Obbligazioni a soggetto determinabile: il delicato confine dell’ammissibilità

Obbligazioni a soggetto determinabile: il delicato confine dell’ammissibilità

Nel codice civile non è rinvenibile una nozione di obbligazione. Il rapporto obbligatorio però può essere inteso come quel rapporto coercibile in virtù del quale un soggetto passivo detto debitore (cui fa capo una situazione di debito) è tenuto ad eseguire una prestazione nei confronti di un soggetto attivo creditore (cui fa capo una situazione di credito). Dalla definizione di rapporto obbligatorio si ricava quindi che gli elementi costitutivi dello stesso sono, da un lato l’interesse del creditore alla corretta esecuzione della prestazione, dall’altro i soggetti. Dalla stessa nozione di obbligazione discende il principio di dualità il cui fondamento è rinvenibile nell’articolo 1253 del codice civile ossia nella disposizione che disciplina la confusione, un modo di estinzione dell’obbligazione diverso dall’adempimento. La confusione in particolare è causa di estinzione del rapporto obbligatorio perché nella stessa persona si riuniscono la qualità di debitore e creditore, dunque dagli effetti prodotti dalla confusione deriva quale conseguenza che, nel nostro ordinamento (anche se non da tutti condiviso) vige il principio di dualità, il quale sancisce che all’interno di un rapporto obbligatorio debbono esserci due soggetti titolari di posizioni differenti. Quindi un primo problema attinente ai soggetti del rapporto obbligatorio riguarda la presenza degli stessi, cioè ci si chiede se ai fini della sussistenza di un’obbligazione debbano essere presenti un debitore e un creditore, o se anche in presenza di un solo soggetto si possa ad ogni modo considerare esistente l’obbligazione.

Nel codice civile sono previste delle ipotesi in virtù delle quali non si avrebbe l’estinzione del rapporto obbligatorio per confusione quando viene a sussistere nella stessa persona la qualità di debitore e creditore, e quindi quando il soggetto del rapporto è unico. L’unisoggettività qualifica il rapporto obbligatorio come rapporto in cui vi è la presenza di un solo soggetto.  Un esempio di rapporto obbligatorio unisoggettivo è rinvenibile nell’articolo 490 comma due del codice civile (norma in tema di successioni) la quale dispone che l’erede pur avendo accettato l’eredità con beneficio di inventario conserva tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto ad eccezione di quelli che si sono estinti per effetto della morte (ad esempio l’obbligo di versare gli alimenti). Il motivo per il quale l’erede conserva verso l’eredità tutti gli obblighi e i  diritti che vantava verso il defunto è giustificabile solo se si qualifica il rapporto obbligatorio come rapporto unisoggettivo, tuttavia siccome nel diritto civile vige il principio di relatività ossia un principio in virtù del quale si prevede che una norma possa essere letta da diverse angolazioni, della stessa si può dare lettura anche alla luce del principio di dualità dei soggetti del rapporto obbligatorio guardando da un lato, al campo di applicazione della norma la quale si applica solo se l’eredità è stata accettata con beneficio di inventario (proprio perché l’accettazione con beneficio di inventario comporta come conseguenza la divisione del patrimonio dell’erede da quello del de cuius) e dall’altro alla ratio della norma che è posta a tutela dell’erede (se quest’ultimo vantava crediti nei confronti del defunto) o a tutela  dei creditori del defunto (se questi ultimi vantavano crediti verso il defunto). Alla luce quindi del principio di dualità l’articolo 490 co.2 non si può qualificare come un rapporto obbligatorio unisoggettivo perché non ci sarebbe un’estinzione dello stesso per confusione sussistendo solo una qualificazione dei crediti e dei debiti considerati poste attive e passive dell’asse ereditario.

Un altro esempio di rapporto obbligatorio unisoggettivo è rappresentato -sempre in materia di successioni- dalla norma che disciplina lo status in cui si trova l’eredità prima che l’erede la accetti, (e ciò in quanto l’erede potrebbe anche non accettare l’eredità) infatti prima dell’accettazione, l’eredità è priva di un titolare ma le attività di pagamento possono essere compiute dal curatore dell’eredità.

In particolare in questa ipotesi l’eredità è solo temporaneamente priva di titolare perché quest’ultimo verrà individuato nel momento in cui la accetta. Da questa norma quindi si desume un ulteriore principio di fondamentale importanza che è il principio della determinabilità dei soggetti del rapporto obbligatorio quindi della categoria di obbligazioni a soggetto determinabile. Il principio di dualità prevede l’esistenza di due soggetti del rapporto obbligatorio ma non esclude che essi possono essere già determinati al momento in cui sorge il rapporto obbligatorio o possono essere determinati dopo la costituzione dello stesso posto che è la legge o il titolo a fissare le modalità inerenti la loro determinazione.

Quindi non è vero che non può esistere un rapporto obbligatorio a soggetto determinabile ma la determinabilità del soggetto del rapporto obbligatorio non va confusa con la determinabilità della fonte dell’obbligazione. È dunque ammessa la costituzione di un rapporto obbligatorio a soggetto determinabile, ciò che non è ammissibile è invece la indeterminabilità della fonte dell’obbligazione. A conferma dell’esistenza di soggetti determinabili del rapporto obbligatorio ci sono delle norme del codice civile come ad esempio, l’art. 613 ossia la norma che prevede la possibilità in virtù della quale il legatario possa essere determinato da un terzo o dall’onerato. Questa norma conferma che la fonte del rapporto deve sempre essere determinata, nell’esempio riportato la fonte (è il legato) e, che il soggetto può essere determinato successivamente da un terzo o dall’onerato. A conferma della determinabilità del soggetto del rapporto obbligatorio può essere considerato anche l’articolo 778 il quale in presenza di un contratto di donazione consente a un soggetto terzo di individuare successivamente il donatario tra i soggetti designati dal donante. La norma, ribadisce che la fonte del rapporto è sempre determinata. In questo caso la fonte è il contratto di donazione ma il donatario può essere determinato successivamente.

