Il diritto di abitazione del coniuge superstite si estende alle pertinenze? Riflessioni in tema di soggettività passiva IMU.

Il diritto di abitazione del coniuge superstite si estende alle pertinenze? Riflessioni in tema di soggettività passiva IMU.

Sommario: 1. Premessa – 2. Il caso – 3. Il diritto di abitazione quale presupposto della soggettività passiva IMU – 4. L’estensione del diritto di abitazione alle pertinenze – 5. Le conseguenze applicative – 6. Considerazioni conclusive – 7. Principio operativo

1. Premessa

Nell’applicazione della disciplina dell’Imposta Municipale Propria, l’individuazione del soggetto passivo presuppone una corretta qualificazione dei diritti reali gravanti sull’immobile. Non di rado, infatti, le questioni apparentemente tributarie trovano la loro soluzione nell’interpretazione di istituti di diritto civile.

Tra questi assume particolare rilievo il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite ai sensi dell’art. 540, comma 2, c.c., la cui esatta qualificazione incide direttamente sull’individuazione del soggetto tenuto al pagamento dell’imposta.

La fattispecie che si intende esaminare offre lo spunto per affrontare un tema poco dibattuto nella prassi applicativa: l’individuazione del soggetto passivo IMU in relazione alle pertinenze dell’abitazione gravata dal diritto di abitazione del coniuge superstite.

L’Imposta Municipale Propria (IMU) è un tributo patrimoniale comunale che colpisce il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, nei casi e secondo le modalità previste dalla legge. La disciplina vigente è contenuta all’art. 1, commi 738-783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che individua quale presupposto dell’imposta il possesso di immobili, salvo le ipotesi di esenzione previste dalla medesima normativa, tra cui quella relativa all’abitazione principale, con esclusione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Ai fini dell’applicazione dell’imposta, assume rilievo non soltanto la titolarità del diritto di proprietà, ma, più in generale, la titolarità dei diritti reali di godimento individuati dalla legge quali presupposto della soggettività passiva.

2. Il caso

A seguito del decesso del marito, proprietario esclusivo di un’abitazione classificata in categoria catastale A/3 e di due autorimesse censite in categoria C/6, la moglie acquistava, ai sensi dell’art. 540, comma 2, c.c., il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare.

La proprietà degli immobili veniva invece devoluta pro quota anche ai figli, i quali assumevano la qualità di nudi proprietari.

Non sorgevano particolari dubbi in ordine all’esenzione IMU spettante all’abitazione principale e ad una delle pertinenze, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

La questione interpretativa riguardava, invece, la seconda autorimessa.

Secondo una prima impostazione, essendo tale immobile ereditato pro quota anche dai figli, l’IMU avrebbe dovuto essere ripartita tra la coniuge superstite e gli altri comproprietari.

Un più attento esame della disciplina civilistica e tributaria conduce, tuttavia, ad una diversa conclusione.

3. Il diritto di abitazione quale presupposto della soggettività passiva IMU

L’art. 540, comma 2, c.c. attribuisce al coniuge superstite il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto d’uso sui mobili che la corredano.

Il diritto di abitazione trova la sua definizione all’art. 1022 c.c. e, in via generale, consente ad una persona di abitare un immobile di proprietà altrui, limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia.

Nel caso di specie si tratta di un diritto reale di godimento che nasce direttamente dalla legge e che si aggiunge ai diritti spettanti al coniuge quale erede.

Ai fini IMU, la soggettività passiva non consegue automaticamente alla titolarità della proprietà o della nuda proprietà del bene, bensì alla titolarità del diritto reale che attribuisce il potere di godimento sull’immobile.

Ne consegue che, una volta sorto il diritto di abitazione, il coniuge superstite diviene l’unico soggetto passivo dell’imposta, mentre i nudi proprietari rimangono estranei al rapporto tributario.

Occorre precisare che, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n. 11095/2025, il diritto di abitazione a favore del coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare durante la vita del de cuius è configurabile solo se l’immobile era di proprietà esclusiva del de cuius stesso o in comunione tra costui ed il coniuge superstite.

Tale diritto non sorge se l’abitazione era in comunione con terzi, rendendo inapplicabile l’intento del legislatore di assicurare al coniuge superstite il godimento pieno del bene.

4. L’estensione del diritto di abitazione alle pertinenze

La questione assume particolare interesse quando l’immobile sia dotato di più pertinenze appartenenti alla medesima categoria catastale.

Le pertinenze, ai sensi dell’art. 817 c.c., costituiscono beni destinati in modo durevole al servizio o ad ornamento di un altro bene, detto bene principale, senza per ciò perdere la propria autonomia materiale e giuridica.

