
Il sistema dei rapporti tra giustizia sportiva e giustizia statale alla luce della giurisprudenza europea del 2026
Abstract [ITA]. Il presente contributo intende fornire una panoramica dei rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale, partendo dagli artt. 1, 2 e 3 del d.l. n. 220/2003 coordinato con la legge di conversione n. 280/2003 per passare poi all’interpretazione che dell’art. 1 ha fornito il Consiglio di Stato nel 2008, ai pronunciamenti della Corte costituzionale in materia e alle precisazioni che sono state recentemente fornite dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 16 luglio 2026. Trattasi di un quadro sistematico che, anche alla luce della recentissima giurisprudenza europea, è peraltro foriero di dibattiti, in ragione di questioni ancora irrisolte.
Abstract [ENG]. This contribution aims to provide an overview of the relationship between the sports legal system and the state legal system, starting with Articles 1, 2, and 3 of Decree-Law no. 220/2003 (as amended by Conversion Law no. 280/2003), and proceeding to the interpretation of Article 1 provided by the Council of State in 2008, the relevant rulings of the Constitutional Court, and the clarifications recently issued by the EU Court of Justice in its judgment of July 16, 2026. Even in light of very recent European case law, the systematic framework gives rise to debate due to unresolved issues.
Sommario: 1. La strutturazione del sistema di giustizia sportiva e i rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale – 2. La compatibilità del sistema dei rapporti tra giustizia sportiva e statale con l’ordinamento unionale: le precisazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 16 luglio 2026 (cause riunite C-424/24 e C-425/24)
1. La strutturazione del sistema di giustizia sportiva e i rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale
Come evidenziato da autorevole dottrina, la problematica del rapporto tra giustizia sportiva e giustizia statale si inserisce nell’ambito della pluralità ordinamentale: nell’ordinamento generale trovano infatti legittimazione “molteplici ordinamenti autonomi che, costituiti ed operanti nel rispetto di quello dello Stato, rivendicano spazi più o meno ampi di sottrazione al sindacato di qualsiasi potere ad essi estraneo”[1].
Il Codice di Giustizia sportiva del CONI, entrato in vigore il 1° luglio 2014, prevede al suo articolo 2 che tutti i procedimenti di giustizia da esso regolati – ossia quelli che si svolgono innanzi alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate nonché innanzi al Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il CONI – “assicurano l’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti”.
Il processo sportivo dà inoltre attuazione a tutti i principi del giusto processo, tra cui quelli della parità delle parti e del contraddittorio, e in esso i giudici e le parti cooperano allo scopo di garantirne la ragionevole durata “nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale”.
Propriamente finalizzate alla concreta attuazione dei principi di cui all’art. 2 dello stesso Codice di Giustizia sportiva del CONI sono la chiarezza e la sinteticità degli atti delle parti e dei giudici, come si evince dal fatto che il quinto comma della medesima disposizione escluda dal novero delle cause di invalidità degli atti processuali tutti i vizi formali che non determinino alcuna violazione dei principi di cui alla norma.
Per tutto quanto non disciplinato dallo stesso Codice di Giustizia sportiva del CONI, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, “nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”.
Quanto all’articolazione del sistema di giustizia sportiva[2], i primi due gradi di giudizio sono di merito per tutte le federazioni, mentre il terzo grado, realizzato dal CONI mediante il Collegio di garanzia dello Sport, si occupa unicamente dei profili di legittimità.
A garantire il rispetto delle disposizioni dell’ordinamento sportivo è la Procura generale, che opera dinanzi agli organi di merito, mentre ad agire innanzi agli organi di giustizia sportiva per la tutela di diritti ed interessi riconosciuti dall’ordinamento sportivo sono i tesserati, gli affiliati e tutti i soggetti legittimati da ciascuna federazione, purché titolari della situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio.
Quanto invece al profilo dei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, va detto che la sistematizzazione dei medesimi è avvenuta tenendo conto dell’elaborazione giurisprudenziale in materia[3].