Proprio sulla determinabilità dei soggetti del rapporto obbligatorio sono state avallate due tesi: la prima quella di Rescigno, ritiene che quando il soggetto del rapporto obbligatorio non sia determinato si sia in presenza di un’obbligazione in corso di formazione ciò implica che il rapporto obbligatorio non esiste fino a quando non viene determinato il soggetto;  altra tesi invece ritiene esistente l’obbligazione anche se il soggetto non è ancora stato determinato proprio perché la legge ammette la possibilità di poterlo determinare in un secondo momento rispetto alla nascita del rapporto obbligatorio. La problematica relativa alle obbligazioni a soggetto determinabile si pone in relazione a una serie di istituti primo fra tutti la promessa al pubblico (articolo 1989 c.c.). La promessa al pubblico rientra nell’ampio genus delle promesse unilaterali che si caratterizzano per il fatto che producono effetti senza l’accettazione della promessa da parte del promissario. In generale, le promesse unilaterali possono avere ad oggetto diverse prestazioni di dare, di fare, non fare eccetera, e sono tipiche cioè sono quelle previste dalla legge tra le quali, oltre alla promessa al pubblico, rientrano la promessa di pagamento e la ricognizione di debito. Nell’ampio genus delle promesse unilaterali si annovera la promessa al pubblico che si realizza quando un soggetto promittente promette di eseguire una prestazione a favore di un altro soggetto promissario (ad incertam personam) se lo stesso si dovesse trovare in una determinata situazione o se lo stesso compie una determinata azione. La natura giuridica della promessa al pubblico consente di differenziarla rispetto all’offerta al pubblico (articolo 1336 c.c.) che ha natura giuridica di una vera e propria proposta contrattuale che solo se verrà accettata produrrà i suoi effetti come un contratto. Sulla promessa al pubblico va affrontato quindi il problema relativo al se la stessa possa o meno essere considerata un’obbligazione a soggetto determinabile perché non sempre è tale,  e la sua qualificazione di obbligazione a soggetto determinabile dipende dagli effetti che la stessa produce perché: se si accoglie la tesi dominante in virtù della quale si prevede che la promessa produce i suoi effetti non appena è resa pubblica ossia quando è portata a conoscenza dei soggetti indeterminati allora essa rientra nel novero delle obbligazioni a soggetto determinabile.

Se però si accolgono le tesi in virtù delle quali si prevede che la promessa al pubblico produrrebbe i suoi effetti quando si è verificata la situazione tipica o quando la stessa è stata portata a conoscenza del promittente allora non è possibile qualificarla come obbligazioni a soggetto determinabile perché sia il verificarsi della situazione tipica sia la comunicazione al promittente del compimento dell’azione consentono di individuare il promissario beneficiario della prestazione. La promessa al pubblico inoltre si caratterizza perché solitamente se non è disposto dal promittente la legge indica il termine entro il quale essa deve essere compiuta ossia un anno. Inoltre, la promessa comporta anche dei vantaggi e degli svantaggi a carico delle parti. Per quel che concerne i vantaggi a carico del promittente essi si sostanziano nel fatto che il promittente non è tenuto ad eseguire la prestazione prima che si sia verificata la situazione tipica o prima che l’esecuzione dell’azione gli sia stata comunicata; mentre il vantaggio che sorge a favore del promissario è che lo stesso non è obbligato ad attivarsi per far verificare la situazione tipica o per portare a conoscenza del promittente il verificarsi dell’azione. Gli svantaggi che incombono su entrambe le parti sono: per il promittente l’impossibilità di esperire i rimedi verso l’inadempimento; per il promissario lo svantaggio è duplice, perché da un lato concorre con altri soggetti, e dall’altro potrebbe subire la revoca della promessa che può essere fatta solo se sussistono alcune condizioni: una giusta causa, la revoca deve avere la stessa forma della promessa e deve essere resa pubblica. La revoca della promessa non è ammessa se si è verificata la situazione prevista nella promessa o se è già stata compiuta l’azione tipica anche se sussiste una giusta causa. Rispetto alla natura giuridica, anche la revoca della promessa è un negozio giuridico unilaterale.

La revoca della promessa si differenzia dalla revoca dell’offerta al pubblico perché la stessa è efficace anche se non è portata a conoscenza dei destinatari. La revoca dell’offerta al pubblico però presenta anche un’analogia con la revoca della promessa al pubblico perché anch’essa va fatta nella stessa forma dell’offerta.

Un’ulteriore ipotesi inerente la determinabilità dei soggetti del rapporto obbligatorio si rinviene in riferimento al contratto concluso con sé stesso o al contratto per persona da nominare nonché al contratto per conto di chi spetta (esempio la vendita per conto di chi spetta). In queste tipologie di contratti il soggetto del rapporto obbligatorio è relativamente indeterminato infatti il titolare delle posizioni attive e passive nascenti dal contratto può essere o l’originario stipulante o la persona nominata successivamente alla stipulazione del contratto. Si è quindi in presenza di un’ipotesi di rappresentanza eventuale solo se il soggetto ne nomina un altro.

E’ obbligazione a soggetto determinabile anche il contratto a favore di terzi e ciò in quanto in questa tipologia di contratto il promittente si obbliga verso lo stipulante ad eseguire una prestazione in favore di un terzo (creditore) che non è stato ancora individuato.


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Avvocato Antonella Fiorillo

Laureata in giurisprudenza. Avvocato.

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