente: una volta accreditato, il contributo perde la propria natura?

Secondo l’orientamento che si sta affermando nella giurisprudenza di merito, la risposta è negativa.

Il semplice accredito sul conto non fa venir meno il vincolo di destinazione del finanziamento. Le somme continuano a essere riconoscibili come contributi comunitari e conservano la tutela prevista dalla legge.

Diversamente, la protezione sarebbe facilmente aggirabile: sarebbe sufficiente attendere l’accredito sul conto corrente per pignorare somme che il legislatore ha invece inteso sottrarre all’esecuzione forzata.

Anche la giurisprudenza europea ha più volte evidenziato come i fondi comunitari destinati a specifiche politiche pubbliche non possano essere distratti dalla loro finalità mediante provvedimenti esecutivi idonei a comprometterne la destinazione.

6. Cosa deve fare concretamente il contribuente

L’aspetto più importante è che l’impignorabilità non opera automaticamente.

Se il contribuente rimane inerte, la banca, nella maggior parte dei casi, darà esecuzione al pignoramento e trasferirà le somme all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

È quindi necessario attivarsi tempestivamente.

Occorre proporre opposizione davanti al giudice dell’esecuzione, dimostrando che le somme presenti sul conto derivano dai contributi AGEA e chiedendone lo svincolo.

Solo un provvedimento del giudice può impedire che tali somme vengano acquisite alla procedura esecutiva.

7.  Conclusioni

Il pignoramento del conto corrente non implica necessariamente che tutte le somme accreditate possano essere aggredite.

Quando il denaro proviene da contributi AGEA, entra in gioco una disciplina speciale, finalizzata a preservare la funzione pubblica di tali finanziamenti.

Ciò non significa che ogni pignoramento sia automaticamente illegittimo. Significa, però, che il contribuente dispone di uno strumento di tutela che deve essere azionato senza ritardo.

Per questo motivo, quando su un conto corrente già colpito da pignoramento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione confluiscono contributi AGEA, è fondamentale verificare immediatamente la provenienza delle somme e valutare la proposizione di un’opposizione davanti al giudice competente.

In molti casi, infatti, l’esito del procedimento dipenderà proprio dalla capacità di dimostrare che quelle somme non costituiscono ordinario patrimonio del debitore, ma fondi pubblici comunitari destinati, per legge, a sostenere l’attività agricola e, proprio per questo, sottratti all’esecuzione forzata.


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