
Notifica PEC non perfezionata e obbligo di raccomandata informativa: il deposito su InfoCamere non basta
Nota a Cass. civ., Sez. trib., ord. n. 14584/2026
Sommario: 1. Il caso sottoposto alla Corte – 2. Il quadro normativo: art. 60, comma 7, d.P.R. n. 600/1973 e art. 26 d.P.R. n. 602/1973 – 3. PEC non valida, casella satura e deposito su InfoCamere – 4. La raccomandata informativa come segmento necessario della fattispecie notificatoria – 5. La prova richiesta: spedizione sì, ricezione no – 6. Rilievi sistematici e ricadute difensive – 7. Conclusioni
Con l’ordinanza n. 14584/2026, la Corte di Cassazione torna sul tema della notificazione degli atti della riscossione a mezzo posta elettronica certificata, chiarendo che, ove la notifica via PEC non vada a buon fine per indirizzo non valido, inattivo o comunque non idoneo alla ricezione, il deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito InfoCamere e la pubblicazione dell’avviso non esauriscono la sequenza notificatoria prevista dalla legge. Resta infatti necessario l’invio al destinatario della raccomandata informativa. Tale raccomandata non deve necessariamente essere munita di avviso di ricevimento, ma l’Amministrazione finanziaria deve essere in grado di provare almeno l’avvenuta spedizione. In difetto, la notifica è invalida.
1. Il caso sottoposto alla Corte
La vicenda trae origine dall’impugnazione di atti della riscossione fondati su pregresse cartelle di pagamento che la società contribuente assumeva di non avere mai ricevuto. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva tentato la notificazione delle cartelle tramite posta elettronica certificata; tuttavia, i tentativi non erano andati a buon fine a causa dell’inidoneità dell’indirizzo PEC del destinatario.
A fronte del mancato perfezionamento della notifica telematica, l’ente della riscossione aveva attivato la procedura sostitutiva prevista dalla disciplina speciale: deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito InfoCamere e pubblicazione dell’avviso per il periodo previsto dalla legge.
La questione decisiva non riguardava, dunque, la possibilità in astratto di ricorrere al deposito su InfoCamere, bensì la completezza della sequenza procedimentale: una volta fallita la notifica via PEC, il deposito telematico e la pubblicazione dell’avviso sono sufficienti oppure occorre anche l’invio della raccomandata informativa?
La Cassazione, con l’ordinanza n. 14584/2026, ha offerto una risposta netta: il deposito su InfoCamere non basta. Occorre che l’Amministrazione finanziaria provi di avere spedito al contribuente la raccomandata informativa. In mancanza di tale prova, la notifica non può ritenersi validamente perfezionata. La ricostruzione della pronuncia è stata riportata anche dalla stampa specialistica, che ha evidenziato come, secondo la Corte, in caso di notifica PEC non andata a buon fine per causa imputabile al destinatario, l’ente impositore debba comunque dimostrare la spedizione della raccomandata informativa successiva al deposito telematico.
2. Il quadro normativo: art. 60, comma 7, d.P.R. n. 600/1973 e art. 26 d.P.R. n. 602/1973
Il perno normativo della vicenda è rappresentato dall’art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 600/1973, introdotto dall’art. 7-quater del d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 225/2016.
La disposizione consente la notificazione degli avvisi e degli altri atti che devono essere notificati alle imprese individuali, alle società e ai professionisti iscritti in albi o elenchi mediante PEC all’indirizzo risultante dall’INI-PEC. La disciplina prevede, tuttavia, uno specifico meccanismo per l’ipotesi in cui la notifica telematica non possa perfezionarsi. In particolare, se la casella risulta satura, l’ufficio deve effettuare un secondo tentativo decorsi almeno sette giorni dal primo invio; se anche tale tentativo fallisce, oppure se l’indirizzo PEC non risulta valido o attivo, la notifica deve avvenire mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito InfoCamere, pubblicazione dell’avviso per quindici giorni e invio al destinatario di una lettera raccomandata informativa.
La disciplina assume rilievo anche per le cartelle di pagamento, poiché l’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, come modificato, rinvia alle modalità di cui all’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 per le notificazioni eseguite all’indirizzo PEC del destinatario risultante dall’INI-PEC.
Sotto il profilo operativo, InfoCamere chiarisce che, dal 1° luglio 2017, gli avvisi e gli altri atti possono essere notificati tramite PEC risultante dall’INI-PEC e che, in caso di casella satura o indirizzo non valido o inattivo, l’atto è consultabile nell’area riservata del portale dedicato.
