La clausola di diseredazione e la libertà del de cuius di non istituire

La clausola di diseredazione e la libertà del de cuius di non istituire

Sommario: 1. Autonomia negoziale e successioni: un rapporto tradizionalmente irrisolto – 2. Il riemergere dell’autonomia testamentaria e il tema della diseredazione – 3. Nozione e delimitazione dell’istituto – 4. La diseredazione del legittimario e i rimedi ordinamentali – 5. Diseredazione e indegnità: un parallelismo solo apparente – 6. I contrapposti orientamenti interpretativi – 7. Il superamento della lettura restrittiva nella giurisprudenza di legittimità – 8. Il fondamento sistematico della tesi estensiva – 9. I limiti invalicabili: ordine pubblico e tutela dei legittimari – 10. Prospettive evolutive e sfide future

 

1. Autonomia negoziale e successioni: un rapporto tradizionalmente irrisolto

L’autonomia negoziale, che nel diritto dei contratti trova la propria massima espansione, appare storicamente compressa nel diritto delle successioni. Tale frizione non è casuale, ma riflette una concezione del fenomeno successorio ancorata a logiche di protezione familiare e di ordine pubblico successorio che hanno tradizionalmente limitato lo spazio dell’autodeterminazione del de cuius. Nondimeno, negli ultimi anni si registra un progressivo mutamento di prospettiva, volto ad attenuare le rigidità derivanti dal divieto dei patti successori di cui all’art. 458 c.c., disposizione che oggi mostra evidenti tratti di anacronismo sistematico.

2. Il riemergere dell’autonomia testamentaria e il tema della diseredazione

In questo contesto di lenta ma costante evoluzione, la tendenza a valorizzare l’autonomia negoziale si manifesta in modo significativo con riferimento alla diseredazione. Si tratta di un istituto che il legislatore del 1942, in continuità con quello del 1865, ha scelto consapevolmente di non disciplinare, lasciandolo in una zona d’ombra normativa che ha alimentato un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

3. Nozione e delimitazione dell’istituto

La diseredazione consiste in una dichiarazione testamentaria con la quale il testatore manifesta la volontà di escludere dalla successione un successibile ex lege, purché non legittimario. Essa va distinta dalla pretermissione, pacificamente ammessa, che ricorre quando il testatore dispone positivamente dell’intero asse ereditario a favore di determinati soggetti, senza menzionare altri chiamati potenziali.

4. La diseredazione del legittimario e i rimedi ordinamentali

Più complessa è l’ipotesi in cui la dichiarazione di diseredazione abbia ad oggetto un legittimario. In tal caso, la sorte della clausola è controversa. Un orientamento ne afferma la nullità, richiamando gli artt. 1418, co. 1, c.c. e 457, co. 3, c.c., ovvero l’art. 549 c.c. Tuttavia, l’impostazione preferibile riconduce la questione nell’alveo fisiologico dell’azione di riduzione, rimedio generale predisposto dall’ordinamento a tutela della quota di legittima in presenza di atti lesivi.

5. Diseredazione e indegnità: un parallelismo solo apparente

La mancata disciplina della diseredazione è stata tradizionalmente giustificata dalla presenza, nei codici del 1865 e del 1942, dell’istituto dell’indegnità, ritenuto idoneo ad assorbirne la funzione. Tale assimilazione, tuttavia, non regge ad un’analisi più attenta. La diseredazione incide sulla vocatio, mentre l’indegnità opera sugli effetti della vocatio stessa; soprattutto, la prima è espressione della volontà del testatore, la seconda discende direttamente dalla legge.

6. I contrapposti orientamenti interpretativi

L’assenza di una norma espressa ha inevitabilmente favorito la formazione di due orientamenti. La tesi restrittiva ravvisa nella clausola di diseredazione un contenuto contrario alla morale e alla funzione tipica del testamento, valorizzando l’art. 587 c.c. e il verbo “dispone”, letto in chiave esclusivamente attributiva e patrimoniale.

7. Il superamento della lettura restrittiva nella giurisprudenza di legittimità

Negli ultimi anni, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente superato tale impostazione. Secondo questa più recente lettura, il “disporre” del testatore non si esaurisce in attribuzioni istitutive, ma comprende anche manifestazioni di volontà ablative e destitutive. La clausola di diseredazione, in questa prospettiva, integra un autentico regolamento di rapporti patrimoniali.

8. Il fondamento sistematico della tesi estensiva

A sostegno di tale ricostruzione vengono richiamate disposizioni testamentarie dal contenuto patrimoniale non attributivo in senso stretto, ma comunque riconducibili alla nozione di atto dispositivo ex art. 587 c.c., quali l’assegno divisionale semplice (art. 733 c.c.), la dispensa da collazione (art. 737 c.c.), le disposizioni a favore dell’anima (art. 629 c.c.) e l’onere testamentario (art. 647 c.c.).

9. I limiti invalicabili: ordine pubblico e tutela dei legittimari

Resta fermo, in ogni caso, un limite invalicabile all’autonomia testamentaria: il rispetto dell’ordine pubblico successorio. La clausola di diseredazione è, dunque, ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza di legittimità solo se conforme ai requisiti di liceità e meritevolezza e purché non arrechi pregiudizio ai diritti dei legittimari, i quali restano presidiati dagli strumenti di tutela predisposti dall’ordinamento.

10. Prospettive evolutive e sfide future

La progressiva apertura verso la diseredazione segnala una più ampia tendenza a ripensare il diritto delle successioni in chiave maggiormente coerente con i principi di autodeterminazione e responsabilità individuale. La sfida futura sarà quella di coniugare tale esigenza con la funzione solidaristica che continua a permeare la materia successoria, evitando che l’autonomia del de cuius si trasformi in arbitrio, ma consentendole, al contempo, di esprimersi in forme compatibili con la complessità delle relazioni familiari contemporanee. In fondo, anche nel diritto delle successioni, il futuro bussa con discrezione: sta all’interprete decidere se aprire la porta o continuare a sorvegliarla da dietro le tende del passato.


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