Con riferimento all’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, ai sensi dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 741 lett. b),  si prevede che l’unità immobiliare, presso la quale il possessore dimori abitualmente ed abbia fissato la propria residenza anagrafica, costituisca abitazione principale, e come tale sia esente dal pagamento della suddetta imposta. Sono fatte salve le eccezioni previste dalla normativa vigente per gli immobili iscritto in catasto tra le categorie A/1, A/8 e A/9.

La disciplina dell’IMU prevede, inoltre, che il regime agevolato dell’abitazione principale possa estendersi ad una sola pertinenza per ciascuna delle categorie catastali individuate dalla legge, quali nello specifico le categorie C/2, C/6 e C/7.

Invero, nell’ipotesi in cui una determinata abitazione, adibita dal possessore ad abitazione principale, sia dotata di più pertinenze appartenenti alla medesima categoria catastale, tra quelle su indicate, ciò comporta che l’esenzione prevista si applichi esclusivamente ad una delle pertinenze della medesima categoria, mentre sulle altre si applichi l’aliquota deliberata dal Comune per le unità immobiliari che costituiscano “ulteriori pertinenze dell’abitazione principale”.

Nel caso esaminato, l’abitazione risultava dotata di due autorimesse censite entrambe in categoria C/6.

Mentre una delle due beneficiava dell’esenzione prevista per le pertinenze dell’abitazione principale, la seconda rimaneva imponibile.

Tale circostanza, tuttavia, non incide sull’individuazione del soggetto passivo.

Il diritto di abitazione attribuito al coniuge superstite deve ritenersi riferibile anche alle pertinenze funzionalmente collegate alla casa familiare, in quanto destinate a servizio della stessa e soggette, ai sensi dell’art. 818 c.c., alla medesima disciplina giuridica della cosa principale, salvo diversa disposizione.

Non a caso, l’art. 818 c.c. stabilisce che gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze.

L’ulteriore autorimessa perde esclusivamente il beneficio dell’esenzione, ma continua ad essere assoggettata ad imposta in capo al titolare del diritto di abitazione.

Diversamente opinando si finirebbe per distinguere artificiosamente la soggettività passiva tra abitazione e pertinenze, pur in presenza di un unico diritto reale gravante sull’intero compendio immobiliare.

Resta fermo che l’estensione opera esclusivamente in presenza di un rapporto pertinenziale effettivo ai sensi dell’art. 817 c.c., non essendo sufficiente la sola classificazione catastale dell’immobile nella categoria C/6.

5. Le conseguenze applicative

Nel caso in esame, pertanto, la seconda autorimessa non deve essere assoggettata ad imposizione pro quota in capo ai figli, i quali conservano esclusivamente la qualità di nudi proprietari, avendo ereditato pro quota la titolarità del compendio immobiliare.

L’IMU relativa a tale immobile deve essere corrisposta integralmente dalla coniuge superstite, in qualità di titolare del diritto di abitazione, applicando l’aliquota deliberata dal Comune per le ulteriori pertinenze dell’abitazione principale non rientranti nel limite di esenzione previsto dalla legge.

La perdita dell’agevolazione, infatti, riguarda esclusivamente il trattamento fiscale dell’immobile e non determina alcuna modifica nella soggettività passiva del tributo.

6. Considerazioni conclusive

La vicenda esaminata evidenzia come, anche nell’ambito dei tributi locali, la corretta applicazione della disciplina impositiva richieda una preventiva ricostruzione degli istituti civilistici sottesi al rapporto tributario.

L’errore interpretativo nasce frequentemente dalla tendenza a sovrapporre il concetto di proprietà con quello di soggettività passiva IMU, trascurando che il legislatore individua quale debitore dell’imposta il titolare del diritto reale di godimento e non necessariamente il proprietario del bene.

Ne consegue che, una volta sorto il diritto di abitazione previsto dall’art. 540, comma 2, c.c., la soggettività passiva permane integralmente in capo al coniuge superstite anche con riferimento alle pertinenze dell’immobile, comprese quelle che, eccedendo i limiti quantitativi previsti dalla disciplina dell’abitazione principale, non possono beneficiare dell’esenzione.

7. Principio operativo

Quando il coniuge superstite acquista il diritto di abitazione ai sensi dell’art. 540, comma 2, c.c., la soggettività passiva IMU relativa alla casa familiare e alle pertinenze ad essa collegate deve essere riferita al titolare del diritto di abitazione. L’eventuale eccedenza rispetto ai limiti quantitativi previsti per l’esenzione delle pertinenze determina esclusivamente l’applicazione dell’imposta, senza incidere sull’individuazione del soggetto passivo.


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Annalisa D'Attoli

Specialista amministrativo - contabile presso il Servizio Tributi di un Ente Locale - Abilitata all'esercizio della Professione Forense e di Mediatore Civile e Commerciale, con un particolare interesse per svariati rami del diritto quali civile, famiglia, lavoro, tributario e amministrativo.

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