Quando sparisce una fotografia dalla parete dell’ufficio: può un gesto apparentemente minimo diventare un indice di condotta vessatoria?

Quando sparisce una fotografia dalla parete dell’ufficio: può un gesto apparentemente minimo diventare un indice di condotta vessatoria?

Sommario: 1. Il caso: una fotografia personale che scompare – 2. L’art. 2087 c.c. e la tutela della persona del lavoratore – 3. L’oggetto personale non perde la sua natura perché si trova in ufficio – 4. La fotografia personale come espressione della sfera individuale – 5. Un precedente penale utile: il luogo di lavoro non è automaticamente uno spazio privo di tutela personale – 6. Il punto decisivo: l’episodio isolato e la condotta complessiva – 7. Dal gesto materiale al significato relazionale – 8. Anche il “piccolo” episodio può avere valore probatorio – 9. La tutela della dignità non coincide con la tutela patrimoniale – 10. Conclusioni

1. Il caso: una fotografia personale che scompare

Può un fatto apparentemente insignificante assumere rilevanza giuridica nel rapporto di lavoro?

Si pensi al caso di una lavoratrice che, all’interno del proprio ufficio, appenda alla parete una fotografia personale. Nessuna disposizione aziendale vieta la presenza di oggetti personali, la fotografia non interferisce con l’attività lavorativa e rimane esposta per un solo giorno.

Il giorno successivo, la fotografia non c’è più.

Non è stata comunicata alcuna disposizione di rimozione. Non risulta che la lavoratrice abbia autorizzato qualcuno a spostarla. Non è chiaro chi abbia avuto accesso all’ufficio e, soprattutto, non viene fornita una spiegazione circa la sua scomparsa.

Il fatto, isolatamente considerato, potrebbe apparire irrilevante.

Ma è davvero così? La risposta non può essere data prescindendo dal contesto nel quale il comportamento si inserisce.

Il diritto del lavoro, infatti, non tutela esclusivamente la prestazione lavorativa in senso stretto, ma anche la personalità morale, la dignità e la sfera personale del lavoratore, ponendo a carico del datore di lavoro un obbligo generale di protezione.

È questo il terreno sul quale anche un episodio apparentemente minimo può acquistare significato.

2. L’art. 2087 c.c. e la tutela della persona del lavoratore

L’art. 2087 c.c. rappresenta la disposizione centrale dalla quale partire.

La norma impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, a tutelare non soltanto l’integrità fisica, ma anche la personalità morale del prestatore di lavoro.

La tutela, dunque, non si esaurisce nella prevenzione degli infortuni o delle patologie professionali.

Proprio per questo la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente riconosciuto all’art. 2087 c.c. una funzione di vera e propria norma di chiusura del sistema di protezione del lavoratore.

Particolarmente significativa è Cass. civ., sez. lav., 19 gennaio 2024, n. 2084, secondo cui il datore può essere chiamato a rispondere anche in presenza di condizioni lavorative stressogene, pur in assenza degli elementi necessari per configurare tecnicamente il mobbing.

La Suprema Corte ha, infatti, ribadito che non è indispensabile individuare un unico e riconoscibile disegno persecutorio: possono assumere rilievo anche comportamenti che, per caratteristiche, gravità, reiterazione e contesto, risultino lesivi della personalità morale del lavoratore.

Il principio è particolarmente importante per il caso in esame, poiché non è di certo necessario trasformare la scomparsa di una fotografia in qualcosa che essa, da sola, probabilmente non è; ma occorre piuttosto domandarsi che significato assuma quella condotta all’interno del rapporto di lavoro.

3. L’oggetto personale non perde la sua natura perché si trova in ufficio

Un primo elemento di riflessione proviene dalla disciplina della protezione dei dati personali.

Con provvedimento del 18 giugno 2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha affrontato il tema degli oggetti personali dei lavoratori presenti nei locali aziendali, richiamando anche il proprio precedente provvedimento n. 235 del 26 novembre 2020.

Il Garante ha evidenziato come gli oggetti personali presenti nell’ambiente di lavoro possano essere idonei a rivelare informazioni riguardanti la persona fisica e la sua sfera privata.