L’art. 1 della legge n. 280/2003, legge di conversione del d.l. n. 220/2003 recante “Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva”, al primo comma dispone che la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale, sancendo invece al secondo il principio di autonomia tra l’ordinamento sportivo e quello statale, salvi i casi in cui vi siano situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo che siano rilevanti per l’ordinamento giuridico della Repubblica.
Il legislatore ha così recepito quella giurisprudenza che optava per il criterio della portata esclusivamente sportiva o meno della vicenda ai fini del riconoscimento dell’autonomia tra i due ordinamenti oppure di opportuni spazi di operatività alla giurisdizione statale.
Significativi sono poi gli artt. 2 e 3 della stessa legge n. 280/2003, il cui contenuto è stato sostanzialmente riprodotto dall’art. 133, primo comma, lett. z), del d.lgs. n. 104/2010, recante il Codice del processo amministrativo.
Il legislatore segnatamente devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni sportive non riservate ad organi di giustizia dell’ordinamento sportivo, escluse quelle inerenti ai rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti (in quanto devolute alla cognizione del giudice ordinario).
All’ordinamento sportivo nazionale è precisamente riservata la disciplina delle questioni concernenti l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie di quell’ordinamento e delle sue articolazioni nonché la disciplina delle questioni relative ai comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive.
Rispetto a tali materie, per le quali è sancita l’autonomia dell’ordinamento sportivo (c.d. vincolo sportivo), l’art. 2 della legge n. 280/2003 dispone che “le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l’onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo”.
Il legislatore del 2003 ha dunque riservato agli organi di giustizia sportiva le questioni tecniche e disciplinari: per esse vige una praesumptio iuris tantum di irrilevanza per l’ordinamento statale, salvi i casi in cui i provvedimenti incidano su diritti soggettivi ed interessi legittimi – e quindi su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale (art. 1, comma 2, legge n. 280/2003).
Rispetto invece alle materie che l’art. 133, primo comma, lett. z), c.p.a. devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo opera la c.d. pregiudiziale sportiva ex art. 3 della legge n. 280/2003, in forza della quale è possibile accedere alla tutela innanzi al giudice amministrativo (e dunque alla tutela giurisdizionale statale) soltanto dopo aver esaurito i rimedi previsti dal sistema di giustizia sportiva.
Il primo periodo del primo comma dell’art. 3 della legge n. 280/2003 prevede segnatamente che “Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”.
Il secondo comma della medesima disposizione devolve la competenza esclusiva in primo grado al T.A.R. Lazio con sede in Roma, considerato che proprio nella città di Roma sono ubicate tanto la sede del CONI quanto le sedi di quasi tutte le federazioni sportive.
I termini processuali sono inoltre diminuiti e il giudice amministrativo addiviene alla definizione della controversia con sentenza “succintamente motivata” (art. 3, comma 2, legge n. 280/2003).
Ciò in quanto, come evidenziato da autorevole dottrina, i tempi del mondo sportivo differiscono da quelli degli altri settori di rilevanza socio-economica, e a questi differenti tempi il processo sportivo deve potersi adeguare con efficienza[4].
Un problema particolarmente delicato si pone in tema di sanzioni disciplinari sportive.
Ciò in quanto sin dal 2008 il Consiglio di Stato ha prospettato una lettura delle disposizioni di cui all’art. 1 del d.l. n. 220/2003, coordinato con la legge di conversione n. 280/2003, secondo cui il giudice amministrativo può soltanto accertare incidentalmente l’illegittimità del provvedimento con il quale sia stata irrogata una sanzione disciplinare sportiva e, laddove l’illegittimità medesima sussista, condannare al risarcimento del danno senza poter procedere all’annullamento del provvedimento sanzionatorio o alla sospensione o cessazione della sua efficacia[5].
Ne consegue che la sanzione disciplinare sportiva continua a produrre i suoi effetti anche se illegittima, impedendo così all’atleta o dirigente nei cui confronti venga irrogata di lavorare, ricoprire incarichi, proseguire la propria carriera o svolgere attività professionali anche all’estero o determinando il fallimento di una società a seguito della sua retrocessione o della sua mancata ammissione ad un campionato.