3. PEC non valida, casella satura e deposito su InfoCamere
Uno dei profili più delicati della disciplina riguarda la distinzione tra casella PEC satura e indirizzo PEC non valido o inattivo.
La differenza non è meramente descrittiva, ma produce effetti procedimentali. Nel caso di casella satura, la legge impone un secondo tentativo di invio, da effettuarsi dopo almeno sette giorni. Diversamente, nell’ipotesi di indirizzo non valido o inattivo, il secondo tentativo non è richiesto: l’Amministrazione può passare direttamente alla procedura sostitutiva, composta da deposito telematico, pubblicazione dell’avviso e raccomandata informativa.
Tale distinzione è stata valorizzata dalla giurisprudenza di legittimità. Con la sentenza n. 3703/2025, la Cassazione ha chiarito che il secondo invio della PEC è formalità richiesta soltanto nell’ipotesi di casella satura e non anche quando l’indirizzo risulti non valido o inattivo. In tale ultimo caso, le formalità di completamento della notifica sono costituite dal deposito telematico su InfoCamere, dalla pubblicazione dell’avviso e dall’invio della raccomandata informativa.
È proprio questo l’aspetto decisivo: il venir meno dell’obbligo del secondo invio PEC non comporta affatto il venir meno dell’obbligo della raccomandata informativa. La semplificazione riguarda il segmento telematico, non l’intera sequenza di garanzia.
4. La raccomandata informativa come segmento necessario della fattispecie notificatoria
L’ordinanza n. 14584/2026 si colloca in questa linea interpretativa e ne precisa il punto forse più rilevante: la raccomandata informativa non è un adempimento eventuale, accessorio o meramente prudenziale.
Essa costituisce, invece, un segmento necessario della fattispecie notificatoria.
Il deposito su InfoCamere realizza una forma di conoscibilità legale dell’atto, ma non può essere trasformato in una presunzione assoluta di correttezza dell’intero procedimento. La pubblicazione dell’avviso per quindici giorni assolve alla funzione prevista dalla legge, ma non consente all’Amministrazione di omettere l’ulteriore comunicazione al destinatario.
La raccomandata informativa, dunque, non sostituisce la cartella o l’atto da notificare, ma informa il contribuente dell’avvenuto deposito. È un atto comunicativo minimo, ma essenziale: minimo perché non veicola il contenuto integrale dell’atto; essenziale perché consente al destinatario di apprendere che l’Amministrazione ha attivato una procedura sostitutiva rispetto alla PEC non perfezionata.
In questo senso, la pronuncia valorizza una concezione non meramente tecnologica della notifica digitale. Il digitale è strumento di efficienza, ma non può diventare una scorciatoia probatoria. La piattaforma informatica consente il deposito dell’atto, ma non sterilizza le garanzie che presidiano la conoscibilità della pretesa tributaria.
5. La prova richiesta: spedizione sì, ricezione no
La Corte, tuttavia, evita anche una lettura eccessivamente formalistica dell’adempimento.
La raccomandata informativa deve essere spedita, ma non deve necessariamente essere una raccomandata con avviso di ricevimento. È sufficiente una raccomandata semplice, purché l’Amministrazione sia in grado di dimostrare l’avvenuta spedizione.
La distinzione è fondamentale.
Non è richiesta la prova della ricezione da parte del destinatario. Diversamente opinando, si finirebbe per trasformare la raccomandata informativa in una seconda notifica autonoma dell’atto, con un aggravamento non previsto dal legislatore. È invece necessaria la prova della spedizione, perché solo tale prova consente di verificare che l’Amministrazione abbia effettivamente completato la sequenza procedimentale prevista dalla legge.
La stessa Cassazione, con l’ordinanza n. 6092/2026, ha chiarito che la raccomandata informativa prevista dall’art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 600/1973, non essendo sostitutiva dell’atto da notificare, è soggetta alle sole prescrizioni del regolamento postale per la raccomandata ordinaria.
Ne deriva un principio equilibrato: l’Amministrazione non deve provare che il contribuente abbia ricevuto la raccomandata, ma deve provare di averla spedita. La garanzia non è nella ricezione documentata, ma nella verificabilità dell’adempimento imposto dalla legge.