Nel precedente del 2020 era stata ritenuta illecita una prassi aziendale che imponeva ai dipendenti di mantenere visibili sulla propria postazione oggetti prettamente personali, proprio perché tale esposizione poteva consentire a colleghi e superiori di apprendere informazioni estranee alla prestazione lavorativa e potenzialmente lesive della dignità e della riservatezza del dipendente.

Il dato che emerge è significativo: l’ambiente lavorativo non costituisce uno spazio nel quale la dimensione personale del lavoratore venga automaticamente annullata.

La circostanza che un oggetto si trovi all’interno dell’ufficio non significa che esso divenga, per ciò solo, nella disponibilità dell’organizzazione datoriale.

Naturalmente, ciò non significa che il lavoratore possa utilizzare indiscriminatamente gli spazi aziendali come propri.

Significa, più semplicemente, che l’eventuale limitazione degli oggetti personali deve trovare una ragione organizzativa, una regola conoscibile o comunque una giustificazione coerente con l’esercizio del potere direttivo.

4. La fotografia personale come espressione della sfera individuale

Una fotografia personale presenta, inoltre, una peculiarità rispetto ad un comune oggetto materiale, poiché costituisce la rappresentazione visiva di una persona e può assumere un valore affettivo, identitario o familiare indipendentemente dal suo valore economico.

Non è, quindi, corretto ritenere che l’assenza di un significativo valore patrimoniale renda il fatto giuridicamente irrilevante, perché il fulcro della questione non è necessariamente il valore economico della fotografia, ma il significato che la sua rimozione può assumere rispetto alla sfera personale del lavoratore.

Il problema diventa particolarmente evidente quando la rimozione non è accompagnata da alcuna spiegazione e riguarda un oggetto collocato in uno spazio stabilmente utilizzato dal lavoratore.

In altre parole, non è la fotografia in sé ad essere “protetta” in modo assoluto.

È la sfera personale del lavoratore che continua ad essere tutelata anche durante l’esecuzione della prestazione.

5. Un precedente penale utile: il luogo di lavoro non è automaticamente uno spazio privo di tutela personale

Un interessante riferimento può essere rinvenuto nella giurisprudenza penale in materia di furto in abitazione.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 22 giugno 2017, n. 31345, hanno chiarito che i luoghi di lavoro non rientrano automaticamente nella nozione di privata dimora, ma hanno precisato che possono rientrarvi quelle specifiche aree destinate, anche nell’ambito lavorativo, allo svolgimento non occasionale di atti della vita privata e non accessibili a terzi senza il consenso del titolare.

La pronuncia non riguarda, evidentemente, la fotografia di un dipendente.

È tuttavia significativa per un diverso profilo: la presenza di un’attività lavorativa in un determinato spazio non cancella automaticamente ogni dimensione privata della persona.

La Cassazione ha infatti individuato una distinzione tra il luogo di lavoro in quanto tale e quelle aree nelle quali permane una specifica dimensione personale.

È una distinzione che può essere utilmente trasposta, con le dovute cautele, anche nell’analisi civilistica del rapporto di lavoro.

6. Il punto decisivo: l’episodio isolato e la condotta complessiva

È qui che occorre evitare un equivoco: la fotografia scomparsa non costituisce, di per sé, mobbing.

La giurisprudenza richiede, infatti, per la configurazione del mobbing, una pluralità di comportamenti vessatori, sistematici e prolungati, un evento lesivo della salute o della personalità del lavoratore, il nesso causale e l’elemento soggettivo persecutorio.

Ma la mancata configurabilità del mobbing non significa che ogni singolo episodio sia privo di rilevanza.

La Cassazione ha progressivamente superato una lettura eccessivamente formalistica della distinzione tra mobbing e straining.

Con Cass. civ., sez. lav., 19 gennaio 2024, n. 2084, la Suprema Corte ha sottolineato che il giudice deve verificare se, anche in assenza di un intento persecutorio unitario, le condotte concretamente poste in essere abbiano contribuito alla creazione di un ambiente lavorativo stressogeno e lesivo dei diritti fondamentali del dipendente.

Analogamente, Cass. civ., sez. lav., 11 gennaio 2024, n. 1124, ha valorizzato la necessità di considerare le condotte e il contesto nel loro complesso, in una vicenda caratterizzata da ingerenze nella sfera personale della lavoratrice, umiliazioni e comportamenti vessatori.