Ad avallare la compatibilità di tale interpretazione con la Carta costituzionale è stata proprio la Corte costituzionale, la quale, con le sentenze nn. 49/2011 e 160/2019, ha confermato la ragionevolezza del bilanciamento tra autonomia dell’ordinamento sportivo e tutela delle situazioni giuridiche soggettive lese ed ha conseguentemente statuito che la tutela demolitoria non è sempre costituzionalmente necessaria.
Nella sentenza n. 49/2011 la Consulta ha affermato che è corretto interpretare l’art. 1 del d.l. n. 220/2003, coordinato con la legge di conversione n. 280/2003, nel senso che “laddove il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal Coni abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell’atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere”[6].
Laddove la situazione giuridica soggettiva di cui si lamenti la lesione innanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva si sostanzi in un diritto soggettivo o in un interesse legittimo, la tutela di cui si può beneficiare secondo la Corte costituzionale è dunque limitata in tal caso al solo risarcimento del danno, con esclusione del potere demolitorio in capo allo stesso giudice amministrativo.
Nella sentenza n. 160/2019 la stessa Corte costituzionale ha poi sostenuto che il mancato riconoscimento in capo al giudice amministrativo del potere di annullamento dei provvedimenti del giudice sportivo è frutto di un bilanciamento fra i principi costituzionali di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale ex artt. 24, 103 e 113 Cost. e la garanzia di autonomia dell’ordinamento sportivo ex artt. 2 e 18 Cost., rispettoso del canone della ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.
L’art. 113 Cost. è infatti disposizione che non assicura in ogni caso e incondizionatamente una tutela giurisdizionale illimitata e invariabile contro l’atto amministrativo, spettando invece al legislatore ordinario un margine di discrezionalità nel regolarne modalità ed efficacia.
In un quadro così delineato, ad avviso della Consulta il risarcimento del danno recato da una sanzione disciplinare sportiva costituisce un adeguato strumento di protezione delle posizioni giuridiche soggettive lese[7].
Trattasi invero di pronunce che hanno dato la stura ad un importante dibattito sul tema, e ciò non solo in ragione del fatto che la sanzione disciplinare sportiva, anche se illegittima, continui in ogni caso a produrre i suoi effetti, ma anche in considerazione dell’evidente inadeguatezza della tutela risarcitoria rispetto alla riparazione dei danni all’immagine o alla dignità professionale o personale derivanti dalla stessa sanzione disciplinare sportiva illegittima.
2. La compatibilità del sistema dei rapporti tra giustizia sportiva e statale con l’ordinamento unionale: le precisazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 16 luglio 2026 (cause riunite C-424/24 e C-425/24)
Quantunque la Consulta abbia riconosciuto la legittimità costituzionale delle norme che delineano i rapporti tra giustizia sportiva e statale, non pochi dubbi sono stati sollevati circa la compatibilità con il diritto eurounitario dell’esclusione del potere del giudice amministrativo di determinare la caducazione dei provvedimenti illegittimi con i quali le Federazioni sportive o il CONI abbiano irrogato sanzioni disciplinari sportive.
In data 6 giugno 2024 il T.A.R. Lazio aveva fatto ricorso allo strumento del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, sospendendo il giudizio sui ricorsi presentati da due ex dirigenti della Juventus F.C., colpiti dal divieto di esercitare qualsiasi attività in ambito FIGC – sanzione poi estesa a livello mondiale dalla FIFA e confermata dal supremo giudice sportivo italiano – nell’ambito del procedimento disciplinare avviato dalla Procura federale FIGC per il presunto sistema di plusvalenze fittizie sui trasferimenti dei calciatori.
In particolar modo, il giudice amministrativo aveva chiesto alla CGUE di chiarire se le sanzioni irrogate fossero compatibili con la libertà di circolazione e se fosse compatibile con il diritto eurounitario un sistema che privasse lo stesso giudice amministrativo del potere di annullamento delle sanzioni disciplinari sportive.