6. Rilievi sistematici e ricadute difensive
La pronuncia assume particolare rilievo perché incide su un terreno processuale di frequente emersione: l’impugnazione di intimazioni di pagamento, preavvisi di fermo, comunicazioni ipotecarie o altri atti successivi fondati su cartelle asseritamente mai conosciute dal contribuente.
In tali ipotesi, la verifica della notifica degli atti presupposti diventa spesso il cuore della difesa.
Il contribuente non deve limitarsi a contestare genericamente la mancata ricezione della cartella. Occorre ricostruire la sequenza notificatoria e verificare, in concreto:
se l’indirizzo PEC utilizzato fosse tratto da un pubblico elenco;
se l’esito negativo della notifica fosse dovuto a casella satura, indirizzo inattivo o indirizzo non valido;
se, in caso di casella satura, sia stato effettuato il secondo tentativo dopo almeno sette giorni;
se l’atto sia stato effettivamente depositato nell’area riservata InfoCamere;
se l’avviso sia stato pubblicato nei termini previsti;
se l’Amministrazione abbia provato la spedizione della raccomandata informativa.
La mancanza anche di uno dei segmenti necessari può determinare l’invalidità della notifica, con conseguenze rilevanti sugli atti successivi che da essa dipendono.
La giurisprudenza tributaria di merito aveva già evidenziato che, nei confronti dei soggetti obbligati ad avere un indirizzo PEC, ove l’indirizzo risulti non valido, inattivo o la casella sia satura, le formalità di completamento della notifica sono costituite dal deposito telematico, dalla pubblicazione dell’avviso e dall’invio della raccomandata informativa, non necessariamente con ricevuta di ritorno.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 14584/2026, rafforza tale impostazione sul piano probatorio: non basta affermare che la procedura sostitutiva sia stata attivata; occorre documentare che essa sia stata completata.
7. Conclusioni
L’ordinanza n. 14584/2026 conferma un principio di notevole importanza pratica: la digitalizzazione della notifica tributaria non consente all’Amministrazione finanziaria di prescindere dagli adempimenti previsti dalla legge.
Quando la PEC non funziona, il sistema non autorizza un salto diretto e autosufficiente verso il deposito telematico. Il deposito su InfoCamere e la pubblicazione dell’avviso sono passaggi necessari, ma non sufficienti. La raccomandata informativa resta parte integrante della sequenza notificatoria.
La decisione è significativa perché restituisce centralità alla forma come garanzia. Non una forma vuota, non un formalismo difensivo fine a sé stesso, ma una forma funzionale alla controllabilità dell’azione amministrativa.
In materia tributaria, la notifica non è un dettaglio procedurale: è il punto di contatto tra potere impositivo e diritto di difesa. È il momento in cui la pretesa erariale entra nella sfera giuridica del contribuente e diviene contestabile nei termini di legge.
Per questa ragione, la prova della notifica non può essere ricostruita per presunzioni generiche o per automatismi informatici incompleti. Se l’Amministrazione sceglie la via digitale, deve conservarne la tracciabilità; se la via digitale fallisce, deve rispettare la procedura sostitutiva nella sua interezza.
Il principio che emerge è limpido: la tecnologia può rendere più efficiente la riscossione, ma non può ridurre le garanzie del contribuente. E quando il Fisco non prova di avere spedito la raccomandata informativa, la notifica non regge.
In definitiva, la Cassazione ribadisce che la conoscibilità legale dell’atto non può essere costruita su una sequenza incompleta. La digitalizzazione semplifica il procedimento, ma non lo svuota. E la raccomandata informativa, pur nella sua apparente modestia formale, diventa il presidio minimo che impedisce alla notifica telematica fallita di trasformarsi in una finzione di conoscenza.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
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Avv. Antonio Ardimento
Laureato magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, con tesi in diritto tributario, ha svolto la pratica forense e un tirocinio presso il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, approfondendo in particolare il diritto civile e del lavoro. Abilitato all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Bari, ha esercitato come Avvocato fino al 2018.Ha successivamente maturato esperienza nell’ambito delle risorse umane, della consulenza del lavoro e della selezione del personale, per poi intraprendere dal 2020 il proprio percorso professionale nella Pubblica Amministrazione.Nel 2023 ha conseguito la Laurea Magistrale in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni presso l’Università Mercatorum di Roma. È stato componente di commissioni di concorso pubblico e Professore a contratto presso l’Università LUM, nell’insegnamento di “Organizational Behaviour”.
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