Il principio che se ne ricava è particolarmente utile:un comportamento non deve necessariamente essere qualificato come mobbing per poter assumere rilevanza ai fini dell’art. 2087 c.c.

7. Dal gesto materiale al significato relazionale

Il passaggio che merita attenzione è la ragione sottesa al gesto.

La rimozione di una fotografia dalla parete di un ufficio può essere:

  • un semplice intervento organizzativo;

  • un errore;

  • un gesto privo di qualsiasi intento;

  • oppure, in presenza di ulteriori elementi, una manifestazione di una più ampia condotta di svalutazione, invasione della sfera personale o progressiva marginalizzazione del lavoratore.

Il diritto non può fermarsi alla materialità del gesto, dovendosi necessariamente interrogare sul contesto.

Se, ad esempio, l’episodio si accompagna ad altri comportamenti, quali la rimozione di oggetti personali, l’esclusione da attività, l’isolamento professionale, l’attribuzione ingiustificata di compiti, il controllo esasperato, il trasferimento immotivato di strumenti o spazi di lavoro o altre condotte apparentemente minori, la fotografia può assumere il valore di indice sintomatico di una condotta più ampia.

È la pluralità degli elementi, letti unitariamente, a poter consentire al giudice di ricostruire la reale dinamica del rapporto.

8. Anche il “piccolo” episodio può avere valore probatorio

Il processo del lavoro conosce frequentemente situazioni nelle quali il singolo episodio non è decisivo, ma concorre alla formazione di un quadro probatorio più ampio.

Una fotografia rimossa non dimostra, da sola, l’esistenza di una persecuzione, assumendo tuttavia evidente rilievo le modalità concrete con cui il fatto viene accertato.

Fotografie della parete, comunicazioni aziendali, testimonianze dei colleghi, eventuali registrazioni degli accessi, comunicazioni relative alla rimozione e la documentazione di episodi analoghi possono trasformare un fatto inizialmente difficilmente dimostrabile in un elemento inseribile nella complessiva ricostruzione probatoria.

9. La tutela della dignità non coincide con la tutela patrimoniale

Il caso preso in questa sede ad exemplum consente, infine, una considerazione più generale.

La tutela del lavoratore non può essere ridotta alla conservazione del posto di lavoro e alla corresponsione della retribuzione.

Il rapporto di lavoro coinvolge quotidianamente la persona e, proprio per questo, l’ordinamento protegge anche interessi non immediatamente patrimoniali.

La dignità, l’identità personale, la riservatezza e la personalità morale rappresentano dimensioni che possono essere incise anche attraverso comportamenti privi di un apprezzabile contenuto economico.

La stessa Cassazione, nell’ordinanza n. 2084/2024, ha ribadito che la tutela ex art. 2087 c.c. può operare anche al di fuori della rigida qualificazione delle condotte come mobbing o straining, quando siano in gioco interessi fondamentali della persona del lavoratore.

10. Conclusioni

La fotografia scomparsa dalla parete di un ufficio rappresenta, apparentemente, un non-fatto: nessuna lesione fisica, nessun danno economico significativo, nessuna modificazione delle mansioni.

Eppure, proprio i casi apparentemente marginali consentono di interrogarsi sui confini della tutela della persona nel rapporto di lavoro.

Non ogni fotografia rimossa integra una condotta illecita. Non ogni comportamento sgradito costituisce mobbing. Non ogni disagio lavorativo è risarcibile.

Tuttavia, risulta altrettanto erroneo ritenere che ciò che accade nell’ambiente lavorativo sia giuridicamente irrilevante solo perché, considerato isolatamente, appare di modesta entità.

Il diritto del lavoro non protegge soltanto ciò che il lavoratore fa, ma anche, entro determinati limiti, la persona che quel lavoro lo svolge.

La domanda, pertanto, non dovrebbe essere soltanto: “Chi ha tolto quella fotografia?”, ma “Perché quella fotografia è stata tolta, con quale potere, secondo quale regola e, soprattutto, quale significato assume la sua rimozione nel complessivo contesto del rapporto di lavoro?”

È nella risposta a queste domande che un gesto apparentemente insignificante può cessare di essere un semplice episodio quotidiano e diventare un elemento della più ampia storia giuridica di una relazione lavorativa.


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