Nella sentenza del 16 luglio 2026 relativa alle cause riunite C-424/24 e C-425/24, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha anzitutto statuito che il divieto di esercitare un’attività professionale esteso a tutti gli Stati membri lede sì la libertà di circolazione dei dirigenti sanzionati ex artt. 45 e 56 TFUE, ma può essere giustificato dal perseguimento di un obiettivo legittimo di interesse generale compatibile con il TFUE e di natura non puramente economica – requisito che la Corte ritiene, in linea di massima, soddisfatto, in quanto il divieto è finalizzato a tutelare la regolarità delle competizioni sportive attraverso il rispetto delle norme finanziarie e contabili delle società di calcio – e se risulta idoneo a garantire il conseguimento di tale obiettivo in modo coerente e sistematico, senza eccedere quanto necessario per farlo.
Spetterà al giudice del rinvio verificare in concreto che il regime sanzionatorio della FIGC sia coerente e completo e che la determinazione delle sanzioni risponda a criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori.
In sostanza, in presenza dei requisiti indicati dalla CGUE, gli artt. 45 e 56 TFUE non ostano ad una normativa nazionale che consenta ad un’associazione sportiva nazionale, tenuto conto dell’autonomia giuridica che il diritto interno le ha riconosciuto, di irrogare a dei dirigenti sportivi una sanzione consistente in un’inibizione temporanea a esercitare attività professionali rientranti nella competenza di tale associazione, a causa di false dichiarazioni finanziarie e contabili rese in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità il cui rispetto si impone a tali dirigenti sportivi in forza della normativa che detta associazione è competente ad applicare.
La stessa CGUE ha poi proseguito affermando che gli artt. 19, par. 1, TUE e 47 CDFUE non ostano ad una normativa nazionale che riservi al giudice amministrativo, una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva, la sola tutela risarcitoria (con esclusione della tutela demolitoria e cautelare), a condizione però che almeno l’organo di giustizia sportiva che statuisce in ultima istanza – in tal caso il Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI – soddisfi cumulativamente cinque requisiti.
Esso deve segnatamente costituire una “giurisdizione” ai sensi del diritto dell’Unione, e quindi essere dotato delle necessarie garanzie di indipendenza e imparzialità, essere precostituito per legge quanto ad esistenza, composizione e organizzazione, svolgere un ruolo realmente giurisdizionale e non meramente disciplinare, seguire un procedimento che offra le garanzie del contraddittorio e dei diritti della difesa ed essere infine in grado di esercitare, in via preliminare, un controllo giurisdizionale effettivo sulla sanzione stessa.
Quanto al primo requisito, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha precisato che mentre per indipendenza deve intendersi l’esercizio della funzione giurisdizionale in piena autonomia, senza alcuna soggezione ad ordini o istruzioni oppure a vincoli gerarchici o di subordinazione nei confronti di altri soggetti od organi, con conseguente tutela da interventi o pressioni esterni idonei a compromettere l’indipendenza di giudizio e ad influenzare le relative decisioni, per imparzialità deve intendersi “l’equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi riguardo all’oggetto di quest’ultima”, con “rispetto dell’obiettività” ed “assenza di qualsivoglia interesse nella soluzione da dare alla controversia all’infuori della stretta applicazione della norma giuridica”[8].
Quanto al secondo requisito, la CGUE ha invece statuito che la precostituzione per legge, espressiva dello Stato di diritto, riguarda non soltanto il fondamento normativo dell’esistenza stessa del giudice di cui trattasi, ma anche la composizione del collegio in ciascuna causa.
L’esistenza di norme concernenti la composizione dell’organo giurisdizionale è indubbiamente funzionale a porre al riparo i giudici da “interventi o pressioni esterni che possano mettere a repentaglio la loro indipendenza e imparzialità” e “ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai cittadini in una società democratica e in uno Stato di diritto”[9].
In ragione di ciò, la stessa Corte di giustizia ha evidenziato che il generico rinvio operato dall’art. 2 della legge n. 280/2003 agli statuti e ai regolamenti del CONI e delle Federazioni sportive non è di per sé sufficiente a soddisfare il requisito della precostituzione per legge, cogliendo anche l’occasione per sottolineare che una normativa emanata da un’associazione sportiva nazionale, per sua origine e natura, non costituisce di per sé una “legge” ai sensi del diritto eurounitario, salvo che sia stata approvata con legge a condizioni adeguate.
Spetterà in particolar modo al giudice nazionale del rinvio verificare se esista, oltre alla legge n. 280/2003, una fonte normativa specifica che disciplini esistenza, composizione, organizzazione, ruolo giurisdizionale e garanzie procedurali del Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI.
La CGUE ha poi marcato la forte interconnessione sussistente tra gli ultimi tre requisiti: lo svolgimento di una funzione giurisdizionale da parte dell’organo di giustizia sportiva di ultima istanza comporta che quest’ultimo debba decidere ogni questione di sua competenza in forza di norme di diritto e nell’ambito di un procedimento organizzato, assicurando la presenza delle garanzie offerte dalla procedura, tra cui quella del contraddittorio, che è parte integrante del diritto ad un processo equo e ad una tutela giurisdizionale effettiva e che implica “che le parti possano discutere in contraddittorio tutti gli elementi di fatto e di diritto decisivi per l’esito del procedimento”[10].
Proprio dalla stessa funzione giurisdizionale deriva inoltre la necessità, per l’organo di giustizia sportiva di ultima istanza, di esercitare in via preliminare un controllo giurisdizionale effettivo sugli atti, sulle misure o sui comportamenti che esso è chiamato a conoscere nell’ambito delle sue competenze, e dunque anche sui provvedimenti con i quali vengano irrogate sanzioni disciplinari sportive.
Infine, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha individuato nel giudice nazionale del rinvio il soggetto deputato a verificare e stabilire se almeno l’organo di giustizia dell’ordinamento sportivo che statuisce in ultima istanza soddisfi in modo effettivo i cinque requisiti cumulativi da essa indicati.
Ora, con la recentissima statuizione all’esame la CGUE non ha inteso trasferire automaticamente il contenzioso disciplinare al giudice statale e negare così l’autonomia dell’ordinamento sportivo e del sistema di giustizia sportiva, quanto invece evitare che la materia dello sport diventi una zona sottratta alla tutela giurisdizionale: l’autonomia dell’ordinamento sportivo non può infatti sostituire il diritto ad un giudice effettivo.
Complicato è però immaginare come il T.A.R. Lazio (e quindi il giudice nazionale del rinvio) possa operare la valutazione richiesta dalla stessa Corte di giustizia, ossia quella concernente il possesso dei cinque requisiti cumulativi in capo all’organo di giustizia sportiva di ultima istanza.
Trattasi infatti di valutazione che potrebbe essere meglio operata dal legislatore nazionale[11].
Del resto, pare quasi che la precisazione della CGUE per cui il generico rinvio operato dall’art. 2 della legge n. 280/2003 agli statuti e ai regolamenti del CONI e delle Federazioni sportive non sia di per sé sufficiente a soddisfare il requisito della precostituzione per legge costituisca un invito ad intervenire con una legge che disciplini in modo specifico esistenza, composizione e garanzie procedurali degli organi di giustizia sportiva di ultima istanza del CONI e del CIP.
Bibliografia
AIGS, 16 luglio 2026, “La Corte di Giustizia UE si pronuncia sulla giustizia sportiva italiana: cosa cambia (e cosa no) per l’autonomia dello sport” [Comunicato stampa], https://assogiustiziasportiva.org/comunicato-stampa-roma-16-luglio-2026-la-corte-di-giustizia-ue-si-pronuncia-sulla-giustizia-sportiva-italiana-cosa-cambia-e-cosa-no-per-lautonomia-dello-sport/
FRATINI M., “Manuale sistematico di diritto amministrativo”, II Edizione, NelDiritto Editore, Molfetta, 2024.
ROMANO S., “L’ordinamento giuridico”, Pisa, 1918.
SCOCA F.G. (a cura di), “Giustizia amministrativa”, Giappichelli, Torino, IX Edizione, 2023.
CGUE, 16 luglio 2026, cause riunite C-424/24 e C-425/24.
Corte costituzionale, 11 febbraio 2011, n. 49.
Corte costituzionale, 25 giugno 2019, n. 160.
Cons. Stato, Sez. VII, 25 novembre 2008, n. 5782.
[1] Cit. testualmente da SCOCA F.G. (a cura di), “Giustizia amministrativa”, Giappichelli, Torino, IX Edizione, 2023, pag. 626. Il testo fa riferimento alle considerazioni contenute in ROMANO S., “L’ordinamento giuridico”, Pisa, 1918.
[2] Si argomenta qui da SCOCA F.G. (a cura di), “Giustizia amministrativa”, cit., pag. 630.
[3] Sul tema, FRATINI M., “Manuale sistematico di diritto amministrativo”, II Edizione, NelDiritto Editore, Molfetta, 2024, pagg. 1283-1284; SCOCA F.G. (a cura di), “Giustizia amministrativa”, cit., pagg. 631 e ss.
[4] Così in SCOCA F.G. (a cura di), “Giustizia amministrativa”, cit., pag. 633: “un deciso taglio dei tempi processuali che […] interpreta la consapevolezza del legislatore […] che in materia non solo occorre fare giustizia (nel rispetto di tutti i principi del contraddittorio), ma occorre far presto perché qualsiasi intempestiva determinazione rischia di creare a sua volta danni gravissimi. Sono evidente rappresentazione in tal senso le vicende del 2018 relative all’avvio del campionato di calcio di serie B e alla composizione della griglia delle squadre ammesse”.
[5] Cons. Stato, Sez. VII, 25 novembre 2008, n. 5782. In SCOCA F.G. (a cura di), “Giustizia amministrativa”, cit., pag. 634 si evidenzia che in tale statuizione il Supremo Consesso amministrativo ha inteso sottolineare che “la riserva di competenza a favore della giustizia sportiva disposta dall’art. 2 [della legge n. 280/2003] costituisce un ostacolo insormontabile all’affermazione della giurisdizione statale ogni qual volta la parte ricorrente chieda la caducazione di provvedimenti nelle materie ivi indicate (tra cui quella disciplinare), e ciò indipendentemente dalle pur possibili […] conseguenze meta-sportive scaturenti dall’esecuzione di quegli atti”.
[6] Così testualmente Corte cost., 11 febbraio 2011, n. 49, che richiama la sentenza n. 5782/2008 del Consiglio di Stato.
[7] Corte cost., 25 giugno 2019, n. 160.
[8] Cit. testualmente da CGUE, 16 luglio 2026, cause riunite C-424/24 e C-425/24. I giudici europei precisano anche che “Se è vero che l’aspetto «esterno» dell’indipendenza mira essenzialmente a preservare l’indipendenza degli organi giurisdizionali nei confronti dei poteri legislativo ed esecutivo, conformemente al principio della separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento di uno Stato di diritto, tale aspetto deve tuttavia essere inteso nel senso che esso mira anche alla tutela dei giudici di fronte a interventi, pressioni o influenze dirette o più indirette, ad esempio per quanto riguarda la loro nomina o il trattamento delle cause di cui sono investiti, che potrebbero provenire da altre fonti esterne quali, nel caso di specie, le associazioni sportive i cui organi di giustizia dell’ordinamento sportivo possono essere indotti a controllare taluni atti o talune attività”.
[9] Idem.
[10] Idem.
[11] Tale la preoccupazione manifestata dalla novella Associazione Italiana Giustizia Sportiva nel comunicato stampa del 16 luglio 2026. Per la lettura integrale, AIGS, 16 luglio 2026, “La Corte di Giustizia UE si pronuncia sulla giustizia sportiva italiana: cosa cambia (e cosa no) per l’autonomia dello sport” [Comunicato stampa], https://assogiustiziasportiva.org/comunicato-stampa-roma-16-luglio-2026-la-corte-di-giustizia-ue-si-pronuncia-sulla-giustizia-sportiva-italiana-cosa-cambia-e-cosa-no-per-lautonomia-dello-sport/
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Davide Cerrato
Nato il 15/07/2000. Dottore in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Salerno con votazione pari a 110 e lode con menzione speciale alla carriera e con tesi di laurea sperimentale in Diritto del lavoro dal titolo "Qualificazione giuridica dello «smaining» e costruzione di un reticolo (o mosaico) di tutela «ultra-reiterazione»".
Attualmente ha 26 anni ed è già autore presso la rivista scientifico-giuridica online "Il diritto amministrativo" (www.ildirittoamministrativo.it).
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